Ulteriore approfondimento delle osservazioni sullo stato della fase dibattimentale di primo grado dei Tribunali Ordinari* di Massimo Terzi
* Sequel dell’articolo “Osservazioni sullo stato della fase dibattimentale di primo grado dei Tribunali Ordinari” pubblicato su questa rivista in data 13.2.2019.
Sommario: 1. Analisi ponderale dei flussi dibattimentali; 2. Incidenza della valutazione ponderale sull’analisi dello stato del dibattimento penale dei Tribunali; 3. Valutazioni conseguenti all’analisi ponderale; 4. Abolizione del giudice collegiale; effetti statistici; 5. Conclusione.
1. Analisi ponderale dei flussi dibattimentali
La risoluzione della problematica endemica della durata del processo penale nel primo grado di giudizio necessita di alcuni approfondimenti specifici in ordine alla utilizzazione delle risorse (in primis Magistrati): necessita cioè non solo di una mera analisi numerica, ma anche di un’analisi ponderale dei numeri che consenta di meglio verificare la incidenza sull’assorbimento delle risorse delle tipologie dei procedimenti che pervengono sul settore dibattimentale.
Il peculiare, anzi unico, assetto organizzativo del Tribunale di Torino, che rappresenta comunque un cluster significativo, fornisce in via immediata ed intuitiva il dato più rilevante a questi fini.
Sul Tribunale di Torino, infatti, al fine di razionalizzare e gestire correttamente i criteri di priorità, al contrario di tutti gli altri Tribunale è differenziata la organizzazione in termini di Sezioni dibattimentali tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti provenienti da udienza preliminare.
Per gestire questi ultimi in modo “accettabile” è prevista la destinazione esclusiva di n.27 Magistrati togati a fronte di n.10 destinati in via esclusiva alla citazione diretta. In buona sostanza il rapporto ponderale di risorse dedicate è 65% per i procedimenti da udienza preliminare rispetto a 35% sulle citazioni dirette.
Com’ è noto dall’udienza preliminare pervengono, oltre a tutti i procedimenti collegiali anche procedimenti monocratici. Da un punto di vista meramente numerico il rapporto medio di sopravvenienze è del 20% circa di collegiali e dell’80% di monocratici. Nonostante tale sbilanciamento, con percentuale grandemente maggioritaria dei monocratici da preliminare rispetto ai collegiali, l’analisi dell’impegno delle risorse, in questi due anni di peculiare assetto del settore dibattimentale del Tribunale di Torino, evidenzia in modo chiaro risultati significativi di cui è indispensabile tenere conto.
In buona sostanza il 20% rappresentato dai procedimenti collegiali ha comportato l’assorbimento di oltre 2/3 delle risorse dedicate ai procedimenti provenienti da udienza preliminare pari pertanto a 18/19 Magistrati full equivalent time.
Da ciò discende in modo inequivocabile che dei complessivi 37 Magistrati dedicati al settore dibattimentale sul Tribunale di Torino (27+10) esattamente la metà 18,5 in termini di Magistrati full equivalent time sono necessari per la celebrazione dei soli processi collegiali.
2. Incidenza della valutazione ponderale sull’analisi dello stato del dibattimento penale dei Tribunali
Il dato sopra enucleato conferma la drammaticità della situazione a livello nazionale. I numeri delle pendenze richiamati nel precedente elaborato – si rammenta tratti dal sito internet del Ministero di Giustizia- sono di pendenze al 30 giugno 2018 di n.592.902 monocratici e n. 27.749 collegiali.
Per i monocratici, proiettando i dati torinesi, possiamo destinare al più il 50% delle forze lavoro nazionale e cioè circa 750 Magistrati togati (50% dei totali circa 1500 destinati sul territorio nazionale). Anche a volerne considerare n.1000 full equivalent time con l’ausilio della Magistratura onoraria, sulla base di uno standard di produttività di n.1 sentenza a giorno lavorativo, per azzerare le pendenze ci vorrebbero tre anni. Specularmente ciò vuol dire che, se li trattassimo tutti in mero ordine cronologico, la data di fissazione per le sopravvenienze sarebbe a quattro anni cioè già oltre il termine legale di ragionevole durata del processo e mediamente almeno a cinque anni dalla commissione dell’ipotetico reato.
Per i collegiali che, evidentemente sono i reati più gravi, nonostante le apparenze numeriche, la situazione è sostanzialmente omogenea. I 750 Magistrati full time che ci residuano da destinare al collegiale equivalgono a 250 collegi/Giudici. Anche a voler ipotizzare uno standard elevatissimo di 1 sentenza collegiale a settimana lavorativa ci vorrebbero sempre almeno tre anni per smaltire all’arretrato.
