1. Premessa. La decretazione straordinariamente necessaria e urgente in materia (di tutela) penale (del patrimonio)
Con decreto-legge del 24 febbraio 2026, n. 23 (d’ora in avanti solo Decreto-legge), il Governo adotta nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
In diretta continuità con i precedenti decreti adottati dallo stesso Governo[1], anche questa volta, si tratta di un pacchetto vasto di norme volte ad apprestare una tutela di ampio respiro e latamente intesa come securitaria. Le disposizioni ivi contenute spaziano dalla sicurezza pubblica (Capo I), con alcune disposizioni di diretta rilevanza penalistica (artt. 1-3, 5 e 11), alle attività di indagine delle autorità giudiziarie (Capo II), alla funzionalità del ministero dell’interno (Capo III), sino alla materia di immigrazione e protezione internazionale (Capo IV).
Dal punto di vista oggettivo e materiale, la evidente eterogeneità contenutistica del Decreto-legge viene teleologicamente ricondotta ad un’idea di sicurezza quale concetto unitario e onnicomprensivo (tutto è sicurezza?)[2]. Così, un eventuale sindacato della Corte Costituzionale dovrà orientarsi – come d’altronde è già accaduto[3] – al punto di vista funzionale e finalistico delle disposizioni, la cui omogeneità dei contenuti dovrà misurarsi rispetto alla preesistente situazione “straordinariamente necessaria e urgente” che giustifichi l’uso della decretazione quale mezzo di normazione[4].
Il confine, quindi, tra una eterogeneità incostituzionale delle disposizioni e l’omogeneità dei fini delle stesse viene via via assottigliandosi dalla tendenza normativa ad autonomizzare il concetto di sicurezza quale bene giuridico a sé stante[5]. Se così fosse, la tutela penale sarebbe sempre, per sua natura, una tutela securitaria, determinando un progressivo esautoramento del contenuto prescrittivo dell’art. 77 Cost. comma 2[6].
Particolare attenzione meritano, allora, le disposizioni penali poste a tutela del patrimonio, ove il concetto di pubblica sicurezza appare contingente rispetto a specifiche modalità di aggressione del bene giuridico tutelato, e per tale ragione di non immediata intellegibilità.
Vedremo, in particolare, l’art. 3 del Decreto-legge il quale, prevedendo delle modifiche al codice penale e al codice di rito, introduce alcune «disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato». Cercheremo di ricostruire parallelamente alle novità previste se l’uso della decretazione d’urgenza fosse davvero necessaria per apprestare tale tipo di tutela al patrimonio, o se tale tutela fosse più opportunamente concretizzabile secondo l’ordinario procedimento legislativo.
2. Le modifiche al codice penale
Venendo ora al contenuto effettivo dell’art. 3 possiamo distinguere, all’interno del primo comma, le disposizioni che introducono nuove ipotesi di reato (“furto con destrezza in casi particolari e rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”), e le norme che mirano ad includere tali nuove ipotesi delittuose alle fattispecie della confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.), della ricettazione (art. 648 c.p.) e della ricettazione di beni culturali (art. 518-quater, comma secondo, c.p.).
Per tale ragione, dedicheremo ampio spazio ricostruttivo anzitutto alle novità più rilevanti per poi ripercorrere le modifiche contestuali e di adeguamento del sistema penale alla luce delle due nuove ipotesi delittuose.
2.1. La nuova ipotesi di furto con destrezza in casi particolari – art. 624-bis c.p.
L’art. 3 del Decreto-legge, alla lettera c), aggiunge alla rubrica dell’art. 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo) – e, nello specifico, al secondo comma – la nuova ipotesi delittuosa del «furto con destrezza in casi particolari»:
«ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità»
Si tratta di una nuova ed ulteriore modalità della condotta furtiva, volta a dare risalto tanto alle modalità di realizzazione (‘con destrezza’, appunto), tanto alla classe di beni aggrediti (ovvero, i ‘particolari casi’), duplicando così la condotta “destra” sia in circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p., sia in figura autonoma di reato.
Non è la prima volta che, sotto impulso riformatore, una circostanza aggravante speciale prevista all’art. 625 c.p. viene tradotta in figura autonoma di reato. Destino parzialmente simile ha riguardato, ad es., le confinanti ipotesi del furto in abitazione e del furto con strappo, le quali, come è noto, prima della L. 26 marzo 2001, n. 128 erano disciplinate come circostanze aggravanti di cui all’art. 625 n. 1 e n. 4 c.p. A seguito di tale riforma, le modalità del furto in abitazione e dello strappo divenivano solo figure autonome di reato, venendo contestualmente soppresse dall’elenco delle circostanze aggravanti, nel contesto comunque di una (riconosciuta) identità normativa tra le due disposizioni: artt. 624-bis e 625 c.p.[7].
