I malfunzionamenti dei sistemi informatici della Giustizia
Il presente contributo analizza il sistema delle deroghe al deposito telematico obbligatorio nel processo penale, disciplinato dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p., introdotti dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). L'analisi si concentra sulle eccezioni al principio generale, distinguendo tra deroghe strutturali previste dall'art. 111-bis c.p.p. e deroghe funzionali disciplinate dall'art. 175-bis c.p.p., con l'obiettivo di delineare un quadro sistematico della materia anche alla luce delle recenti innovazioni normative, evidenziandone l'impatto operativo e le implicazioni per il sistema giustizia. La digitalizzazione del processo penale, introdotta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), ha segnato un'importante innovazione nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, l'implementazione di questa rivoluzione normativa ha incontrato numerosi malfunzionamenti applicativi e sfide infrastrutturali.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Principio Generale del Deposito Telematico - 3. Le Deroghe Strutturali Ex Art. 111-bis c.p.p. – 3.1. Atti Non Digitalizzabili (comma 3) - 3.2. Atti Personali (comma 4) - 3.3. Profili operativi delle deroghe strutturali - 4. Le Deroghe Funzionali Ex Art. 175-bis c.p.p. - 4.1. Malfunzionamenti Tecnici (comma 1) - 4.2. Impossibilità di Funzionamento (comma 4) – 5. Profili procedurali comuni alle deroghe funzionali - 6. Profili Operativi delle Deroghe – 7. La giurisprudenza di legittimità: il rigore nell'accertamento dei presupposti derogatori. I principi della Cassazione in tema di deroghe al deposito telematico [i] - 8. Considerazioni Conclusive
1. Introduzione
La digitalizzazione del processo penale ha ricevuto un decisivo impulso con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha sancito l’obbligo di deposito telematico per atti, documenti e richieste. Tale rivoluzione normativa, prevista dall’art. 111-bis c.p.p., ha lo scopo di rendere il sistema giudiziario più efficiente e trasparente.
La disciplina è stata successivamente integrata dal D.M. 206/2024 e dal D.Lgs. 31/2024 che hanno delineato un'implementazione graduale del principio: dal 1° gennaio 2025 l'obbligo si applica agli uffici di primo grado (GIP, tribunale ordinario, procura) mentre dal 2027 si estenderà agli altri uffici giudiziari.
Il sistema delineato dalla riforma si fonda su alcuni requisiti essenziali: la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti; l'identificazione certa di mittente e destinatario; il rispetto della normativa sulla firma digitale e sulla gestione dei documenti informatici.
Tuttavia, la complessità tecnologica e le sfide infrastrutturali hanno richiesto l’adozione di deroghe specifiche per garantire la continuità del servizio giudiziario e tutelare i diritti delle parti coinvolte. Tali deroghe sono disciplinate dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p., che definiscono rispettivamente deroghe strutturali e funzionali al principio generale del deposito telematico.
2. Il Principio Generale del Deposito Telematico
L’art. 111-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, stabilisce che il deposito di atti e documenti nel processo penale debba avvenire esclusivamente per via telematica, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis c.p.p. La norma mira a garantire certezza, trasparenza e celerità nella gestione documentale, imponendo standard di sicurezza elevati, come la firma digitale e l’identificazione sicura di mittente e destinatario.
Nonostante il potenziale miglioramento nell’efficienza del sistema giudiziario, la transizione digitale ha incontrato diverse difficoltà tecniche e organizzative, tra cui malfunzionamenti informatici, carenze infrastrutturali e resistenze culturali. Per affrontare tali sfide, il legislatore ha previsto deroghe specifiche che consentono il deposito in formato cartaceo in casi particolari.
3. Le Deroghe Strutturali Ex Art. 111-bis c.p.p.
Le deroghe strutturali previste dall’art. 111-bis c.p.p. sono connesse alla natura degli atti o alla qualità dei soggetti coinvolti nel processo. Esse si articolano in due principali categorie: atti non digitalizzabili e atti personali.
3.1. Atti Non Digitalizzabili (comma 3)
La prima deroga riguarda gli atti e i documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022 fornisce alcuni esempi significativi di questa categoria:
- Documenti con autenticità contestata (scritture private, testamenti olografi) per i quali l'originale cartaceo risulta essenziale ai fini delle verifiche grafologiche
- Documenti tecnici quali planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, la cui digitalizzazione comprometterebbe la nitidezza e la precisione dei dettagli inficiandone il valore probatorio
La necessità di preservare il valore probatorio di tali documenti impone la loro acquisizione in formato originale, con successiva digitalizzazione tramite procedure dedicate[2].
