Quale sistema elettorale per quale csm
di Edmondo Bruti Liberati
Sommario: 1.Chi governa la magistratura? - 2. I sistemi elettorali del Csm - 2.1 Rispettare la volontà degli elettori - 2.2. Ridurre la distanza eletti/ elettori - 2.3. I “pregi” dei sistemi maggioritari - 2.4. La rappresentanza di genere - 2.5. La proposta “Silvestri” - 3. Ritrovare l’orgoglio del confronto tra le posizioni ideali.
1. Chi governa la magistratura?
Nel clima segnato dallo sconcerto per quanto emerso dalla indagine di Perugia il dibattito sul Csm ha finito per concentrarsi su due questioni, sistema elettorale e nomina degli incarichi direttivi. Questioni certo rilevanti sulle quali, nel dibattito pubblico e nelle liste di discussione dei magistrati, la fantasia si è scatenata nel proporre i più diversi “toccasana”, non pochi dei quali francamente stravaganti.
Una rassegna stampa sugli interventi degli ultimi giorni da parte di professori, avvocati e magistrati in pensione ci offre di tutto e di più.
La funzione disciplinare del Csm “ seppur produca un procedimento di natura giurisdizionale, viene ricondotta ad una ordinaria attività ammnistrativa e come tale può essere soggetta ad una legge ordinaria. Trattandosi dunque di una comune legge che affida la funzione disciplinare ad una sezione interna del Csm, una uguale legge ordinaria può modificarne la sua originaria struttura, correggendo la qualità dei suoi componenti attingendo a soggetti estranei al Csm stesso e non per forza appartenenti all’ordine giudiziario, ma nel ruolo dei professori universitari, avvocati e ufficiali delle forze dell’ordine” (in “Libero” 13 giugno 2020 p.9).
Ancora sulla funzione disciplinare. “Una soluzione ci sarebbe, ma la politica appare paralizzata. Se al Csm venisse lasciata la sola funzione disciplinare e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi fosse affidato ad un organo diverso, non ci sarebbe più la corsa a farsi eleggere. Il compito di nominare procuratori capi, aggiunti e presidenti di sezione potrebbe essere assegnato a un collegio di giudici costituzionali, integrati con il primo presidente della Cassazione e con il procuratore generale, insomma figure avanti nella carriera e perciò meno sensibili alle pressioni esterne” ( in “Il Foglio. Inserto.” 3 giugno 2020).
Sul sistema elettorale “ una buona soluzione potrebbe essere la previsione di un collegio elettorale per ogni distretto di Corte di Appello, con ‘primarie’ prima della vera e propria elezione (imprescindibile per l’art.104 della Costituzione). Primarie da effettuarsi in ciascun collegio con la partecipazione, oltre che dei magistrati ordinari, di quelli onorari, di tutto il personale amministrativo e di adeguate rappresentanze dell’avvocatura e dell’università. Lo strapotere delle correnti potrebbe così trovare un freno consistente” ( in “Corriere della Sera”, 13 giugno 2020 p.36).
Vi è poi la proposta del sorteggio in varie declinazioni, (In “Libero” 11 giugno 2020). senza neppure la consapevolezza istituzionale dell’on. Almirante, che nel 1971 riteneva necessaria una legge costituzionale. Che le scelte della politica talora possano contrastare con i principi costituzionali non sorprende ed è per questo che sono state create le Corti Costituzionali. Ma è cosa diversa vedere uomini di legge (giuristi, avvocati, magistrati ed ex magistrati) ingegnarsi a trovare il modo per eludere il chiaro dettato della Costituzione. Sul metodo del sorteggio illuminanti sono le analisi e le osservazioni di Nadia Urbinati e Luciano Vandelli (La democrazia del sorteggio, Einaudi, Torino 2020. Il punto di partenza: “il sorteggio tocca non solo il tema della selezione dei governanti, ma anche quello dei modi i cui questi governano, assumono scelte e decisioni di governo”( p. 6). E il punto di arrivo: “natura de-responsabilizzante del sorteggio”( p.19); “ Chi è sorteggiato ha l’opportunità di esercitare un peso importante[…] ed è un’opportunità che - statisticamente -non gli capiterà mai più. Del resto non deve rendere conto a nessuno: non è stato eletto dalla comunità […], non ha alcuna responsabilità, né obbligo nei confronti dei membri di questa. Naturalmente, diamo per presupposto che tutti i magistrati operino esclusivamente nell’interesse della giustizia, ma se ce ne fosse qualcuno non ispirato unicamente da valori di questo tipo, in queste condizioni, potrebbe risultargli davvero arduo non cedere alla tentazione di far valere propri personali rapporti, interessi, amicizie, avversioni, convincimenti…”(p.164. Rispetto al testo originale ho sostituito magistrati a “professori universitari” e giustizia a “scienza e didattica”).
