Legge 31.3.2025 n° 47 in materia di limite massimo di durata delle intercettazioni. Alcuni problemi applicativi… nel “silenzio della legge”
La legge 31 Marzo 2025 n° 47 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Aprile 2025, entrata pertanto in vigore il 24.4, interviene modificando l'articolo 267 comma terzo c.p.p. e prevedendo che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore al 45 giorni salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione.
In sostanza per effetto di tale disposizione, salve le deroghe che verranno di seguito esposte, per le intercettazioni di qualsiasi tipologia a partire da tale data sono consentite in via ordinaria, dopo il primo periodo di 15 giorni di captazione, soltanto due proroghe di 15 giorni ciascuna al fine di rispettare il termine massimo di durata sopra indicato.
A) I reati esclusi dalla nuova disciplina e dalla conseguente previsione del limite di durata complessiva dei 45 giorni
Si deve in primo luogo evidenziare che determinati reati, alcuni di particolare rilievo e in parte di competenza distrettuale, non sono soggetti alla nuova disciplina e quindi alla previsione del termine massimo di durata di 45 giorni.
Per effetto di una correlata modifica introdotta dalla citata legge dell'articolo 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152 e della specifica deroga introdotta per tali reati rispetto a quanto disposto dall'articolo 267 comma tre CPP, come appunto modificato dalla legge 47/2025, le intercettazioni non risultano sottoposte a tale termine di durata massima quando sono necessarie per le indagini sui seguenti reati:
delitti di criminalità organizzata ( art.13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152) Al riguardo appare utile ricordare che la disciplina dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione della nozione di delitti di criminalità organizzata risulta estensibile anche ai procedimenti comunque aventi ad oggetto un’associazione per delinquere “comune” diversa da quelle richiamate all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p;
reati comuni commessi col metodo mafioso o col fine di agevolazione di un’associazione mafiosa (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l’art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
delitto ex art art. 452 quaterdecies CP attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l’art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
reati commessi con finalità di terrorismo (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l’art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
delitti ex art.630 CP di sequestro di persona a scopo di estorsione (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l’art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
delitto di minaccia col mezzo del telefono (art.13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti indicati dall’art. 371 bis comma 4 bis c.p.p (art.13 comma 3 bis del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale. (ex art. 6, co. 1 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/199)
delitti contro la personalità individuale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi umani, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) (ex art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/1991)
reati in materia di prostituzione previsti dall'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75 (ex art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/1991)
B) Il regime temporale applicabile alle attività di intercettazione disposte anteriormente all’entrata in vigore della legge
In assenza di una specifica previsione transitoria da parte del legislatore si ritiene che la modifica in oggetto intervenendo su normativa di natura processuale trovi immediata applicazione, con le specificazioni di seguito indicate, anche per i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge.
Si pone peraltro il problema di valutare se la disposizione sia immediatamente efficace, quanto alla operatività dell’indicato limite temporale massimo e conseguentemente sul numero ammissibile delle proroghe richiedibili, anche per le intercettazioni autorizzate e disposte (ed eventualmente già prorogate) anteriormente alla entrata in vigore della stessa.
L'applicazione immediata alle intercettazioni avviate anteriormente all’entrata in vigore della legge 47/2025 del limite di durata massima previsto dalla stessa verrebbe a interessare in tal caso intercettazioni validamente disposte anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla base dell’originario disposto dell’art.267 comma 3 CPP ed eventualmente più volte prorogate in precedenza , in alcuni casi anche ben oltre il termine ora introdotto di 45 giorni, con conseguenti profili problematici in quest’ultimo caso anche in tema di utilizzabilità del contenuto delle stesse.
E in ogni caso, anche fuori di tale ipotesi, si determinerebbe l'operatività di un regime processuale misto per effetto del quale intercettazioni autorizzate ed avviate prima dell'entrata in vigore della legge 47/2025 per una parte verrebbero sottoposte alla disciplina della precedente normativa dell’art.267 comma 3 CPP – e come tali ad esempio già validamente oggetto di 2 proroghe di 15 giorni ciascuna per un una durata totale di 45 giorni e con la prospettiva normativamente ammessa di ulteriori proroghe entro i termini massimi di durata delle indagini preliminari – e per altra parte non sarebbero più prorogabili oltre tale limite temporale per effetto di una modifica introdotta dalla Legge 47/2025 all'articolo 267 comma 3 CPP successivamente rispetto all’ avvio e alle proroghe della attività di intercettazione su uno specifico “target”.