Diversamente dal precedente appena ricordato, la destrezza diventa adesso figura autonoma di reato solo in [quei] casi particolari individuati dall’art. 3 del Decreto-legge. All’infuori di tali ipotesi, rimane dunque applicabile la figura circostanziata del furto (‘semplice’) di cui all’art. 624 c.p., aggravata dalla destrezza di cui all’art. 625 c.p. n. 4.
Un punto che merita di essere segnalato fin da subito riguarda l’orientamento giurisprudenziale richiamato in sede di conversione del Decreto-legge, in tema di destrezza[8].
Si tratta di un orientamento adottato dalla Corte di Cassazione risalente al 2013, ove si afferma che ai fini della configurazione di una condotta agita con destrezza sarebbe: «sufficiente che il colpevole abbia approfittato di una situazione favorevole alla realizzazione dell’azione, non essendo necessaria una sua particolare abilità»[9]. Sul tema si è pronunciata numerosa e più recente giurisprudenza, secondo la quale, invece, perché si possa parlare di destrezza, bisogna che vi siano delle condotte poste con «particolare abilità e astuzia»[10] e con «ogni ulteriore accorgimento rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria»[11], «non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo»[12], sino alla pronuncia delle Sezioni Unite, le quali aderiscono a tale orientamento più restrittivo[13]. Posto che il legislatore possa indubbiamente giovarsi di taluni orientamenti giurisprudenziali anziché di altri nella tipizzazione di nuove modalità di realizzazione del reato, questione più delicata appare la selezione di determinati orientamenti precedenti e datati, soprattutto rispetto a future applicazioni dell’istituto. In tale prospettiva, sarebbe auspicabile una esplicitazione delle ragioni che portano a preferire una interpretazione piuttosto che un’altra.
Mentre la destrezza è, quindi, un concetto già noto, questione diversa riguarda i casi particolari, individuati ora dalla nuova ipotesi di reato, i quali necessitano una ricostruzione più ponderata.
La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione riporta che «la finalità dell’intervento è quella di offrire tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l’espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali»[14].
Di tal modo, possiamo ricavare che la ratio della nuova ipotesi furtiva sarebbe teleologicamente orientata alla tutela di quei beni di uso comune e quotidiano che contengono dati sensibili e, tra essi, in particolare quelli digitali.
Sorgono, in merito, alcune questioni che è necessario approfondire. In particolare, appare necessario soffermarsi sulle modalità – materiali e non – di realizzazione del furto.
Se si considera la condotta furtiva realizzata con destrezza nel senso di materiale sottrazione e impossessamento del bene, occorre osservare come a prima vista, all’infuori della specifica modalità della destrezza, questa “tutela privilegiata” parrebbe elusa. Qualsiasi altra condotta furtiva, se non commessa con destrezza ma realizzata comunque in danno di quei casi particolari ora individuati dalla nuova disciplina (ossia, dell’espressione digitale della persona e della sua vita privata o dei dati digitali personali), non troverebbe alcuna forma di tutela privilegiata, se non quella “ordinaria” del furto semplice di cui all’art. 624 c.p. Ciò nonostante, se ci si sofferma sulla fenomenologia criminosa della condotta qui in esame, possiamo constatare, con un minimo di generalizzazione ma anche con un certo realismo prasseologico, che la condotta furtiva agita con destrezza inerisce a quelle ipotesi di furto comunemente denominate come ‘borseggio’ (ossia la sottrazione della cosa mobile altrui, custodito o direttamente sulla propria persona o in una borsa)[15] e che, tale condotta, effettivamente riguardi principalmente proprio beni quali il portafoglio (realisticamente contenente anche “mezzi di pagamento”) e telefoni cellulari, sino a strumenti informatici di vario tipo (a titolo esemplificativo, e sempre con un certo realismo prasseologico, un personal computer o un hard-disk contenente dati digitali personali ecc.). Di talché, la tutela apprestata a tale gamma di beni personali appare già di suo garantita dalla sola modalità della destrezza, qui in esame e più in generale già incriminata dal legislatore (ex art. 625 c.p. n. 4). Si può ritenere che, se la condotta furtiva in quei particolari casi individuati ora dall’art. 624-bis c.p. avviene con destrezza, tale duplicazione di tutela abbia come obiettivo quello di sottrarre tale ipotesi al bilanciamento delle circostanze del reato, conferendole una più pregnante tutela da parte dell’ordinamento, pregnanza che deriverebbe dall’autonomia della figura di reato.