Alle stravaganze si aggiunge lo stretto collegamento all’attualità, dimenticando che l’ordinamento giudiziario è materia che esige una visione se non di lungo periodo, almeno non troppo miope. Non a caso se il nostro sistema costituzionale in materia esige la riserva di legge, in altri ordinamenti si richiede la “legge organica”, di livello più alto della legge ordinaria.
L’”amministrazione della giurisdizione”, secondo l’efficace formula del compianto Alessandro Pizzorusso, le cui riflessioni sarebbe bene tenere a mente, o il “governo della magistratura”, altra formula oggi in uso, implicano un soggetto istituzionale di riferimento.
In Italia (e in molta parte d’Europa), nel modello tradizionale in vigore negli ultimi due secoli nei sistemi democratici, il “governo della magistratura” è stato sostanzialmente affidato al Governo, attraverso il Ministro della Giustizia. In Francia, fino a pochi anni addietro, la nomina dei Procuratori generali era di competenza esclusiva del Consiglio dei Ministri.
La storia ci mostra quanto questo modello abbia reso problematica l’effettività di quel principio di indipendenza del potere giudiziario pure formalmente proclamato. In Italia il regime fascista, nel momento in cui struttura l’assetto totalitario, ritiene necessario legiferare sul sistema penale (con i codici penale e di procedura penale), sui poteri di polizia (con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e sul sistema carcerario (con il regolamento penitenziario). Il fascismo non ritiene urgente legiferare in materia di “governo della magistratura” e vi provvederà solo nel 1942 quando il regime è ormai in declino.
La Costituzione democratica ha operato una “rivoluzione” con la istituzione del Consiglio superiore della magistratura e il riparto di attribuzioni rispetto al Ministro della Giustizia. Il modello italiano di Csm “forte” è stato punto di riferimento per i paesi mediterranei che hanno riconquistato la democrazia, come la Spagna e il Portogallo, e altrettanto lo è stato successivamente per i paesi dell’Europa centrale e dell’est dopo la caduta del muro di Berlino.
Il Csm italiano nel giugno 2004 si è fatto promotore, insieme a tredici stati membri dell’Unione europea, della fondazione, a Roma, della Rete europea dei consigli di giustizia (ENCJ European Network of Councils for the Judiciary e un componente laico del Csm italiano, Luigi Berlinguer, ne è stato il primo presidente. Ad oggi ENCJ conta le istituzioni di ventidue stati membri e quindici osservatori. In un recente studio si rileva che «il Consiglio superiore della magistratura italiano registra oggi sul piano internazionale, e soprattutto all’interno dei network giudiziari, un grado di legittimità ed autorevolezza tale da essere considerato come uno standard di qualità della giustizia»[1].
Ed infatti, nonostante le recenti vicende che hanno investito il Csm siano ben note anche fuori d’Italia, il 10 giugno scorso è stato eletto Presidente dell’ENCJ il prof. Filippo Donati, membro laico dell’attuale Csm.
Ed ancora. L’irrigidimento autoritario che, in diversa misura, ha caratterizzato alcuni paesi, da Polonia a Ungheria a Turchia, ha immediatamente provocato un ridislocamento dei poteri di governo della magistratura da organi del tipo Consiglio Superiore o Consiglio di Giustizia al Ministro della Giustizia e al Governo, direttamente o per il tramite di nuovi organismi strettamente controllati dall’esecutivo.
A chi, di fronte alla crisi che ha investito il Csm, ne ha sbrigativamente proposto la soppressione, si deve ricordare che l’alternativa è il controllo dell’esecutivo sulla magistratura; sono possibili escamotage e camuffamenti, come Ungheria, Polonia e Turchia ci mostrano, ma l’esito è quello.
