Apertura coattiva di borse e consenso del contribuente in sede di verifica fiscale
“Nel caso di apertura di una valigetta reperita in sede di accesso, la mancata autorizzazione di cui all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, può essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto. La mancata informazione al titolare del diritto della facoltà, di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria non è idonea, di per se stessa, in assenza di un’espressa previsione di legge in tal senso, a decretare l’invalidità del consenso prestato dal contribuente all’apertura della borsa ed a determinare quindi l’inutilizzabilità delle acquisizioni effettuate e la nullità dell’avviso di accertamento. La mancata informazione dell’art. 12 comma 2 costituisce una circostanza che potrà e dovrà essere valutata dal giudice del merito, insieme a tutti gli altri elementi probatori, al fine di verificare se nel caso concreto il contribuente abbia espresso un consenso effettivamente spontaneo"
Le conclusioni del sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia all’udienza del 12 ottobre 2021 davanti alle Sezioni Unite civili