Si potrebbe concludere che, secondo una certa fenomenologia criminosa, la condotta furtiva realizzata con destrezza è già insita nelle ipotesi di furto di mezzi di pagamento e di certi beni che sono anche espressione dell’identità digitale della persona, ben comunque potendosi configurare l’ipotesi in cui la condotta furtiva avvenga anche senza tale modalità; circostanza, quest’ultima in cui il fatto rimarrà punibile secondo l’ordinaria ipotesi di furto (semplice) ex art. 624 c.p., salvo il concorrere di ulteriori circostanze previste dall’ordinamento[16].
Prendendo, invece in esame l’ipotesi in cui il furto con destrezza possa avvenire attraverso modalità dematerializzate, senza quindi la sottrazione e il relativo impossessamento di un oggetto materiale, si rendono necessarie alcune ulteriori considerazioni, in particolare in riferimento ai possibili rapporti tra la nuova figura autonoma di reato e i delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica, di cui rispettivamente agli artt. 493-ter e 640-ter c.p. Invero, è stato finora riconosciuto come la clonazione di mezzi di pagamento costituisca già il reato di cui all’art. 493-ter c.p., con la particolarità che il successivo utilizzo di tali strumenti clonati integri il diverso reato di frode informatica[17]. Contestualmente, il nostro ordinamento contempla già un richiamo al furto dell’identità digitale quale circostanza aggravante speciale del reato di frode informatica[18], senza darne però una specifica definizione[19].
Seguendo questa ipotesi, si potrebbe allora interpretare il senso di tale “tutela privilegiata” nell’ottica di apprestare una tutela anticipata di possibili condotte prodromiche ai delitti appena menzionati (ossia dei delitti di cui agli artt. 493-ter e 640-ter c.p.). Tale ricostruzione teleologicamente orientata sarebbe tuttavia sostenibile al netto di tutte quelle altre e ulteriori incriminazioni che puniscono, a vario titolo, accessi e detenzioni abusive di sistemi informatici, ossia dei reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater c.p. (rispettivamente «accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico» e «detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici»).
Occorre allora domandarsi se l’Esecutivo, nella fretta, tipica di un provvedimento urgente e necessario, abbia perso il filo delle proprie finalità politico-criminali sopra ricordate. Che una tutela più ponderata avrebbe potuto condurre, invece, all’introduzione di una nuova circostanza oggettiva aggravante, riferita all’oggetto del reato, così da realizzare una più effettiva “tutela privilegiata” di quella classe di beni che la nuova ipotesi mira a tutelare, è un profilo che in questa sede non è possibile approfondire.
Considerazione a parte merita, infine, il richiamo al ‘danno patrimoniale di rilevante entità’, il quale, secondo alcuni primi commentatori, sarebbe una «formula elastica che richiederà un’elaborazione giurisprudenziale per evitare applicazioni disomogenee e tensioni con il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.»[20].
Anche in questo caso, si tratta a ben vedere di un elemento mutuato dall’elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. n. 7, tale per cui una interpretazione giurisprudenziale di tale tipo di danno vi è già: ad es., sia in tema di sussistenza della “rilevante gravità” e dei parametri di valutazione della stessa (ad esempio, in relazione alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa)[21], sia in tema di valutazione del danno nell’ipotesi di reato continuato[22].
Bisogna, comunque, ricordare la presenza di alcuni contrasti interpretativi per la risoluzione dei quali sarebbe auspicabile un intervento da parte delle Sezioni Unite[23].
2.2. Il nuovo reato di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato – art. 628-bis c.p.
L’art. 3 del Decreto, alla lettera d) introduce il nuovo reato di Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato (art. 628-bis).
2.2.1. Il gruppo organizzato: un nuovo reato plurisoggettivo a concorso necessario?
La nuova norma individua quale soggetto attivo un “gruppo organizzato”, richiamando subito dopo le modalità dello “scorre[re] in armi le campagne o le pubbliche vie”, di cui al quarto comma dell’art. 416 c.p. È la stessa già citata relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del Decreto-legge ad indicare che la modalità della condotta del nuovo 628-bis c.p. «è mutuata dal quarto comma dell’articolo 416 c.p., tipica di un gruppo che si muove sul territorio col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie»[24].
Una primissima considerazione merita la scelta di individuare quale prima tra le modalità della condotta delittuosa quella di cui al quarto comma dell’art. 416 c.p., anziché la modalità descritta al quarto comma dell’art. 416-bis. Tale scelta è da intendersi collegata alla precisa volontà politico-criminale di incriminare il «trasferimento da un luogo a un altro di associati armati»[25], in luogo della semplice disponibilità di armi[26] da parte degli stessi.