Se si parte da queste premesse, l’analisi delle proposte di riforma deve muovere da alcuni punti fermi:
a) in una democrazia matura non è auspicabile il controllo del Governo sulla magistratura;
b) le tensioni e le polemiche sul Csm non sono altro che il riflesso delle tensioni e dei problemi che investono il ruolo della magistratura nella società;
c) il sistema elettorale dei togati è stato finora oggetto di un riformismo frenetico: «segno, indubbiamente, della costante volontà politica di incidere – oltre che sugli equilibri della componente politica e di quella giudiziaria – sulla definizione stessa dell’identità della magistratura. Non a caso, il periodico riemergere del tema della riforma elettorale è sempre stato strettamente legato al più ampio progetto di riforma degli equilibri generali dell’ordinamento giudiziario»[2].
Partendo da questi punti fermi si può tentare di proporre alcune osservazioni sul sistema elettorale del Csm.
2. I sistemi elettorali del Csm
Il sistema elettorale del Csm è stato nel corso degli anni, il terreno sul quale il sistema politico, dietro la bandiera del contrasto al “correntismo”, ha perseguito in realtà l’obbiettivo di recuperare momenti di influenza sull'organo di governo autonomo.
“Il Csm ha svolto un ruolo assolutamente centrale e decisivo per la realizzazione del modello italiano di ordinamento giudiziario e per la formazione di una magistratura autonoma e indipendente, specie dalla politica. Per questo negli anni abbiamo assistito a ripetuti attacchi verso il Csm da parte del potere politico, fino a realizzare una chiara contrapposizione ed una situazione di patologico conflitto. Per fortuna finora i diversi tentativi di depotenziare il Csm non sono riusciti nel loro intento a tutto vantaggio della tutela dei diritti dei cittadini[3]”.
L’associazionismo dei magistrati in Italia ha una lunga e complessa storia, che si intreccia con la storia del Csm. Due poli convivono da sempre nell’Anm: rivendicazione di indipendenza che pone l'associazione in consonanza con i settori più avvertiti della cultura giuridico-istituzionale, ma insieme pesanti tributi ad una ideologia corporativa che tendono a tagliar fuori la magistratura dal vivo del dibattito nella società.
L’esistenza di diverse correnti, con i mutamenti che si sono succeduti nel tempo, e la dialettica tra di esse costituiscono un segno della vitalità dell’associazionismo giudiziario. In questo ormai mezzo secolo in cui l’associazionismo si è espresso nella organizzazione delle correnti la dialettica interna è stata significativa; vi sono state scissioni, fusioni, formazione di nuove correnti e anche raggruppamenti fortemente minoritari hanno avuto rappresentanza sia nel Comitato direttivo dell’Anm, sia nel Csm, quando il sistema elettorale lo ha consentito.
Ma quando il legislatore del 1967 introduce un sistema maggioritario, pretendendo di ignorare la realtà delle correnti organizzate di magistrati che partecipano alle elezioni, il risultato di gravi distorsioni è ineluttabile. Rimane in vigore una norma (art. 14, 3º comma, d.p.r. 16 agosto 1958 n. 916) che stabilisce:“E’ vietata l'esposizione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di leggibili (n.d.r.: diverse cioè da quelle previste nei precedenti artt. 6 e 10, che si riducevano al mero elenco dei magistrati di tribunale e di appello in servizio nei rispettivi collegi elettorali) o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto”.
Questa prescrizione, pressoché ignorata dai commentatori, è stata costantemente violata, come è indicato anche dalla netta concentrazione del voto su pochissimi candidati, quelli cioè sostenuti da qualche gruppo organizzato e, nella sostanza, apparentati in liste. Ed infatti tutti coloro che in quel periodo analizzano e studiano le vicende elettorali del Csm danno per scontata la esistenza dei gruppi associativi e la partecipazione di essi alla competizione elettorale.
Le elezioni del Csm nel 1972 si svolgono ancora con il vecchio sistema ed il principio maggioritario questa volta scatta appieno: il gruppo di Magistratura Indipendente, grazie ad un efficace sistema di alleanze e di concentrazione dei voti, riesce addirittura ad assicurare al suo schieramento tutti i seggi con circa il 40% dei voti. Questo risultato viene definito «una illustrazione da manuale delle conseguenze paradossali cui può portare un sistema elettorale[4]».
