Sommario: 1. Premessa – 2.Obiezione sulla costituzionalità dell'art. 577-bis c.p.: il femminicidio non viola il principio di uguaglianza - 2.1. L’introduzione del delitto di femminicidio è imposta dagli obblighi sovranazionali - 2.2. Il delitto di femminicidio disvela il trucco della falsa neutralità del diritto penale - 2.3.Il diritto penale in chiave antidiscriminatoria e la necessità di adottare la prospettiva di genere per “un diritto diseguale paritario” - 2.4. La legittimità costituzionale di un sistema sanzionatorio differenziato per il delitto di femminicidio (e per gli altri reati contro le donne). Non è “colpa d’autore” - 3.Obiezione sulla discriminazione degli uomini: il femminicidio è causato dalla discriminazione sessuale - 4.Obiezione sull’assenza di proporzionalita dell’ergastolo :il femminicidio prevede una pena proporzionata alla gravità del fatto - 4.1. La pena prevista dal codice penale per l’omicidio - 4.2. La proporzionalità della pena secondo la giurisprudenza costituzionale. In particolare, la sentenza n. 197 del 2023 - 5. Obiezione sul panpenalismo: il femminicidio non rappresenta un eccesso di criminalizzazione - 5.1. La funzione del diritto penale: non solo repressione ma anche orientamento culturale - 5.2. Il diritto penale come strumento di riconoscimento e definizione dei beni giuridici fondamentali - 5.3. La funzione general-preventiva della norma penale: orientamento dei comportamenti sociali ed effetti indirettamente preventivi - 6. L’obiezione sul difetto di tassatività. La fattispecie di femminicidio descrive il fatto tipico in modo preciso e determinato - 6.1. La prima parte della fattispecie: “in quanto donna” - 6.2. La seconda parte della fattispecie: la scelta autonoma della relazione - 6.3. La terza parte della fattispecie: la limitazione delle libertà individuali - 7. Obiezione sulla contrapposizione tra punizione e prevenzione: non sono alternative ma complementari - 7.1. La falsa contrapposizione tra repressione e prevenzione - 7.2. Il delitto di femminicidio produce effetti preventivi - 8.Conclusioni.
1. Premessa
Il disegno di legge che introduce nel codice penale l'art. 577-bis, dedicato al delitto di femminicidio (e le aggravanti che su di esso si modellano), rappresenta un passaggio epocale per l'ordinamento giuridico italiano perché interrompe la pratica interpretativa di invisibilizzazione delle donne e della violenza che su di esse viene agita “in quanto donne”.
Se fossero uomini, nelle stesse condizioni di fatto, non verrebbero sottoposte a maltrattamenti, abusi sessuali, persecuzioni, umiliazioni, manipolazioni.
Viene, dunque, spezzata la falsa neutralità del diritto penale; viene indicata, in termini chiari, la struttura culturale e discriminatoria in cui si sviluppa la violenza contro le donne con applicazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle fonti sovranazionali.
La norma proposta definisce il femminicidio come l'uccisione di una donna " quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575…”.
Questa innovazione normativa, unica sulla quale mi soffermo in questa audizione, ha suscitato forti obiezioni che meritano una risposta puntuale e argomentata che deve necessariamente partire dagli obblighi costituzionali e sovranazionali del nostro Paese, soprattutto all’esito delle diverse condanne subite dall’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani (v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022; P.P. contro Italia, 13 febbraio 2025) l’ultima delle quali di pochi giorni fa: Scuderoni contro Italia, 23 settembre 2025.
Dobbiamo porci il problema del perché, a fronte del progressivo rafforzamento degli strumenti normativi nel contrasto alla violenza contro le donne, la Corte EDU continui a condannare l’Italia per passività giudiziaria.
La risposta risiede nelle seguenti gravi aporie su cui invito fortemente il Parlamento a lavorare servendosi dell’importante binario costituito dal recepimento della Direttiva 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, al fine di:
a) affrontare in modo sistemico il contrasto alla violenza contro le donne prevedendo un apparato normativo unitario, chiaro e coordinato che riguardi tutti gli ambiti con i quali una donna vittima di violenza e i suoi figli entrano in contatto al fine di prenderla in carico, in modo professionale, efficace ed empatico, evitando vuoti di tutela e decisioni contraddittorie che conducono alla sfiducia nelle istituzioni e al rientro della donna e dei suoi figli nella relazione maltrattante;
b) investire su uno strutturato sistema di prevenzione in tutti gli ambiti formativi, a partire dagli asili nido, che metta al centro la libertà e la dignità femminile e ricostruisca un nuovo alfabeto nel rapporto tra uomini e donne;
c) imporre un coordinamento, con periodici monitoraggi circa la loro effettività ed efficacia, tra tutti i soggetti che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e i loro figli (ospedali, medici di famiglia, enti territoriali, assistenti sociali, insegnanti, forze di polizia, polizia giudiziaria, consulenti tecnici, pubblici ministeri, giudici – civili, penali e minorili -, operatori dei centri per la giustizia riparativa, operatori dei centri per uomini maltrattanti, ecc.), riconoscendo il ruolo decisivo che svolgono i centri antiviolenza, altrimenti ogni intervento resta settoriale e a rischio di decisioni contrastanti tali da mettere in serio pericolo la donna e i suoi figli. Ad oggi ogni istituzione si muove in modo disarticolato, autonomo, separato e sovrapposto, con imponenti e spesso inutili costi, anche economici, e in totale assenza di indispensabili controlli.