Ma a ben guardare, il primo interrogativo che sorge riguarda proprio le qualità di tale gruppo. In particolare, che cosa serve al gruppo perché sia organizzato?
L’interpretazione secondo l’uso comune del significato del termine può presentare qualche difficoltà vista l’ampia casistica di fattispecie plurisoggettive presenti nel nostro ordinamento. Una prima nozione di “gruppo criminale organizzato” è rinvenibile nella circostanza aggravante del reato transazionale, di cui all’art. 61-bis c.p., di non immediata interpretazione[27]. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite, le quali hanno ricostruito il concetto di “gruppo criminale organizzato” a partire dalle indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 2000 (c.d. Convenzione di Palermo), secondo la quale sarebbe configurabile il gruppo criminale organizzato «in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità dei rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale»[28].
Il nodo interpretativo potrebbe, dunque, essere risolto attraverso l’individuazione di almeno quattro connotati tipici dei reati plurisoggettivi e associativi: il tipo di vincolo associativo, le finalità del gruppo, il numero di compartecipi e la (eventuale) simultanea compresenza di questi al momento della commissione di un ulteriore delitto. La presenza o meno di alcuni di questi connotati renderebbe siffatto gruppo organizzato appartenente ad almeno una delle due categorie in cui si possono suddividere i reati plurisoggettivi: il gruppo organizzato come reato associativo (con un quid in meno), e il gruppo organizzato come concorso di persone nel reato (con un quid in più). Nella prima categoria, il gruppo organizzato può essere inteso quale reato associativo senza il quid dell’affectio societatis e senza il programma delittuoso della commissione di più reati. Nella seconda categoria, il gruppo organizzato può essere inteso quale forma di concorso necessario di persone nel reato, con il quid pluris di un minimo di organizzazione, ove per esso non si intenda il semplice accordo preventivo di realizzazione di quel singolo reato.
Possiamo così delineare almeno quattro paradigmi di reati plurisoggettivi, gradualmente individuati dalla forma più complessa dei reati associativi, alla forma più elementare del concorso di persone. Tra i reati associativi possiamo distinguere, poi, tra quelli di criminalità comune e quelli politici[29]:
- Il gruppo organizzato come reato associativo di criminalità comune (artt. 416 e 416-bis p.):
La particolareggiata descrizione degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere (semplice e di tipo mafioso) la renderebbe, a prima vista, difficilmente riconducibile alla struttura costitutiva che potrebbe avere il gruppo organizzato di cui all’art. 628-bis c.p. Senza dovere ripercorrere la sconfinata giurisprudenza e dottrina sul tema, possiamo limitarci ad affermare che in tale caso sarebbero richieste almeno tre o più persone, associate da un vincolo specifico e duraturo (affectio societatis)[30], con lo scopo di commettere più delitti (programma criminoso)[31]. Tuttavia, ad un esame più attento, tali elementi costitutivi dell’associazione per delinquere sono potenzialmente rinvenibili, in via interpretativa, anche nella nozione di “gruppo organizzato”, in particolar modo se si adotta la definizione stabilita dall’art. 2 della Convenzione di Palermo e richiamata dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013. Ciò permetterebbe di interpretare restrittivamente proprio gli elementi del (la pluralità e indeterminatezza del) programma criminoso, dal momento che ai fini della rapina aggravata è sufficiente la commissione di quel solo reato, insieme al tipo di vincolo associativo apparentemente richiesto e non del tutto chiarito dall’art. 628-bis c.p.
Se si volesse accogliere tale tipo di interpretazione, bisognerebbe tuttavia considerare due ulteriori questioni. Con tale tipo di intervento si vuole sanzionare qui una forma prodromica dell’associazione per delinquere, ancora non del tutto costituitasi ai sensi dell’art. 416 c.p., e tuttavia già capace di esprimere una certa offensività? In secondo luogo, sulla scorta dei problemi interpretativi dell’art. 61-bis c.p., pocanzi esposti, ci si chiede se anche in questo caso si porrebbe il problema della compatibilità tra la nozione di gruppo organizzato di cui al nuovo art. 628-bis con gli stessi reati associativi[32]. E in tale ipotesi, le soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite[33] sarebbero trasversalmente applicabili anche a tale situazione? Secondo chi scrive, sarebbe prioritario definire il primo dei due quesiti (che cosa intendiamo per gruppo organizzato), per potere poi determinare la eventuale compatibilità, e quindi potere rispondere al secondo quesito. - Il gruppo organizzato come reato associativo politico della banda armata (art. 306 c.p.), dell’associazione sovversiva (270 c.p.) e dell’associazione con finalità di terrorismo (270-bisp.):
Tra i vari reati associativi contro la personalità dello Stato, si vuole prediligere in questa sede il delitto di formazione e partecipazione in una banda armata (306 c.p.) per il suo rapporto di mezzo a fine rispetto i reati con finalità di terrorismo[34]. In questo modo, la descrizione dei suoi elementi costitutivi – quale gruppo (organizzato e) armato – potrebbe giovare nella ricostruzione ermeneutica del “gruppo organizzato” di cui all’art. 628-bis c.p.