I sistemi elettorali sono materia tecnicamente complicata e per di più difficilmente chi ha il potere di decidere sfugge alla tentazione, mentre ostenta il fine di “rispettare la volontà dell’elettore”, di cercare di indirizzarne l’esito nella direzione ritenuta più conveniente. Gli esempi sono infiniti, dalla oscillazione tra maggioritario e proporzionale, alle soglie di sbarramento, ai premi di maggioranza.
Tra le manipolazioni più ardite è il gerrymandering, nei sistemi maggioritari uninominali. Poiché in tali sistemi per vincere in un collegio è sufficiente superare il 50% dei consensi, per redistribuire i voti eccedenti nei collegi vicini il governatore del Massachusetts Elbridge Gerry (1744-1814) ridisegnò in modo tortuoso i collegi con la tecnica che da allora è indicata con il termine di gerrymandering, dalla fusione del nome del governatore e salamander, salamandra.
Anche al sistema elettorale del Csm può applicarsi il monito di Alexander Hamilton: “Se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario un governo. Se i governanti fossero angeli, non sarebbe necessario alcun controllo né interno né esterno sul governo. Ma in un quadro in cui uomini governano uomini sorge un grande problema: in primo luogo lo Stato deve controllare i governati, ma in secondo luogo occorre obbligare il governo a porre in essere forme di controllo di sé stesso. La dipendenza dal popolo del governo è senza dubbio il primo tipo di controllo, ma l’esperienza ha insegnato al genere umano che sono necessarie alcune precauzioni ausiliarie[5]”.
Gli uomini non sono angeli, i magistrati sono uomini e dunque non essendo angeli è bene che il sistema elettorale non li esponga ad eccessive tentazioni, come avvenne nel 1967 con il sistema maggioritario o nel 2002 con l’attuale sistema che ha prodotto i risultati ben noti, all’opposto di quello che il malaccorto legislatore si proponeva.
Le “precauzioni ausiliarie” devono tener conto della specificità dell’elettorato e dell’organo di cui si eleggono i componenti.
I magistrati in servizio al 13 giugno 2020 sono 9.738, un piccolo paese, supera non di molto il numero di abitanti di San Gimignano. I componenti da eleggere al Csm sono oggi 16, in passato, e in futuro forse, 20.
2.1. Rispettare la volontà degli elettori
La suddivisione in collegi uninominali si traduce in un numero piccolissimo, in cui eventuali fattori distorsivi non sono bilanciati ed attenuati dai grandi numeri. Nei sistemi politici maggioritari è capitato che la maggioranza dei voti espressi a livello nazionale dagli elettori non si traduca in maggioranza dei seggi, ma l’evento non è frequente e la distanza tra i due dati non è rilevante. Nel piccolo paese, suddiviso in piccoli collegi le distorsioni possono essere rilevantissime come accadde nel 1972. La legittimazione di un organo in cui la totalità o quasi dei componenti sia espressa da una minoranza degli elettori è soggetta a forti tensioni, ancora una volta come puntualmente accadde per il Csm 1972-1976, al punto da indurre il Parlamento a mutare radicalmente, a larghissima maggioranza, il sistema che aveva consentito quel risultato.
2.2. Ridurre la distanza eletti/elettori
A seconda del numero, 16 o 20 dei componenti da eleggere in collegi uninominali, ciascun collegio è formato tra 500 e 600 elettori, un quartiere di un piccolo paese, ma le realtà sono molto diverse. A Milano città 537 magistrati lavorano nello stesso palazzo di giustizia. Nella intera regione Umbria i magistrati sono 135. A Milano il mitico “magistrato della porta accanto” lavora ogni giorno nei diversi piani al civico 20123 Via Freguglia 1. In altri collegi il vicino della porta a fianco lavora a decine, talora a più di un centinaio di chilometri.
Il maggioritario uninominale “1 collegio= 1 eletto” non assicura, nella maggioranza delle situazioni, la vicinanza eletto/elettore. Questo è peraltro un valore ove l’eletto legittimamente sia portatore delle istanze del territorio, ciò che avviene per le amministrazioni locali e anche per il Parlamento, con il temperamento previsto dall’art. 67 Cost.” Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.