3.2. Atti Personali (comma 4)
La seconda deroga, recentemente modificata dal D.Lgs. 31/2024, concerne gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente. Questa previsione risponde a una duplice ratio:
- Garantire l’accesso alla giustizia anche a soggetti privi di competenze informatiche o di strumenti digitali.
- Preservare il diritto di difesa in forma diretta e personale, specialmente in casi di particolare delicatezza.
Gli uffici giudiziari devono quindi predisporre procedure per l’acquisizione cartacea di tali atti, assicurando la loro successiva digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico[3].
3.3. Profili operativi delle deroghe strutturali
L'applicazione pratica delle deroghe ex art. 111-bis c.p.p. è stata dettagliata dal D.M. 206/2024 che ha previsto specifiche modalità operative per la gestione degli atti non telematici. In particolare, l'applicativo PPT (APP) prevede apposite funzionalità per l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti depositati in formato cartaceo.
Per gli atti non digitalizzabili, la valutazione sulla necessità di acquisizione in formato analogico spetta al magistrato, che deve darne atto a verbale e disporre contestualmente la loro acquisizione in formato digitale mediante l'apposita funzione a cura dell'ausiliario. Questo meccanismo garantisce la coesistenza tra esigenze di digitalizzazione e necessità di preservare l'originalità di determinati documenti.
Per gli atti personali delle parti, gli uffici giudiziari devono predisporre adeguate procedure per l'acquisizione e la gestione dei depositi cartacei, garantendo la loro successiva digitalizzazione e inserimento nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche fornite dalla circolare ministeriale.
4. Le Deroghe Funzionali Ex Art. 175-bis c.p.p.
L'art. 175-bis c.p.p. introduce ulteriori deroghe all'obbligo di deposito telematico, che possiamo definire "funzionali" in quanto legate a impedimenti tecnici o cause di forza maggiore che rendono temporaneamente impossibile l'utilizzo del sistema informatico. Le deroghe funzionali disciplinate dall’art. 175-bis c.p.p. si applicano in presenza di impedimenti tecnici o cause di forza maggiore che rendono temporaneamente impossibile l’utilizzo del sistema informatico. Queste deroghe si suddividono in due principali categorie: malfunzionamenti tecnici e impossibilità di funzionamento.
4.1. Malfunzionamenti Tecnici (comma 1)
La prima ipotesi derogatoria opera quando si verifica un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). Il comma 1 dell’art. 175-bis c.p.p. prevede che, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, il deposito possa avvenire in formato cartaceo. Il malfunzionamento deve essere certificato dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) e pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici). L'attestazione del malfunzionamento deve essere pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici secondo le procedure stabilite dal D.M. 206/2024.
Tra le principali tipologie di malfunzionamento rientrano:
- Criticità infrastrutturali, come interruzioni della rete giustizia o guasti ai server distrettuali.
- Problemi applicativi, quali bug software, errori nella firma digitale e crash dell’interfaccia utente.
- Problemi di sicurezza, inclusi attacchi informatici, malware e compromissione delle credenziali.
- Sovraccarichi del sistema, che possono derivare da picchi di accessi simultanei o congestione dei database, nonché Saturazione degli spazi di storage che impedisce il deposito di nuovi atti [4].
Il Tribunale di Milano, nel suo Protocollo PCT, ha elaborato una classificazione dei malfunzionamenti basata sulla loro gravità e durata:
- Bloccanti: impediscono totalmente l'accesso al sistema
- Degradanti: rallentano significativamente le funzionalità
- Temporanei: durata inferiore alle 24 ore
- Prolungati: durata superiore alle 24 ore
4.2. Impossibilità di Funzionamento (comma 4)
Il comma 4 dell’art. 175-bis c.p.p. disciplina i casi in cui cause di forza maggiore, come black-out elettrici, disastri naturali o incendi, impediscono il funzionamento dei sistemi informatici. Questa fattispecie si distingue dal malfunzionamento tecnico per la sua natura emergenziale e imprevedibile. In tali situazioni, l’impossibilità deve essere attestata dal dirigente dell’ufficio giudiziario[5].
Le cause di forza maggiore tipicamente includono:
- Black-out elettrici che interessano le strutture giudiziarie
- Disastri naturali che compromettono le infrastrutture
- Incendi o altri eventi dannosi che colpiscono le sale server
In questi casi, l'impossibilità deve essere attestata dal dirigente dell'ufficio giudiziario, secondo le modalità specificate dal D.M. 206/2024.