d) rendere obbligatoria, strutturata, continuativa la formazione di tutti gli operatori, a partire da polizia giudiziaria e magistratura:
-sulla necessità di assumere una prospettiva di genere nell’affrontare questi delitti (come imposto dalle norme sovranazionali);
-sulle dinamiche culturali ed identitarie della violenza contro le donne;
-sulla valutazione del rischio;
- sui pregiudizi giudiziari inconsapevoli e persistenti – riconosciuti dalle fonti sovranazionali - che impediscono alle donne l’accesso alla giustizia (le donne mentono, le donne esagerano, le donne se la sono cercata, le donne provocano, le donne denunciano falsamente, ecc.) e che portano, invece, ad empatizzare o giustificare gli autori;
-sull’ascolto professionale delle vittime, previa conoscenza del ciclo della violenza;
- sulla consapevolezza del trauma – spesso ridimensionato o non accertato - che generano questi delitti;
- sulla necessità di un coordinamento serrato tra il procedimento civile di separazione ed affidamento dei figli ed il procedimento penale, ad oggi sostanzialmente ancora inesistente per la mancata applicazione dell’art. 64-bis disp. att. cod. proc. pen. e per l’assenza di controlli da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari.
La formazione, per essere efficace e adeguata, dovrebbe essere innanzitutto comune e poi svolta soltanto da professionisti dalla competenza riconosciuta e accreditata, primi tra tutti le operatrici dei centri antiviolenza;
e) investire in modo consistente e strutturale sul personale (forze di polizia, polizia giudiziaria, addetti al monitoraggio dei braccialetti elettronici nelle sale operative, magistratura, cancellerie), che oggi opera ai limiti del collasso ed è del tutto insufficiente, perché a fronte di continue riforme, anche doverosamente acceleratorie, tutto è rimasto invariato ed è avvenuto a costo zero. Il contrasto alla violenza contro le donne può essere efficace e non consentire alibi a nessuno solo partendo da un imponente investimento economico.
2. Obiezione sulla costituzionalità dell'art. 577-bis c.p.: il femminicidio non viola il principio di uguaglianza
2.1. L’introduzione del delitto di femminicidio è imposta dagli obblighi sovranazionali
Il femminicidio non è l’uccisione di una donna, ma costituisce l’apice di una relazione di potere strutturalmente discriminatoria che termina con la sua definitiva soppressione.
Le donne sono le uniche persone ad essere uccise per il solo fatto di appartenere al loro sesso ("in quanto donne") e questa specificità richiede che le norme penali, lungi dall'essere neutre, esplicitino il meccanismo in cui si consuma il delitto.
L'introduzione dell'art. 577-bis cod. pen. attua gli obblighi sovranazionali derivanti dalle seguenti fonti vincolanti per l’Italia in via diretta o ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. la Convenzione CEDAW (ratificata dall'Italia nel 1985), e le sue Raccomandazioni, la Convenzione di Istanbul (ratificata nel 2013), la Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne che impongono agli Stati di adottare misure legislative specifiche per contrastare la violenza di genere nelle sue forme più gravi.
Si richiamano inoltre, fonti di soft law:
a) la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[1], che ha raccomandato alle legislazioni nazionali di punire l'uccisione di ragazze e donne per motivi di genere, nonché meccanismi per prevenire e indagare queste forme di violenza;
b) la Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2013[2] che ha individuato, per la prima volta, diversi tipi di femminicidi oltre l’uccisione di donne a seguito di violenza da parte di un partner intimo, ad oggi non ritenuti tali nel nostro Paese tra cui:
- uccisione mirata di donne e ragazze nell’ambito di conflitti armati;
- uccisione di donne e ragazze a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere;
- decessi correlati a mutilazioni genitali o sparizioni per matrimoni forzati;
- altri tipi di femminicidio legati alla criminalità organizzata, allo spaccio di droga, alla tratta di esseri umani;
c) la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) che definisce il femminicidio come “la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell’ambito della famiglia, di un’unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione”.
Da ultimo l’EIGE – l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere dell’Unione europea – ha sollecitato gli Stati membri dell’UE a considerare il femminicidio un reato autonomo proprio mettendo a punto gli indicatori utili ad armonizzare i processi di registrazione dei dati per migliorarne l’acquisizione e le Osservazioni conclusive sull’Italia del Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW), pubblicate il 19 febbraio 2024, nell’VIII Rapporto periodico, hanno raccomandato allo Stato di introdurre il delitto di femminicidio.
Quindi la previsione della fattispecie di femminicidio nel codice penale è un atto dovuto.
2.2. Il delitto di femminicidio disvela il trucco della falsa neutralità del diritto penale
Vedere la disuguaglianza sessuale e la discriminazione quotidiana che vivono le donne in ogni contesto è il presupposto per contrastarla[3].
Il diritto penale ha il potere di "nominazione": dare un nome giuridico al femminicidio significa riconoscerne la matrice discriminatoria e fornire agli operatori gli strumenti interpretativi per decrittarlo correttamente.
Ad oggi in Italia, così come in gran parte dei Paesi europei, continua a prevalere un diritto neutro secondo un’impostazione arcaica che non tiene conto, invece, del valore promozionale dell’ordinamento a tutela dei diritti di chi ha strutturalmente meno potere di chi impone le regole del diritto neutro.