Non lo è per il Csm che deve svolgere il suo compito avendo di mira l’organizzazione della giustizia a livello nazionale e rifuggendo anzi dalle pressioni ed istanze localistiche. Ad assicurare il canale informativo e di proposta delle realtà territoriali sono previsti ed operano i Consigli Giudiziari presso ciascuna Corte di Appello. Pensiamo ai due momenti in cui il Csm “governa” la distribuzione dei magistrati sul territorio nazionale e nelle diverse funzioni: i trasferimenti ordinari orizzontali e l’assegnazione della prima sede ai neo-magistrati. Le esigenze dei territori devono essere rappresentate e gestite dal consigliere espresso da quel territorio, con il sacrificio dei territori che non abbiano nessun eletto? O piuttosto i singoli consiglieri debbono orientarsi secondo equilibrio e razionalità complessiva, lasciando ai Consigli Giudiziari il compito di rappresentare le esigenze locali?
Nella realtà il “vicino della porta accanto” è piuttosto il collega che opera nella stesso settore di specializzazione, in altri uffici e in altri distretti, ma con il quale si è venuti in contatto nei seminari, nei convegni e nello scambio quotidiano di opinioni, che internet rende possibile superando ogni distanza fisica.
Il “vicino della porta accanto” è piuttosto, horresco referens, il collega del quale condivido le opinioni sul sistema di giustizia e sulle riforme necessarie, al quale magari mi accomuna l’adesione ad una gruppo che opera nell’associazionismo giudiziario. Quelle che chiamiamo “correnti”, ma si può usare una denominazione diversa, sono libere, trasparenti associazioni di magistrati, che si formano sulla base di una concezione del sistema di giustizia e delle riforme da proporre.
Con il collegio unico nazionale posso scegliermi il “vicino della porta accanto”. Il sistema proporzionale per liste concorrenti rispetta la mia volontà di elettore di contribuire alla elezione dei “colleghi della porta accanto” con i quali condivido le idee sulla giustizia, anche se la “porta accanto” è fisicamente molto distante. Il candidato che abbia molti “colleghi della porta accanto” declinata in questo modo, ha chances di essere eletto anche se opera in una realtà territoriale in cui il suo gruppo di riferimento raccolga un consenso limitato. Ciò che avvenne nelle elezioni del 1981 La rigidità del meccanismo delle liste concorrenti, può essere attenuata: il cosiddetto panachage, pur non privo di controindicazioni, consente di esprimere una preferenza ulteriore per candidato di altra lista.
Per altro verso anche un gruppo fortemente minoritario può ottenere almeno un seggio come accadde nelle elezioni del 1986. Le dirigenze dei gruppi formano la lista del gruppo secondo le regole interne, ma l’elettore, che possa esprimere un numero limitato di preferenze ha un’ampia possibilità di scelta; nel formare una lista di 16 o 20 candidati nessun apparato potrebbe praticare scelte di esclusione.
2.3. I “pregi” dei sistemi maggioritari
Oggi di fronte alla frammentazione del sistema politico anche i sistemi maggioritari stentano a perseguire quelli che sono ritenuti i loro “pregi”: una maggioranza stabile che assicuri la governabilità, conoscere chi governerà appena finito lo spoglio. Non sono più isolate le voci a favore del ritorno a sistemi proporzionali. Per di più se i “pregi” fondamentali del maggioritario sono proprio quelli che per il Csm si devono comunque evitare, occorrerebbe essere molto cauti nel “giocare” con varie combinazioni incentrate sul maggioritario.
La logica del ballottaggio è quella di consentire all’elettore il cui candidato preferito al primo turno sia escluso dalla partecipazione al secondo turno, di orientarsi per il candidato meno sgradito tra quelli rimasti in campo. Ciò si è verificato in Francia in particolare nelle due ultime elezioni presidenziali dove il ballottaggio non ha visto in lizza come in passato il candidato della destra e quello della sinistra. I partiti della sinistra, del centro e della destra moderata per il secondo turno ha invitato a votare il candidato che aveva più chances di contrastare la candidata dell’estrema destra. Un intervallo tra i due turni, di norma una o due settimane, è insito nella logica del sistema, per consentire all’elettore di valutare dove orientare il suo secondo voto. Ridurre l’intervallo drasticamente è contro la logica del sistema e rende solo più difficile una scelta meditata degli elettori, i quali potranno seguire le indicazioni del candidato (e del partito) cui avevano dato il primo voto, o potranno discostarsene.