Da un punto di vista costitutivo, non è richiesto quale elemento essenziale del reato un numero minimo di compartecipi, sicché non solo saranno sufficienti due o più persone, ma sarà anche applicabile la circostanza aggravante di cui all’art. 112 n. 1 c.p., quale espressione di una più intensa pericolosità del sodalizio. Per quanto riguarda altri elementi costitutivi e le finalità del gruppo, perché si integri il reato di banda armata è stato ritenuto sufficiente la mera disponibilità di armi[35], nonché l’irrilevanza del raggiungimento degli scopi prefissati[36].
Tuttavia, anche in tale ipotesi sono richiesti dei requisiti specifici, tali per cui per banda armata si intende uno «stabile collegamento fra più persone che mediante un’idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongano la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato»[37]. Valgono, quindi, anche per tale ricostruzione le medesime considerazioni pocanzi svolte in tema di interpretazione restrittiva dei requisiti costitutivi dell’associazione per delinquere. - Il gruppo organizzato come espressione delle “più persone riunite” (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.):
L’aggravante speciale delle “più persone riunite”, individuata nel delitto di rapina di cui all’art. 628 comma terzo n. 1 c.p., potrebbe essere a prima vista la scelta più idonea per la determinazione del concetto di “gruppo organizzato”, dal momento che essa richiede, nella modalità dell’azione delittuosa, «la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici, all’esercizio della violenza o minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime»[38].
In tale ipotesi, allora, il concetto di gruppo organizzato potrebbe essere ricostruito a partire dalla necessaria compresenza nella modalità dell’azione delittuosa della rapina, di almeno due persone – nell’ipotesi poi di specie, necessariamente armate, ovvero che facciano uso di dispositivi comunque micidiali – che nella realizzazione del fatto debbano apparire comunque, sotto qualche aspetto, organizzate. Ciò che difetta in tale ricostruzione è quel quid pluris dell’organizzazione, ove essa (si ipotizzi) debba richiedere qualcosa in più della mera progettazione del reato qui in esame.
Per riassumere che cosa bisogna attendersi dal concetto di gruppo organizzato, possiamo abbozzare l’idea per la quale tale nozione risulta attualmente un tertium genus, una sfumatura di grigio, tra le ipotesi di concorso di persone nel reato e i reati associativi. Tra i primi, risulta problematica la qualità dell’organizzazione del gruppo, ove essa può essere intesa come una sorta di accordo preventivo “rafforzato”; tra le seconde, difetterebbe quel vincolo associativo stabile e duraturo tipico dei reati associativi, nonché la volontà di realizzazione di più delitti genericamente individuati dalle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., e finalisticamente individuati nei delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli artt. 270, 270-bis e 306 c.p.
Quanto qui appena sostenuto è già stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella già citata sentenza, per cui: «“Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere»[39]; con la precisazione che, accogliendo la ricostruzione di tale nozione a partire dalla definizione contenuta all’art. 2 della Convenzione di Palermo, sarebbe sufficiente la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.
In realtà, come vedremo nel proseguimento del presente scritto con l’analisi di ulteriori aspetti della disciplina contenuta nell’art. 3 del Decreto-legge qui in esame, l’intenzione dell’Esecutivo sembra diretta verso la qualificazione di siffatto gruppo organizzato come una vera e propria nuova forma di reato associativo. Ciò nondimeno, una più puntuale specificazione del concetto di gruppo organizzato in sede di conversione del Decreto-legge appare comunque imprescindibile, dovendosi altrimenti risolvere tale lacuna normativa, circoscritta agli elementi costitutivi del gruppo, in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità, stante il (verosimile) difetto di determinatezza e tassatività dell’attuale formulazione.
2.2.2. I dispositivi esplosivi o comunque micidiali e i mezzi mutuati dai reati contro il terrorismo
Quanto ai mezzi impiegati, la nuova condotta di rapina aggravata prevede un elenco di strumenti offensivi interamente mutuati dalle disposizioni volte al contrasto al terrorismo.
«ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio»
Così, insieme alle modalità mutuate dall’associazione a delinquere di cui al quarto comma dell’art. 416 c.p., si aggiungono quelle tipiche dei reati con finalità di terrorismo.