3. Valutazioni conseguenti all’analisi ponderale
Quanto sopra rappresentato evidenzia chiaramente che, al di là dei dati assoluti numerici, in termini di assorbimento di risorse del Tribunale e conseguenzialmente di complessiva durata del processo, l’oculato esercizio dell’azione penale e la completezza delle indagini sui processi collegiali, sui quali ovunque vi è una diretta e personale incidenza dei PM titolari delle indagini, può consentire enormi risparmi di sistema in quanto incide in misura paritaria sulle risorse del Tribunale.
Pertanto il tema da me sviluppato nelle osservazioni non può e non deve limitarsi ad una analisi della citazione diretta, ma deve assolutamente essere ben focalizzato anche sulla tipologia dei processi più gravi ove di norma l’Accusa ha elementi incontrovertibili su taluni imputati ed imputazioni, ma con pari frequenza elementi più labili su talune imputazioni e o taluni imputati la cui presenza in sede dibattimentale e quindi nel thema decidendum ha comunque evidenti gravi ripercussioni sulla durata del dibattimento.
4. Abolizione del giudice collegiale; effetti statistici
In sede di analisi si deve avere la oggettività di verificare tutte le ipotesi di riforme organizzative che incidano sulla efficienza del sistema.
Sulla base di quanto sopra rappresentato è evidente che, ove i reati ad oggi di competenza collegiale al dibattimento sui Tribunali Ordinari fossero stati monocratici, per tutte le ipotesi di reato più gravi previste dal nostro ordinamento (escluse quelli di competenza della Corte di Assise) i tempi di smaltimento oggi computati sarebbero stati ipso facto ridotti di 2/3 passando ad 1 anno anziché i tre anni sopra determinati.
Su queste premesse mi ero fatto promotore di una proposta che trasformasse la composizione del Giudice nei Tribunali in monocratici almeno con riferimento alla rilevante parte di tipologie di reato oggi decise dal Tribunale collegiale che, al di là della gravità, non presentassero peculiari difficoltà da un punto di vista tecnico. La proposta ha suscitato molte obiezioni esclusivamente di natura direi culturale/valoriale essendo ovviamente indiscutibili le argomentazioni “numerico/temporali”.
L’esito del dibattito sviluppatosi con la presentazione delle mie “osservazioni sullo stato del Dibattimento nei Tribunali Ordinari” mi induce a rilanciare questa ipotesi anche in modo più draconiano e proporre che sia abolita tout court la collegialità.
Le obiezioni di natura culturale/valoriale non possono, per natura, essere prese in considerazione in modo autonomo perché implicano sempre una comparazione con i valori concorrenti. Il ragionamento che io propongo è volutamente elementare (così prevengo immediatamente tale tipo di obiezioni); non sempre le complessità aiutano ad assumere decisioni corrette. Da un punto di vista tecnico giuridico è indubbio che la ragionevole durata del processo è un valore costituzionalizzato mentre la collegialità del Giudice di primo grado non lo è . E’ altresì indubbio che, allo stato, pur in mancanza di costituzionalizzazione, nessuno, ed io per primo, mette in discussione il giudizio di Appello che è pronunziato da un Giudice collegiale. E’ altresi indubbio che la dinamica processuale deve essere valutata in un unicum e che solo valutando l’unicum possono valutarsi il complesso delle garanzie per le parti. E’ infine indubbio che in termini di effettività giuridica l’impatto di una sentenza di primo grado è limitato solo a quelli per i quali vi sono imputati sottoposti a misura cautelare.
In concreto i valori da comparare da parte della politica e quindi del legislatore, che comunque non dovrebbe poter tralasciare il dato costituzionale da me rappresentato, può così sintetizzarsi nei termini da me posti: è più importante risolvere illico et immediato il problema della ragionevole durata dei processi più gravi o mantenere la collegialità del primo grado (pur mantenendo la collegialità in sede di appello) ovvero garantire la collegialità in primo grado per questi reati?
Tradotto dal punto di vista delle parti processuali (pubblica e privata);preferiscono avere una aspettativa di esito di primo grado nel giro di un anno o di tre/ quattro anni? che ove , come auspico , si abolisse l’udienza preliminare significherebbe due anni dai fatti contro ,mantenendo l’’udienza preliminare e tutto il sistema, gli attuali cinque, sei, sette?
Ed ancora: funziona meglio un processo a dibattimento orale nei tempi da me indicati o in quelli attuali?
Domanda evidentemente retorica.
5. Conclusione
Ritengo che il Governo in primis ed il legislatore in via definiva nel momento in cui decidano di intervenire, com’è indispensabile, sul processo debbano tenere in considerazione non tanto le mie proposte quanto gli elementi di analisi su cui le ho fondate al fine di determinare comunque scelte che rimuovano quelle che, per usare alla fine un termine politically correct, sono le vere criticità del processo.