Il maggioritario binominale sul modello del sistema “cileno”, rimane ovviamente un maggioritario: non solo offre pochissime chances a candidati “indipendenti” o a gruppi fortemente minoritari, ma tende a favorire la polarizzazione in due blocchi e apre la strada ad accordi tra le dirigenze dei due gruppi più forti, con desistenza o altro, volti alla eliminazione di candidati outsiders o comunque espressi dal terzo o quarto gruppo che concorra all’elezione. Con il maggioritario uninominale è possibile che è un gruppo si assicuri tutti i seggi. Con il maggioritario binominale è probabile che si determini una polarizzazione su due schieramenti, evento non meno deprecabile del primo.
2.4. La rappresentanza di genere
Oggi il corpo elettorale della magistratura è composto per il 54% da donne e per il 46% da uomini. Negli ultimi anni la discriminazione di genere si è fortemente attenuata, anche se ai due incarichi di vertici della magistratura. Presidente e Procuratore generale della Cassazione finora non sono mai arrivate donne.
Sono arrivate invece, e ormai in diverse sedi piccole e grandi, agli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di appello. Nel mondo di oggi, superata da tempo la concezione della Cassazione come vertice gerarchico, il presidente del Tribunale di Milano o il Procuratore della Repubblica di Napoli hanno la possibilità di incidere, in positivo o in negativo, sul sistema di giustizia o per dirla in modo più brutale, “contano” di più degli incarichi di vertice della Cassazione.
È però un fatto la perdurante sottorappresentazione delle donne tra i componenti del Csm: si giustifica quindi tentare, attraverso una “azione positiva” nel sistema elettorale, di indurre un riequilibrio. Ma ancora una volta operando su piccoli numeri i meccanismi correttivi possono produrre distorsioni così rilevanti della volontà degli elettori da porre problemi di rappresentatività e anche di compatibilità costituzionale. Questi rischi sono evidenti sia nel sistema maggioritario uninominale che in quello binominale. La finalità del riequilibrio può essere invece perseguita agevolmente, e senza distorsioni eccessive, in un sistema proporzionale in collegio unico nazionale.
2.5. La proposta “Silvestri”
Sin dal 1997 il prof. Gaetano Silvestri, forte dell’esperienza vissuta come componente laico del Csm, ha proposto di adottare per il Csm, il sistema con il quale è stato eletto il Senato della Repubblica dal 1958 al 1992. Vi è ritornato di recente con ulteriori approfondimenti, frutto anche della successiva esperienza alla presidenza della Scuola superiore della Magistratura (Notte e nebbia sulla magistratura italiana. C’è una via d’uscita dalla morsa delle degenerazioni correntizie e dalle moralizzazioni pelose?, in Questione Giustizia 12 giugno 2020). A questi scritti faccio rinvio limitandomi ad esprimere l’opinione che questo sistema, a differenza del maggioritario uninominale e di quello binominale, pone in essere molte di quelle “precauzioni ausiliarie” che il particolare sistema elettorale del Csm esige. Ha per di più il vantaggio che si tratta di un sistema già sperimentato nelle elezione politiche, consentendo di valutare sulla base della esperienza pratica l’adattamento al sistema particolare del Csm.