Tale commistione di diverse discipline processuali applicate alla medesima attività di intercettazione su uno specifico “bersaglio” non appare coerente con il sistema: ne consegue che la norma risulta interpretabile nel senso che le intercettazioni validamente disposte e eventualmente prorogate in base alla precedente disciplina , quale attività di indagine avviata in base alle allora vigenti disposizioni processuali, continuano ad essere soggette alla precedente disciplina e per le stesse potrà essere pertanto richiesta al GIP l’autorizzazione alla proroga anche oltre il limite di 45 giorni.
Il termine massimo di durata delle intercettazioni introdotto dalla Legge 47/2025 con il correlato limite temporale dei 45 giorni implicante la possibilità di richiedere due sole proroghe avrà efficacia invece, pur all’interno del medesimo procedimento, solo per le intercettazioni richieste e conseguentemente disposte ex novo dopo l'entrata in vigore della predetta legge e quindi dopo il 24.4.2025.
C) L’applicabilità del termine massimo di 45 giorni con riferimento al singolo bersaglio di intercettazione
La novella legislativa prevede per le intercettazioni un termine di durata complessiva non superiore ai 45 giorni senza ulteriore specificazione.
Va subito detto che la disposizione modificatrice non può essere in alcun modo interpretata, anche per la sua collocazione specifica all’interno del comma 3 dell’articolo 267 cpp che disciplina la parte relativa alla proroga della singola attività di intercettazione, come introduttiva di un limite temporale riferito alla singola persona fisica destinataria del provvedimento di intercettazione.
Ove venisse letta in tal modo si determinerebbero tra l’altro effetti distorti e in sostanza contra legem: intercettazioni ad esempio inizialmente disposte con riferimento al primo IMEI/SIM telefonico/ambiente/supporto informatico indicato dalle indagini come riferibile a un determinato indagato sarebbero soggette al termine massimo di intercettazione di 45 giorni. Nel caso in cui nell’arco temporale di 45 giorni dall’avvio di tale captazione dalla stessa attività di intercettazione o comunque dalle indagini ulteriori risultassero ulteriori numeri telefonici o ambienti o apparati informatici riferibili allo stesso indagato una siffatta interpretazione del termine massimo di durata per target persona indagata comporterebbe che le successive intercettazioni avviate avrebbero durata necessariamente inferiore ai 45 giorni.
E qualora poi gli ulteriori “bersagli” (telefoni, ambienti, supporti informatici) riferibili al medesimo indagato emergessero ormai decorso il termine di 45 giorni dall’avvio della prima captazione seguendo tale lettura in modo paradossale non sarebbe attivabile alcuna attività di intercettazione riguardando un ulteriore utenza/ambiente riferibile al medesimo indagato e in questo modo precludendo ogni ulteriore attività di indagine in tale direzione.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni il limite temporale non può essere inteso come riferito alla durata complessiva dell'attività di intercettazione nell'ambito del medesimo procedimento ( come una sorta di “finestra” massima dell’attività di intercettazione nell’ambito del singolo procedimento) nel senso di ritenere che quale sia il momento di avvio della singola intercettazione il termine massimo di 45 giorni deve essere calcolato a partire dalla prima intercettazione disposta nell’ambito del singolo procedimento.
È superfluo rilevare come anche questa lettura non è in alcun modo desumibile dal tenore letterale della modifica normativa e dalla sua stessa collocazione nell’ambito dell’art.267 comma 3 CPP oltre a determinare effetti devastanti sui mezzi di ricerca della prova e sulla stessa effettività delle indagini preliminari.
La disposizione, stante il tenore letterale, deve essere interpretata nel senso che tale limite temporale opera con riferimento alla prorogabilità di ogni singola intercettazione ed alla relativa tipologia (telefonica fissa- mobile/ambientale/ telematica attiva-passiva) naturalmente calcolato dalla data di effettivo inizio della captazione di uno specifico “bersaglio” come indicato all'interno dei provvedimenti di intercettazione.
Tali provvedimenti anche quando fanno riferimento a più bersagli del resto contengono l’attribuzione di un distinto numero di RIT identificativo per ciascuno degli stessi.
Questo vale anche nell’ipotesi di installazione di successive SIM sul medesimo apparato mobile in quanto le stesse sono di regola oggetto di richieste con attribuzione di autonomi numeri di RIT.
Nel caso di intercettazione anche di IMEI opererà il limite temporale riferito a tale specifica intercettazione ma con distinti limiti temporali massimi in caso di intercettazione di plurime relative SIM riferibili al medesimo apparato mobile.
Identiche valutazioni valgono sia con riferimento alle intercettazioni ambientali ove i singoli ambienti/locali oggetto di intercettazione ( o nell’ipotesi di ambientale mediante captatore informatico in ogni caso il supporto inoculato) sono indicati all'interno di provvedimenti di intercettazione che, come detto, quando fanno anche riferimento a più bersagli contengono l’attribuzione di un distinto un numero di RIT per ciascun apparato/sonda di intercettazione sia con riferimento alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche ex art.266 bis CPP in relazione ai singoli “bersagli” individuati.