Il paradigma classico del diritto penale è la neutralità dei delitti rispetto al sesso[4], corollario del principio di uguaglianza formale, secondo il quale vi è un medesimo statuto giuridico per tutti i cittadini di fronte alla legge.
La neutralità evita tutele diversificate per tipi di vittima o di autore fondate sull’appartenenza del soggetto attivo o passivo del reato.
D’altra parte, la neutralità, id est oggettività, conferisce al dominio le apparenze della legittimità[5]. Tanto questo è vero che, mentre veniva teorizzato tutto questo, come è noto, nel nostro codice penale esistevano, tra gli altri, l’adulterio, il matrimonio riparatore e l’omicidio per causa d’onore, tutti delitti volti a convalidare, anche istituzionalmente, i segni inequivoci della mascolinità come relazione di dominio sulle donne, e sopravvissuti, nel silenzio generalizzato degli operatori del diritto, per decenni nonostante l’approvazione della Costituzione repubblicana e dell’articolo 3, secondo comma.
Non è un caso che la modalità linguistica gender neutral, volta a rendere le donne invisibili persino nei contesti giuridici in cui sono soggette a gravi forme discriminatorie “in quanto donne” - reati di violenza maschile contro le donne nell’ambito penale e diritto di famiglia e responsabilità genitoriale nell’ambito civile – è stata oggetto di serrate critiche degli organismi sovranazionali di controllo, come il Grevio[6], e da ultimo della stessa Commissione europea. Infatti, nel Rapporto sulle conseguenze giuridiche, per l’Unione europea, dell’adesione alla Convenzione di Istanbul si stigmatizza il mancato espresso richiamo alle donne e alle ragazze in numerose norme, anche della stessa legislazione europea, inclusa la Direttiva 2024/1385/UE, perché questa omissione, non riconoscendo l'impatto sproporzionato che ha su di loro la violenza «porta a una mancanza di comprensione delle dinamiche di potere tra uomini e donne, in particolare quelle all'intersezione di diversi motivi di discriminazione»[7].
Come già evidenziato in altra sede[8] declamare la neutralità e l'universalità del diritto è un trucco volto a cancellare le donne e i loro diritti.
Si parlava di suffragio universale elettorale anche quando era impedito alle donne di votare. Perché l’universale è sempre e solo maschile, unico modello riconosciuto e riconoscibile.
Il codice penale, nella sua presunta neutralità, ha storicamente occultato la specificità della violenza maschile contro le donne:
- Fino al 1981 esisteva il delitto d'onore che prevedeva una pena ridotta per chi (gli uomini) uccideva la moglie, la figlia o la sorella per preservare "l'onore" familiare;
- Fino al 1996 la violenza sessuale era considerata un delitto contro la moralità pubblica e non contro la persona;
- Ancora oggi, nel codice penale la parola "donna" compare solo in riferimento alla "donna incinta";
- Persino le mutilazioni genitali femminili indicano la vittima al maschile.
Alla luce di tutto questo apparato, è evidente la carica di rompente della nuova fattispecie penale e delle aggravanti che essa si conformano.
2.3. Il diritto penale in chiave antidiscriminatoria e la necessità di adottare la prospettiva di genere per “un diritto diseguale paritario”
Il punto di partenza per qualsiasi riflessione di carattere culturale, sociale, economico, ma soprattutto giuridico è la necessità di riconoscere la disuguaglianza sistemica e profonda nelle relazioni tra donne e uomini e di volerne garantire, nel concreto, il pieno superamento affinché i diritti umani e le libertà siano individuati, esercitati e protetti, in modo uguale, per donne e uomini[9].
Il Trattato sull’Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3), la Carta dei diritti fondamentali (art. 21) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscano che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante dell’Unione europea (art. 8 e, in particolare, gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1).
Anche la Costituzione italiana sposta l’obiettivo : dalla parità di trattamento formale alla promozione dell’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna di cui la violenza costituisce il più grave impedimento.
Si impone, dunque, la necessaria attivazione di una discriminazione positiva, costituzionalmente posta ma fortemente frenata da coloro che temono, che in tal modo, avvenga una deviazione qualificata del principio di uguaglianza, ignorando che il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce un diritto umano inalienabile riconosciuto da fonti sovranazionali vincolanti per il nostro Paese.
L’obiettivo della legge sul femminicidio non è quello di garantire situazioni, giuridiche o di fatto, identiche, ma di creare le condizioni effettive per permettere alle donne la piena espressione delle loro potenzialità e più in generale della loro personalità che ad oggi non è consentita a causa della pratica quotidiana della violenza che subiscono, di cui il femminicidio è la forma più estrema.
Premesso che ogni vita merita di essere tutelata, la questione deve ruotare intorno al tema della differenza e non a quello dell’identità, nella logica prioritaria di riequilibrare lo svantaggio millenario, tuttora esistente, che vede le donne vittime della violenza maschile.
Il diritto penale, letto in una condivisibile prospettiva non solo emancipatoria, ma soprattutto antidiscriminatoria, che valorizzi l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, potrebbe costituire uno strumento di rafforzamento della tutela di beni, rectius diritti, già esistenti che la collettività percepisce come particolarmente bisognosi di protezione[10].
La funzione special-preventiva, invece, concepisce la pena come strumento per prevenire che l’autore di un reato ne commetta in futuro altri.