In particolare, la norma richiama i materiali esplosivi o comunque micidiali di cui all’art. 280-bis («Atto terroristico con ordigni micidiali o esplosivi»), nonché le sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose e le tecniche e i metodi per il compimento di atti di violenza o sabotaggio, di cui all’art. 270-quinquies («Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale»), insieme al più recente art. 270-quinquies 3, che punisce ora già la sola detenzione di tale materiale con finalità di terrorismo[40]. Detti mezzi, dunque, migrano dal Titolo Primo del codice penale, della tutela della personalità dello Stato, fino al Titolo Tredicesimo, della tutela del patrimonio, lasciandosi indietro l’ulteriore dolo specifico della finalità di terrorismo[41].
Ancora una volta, la nuova ipotesi delittuosa appare ispirata da certi fatti di cronaca[42], attraverso la tipizzazione di una nuova figura che si mostra come una sorta di ibridazione tra le fattispecie associative di cui all’art. 416 c.p. e quelle terroristiche di cui agli artt. 270, 270-bis e 306 c.p. Un’ibridazione che vorrebbe, forse, cogliere quel substrato criminale sì organizzato ma più blandamente rispetto alle forme associative già conosciute dal nostro ordinamento. Un’organizzazione, quindi, scevra dall’(onere dell’accertamento dell’)affectio societatis e le cui modalità criminose rispecchiano sia quelle di un’associazione criminale tipica dell’art. 416 c.p., sia quelle di un’associazione politica, priva però di ulteriori finalità eversivo-terroristica. Un gruppo che non agisce né contro la personalità dello Stato né contro l’ordine pubblico, bensì contro il patrimonio, ma le cui modalità della condotta criminosa vengono costruite, per il loro particolare disvalore sociale, in ragione della tutela della sicurezza pubblica[43].
Se la ratio essendi della nuova fattispecie della rapina aggravata consiste nella finalità politico-criminale di contrasto a nuove forme di criminalità associativa, e che operano in danno al patrimonio, allora una più profonda ponderazione sugli elementi costitutivi appare dirimente. In questo senso, non rimane che attendere l’operato del legislatore in sede di conversione del Decreto-legge.
2.2.3. Brevi cenni sul bene giuridico tutelato
Una delle principali novità, oltre quelle finora ripercorse nei paragrafi precedenti, riguarda il bene giuridico tutelato. La norma prevede una breve elencazione di beni giuridici qualificati e offesi dalla nuova ipotesi di rapina aggravata:
«commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori»
Si tratta, ad un primo sguardo, di beni individuati per la prima volta in quanto direttamente offesi da una condotta delittuosa. Il reato di rapina aggravata di nuova formulazione si compone così non solo della condotta tipica della rapina c.d. propria (ex art. 628 comma 1 c.p.), ossia della violenza alla persona o minaccia, arricchita dalle ulteriori modalità e mezzi già discussi (par. 2.2.1. e 2.2.2.), ma anche di una nuova finalità di tutela nei confronti dei nuovi beni ora individuati.
In realtà, un richiamo ad istituti che offrono servizi di credito è riscontrabile nell’aggravante speciale di cui al n. 3-quater, comma 3, dell’art. 628 c.p., la quale prevede un aumento della pena nella circostanza in cui la rapina sia commessa “nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito” di tali servizi[44].
Bisogna riscontrare, inoltre, che ben potrebbe emergere un possibile concorso di norme penali. Difatti, si potrebbe prospettare la situazione in cui la rapina venga commessa non solo in danno di tali servizi di credito, ma anche nei confronti di persone che ne stiano fruendo, ovvero che ne abbiano appena fruito[45]. In tale situazione, il concorso di norme (art. 628, comma 3, n. 3-quater e art. 628-bis) andrebbe risolto come un concorso apparente, tale per cui il disvalore della condotta lesiva del singolo (quindi art. 628 comma 3 c.p.) viene assorbito nel disvalore più ampio del nuovo art. 628-bis c.p., secondo il rapporto di consunzione, o viceversa si dovrà prospettare un concorso tra circostanze aggravanti? Secondo chi scrive, sarebbe auspicabile risolvere la questione attribuendo un maggiore disvalore alla condotta di cui all’art. 628-bis c.p. e capace di assorbire il disvalore della rapina commessa nei confronti del singolo. Tale assorbimento si può fondare sia in virtù del richiamo alla condotta base della rapina c.d. propria, sia in ragione del più severo regime sanzionatorio previsto ora per l’art. 628-bis rispetto a quanto stabilito per la rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 3, c.p.
2.2.4. Circostanze e brevi cenni sul regime sanzionatorio
Avviandoci verso la conclusione dell’analisi del nuovo reato di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, possiamo soffermarci sulle disposizioni in materia di circostanze, previste ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 628-bis c.p.