D) Il requisito derogatorio della “assoluta indispensabilità” delle operazioni per una durata superiore giustificabile con l’emersione di elementi specifici e concreti espressamente motivati
La disposizione di legge prevede un obbligo motivazionale particolarmente accurato da parte del Pubblico Ministero ( e conseguentemente nelle indicazioni da parte della PG delegata alle indagini al PM ove assuma l’iniziativa di prospettare al PM ulteriori proroghe oltre il termine ordinario massimo di 45 giorni) per derogare al termine massimo di durata dell'intercettazione, obbligo motivazionale che deve essere collegato alla emersione di elementi specifici e concreti che giustifichino l’assoluta indispensabilità della prosecuzione dell'attività di intercettazione.
Il requisito della “assoluta indispensabilità” risulta dettato dal legislatore in termini oggettivamente rigorosi ma che devono essere parametrati ad una fase non decisoria ma tipicamente dinamica ed in evoluzione di ricerca degli elementi probatori quale è la fase di indagine. Tale requisito deve essere pertanto ritenuto in concreto sussistente ogniqualvolta sulla base degli elementi specifici indicati e allo stato desumibili dalla complessiva attività di indagine la rinuncia alla prosecuzione dell'intercettazione potrebbe determinare un pericolo concreto e rilevante in termini di perdita/deficit nella raccolta di elementi indiziari necessari al fine di accertare i reati oggetto di indagine e/o al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa.
La disposizione di legge non indica come visto la fonte di indagine da cui devono emergere gli elementi specifici e concreti che legittimano la deroga all'ordinario termine temporale di 45 giorni.
Si ritiene, come anticipato, che la disposizione vada interpretata nel senso che in assenza di indicazione o specificazione normativa tali elementi possono essere validamente desunti sia dalle risultanze della stessa attività di intercettazione per cui dovrebbe operare la deroga al termine temporale sia in alternativa dalle risultanze di qualsiasi ulteriore attività di indagine svolta dal Pm o dalla PG delegata (quali rilievi/accertamenti di PG, contenuto di fonti dichiarative , comprese le attività di intercettazione svolte su diversi bersagli etc).
Tali elementi di indagine devono essere ritenuti parimenti idonei, anche singolarmente considerati, a legittimare la richiesta al GIP di prosecuzione dell'attività di intercettazione su quel determinato specifico bersaglio oltre il limite di legge ove adeguatamente e specificamente motivata quanto ai requisiti indicati normativamente.
È inoltre sufficiente che tali elementi specifici e concreti emergano in un qualsiasi momento dell’indagine nel corso dell’arco temporale di svolgimento della intercettazione di cui si richiede la proroga oltre il limite massimo di 45 giorni.
Non si richiede pertanto per legittimare la richiesta in tal senso al GIP che tali elementi emergano necessariamente nell’arco temporale di indagine di 15 giorni immediatamente precedente e ricompreso nell’ ultima proroga in precedenza richiesta.
Si rileva da ultimo che la previsione normativa comporta in primo luogo che la Polizia Giudiziaria delegata nel momento in cui prospetterà al Pm assegnatario del procedimento la proroga dell'intercettazione oltre il limite massimo ordinario di 45 giorni dovrà indicare in modo dettagliato gli elementi di indagine specifici e concreti, nel senso sopra indicato, che rendono “assolutamente indispensabile” la prosecuzione della singola attività di intercettazione.
A sua volta il PM dovrà a sua volta svolgere un’attenta funzione di direzione sulla attività della PG delegata al fine di verificare in tale prospettiva che la stessa nella richiesta di proroga dell'intercettazione oltre tali termini massimi di durata evidenzi in modo completo ed esaustivo gli elementi di indagine, se emergenti dalla attività comunque svolta dalla PG, che legittimano la prosecuzione oltre i 45 giorni della attività di intercettazione sullo specifico bersaglio.
Tali elementi dovranno essere naturalmente indicati o comunque richiamati ed oggetto di specifica ed esaustiva motivazione da parte del PM in sede di richiesta di proroga indirizzata al GIP.
Ove tali elementi siano stati invece acquisiti sulla base di attività di indagine direttamente svolta dal Pubblico Ministero sarà onere dello stesso indicare allo stesso modo nella richiesta al GIP di proroga delle intercettazioni gli elementi di indagine ulteriori che legittimano la prosecuzione dell'attività di intercettazione per il suo carattere di indispensabilità nel senso sopra indicato.
Immagine: particolare da Jeff Koons, Telefono, 1979, telefono con specchio.