In questa cornice, spetta al potere legislativo selezionare i comportamenti penalmente rilevanti e stabilirne la pena, a seconda del valore attribuito al bene giuridico da tutelare e alla considerazione che merita nell’ambito della comunità sociale che ne richiede una maggiore protezione; mentre spetta al potere giudiziario accertare, nel caso concreto, l’avvenuta commissione del delitto, interpretando la norma penale di riferimento ed applicando all’autore pene adeguate nella prospettiva rieducativa sancita dalla Costituzione.
In piena condivisione delle tesi sostenute dalla dottrina penalistica più moderna possiamo riconoscere che la creazione di una fattispecie penale richiede :
- L’esistenza di un bene meritevole di tutela inscritto nei principi costituzionali ;
- L’assenza di strumenti alternativi che consentano un’efficace garanzia del bene giuridico protetto, o meglio, dei diritti fondamentali tutelati[11] anche conne il contributo conoscitivo del sapere socio-criminologico capace di offrire elementi empirici circa l’effettiva dannosità sociale dei comportamenti da incriminare (principio di sussidiarietà)[12];
- Il principio di meritevolezza della pena per cui quanto più alto è il livello del bene da tutelare all’interno della scala gerarchica, recepita nella Costituzione, tanto più giustificato risulterà asserire la meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono[13].
In sostanza il precetto penale, in ragione della gravità delle conseguenze che derivano dalla sua inosservanza, richiede una giustificazione rilevante, in termini di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto rispetto alle legittime finalità perseguite dal legislatore mediante l’incriminazione.
La Corte costituzionale spagnola, già a decorrere dal 1992, e soprattutto dopo la Ley organica n. 1/2004 contra la violencia de género – che ha introdotto venti anni fa delitti che prevedono un più severo trattamento punitivo per gli uomini che commettono determinate condotte criminose ai danni delle donne con le quali hanno o avevano una relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza - ha delineato la dottrina del diritto diseguale egualitario [14] in forza del quale la differenza di trattamento opera come “un rimedio correttore di passate ingiustizie consumate sopra un gruppo specifico, determinando una redistribuzione del lavoro, dell’educazione, delle spese pubbliche e di alcuni altri beni, a favore di questo gruppo, caratterizzato normalmente per la razza, l’etnia o il genere, arrivando a concedere un trattamento preferenziale per facilitare il loro accesso a questi beni, a titolo di risarcimento per la discriminazione attuale o passata diretta contro di loro, al fine di garantire una distribuzione proporzionale di quei beni”[15].
Non è un caso che detto sistema differenziato, volto anche ad interpretare in modo corretto i delitti di violenza maschile contro le donne e il contesto discriminatorio in cui sono commessi, ha consentito di evitare la diffusa minimizzazione di questi a vicende private o liti familiari da parte di operatori giudiziari non adeguatamente formati (e non solo specializzati), nelle fasi antecedenti ai femminicidi, tanto che questi in Spagna si sono drasticamente ridotti, tra 50 e 60 vittime annuali[16], a fronte dei circa 110-130 annui che registra stabilmente l’Italia[17].
Il diritto penale, inoltre, non è più racchiuso all’interno della tradizionale prospettiva nazionale, grazie alla interrelazione con le fonti sovranazionali che disegnano una progressiva evoluzione dell’ordinamento interno e dei diritti da questo tutelati nella costruzione della legalità europea e del rafforzamento dei diritti umani inalienabili, nei termini indicati anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti umani.
Poiché la radice della violenza è la disuguaglianza tra uomini e donne, è necessario che venga nominata descrivendone i quotidiani meccanismi in cui si sviluppa nelle singole relazioni.
Perché questo avvenga, l'interprete deve assumere la prospettiva di genere che implica di dare un corpo sessuato ai protagonisti della vicenda giuridica per stabilire quando essere uomini o donne o assumere ruoli maschili o femminili determina l’effetto di essere o meno titolari di diritti oppure facilita o rende più difficoltoso o elimina del tutto il loro esercizio[18].
La prospettiva di genere è una visione, scientifica ed analitica, diffusa in gran parte del mondo[19], capace di osservare la violenza come un meccanismo che riproduce le disuguaglianze e le relazioni gerarchiche tra le persone basate Sull'appartenenza sessuale, così da imporre all’interprete di vedere che gli uomini e le donne, in concreto, non hanno lo stesso valore sociale, non hanno gli stessi diritti ed opportunità per decidere, per accedere alle risorse economiche e alla rappresentanza negli ambiti in cui si esercita potere.
Solo adottando la prospettiva di genere si può accertare, nel caso concreto, se la violazione dei diritti umani è conseguenza della discriminazione motivata dall’appartenenza sessuale[20].
Dunque, agli operatori - giudiziari, sanitari, socioassistenziali, eccetera - [21]serve acquisire strumenti di lettura, culturali ed interpretativi, per comprendere, nello specifico contesto da esaminare, se vi sia innanzitutto una effettiva condizione di libertà della donna e questa si traduca nella libertà di prendere delle decisioni senza imposizioni perché la violenza maschile contro le donne, in generale, ha le sue origini in una società che le considera esseri umani inferiori e oggetti sessuali al servizio dei bisogni e dei desideri maschili e quando non vengono assecondati sono uccise.