5. Profili procedurali comuni alle deroghe funzionali
Per entrambe le ipotesi di deroga funzionale (malfunzionamento e impossibilità), il D.M. 206/2024 prevede:
- La possibilità di deposito degli atti in formato cartaceo presso la cancelleria
- L'obbligo di successiva acquisizione digitale mediante l'applicativo PPT
- Specifiche procedure per la gestione del "doppio binario" temporaneo
Il sistema delle deroghe delineato dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. rappresenta un equilibrato compromesso tra diverse esigenze:
- La modernizzazione del processo penale attraverso la digitalizzazione
- La garanzia di continuità del servizio giustizia
- La tutela del diritto di difesa e l'accessibilità alla giustizia
- La preservazione del valore probatorio dei documenti
- La distinzione tra deroghe strutturali e funzionali, unitamente alla dettagliata disciplina regolamentare, evidenzia l'approccio sistematico del legislatore nella gestione della transizione digitale del processo penale.
6. Profili Operativi delle Deroghe
Le deroghe disciplinate dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. sono accompagnate da procedure operative specifiche per la gestione del cosiddetto “doppio binario”. In particolare, il D.M. 206/2024 prevede:
- L’acquisizione degli atti depositati in formato cartaceo tramite l’applicativo PPT.
- La digitalizzazione successiva degli atti analogici per il loro inserimento nel fascicolo telematico.
- La predisposizione di registri separati per il monitoraggio dei depositi cartacei durante i periodi di malfunzionamento.
Queste misure assicurano la continuità del servizio giudiziario e riducono l’impatto dei malfunzionamenti sullo svolgimento delle attività processuali[6].
7. La giurisprudenza di legittimità: il rigore nell'accertamento dei presupposti derogatori. I principi della Cassazione in tema di deroghe al deposito telematico[ii]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42873/24 della Seconda Sezione Penale, ha fornito rilevanti precisazioni interpretative in materia di deroghe al deposito telematico ex art. 175-bis c.p.p., con particolare riferimento ai presupposti di legittimità delle attestazioni di malfunzionamento.
La Suprema Corte con la sentenza indicata ha chiarito che il presupposto per l’operatività della deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche è costituito esclusivamente, nel caso di malfunzionamento “certificato”, dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento “non certificato”, dall’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario. Anche qualora la certificazione o l’attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l’efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell’art. 175 bis c.p.p., la validità (e/o l’ammissibilità e/o la ricevibilità) dell’atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.
La pronuncia trae origine da una peculiare fattispecie: il GIP del Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione depositata in forma cartacea, nonostante il Procuratore della Repubblica avesse previamente attestato il malfunzionamento del sistema informatico per i procedimenti relativi a "ignoti seriali", disponendo il deposito analogico fino al 31 maggio 2024.
La Suprema Corte ha rilevato la duplice abnormità del provvedimento di inammissibilità:
a) Sul piano strutturale, per l'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, essendo l'accertamento del malfunzionamento riservato al dirigente dell'ufficio giudiziario ex art. 175-bis comma 4 c.p.p.;
b) Sul piano funzionale, per aver determinato una stasi irrimediabile del procedimento, precludendo sia il deposito telematico (stante il malfunzionamento attestato) sia quello cartaceo (per effetto dell'inammissibilità dichiarata).
Di particolare rilievo appare il principio secondo cui il sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione dei presupposti del malfunzionamento, qualora questo sia stato formalmente attestato dall'autorità competente secondo la normativa regolamentare.
La pronuncia evidenzia come il sistema delle deroghe ex art. 175-bis c.p.p. si fondi su un delicato equilibrio tra:
- La necessità di garantire uniformità applicativa del processo telematico
- L'esigenza di prevedere meccanismi di flessibilità per situazioni eccezionali
- La rigorosa tipizzazione dei soggetti competenti ad attestare i presupposti derogatori.
Questo pronunciato fornisce preziose indicazioni operative per l'applicazione delle deroghe, consentendo di enucleare precise direttive operative per l'applicazione delle deroghe al deposito telematico:
a) L'attestazione del malfunzionamento costituisce atto amministrativo riservato, sottratto al sindacato del giudice;
b) Il provvedimento derogatorio deve indicare con precisione:
- L'ambito oggettivo di applicazione (tipologie di atti interessati)
- L'estensione temporale della deroga
- Le modalità alternative di deposito consentite
c) Durante la vigenza della deroga, il deposito con modalità alternative costituisce diritto per l'utente e non può essere fonte di inammissibilità o altra sanzione processuale;
d) Il sistema delle deroghe deve sempre garantire la prosecuzione dell'attività processuale, evitando situazioni di stasi procedimentale.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 42873/2024 si pone quale baluardo interpretativo nel contesto delle deroghe disciplinate dagli articoli 111-bis e 175-bis c.p.p.