3.Ritrovare l’orgoglio del confronto tra le posizioni ideali
Lo scopo di queste “noterelle” non è quello di proporre il sistema elettorale ideale per il Csm, ma più modestamente:
- richiamare all’attenzione gli insegnamenti che si devono trarre dalle vicende passate dell’applicazione dei vari sistemi elettorali per evitare di ripeterne gli errori;
- evitare di “giocare” con la miriade di sistemi elettorali possibili senza tener conto che si devono applicare ad un corpo elettorale ristrettissimo, paragonabile a quello di un piccolo paese;
- evitare di mitizzare il contatto ravvicinato elettore/eletto, tenendo conto che “la porta accanto” dovrebbe essere l’intero territorio nazionale;
- considerare primo obbiettivo da perseguire la garanzia che il Csm sia il più possibile rappresentativo del pluralismo ideale e professionale della magistratura e dunque tuteli le tendenze minoritarie;
- rammentare che nonostante le degenerazioni questo pluralismo è insieme un valore positivo e una realtà che nessuna alchimia elettorale può eliminare. Ovunque vi è una elezione libera si confrontano diverse opinioni e si formano aggregazioni, nuove o preesistenti. Avviene anche nel Conclave per eleggere il Papa; lì il risultato finale è guidato dall’alto dal Padreterno. Per il Csm deve valere solo il libero confronto delle diverse opzioni evitando l’errore di proporre sistemi che lasciano mano libera alle manovre di piccoli “padreterni” nella raccolta del consenso;
- evidenziare il paradosso: i “pregi” che si attribuiscono ai sistemi maggioritari nelle elezioni politiche o amministrative sono esattamente ciò che per il Csm si deve cercare di evitare; taluno propone sistemi maggioritari per poi cercare di attenuarne il più possibile le caratteristiche essenziali.
I componenti del Csm eletti dalle “correnti” possono pervertire il confronto delle posizioni ideali per indulgere, come purtroppo è accaduto, a logiche clientelari e a pratiche di scambi. I notabili eletti dai colleghi della porta accanto, anche se continuano a far riferimento ad un gruppo associativo, tendono a rispondere al loro elettorato e per assicurare gli interessi del proprio collegio devono entrare in pratiche di scambio con gli eletti di altri collegi.
A sistemi che hanno insiti i rischi del notabilato, delle visioni localistiche e delle pratiche di scambio, si contrappongono sistemi che operando per la rappresentanza del pluralismo di posizioni culturali e professionali, hanno in sé gli antidoti per quelle derive. La valutazione di professionalità e la scelta dei dirigenti aprono ineluttabilmente ampi di discrezionalità.
Si tratta allora di operare per valorizzare quegli antidoti, preservando la logica del “modello Csm” della Costituzione. Non dobbiamo dimenticare che è stato il Csm delle correnti che ha supportato la magistratura nell’affrontare le terribili prove dello stragismo, del terrorismo e della criminalità mafiosa, per non dire nel respingere l’infiltrazione piduista.
Questo modello di Csm negli anni più recenti ha consentito, con qualche successo, di affrontare in modi nuovi la efficienza del sistema giustizia, valorizzando le buone pratiche e misurandosi con l’informatizzazione.
“La scelta costituzionale della elezione della parte del CSM riservata ai magistrati consente di dar spazio al pluralismo culturale e professionale che percorre la magistratura: ora certo, come è avvenuto anche in altri settori della vita sociale, con minor vigore (e radicalismo), ma pur tuttavia ancora utilmente. Il luogo della sintesi operativa è il CSM, il cui lavoro non può essere sterilizzato richiamando formule vuote, o almeno insufficienti, come quella di un astratto ‘merito’ che si pretende ‘oggettivo’ “
Questa puntuale osservazione di Vladimiro Zagrebelsky (La resa dei conti e la reazione della magistratura in “Giustizia Insieme” 15 giugno 2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1161-la-resa-dei-conti-e-la-reazione-della-magistratura-di-vladimiro-zagrebelsky) è il punto di riferimento non eludibile per valutare ogni proposta di riforma del sistema elettorale del Csm.
Il recupero di credibilità della giustizia, il “voltare pagina” richiesto dal Presidente Mattarella il 21 giugno 2019, non passa per le alchimie dei sistemi elettorali, ma è nelle mani dei magistrati se saranno capaci di ritrovare l’orgoglio del confronto tra posizioni ideali nell’associazionismo giudiziario, rivitalizzandone una storia non priva di momenti elevati, e nel Csm, valorizzando tutte le potenzialità del modello voluto dalla Costituzione.
[1] D.Piana, A. Vauchez, Il Consiglio Superiore della Magistratura, Il Mulino, Bologna 2012 ,p. 277.
[2] Ivi, p. 90
[3] R. Romboli, Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte di riforma, in “Questione giustizia ” 25 maggio 2020, p.25
[4] Presentazione (non firmata) in “Politica del Diritto”, anno III, 1972, 288.
[5] Federalist n.51 in Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Il Federalista, traduzione italiana a cura di M. D’Addio e G. Negri, Bologna, Il Mulino, 1997, p.458