Una volta riconosciuto che la disuguaglianza nelle relazioni tra donne e uomini costituisce un dato di fatto storico ed universale e che la violenza ne costituisce una delle più esplicite rappresentazioni, la conseguenza logico-giuridica è che uno Stato di diritto, fondatore dell’Unione europea, tenuto al rispetto dei principi sopra richiamati, sia obbligato a predisporre strumenti giuridici capaci:
a) di tenere conto che le donne sono un soggetto giuridico autonomo e diverso da qualsiasi altro, iniziando con il nominarle nelle leggi;
b) di potenziare la loro esistenza, rimuovendo gli ostacoli strutturali che conseguono alla diffusa minimizzazione istituzionale e sociale della violenza che subiscono “in quanto donne”, in ogni contesto;
c) non confondere questa forma, unica e specifica di violenza, con qualsiasi altra vissuta da altri esseri umani.
2.4. La legittimità costituzionale di un sistema sanzionatorio differenziato per il delitto di femminicidio (e per gli altri reati contro le donne). Non è “colpa d’autore”
Nella prospettiva del principio generale di uguaglianza, la legittimità costituzionale della norma dipende dalla ragionevolezza di un trattamento differenziato quando vi siano presupposti di fatto disuguali, privi di una giustificazione oggettiva e che non comportino conseguenze sproporzionate alla luce dello scopo perseguito
La violenza nei confronti delle donne costituisce non solo un delitto, ma anche una forma estrema di discriminazione strutturale nei loro confronti, vietata dall'articolo 3 della Costituzione italiana e dalle Dichiarazioni universali sui diritti, perché costringe il genere femminile in una posizione di consolidata subordinazione a tutti i livelli della società.
Ne consegue che una più severa sanzione diventa del tutto ragionevole perché tiene conto di questo surplus di disvalore.
Non si tratta di punire più gravemente la violenza contro le donne in considerazione di uno specifico movente soggettivo dell’autore (provato facilmente per ogni delitto ed evincibile dalla sua stessa dinamica), ma di accertare la dinamica oggettiva della relazione con la vittima tenendo conto che l’offesa all’incolumità fisica, alla dignità, alla libertà personale, sessuale ed economica, realizzata attraverso i numerosi delitti di violenza contro le donne, di cui il femminicidio, per operatori specializzati, è soltanto il prevedibile apice, produce una lesione ulteriore in quanto, come stabilito dal Preambolo della Convenzione di Istanbul: a) costituisce “una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne”; b) “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.
Per questo la particolare gravità delle aggressioni al genere femminile merita una risposta punitiva che renda l’uguaglianza sostanziale un bene giuridico meritevole di intervento penale, fermo restando che il più severo trattamento non attiene ad un tipo di autore, per responsabilità del genere cui appartiene, ma tiene conto del peculiare disvalore insito nella violenza contro le donne che il singolo, con un deliberato, specifico e volontario atto proprio - che impone, come per ogni delitto, un approfondito e garantito accertamento secondo le regole del processo penale – non fa altro che rinnovare, rafforzandola.
Non si punisce, dunque, come ribadito dal Tribunale Costituzionale spagnolo, un delitto per la colpa degli altri, ma per avere quello specifico autore consapevolmente realizzato quella violenza di genere che esprime adesione alla cultura maschilista e per avere riprodotto e confermato con la propria azione la sua carica di disvalore.
Soltanto chi nega la validità della situazione discriminatoria di partenza tra uomini e donne può escludere la maggiore gravità e lesività che esprime la violenza dell’uomo contro la donna nell’ambito di una relazione di potere discriminatorio che non può valere all’inverso.
In Italia, l’analisi della ragionevolezza della differenziazione sessuale per questi delitti, sino ad oggi estranea al diritto penale, richiede di iniziare con la ricerca della legittimità e della funzionalità dello scopo perseguito dalla fattispecie illecita, fondata sulle citate fonti sovranazionali, in materia di protezione integrale delle donne e di lotta alla discriminazione sessuale, e nella consapevolezza del legislatore che le aggressioni degli uomini nei confronti del genere femminile hanno un maggiore disvalore rispetto a qualsiasi altra “violenza di relazione”.
Questo perché:
-è un'aggressione che causa un danno maggiore alla vittima;
-l’autore agisce in conformità ad uno schema culturale ed identitario discriminatorio, contrario alla Costituzione, volto a limitare libertà e dignità della persona offesa “in quanto donna” così negandole lo status di persona in un rapporto paritario;
-rafforza nella società l’identificazione di metà del genere umano, le donne, con un sesso disprezzato, inferiore, privo di autonomia.
D’altra parte, il femminicidio è un delitto che si verifica quando le condizioni storiche generano pratiche sociali che permettono l’aggressione all’ integrità, allo sviluppo, alla salute, alle libertà e alla vita delle donne. Questo può avvenire in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio da parte di persone conosciute (mariti, parenti, fidanzati, compagni, colleghi di lavoro, clienti) o di sconosciuti, gruppi mafiosi, di narcotraffico o di criminalità che utilizzano la violenza.
Gli uomini che usano violenza sulle donne, conosciuti o sconosciuti che siano, a qualsiasi contesto appartengano, hanno un comune denominatore culturale: ritengono il genere femminile utilizzabile e maltrattabile nella certezza della più assoluta omertà, collusione, minimizzazione e normalizzazione di quello che subisce.
Questa è la ragione che impone allo Stato di creare condizioni di sicurezza per la vita delle donne all’interno delle famiglie, delle comunità, dei luoghi di lavoro, delle strade, delle palestre, dei locali, eccetera.