Il concorso tra circostanze viene in particolare disciplinato dal comma 2, ove si prevede che:
«Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000».
La formulazione riprende formalmente quanto previsto in tema di concorso di circostanze aggravanti dal comma quarto di cui all’art. 628 c.p., con un simmetrico aumento di pena, sia rispetto all’appena menzionato quarto comma – che prevede un aumento di pena dai sette ai vent’anni di reclusione e una multa da 2.500 a 4.000 euro rispetto alla pena base della reclusione dai cinque ai dieci anni e della multa da 927 a 2.500 euro –, sia rispetto al primo comma della nuova rapina armata, che, invece, come vedremo a breve, prevede un ventaglio edittale della pena della reclusione da dieci a venticinque anni.
Il terzo comma dell’art. 628-bis c.p. prevede, invece, il divieto di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista all’art. 98 c.p., che concorrono con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma dell’art. 628 c.p., numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater).
«Si applica il quinto comma dell’articolo 628».
Tale quinto comma di cui all’art. 628 c.p., di cui la nuova ipotesi di rapina aggravata si limita a richiamarne l’applicabilità, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente), allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma numero 3-bis), dello stesso art. 628[46].
Il quarto comma, infine, dell’art. 628-bis prevede una circostanza attenuante premiale in ipotesi di dissociazione:
«Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».
Con formulazione pressocché identica alla circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis 1 c.p.[47], seppur con una diminuzione di pena maggiore (da un terzo a due terzi, anziché da un terzo alla metà) la disposizione prevede la circostanza speciale della dissociazione tipica, a rigor di logica, dei reati associativi anche per la fattispecie della rapina aggravata qui in esame.
In ultimo, in tema di regime sanzionatorio, il reato di cui all’art. 628-bis c.p. prevede una cornice edittale particolarmente elevata, tanto nel minimo, quanto nel massimo. Difatti, la sanzioni indicata dalla nuova ipotesi di reato (“da dieci a venticinque anni di reclusione”) è del doppio rispetto alla figura base di cui all’art. 628 c.p. (la quale prevede una pena della reclusione “dai cinque ai dieci anni”). Inoltre, trattandosi di un reato complesso, si possono considerare applicabili le considerazioni di recente svolte dalla Corte Costituzionale in tema di (più lieve) disvalore del fatto concreto rispetto alla offensività sussumibile dalla cornice edittale[48].
3. Disposizioni di adeguamento: confisca, ricettazione e ricettazione beni culturali
L’intervento dell’art. 3 del Decreto-legge si completa con alcune disposizioni di adeguamento volte ad inserire le nuove fattispecie del furto con destrezza e della rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato all’interno di un quadro più ampio di disposizioni che mirano ad assicurare un contrasto a tali fenomeni criminosi anche in fasi successive alla commissione del reato principale.
Ad esempio, alla lettera a) dell’art. 3 del Decreto-legge, si interviene sull’art. 240-bis primo comma c.p. («Confisca in casi particolari») – ossia sulla possibilità di confiscare “denaro, beni e altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito”[49] – ampliando la casistica di reati che ne consentono l’applicazione inserendovi il reato di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628 comma 3 c.p., e il reato di nuovo conio della rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, di cui all’art. 628-bis c.p..
Finalità simili presentano le modifiche introdotte con le lettere b) ed e) del medesimo articolo del Decreto-legge, le quali mirano ad estendere le ipotesi aggravanti previste per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e per il reato di ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.), ai beni provenienti dalla rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.
4. Brevi cenni sulle modifiche al codice di rito
Infine, il secondo comma dell’art. 3 del Decreto-legge prevede alcune modiche al codice di procedura penale, anche queste con finalità di una sua armonizzazione sistematica rispetto al nuovo reato introdotto di cui all’art. 628-bis c.p.
Nello specifico, il nuovo reato viene inserito nell’elenco di reati di cui all’art. 51 comma 3-quinquies c.p.p., che disciplina la competenza della procura distrettuale. La nuova fattispecie viene, altresì, inserita nell’elenco dei reati per i quali il termine massimo delle indagini preliminari è stabilito in due anni, modificando l’art. 407 comma 2 lettera a) n. 2 c.p.p., anziché nel termine massimo di diciotto mesi. Viene, inoltre, estesa la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, contenente disposizioni urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata[50].
L’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 dispone, difatti, una deroga alla disciplina contenuta nell’art. 267 c.p.p., in tema di autorizzazioni del provvedimento con cui si dispongono le intercettazioni. In queste ipotesi, infatti, l’autorizzazione all’intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti, potendo essere concessa: quando sussistono "sufficienti indizi" di reato (anziché gravi indizi); quando è "necessaria per lo svolgimento delle indagini" (anziché assolutamente indispensabile).
