Esiste in Giappone un sistema comune di formazione dei professionisti del diritto, ed in particolare per le tre professioni giuridiche (giudice, procuratore, avvocato). Le qualifiche per diventare magistrato e avvocato sono infatti le stesse. Più precisamente, è necessario (i) superare l’esame di abilitazione alla professione forense e (ii) completare una formazione giuridica.
(i) l’esame di abilitazione alla professione forense
Le qualifiche necessarie per accedere all’esame di abilitazione alla professione forense sono (i) un diploma di laurea specialistica in una facoltà di giurisprudenza (M2) o (ii) il superamento dell’esame preliminare. Negli ultimi anni, il tasso di riuscita all’esame di abilitazione alla professione forense sono stati di circa il 30% e il numero di candidati che hanno superato l’esame è di circa 1500. Per quanto attiene all’esame preliminare, non ci sono requisiti di ammissibilità, ma il tasso di riuscita è inferiore al 5% e il numero di candidati che lo hanno superato è inferiore a 500. Tuttavia, con tale sistema, la persona più giovane che abbia superato l’esame di abilitazione alla professione forense ha l’età di 20 anni.
(ii) la formazione giuridica
Coloro che superano l’esame di abilitazione alla professione di avvocato seguono una formazione giuridica di un anno per acquisire la pratica del diritto. Il cuore dell’insegnamento dell’apprendistato giuridico consiste nel trasmettere le conoscenze richieste per le funzioni che, rispettivamente, i tre professionisti del diritto saranno chiamati a svolgere, sotto la supervisione di professionisti che esercitano concretamente una attività giuridica, e nel sensibilizzare all’etica giuridica. Il contenuto specifico della formazione consiste in periodi di formazione e di insegnamento frontale presso quattro sedi: i tribunali (camere civili e penali), gli uffici di procura e gli studi di avvocati. Al termine della formazione giuridica, l’uditore è chiamato a superare delle prove d’esame finali, il cui tasso di riuscita è generalmente superiore al 95%.
La riforma del sistema giudiziario
All’inizio dell’anno 2000 vi è stata in Giappone una riforma dell’ordinamento giudiziario. In origine, gli esami di abilitazione alla professione legale erano accessibili agli studenti a partire dal terzo anno di università, i quali potevano candidarsi a sostenerli un numero indeterminato di volte, a prescindere dal diploma di primo ciclo di cui erano in possesso, con un tasso di riuscita di circa il 5%. In risposta a questo debole tasso di riuscita, alla carenza di risorse umane diversificate nelle professioni giuridiche e alla già sottodimensionata popolazione dei professionisti del diritto, sono state istituite delle scuole di diritto per sostenere la formazione giuridica. Inizialmente, l’aspettativa era che il tasso di successo agli esami di abilitazione alla professione forense dopo l’ottenimento del diploma delle scuola di diritto si attestasse intorno al 70 o 80%, sebbene in pratica tali soglie non siano mai state raggiunte.
Reclutamento dei magistrati
In Giappone, i giudici ed i procuratori appartengono a due ordini professionali distinti e non vi sono possibilità di passaggi diretti dall’uno all’altro. Conseguentemente, il reclutamento è effettuato separatamente dalla Corte suprema per i giudici e dal Ministero della giustizia per i procuratori. Il reclutamento è di norma basato sui risultati degli esami di accesso alla professione forense, dalle attitudini e dalle performance emersi durante la formazione successiva e da altri fattori. Durante la formazione, gli stagisti possono anche essere invitati dagli insegnanti degli istituti di formazione.
In tal modo, circa 80 persone ogni anno diventano giudici (giudici aggiunti) o procuratori.
La formazione dei giudici dopo la nomina
I giudici giapponesi si distinguono in « giudici aggiunti » e « giudici »; i primi non possono pronunciarsi in maniera autonoma. Per diventare giudice, sono necessari almeno dieci anni di esperienza professionale, nel corso dei quali il giudice aggiunto apprende a redigere le sentenze e condurre il processo sotto la direzione di giudici di esperienza in un contesto collegiale. Esiste in ogni caso un’eccezione alla legge, che permette in effetti ai giudici aggiunti di ricoprire funzioni monocratiche già a partire dal sesto anno.
La nomina come giudice è soggetta alla valutazione del Comitato consultivo per la nomina dei giudici delle giurisdizioni inferiori, e la maggior parte di coloro che sono nominati giudici provengono dai ranghi dei giudici aggiunti, sebbene sia possibile la nomina anche tra gli avvocati.
L’Istituto di formazione giuridica è l’ente incaricato della formazione dei giudici. Sono previste delle formazioni specifiche in relazione all’anzianità di servizio e al settore di specializzazione. Inoltre, esiste una formazione in materia di insegnamento generale nonché possibilità di studiare la filosofia, la statistica, la contabilità e i sistemi giuridici stranieri.
E’ altresì necessario acquisire esperienze in ambiti professionali diversi rispetto alle funzioni giudicanti durante il periodo in cui si ricopre la carica di giudice aggiunto. A tal fine, i distacchi possono avvenire presso agenzie amministrative, uffici legislativi parlamentari, imprese private e studi di avvocati. In tal modo, il giudici ricevono una formazione che permette loro di acquisire diverse prospettive di valutazione.
I giudici sono destinati a svolgere le funzioni su tutto il territorio nazionale, e sono trasferiti ogni due o tre anni. In generale, tali trasferimento avvengono alternativamente nella regione di elezione e in altre regioni.
Formazione dei procuratori dopo la loro elezione.
I procuratori ricevono una formazione adeguata all’anzianità di servizio ed al settore di specializzazione. I primi cinque anni sono normalmente considerati come un periodo di formazione: durante tale periodo, i procuratori sono affiancati a colleghi di maggiore esperienza su dossier complessi in materie quali la corruzione, l’evasione fiscale e le frodi elettorali, occupandosi contestualmente in veste di titolare di affari in materia di delitti contro il patrimonio e contro la persona nonché in materia di droga.
[i] Nasa Isihii è giudice al Tribunale di Tokyo.
Questo contributo è stato redatto in lingua francese per Giustizia Insieme. Traduzione italiana di Sibilla Ottoni