Un ambiente sociale sessista e misogino normalizza la violenza perché genera una convivenza insicura per le donne, pone a rischio la loro vita e favorisce i crimini nei loro confronti.
Contribuiscono alla commissione dei femminicidi il silenzio sociale, la disattenzione, la negligenza e l’assenza di formazione degli operatori, l’idea che ci siano problemi più urgenti, la minimizzazione, la negazione del problema e della sua gravità, il linguaggio.
3. Obiezione sulla discriminazione degli uomini: il femminicidio è causato dalla discriminazione sessuale
Un'obiezione frequente è che l’art. 577-bis cod. pen. cp creerebbe una discriminazione "al contrario" perché punirebbe più severamente l’uccisione di una donna rispetto a quella di un uomo.
È un’obiezione fallace sotto diversi profili:
a) questo reato non viola affatto il fondamentale diritto di uguaglianza e di non discriminazione tra uomini e donne, ma, al contrario, risponde ad una finalità costituzionale, euro unitaria e convenzionale cioè quella di prevedere una più adeguata protezione dei diritti delle donne, ed in particolare il diritto di vivere libere da qualsiasi tipo di violenza, quando le condotte illecite siano determinate da discriminazione sessuale che, ad oggi, colpisce solo il genere femminile;
b) non tiene conto della natura strutturale della sola violenza contro le donne, dato discriminatorio millenario, che il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità politica, esprimendo anche precise condivise istanze sociali, decide di considerare più riprovevoli e più gravi in quanto espressive di una radicata disuguaglianza che genera anche insicurezza, intimidazione e disprezzo nei confronti di metà del genere umano, le donne, e la autoalimenta;
c) non considera che l’uccisione di una donna (o di un uomo o di un bambino/a) in un contesto diverso da quello indicato dall’articolo 577 bis cod.pen. (come può essere quello di una rapina, di un regolamento di conti per questioni connesse al traffico di stupefacenti, dell’omicidio stradale, della strage, della tortura, eccetera) viene punito a prescindere dall’appartenenza sessuale della vittima, in quanto quella morte non assume un disvalore autonomo e diverso rappresentato dalla discriminazione sessuale.
La norma, dunque, non introduce un privilegio, ma riconosce e sanziona una specifica forma di violenza, unica a riguardare metà delle persone che abitano il pianeta, e non una minoranza, qualsiasi essa sia.
Se ancora vi fossero perplessità circa la natura discriminatoria “al contrario”, cioè ai danni degli uomini, derivante dalla tipizzazione del delitto di femminicidio nel codice penale, oltre che delle diverse aggravanti che ne riprendono la definizione - inserite in relazione a tutti i delitti di violenza contro le donne - è bene ricordare, oltre il già menzionato art. 3, secondo comma, Cost. , che l’articolo 4 della Convenzione di Istanbul (Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione) al paragrafo 4 (che riprende l’art. 4 della CEDAW) non solo impone agli Stati di «assumere le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere» ma aggiunge che dette misure «non saranno considerate discriminatorie».
La Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica al paragrafo 55 spiega come l’articolo 4, stabilendo che le misure speciali volte a prevenire e proteggere le donne contro la violenza di genere non riguardano gli uomini, richiama il concetto di discriminazione per come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani in relazione al corpus giurisprudenziale relativo all'articolo 14 della CEDU e, in particolare, la sentenza Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito («si può parlare di discriminazione nel caso in cui la differenza di trattamento non abbia una oggettiva irragionevole giustificazione, ossia, non persegua un obiettivo legittimo o non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e la finalità che si intende perseguire»)[22]. La Relazione aggiunge che «il fatto che le donne subiscano molto più degli uomini atti di violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, può essere considerata una giustificazione oggettiva e ragionevole per utilizzare risorse ed assumere particolari misure solo ed esclusivamente a beneficio delle donne vittime di violenza».
Il legislatore statale è tenuto a creare un meccanismo giuridico volto innanzitutto a garantire che la vita delle donne non sia minacciata, ma anche a reprimere questa forma, del tutto autonoma e specifica di violenza, nell’ambito di una strategia politico-criminale come richiesto agli Stati dall’art. 5 della Convenzione di Istanbul [23].
Pertanto, la disposizione di cui all’art. 577-bis cod. pen. del codice penale (e le circostanze aggravanti su questa costruite), proposta dal disegno di legge, costituisce una misura oggettiva, positiva e ragionevole ai sensi:
- dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione;
- dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Istanbul;
- dell’articolo 50 della CEDAW e dell’articolo 12 della Convenzione di Istanbul che affermano esplicitamente il dovere dello Stato di “modificare le pratiche legali o consuetudinarie che favoriscono la persistenza e la tolleranza della violenza contro le donne”, adottando dunque norme specifiche di genere poiché la modifica dei modelli socioculturali richiede misure appropriate.
4. Obiezione sull’assenza di proporzionalità dell’ergastolo: il femminicidio prevede una pena proporzionata alla gravità del fatto
4.1. La pena prevista dal codice penale per l’omicidio
Il codice penale prevede, per la forma base del delitto di omicidio volontario, un minimo di ventuno e un massimo di ventiquattro anni di reclusione.