Gli Ermellini hanno evidenziato, con dovizia argomentativa l'assoluta imprescindibilità del rispetto dei presupposti applicativi per l'emanazione di provvedimenti attestanti il malfunzionamento, ribadendo che:
- La certificazione del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia costituisce il presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento del malfunzionamento "certificato".
- L'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario è parimenti indispensabile nel caso di malfunzionamento "non certificato", quale elemento imprescindibile per giustificare il deposito cartaceo degli atti processuali.
La Corte ha altresì chiarito che, pur in presenza di certificazioni o attestazioni adottate in assenza di effettivi presupposti, la validità degli atti depositati in formato analogico non viene compromessa. Tale conclusione si fonda sull'interpretazione sistematica del comma 3 dell'art. 175-bis c.p.p., che tutela l'affidamento delle parti sulla regolarità dei provvedimenti amministrativi emessi.
L'importanza della pronuncia, per quanto qui di interesse, risiede nell'equilibrio che essa traccia tra il rigore richiesto per l'emanazione di provvedimenti ex artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. e la necessità di salvaguardare la validità degli atti processuali. La Corte sottolinea che il rispetto dei presupposti applicativi non solo garantisce la trasparenza e l'efficacia del sistema telematico, ma rafforza altresì la certezza del diritto processuale.
Gli Ermellini invitano alla scrupolosa osservanza di protocolli condivisi e alla tempestiva formazione degli operatori giudiziari, affinché le deroghe non si traducano in prassi discrezionali o arbitrarie. Questo approccio mira a consolidare la fiducia delle parti nel sistema e a promuovere un'applicazione uniforme delle disposizioni normative.
Il sistema delle deroghe introdotto dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. è un esempio emblematico di bilanciamento tra modernizzazione tecnologica e tutela delle garanzie processuali. Sebbene la digitalizzazione rappresenti una necessità ineludibile, è fondamentale preservare i principi fondamentali del giusto processo, garantendo che le deroghe siano applicate con rigore e trasparenza.
Le future evoluzioni normative e giurisprudenziali dovranno continuare a rafforzare questo equilibrio, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide della transizione digitale nel sistema giustizia.
8. Considerazioni Conclusive
Il sistema delineato dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. rappresenta un approccio equilibrato alla transizione digitale del processo penale. Le deroghe strutturali e funzionali garantiscono flessibilità, consentendo di affrontare le sfide tecnologiche e infrastrutturali senza compromettere i diritti delle parti.
La riforma Cartabia segna un passo significativo verso la modernizzazione del sistema giustizia, ma richiede un impegno continuo per migliorare l’affidabilità dei sistemi informatici e promuovere la formazione del personale. Solo attraverso un’implementazione efficace e sostenibile si potranno cogliere pienamente i benefici della digitalizzazione, assicurando un equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela dei diritti processuali[7].
[1]: Relazioni DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati)
[2]: Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022
[3]: Decreto Legislativo n. 31/2024
[4]: Protocollo PCT del Tribunale di Milano
[5]: Decreto Ministeriale n. 206/2024
[6]: Circolari operative del Ministero della Giustizia
[7]: Relazioni illustrative al D.Lgs. 150/2022
[i] Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2024, n. 42873
[ii]Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2024, n. 42873
Bibliografia
1. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 6, comma 1. : Codice di procedura penale, art. 111-bis, comma 2. : Codice di procedura penale, art. 111-bis, comma 3. : Codice di procedura penale, art. 111-bis, comma 4. : D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 2, comma 1, lettera a). : Codice di procedura penale, art. 175-bis, comma 1. : Codice di procedura penale, art. 175-bis, comma 4. : D.M. 206/2024, art. 1. : Circolare ministeriale sull'applicativo PPT (APP).
2. https://servicematica.com/anm-numerosi-malfunzionamenti-app-penale-mancano-assistenza-e-doppio-binario / Anm: “Troppi malfunzionamenti, l’app penale è un fallimento”
4. Processo penale telematico: il Ministero della Giustizia ... - Altalex https://www.altalex.com/documents/news/2024/12/12/processo-penale-telematico-ministero-giustizia-difende-app
5. I pilastri del sistema giudiziario Italiano: struttura e funzionamento, https://www.venturassociati.com/il-sistema-giudiziario-italiano/
6. Portale europeo della giustizia elettronica - Sistemi giudiziari nazionali; https://e-justice.europa.eu/16/IT/national_justice_systems?ITALY
7. Riforma della Giustizia, https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/riforme/riforme-orizzontali/riforma-della-giustizia.html