A questo delitto sono applicabili:
-tutte le circostanze aggravanti comuni (la cui presenza può innalzare il massimo sino a trent’anni);
- quelle speciali previste dagli artt. 576 e 577 cod. pen., la maggior parte delle quali può comportare la pena dell’ergastolo, in caso di assenza di attenuanti, o di ritenuta prevalenza delle stesse aggravanti rispetto ad eventuali attenuanti.
All’omicidio sono di regola applicabili tutte le circostanze attenuanti comuni (art. 62 cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.)[24] sicché, in caso di ritenuta prevalenza di queste ultime, il giudice potrà infliggere una pena sensibilmente inferiore al minimo edittale di ventun anni di reclusione e, più precisamente, arrivare:
- sino a un minimo di quattordici anni ove riconosca un’unica attenuante;
- nove anni e quattro mesi, ove ne riconosca due;
- sei anni, due mesi e venti giorni, ove ne riconosca tre.
La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura, nella Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018, ha accertato che l’ergastolo è stato applicato nel 17,2% delle sentenze di condanna.
Inoltre, è bene sapere che l’ergastolo non è un “fine pena mai” perché secondo la Corte costituzionale e la Corte EDU vanno comunque assicurate «progressività trattamentale e flessibilità»[25], secondo i principi di proporzione e individualizzazione della pena[26] in quanto «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento».
L’ergastolo, previsto per non pochi delitti, è sempre sopravissuto alle censure di incostituzionalità (tranne quella relativa al caso di ergastolo inflitto al minore), in relazione al potenziale contrasto con il principio dell’umanizzazione della pena e della finalità rieducativa di essa. Le diverse sentenze di rigetto della Consulta si sono basate essenzialmente sull’idea per cui i vari benefici premiali introdotti dal legislatore penale e penitenziario abbiano di fatto attenuato il carattere di perpetuità dell’ergastolo rendendolo compatibile alla Costituzione e fornendo tutti gli strumenti necessari a consentire il reinserimento in società del condannato. Infatti, i condannati all’ergastolo ordinario, come sono coloro che vengono condannati per il delitto di femminicidio, possono accedere ad una serie di benefici, trascorso un periodo di pena espressamente previsto dalla legge: la liberazione anticipata, che comporta una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata qualora il condannato abbia dato prova di rieducazione; la semilibertà, che consente di trascorrere parte della giornata all’esterno, dopo aver scontato 20 anni; i permessi premio, che riconoscono al condannato la facoltà di coltivare fuori dal carcere i propri interessi affettivi; il lavoro all’esterno, cui si accede dopo 10 anni di pena scontata; la liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena.
Ad oggi nessuno di detti benefici penitenziari viene comunicato né ai parenti della vittima, come ad esempio gli orfani di femminicidio, né alle madri sopravvissute alle uccisioni dei loro figli, con ciò che ne consegue in termini di messa in pericolo della loro integrità fisica e psichica.
Questa è una grave carenza che il disegno di legge in esame ha il merito di riempire con la modifica dell’articolo 58 sexies dell’ordinamento penitenziario.
4.2. La proporzionalità della pena secondo la giurisprudenza costituzionale. In particolare, la sentenza n. 197 del 2023
Non può farsi a meno di sottolineare come la questione della proporzionalità della pena e della irragionevolezza dell’ergastolo abbia visto una levata di scudi solo per il delitto di femminicidio che già oggi prevede questa sanzione (attraverso le aggravanti) e che, sotto il profilo della proporzionalità e dell’offensività, viola un diritto umano inalienabile attraverso la discriminazione sessuale che ne costituisce il fondamento.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige che questa sia adeguatamente calibrata sia con riferimento al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, sia al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo il quale a sua volta «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 2023, ha fornito indicazioni decisive sul rapporto tra proporzionalità della pena, individualizzazione del trattamento sanzionatorio e necessità di riconoscere la diversa gravità oggettiva e soggettiva dei fatti di reato esaminando proprio casi che con la nuova disciplina definiremmo femminicidi.
È lo stesso Giudice delle leggi a prendere atto che «Le statistiche annue sui femminicidi, sulle quali ha insistito l’Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento e nella discussione orale, dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell’ambito di relazioni familiari e affettive» (Paragrafo 5.6).
La sentenza citata afferma testualmente che "ogni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana. E poiché ciascuna persona ha pari dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore. Eppure, da sempre il diritto penale distingue – nell'ambito degli omicidi punibili – tra fatti più e meno gravi." (Paragrafo 5.1).
La Corte evidenzia che "quando la condotta omicida venga riguardata dal lato dell'autore anziché da quello della vittima, diviene agevole comprendere perché la gravità della condotta omicida sia suscettibile di significative graduazioni." e prosegue rilevando che “Dunque, l’unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente: dall’assassinio compiuto da un sicario o da un membro di un gruppo criminale contro un esponente di una cosca rivale, alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide…maturate in contesti di prolungata e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti…”
In particolare, la sentenza conclude che "il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo"(Paragrafo 5.2).
La sentenza n. 197/2023 affronta anche il tema della proporzionalità "ordinale", ossia della coerenza del sistema sanzionatorio attraverso il confronto tra fattispecie di gravità comparabile concludendo che "…il principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., [che] vieta non solo irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ma anche irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili." (Paragrafo 5.5.1).
Alla luce dei menzionati principi declinati dalla Corte costituzionale, emerge con evidenza la peculiarità dei femminicidi - così denominati dalla stessa Corte - rispetto all'omicidio "semplice" in quanto i femminicidi sono fondati sulla discriminazione sessuale e sulla volontà di reprimere la libertà delle donne così da presentare un disvalore specifico e aggravato tale da giustificare pienamente una risposta sanzionatoria autonoma e più severa[27].
5. Obiezione sul panpenalismo: il femminicidio non rappresenta un eccesso di criminalizzazione
5.1. La funzione del diritto penale: non solo repressione ma anche orientamento culturale
L'obiezione del "panpenalismo" – inteso come ricorso eccessivo e superfluo alla sanzione penale – è del tutto fuori fuoco se applicata al femminicidio.
La preoccupazione per il cosiddetto 'panpenalismo' è legittima quando si tratta di punire fatti non meritevoli per il solo fatto di rappresentare la forza muscolare di uno Stato e sanzionare condotte non rilevanti né per la comunità, né per le istituzioni, né per l'ordinato assetto della convivenza civile.
Questi rischi, come è ovvio, non sono invocabili rispetto al diritto umano delle donne di non essere uccise per appartenere al sesso femminile e con dimensioni sistemiche che impongono, anche per obblighi sovranazionali, una risposta istituzionale chiara e leggibile.
5.2. Il diritto penale come strumento di riconoscimento e definizione dei beni giuridici fondamentali
Il diritto penale ha una funzione regolativa e non costitutiva; i fatti sociali non cessano con la loro tipizzazione o con la loro sanzione, vengono solo definiti stabilendo il livello di considerazione che di essi ha lo Stato.
Il paragone con il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), già proposto nel libro «Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: Dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi» è illuminante[28].
Nessuno ha mai neanche immaginato che la previsione del delitto di associazione di tipo mafioso, descritto in otto commi dal codice penale, riducesse la criminalità organizzata in Italia e nel mondo. Ciononostante, nessuno può negare che abbia costituito un potentissimo strumento culturale e giuridico per stabilire cosa è mafia e cosa non lo è, quali ne sono le sue caratteristiche[29].
Allo stesso modo, tipizzare il femminicidio non significa ritenere che i femminicidi cesseranno, ma semplicemente dare forma giuridica a un fenomeno che esiste, nominarlo, riconoscerne la matrice discriminatoria e fornire agli operatori – nessuno dei quali ad oggi ha una formazione obbligatoria - le categorie concettuali per comprenderlo, prevenirlo o punirlo, diversamente da quanto ancora accade quando si indulge in letture romantiche (amore malato, dolore per la separazione, gelosia, ecc.) o patologiche (raptus) o colpevolizzanti rispetto alle vittima (l’ha uccisa perché l’amava, perché l’aveva tradito, ecc.), come accertato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della XVIII Legislatura, nella Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018, approvata all’unanimità nella seduta del 18 novembre 2021[30].
5.3. La funzione general-preventiva della norma penale: orientamento dei comportamenti sociali ed effetti indirettamente preventivi
Autorevoli penalisti nei loro manuali spiegano che il diritto penale ha una funzione "general-preventiva" che "orienta le scelte di comportamento della generalità dei consociati sia facendo leva sul contenuto afflittivo della pena - che sarà tanto più elevata quanto più il bene che tutela è essenziale ai fini di un'ordinata convivenza umana -, sia svolgendo un'azione pedagogica che confida che con il tempo la collettività spontaneamente aderisca ai valori espressi dalla legge penale."
In un'ottica liberale, il diritto penale va emancipato dalla tradizionale subordinazione alla morale corrente e all'autoritarismo statale per penalizzare soltanto i beni giuridici socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale.
Il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce indubbiamente un bene giuridico di rango costituzionale, la cui tutela attraverso la tipizzazione del femminicidio è pienamente legittima e necessaria.
6. L’obiezione sul difetto di tassatività. La fattispecie di femminicidio descrive il fatto tipico in modo preciso e determinato
6.1. La prima parte della fattispecie: “in quanto donna”
Le donne non possono uscire di sera da sole, non possono viaggiare da sole, non possono sostenere un colloquio di lavoro da sole, non possono bere e ballare, non possono studiare quello che desiderano, non possono scegliere la professione cui ambiscono, non possono vestirsi come ritengono, non possono lasciare un uomo che non amano; perché se fanno una di queste cose, in qualsiasi contesto socio-culturale, sanno di porsi automaticamente in una condizione di rischio rispetto alla violenza maschile che ne conseguirebbe e questo anche se la violenza non si esplica. E, dunque, rinunciano o subiscono o reagiscono. Con tutti gli effetti che ognuna di queste scelte determina.
Questo vuol dire “in quanto donna”, dizione contenuta nelle Definizioni dell'articolo 3, lettera d) della Convezione di Istanbul, mentre l'articolo 2, lettera a) della Direttiva 2024/1385 usa un'espressione simile "solo perché donne".
D’altra parte, sono i dati a mostrare in termini oggettivi che esistono delitti commessi quasi esclusivamente dagli uomini nei confronti delle donne “in quanto donne” cioè i delitti di violenza domestica, violenza sessuale ed atti persecutori: “Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l’incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l’81 e l’83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.”[31].
L'introduzione del femminicidio, e le aggravanti su di esso costruite, mostra questi numeri e rompe la neutralità per riconoscere una realtà: le donne sono maltrattate, violentate, perseguitate ed uccise perché nascono donne, per ragioni culturali e sociali legate alla loro appartenenza al genere femminile, per l’esercizio di minimali diritti di liber