Infine, viene modificato l’art. 4-bis della L. 354 del 1975, in materia di ordinamento penitenziario, prevedendo il divieto di concessione di benefici penitenziari anche al nuovo delitto di rapina aggravata, il quale diventa così un c.d. reato ostativo. In particolare, l’art. 628-bis viene inserito nell’elenco di cui al comma 1-ter della predetta disposizione, il quale stabilisce che tali benefici possano essere concessi a condizione che non sussistano “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.
5. Alcune considerazioni conclusive
La totalità delle previsioni contenute nell’art. 3 del Decreto-legge ci permette così di ricostruire con maggiore linearità le intenzioni dell’Esecutivo, quantomeno in riferimento alla nozione tanto discussa di “gruppo organizzato”. Se, difatti, è assente ogni indicazione a pur necessari elementi tipici di siffatto soggetto attivo, una certa coerenza nell’applicazione delle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata lascia intendere che a tale categoria si voglia rimandare. La circostanza attenuante della dissociazione, unitamente alle disposizioni procedurali richiamate al comma secondo dell’art. 3 del Decreto-legge e la contestuale introduzione del nuovo reato tra i delitti cc.dd. ostativi (art. 4-bis ord. pen.) delineano un quadro normativo univoco che intende contrastare il fenomeno in quanto nuova espressione dei reati associativi di criminalità comune. I difetti di determinatezza e tassatività di tale nozione potrebbero essere risolvibili, pertanto, attraverso un’interpretazione teleologicamente orientata che guarda alla totalità delle disposizioni contenute nel Decreto-legge.
Tale coerenza ed univocità non presuppone comunque che la scelta dello strumento normativo adottato fosse la scelta più corretta, quantomeno avendo riguardo dei rapporti tra i poteri dello Stato, e quindi tra potere esecutivo e potere legislativo. La tendenza a sovra-determinare i requisiti di necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 della Costituzione, come requisiti a vario titolo sempre afferenti alla materia penale, dovrebbe essere contro bilanciata da una valutazione sull’effettiva preesistenza di una situazione che richieda tale tipo di intervento; situazione che non può risolversi nella pluralità di certi fatti di cronaca, i quali narrando di un conflitto sociale in corso, necessiterebbero di una più profonda e ponderata soluzione di tutela e di contrasto.
[1] Il primo adottato dall’attuale Esecutivo fu il c.d. decreto ‘anti-rave party’, D.L. 162/2022 e convertito in L. 199/2022, seguito appena un anno dopo dal c.d. decreto ‘Cutro’, D.L. 20/2023 e convertito in L. 50/2023. Dello stesso anno è, poi, il D.L. 123/2023 e convertito in L. 159/2023, il c.d. decreto ‘Caivano’. Infine, dopo un’apparente pausa, si aggiunge alla lista dei cosiddetti decreti-sicurezza, il D.L. 48/2025 e convertito in L. 80/2025.
[2] Fra i molti, e solo di recente, cfr. M. Pelissero, La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione, in Questione Giustizia, 2025, pp. 22-35; E. Dolcini, Sicurezza per decreto-legge?, in Sistema Penale, 2025; A. Cavaliere, Contributo alla critica del d.d.l. sicurezza, in Critica del diritto, 2024, pp. 239-262.
[3] Ed infatti la Corte Costituzionale si è già espressa sul requisito di omogeneità di un precedente decreto-sicurezza (D.L. 123/2023), affermando che: «Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza. A questo riguardo, il sindacato della Corte costituzionale resta circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente "estranea" o addirittura “intrusa”»: così Corte Cost. n. 90/2025.
[4] Per alcuni rilievi critici v. A. Morrone, Rovesciare la costituzione performativa. “sicurezza” in cambio della libertà, p. 6 e ss., in G. Losappio, A. Manna (a cura di), Profili di (in)costituzionalità del decreto-sicurezza. Atti del Webinar del 30 maggio 2025, in Sistema penale, 2025.
[5] V. Mongillo, Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un’ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione, in Arch. Pen., fasc.1, 2025, p. 1 ss.; L. Risicato, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, 2019, Giappichelli Editore; D. Pulitanò, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 547-568.
[6] Si segnala il commento di L. Paladin, Art. 77, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1979, p. 58, secondo cui: «non è facile dire fino a che punto le indulgenti interpretazioni dottrinali abbiano influito sul fenomeno della decretazione governativa d’urgenza, ed in qual misura – invece – siano state esse a risentire della crescente importanza che i decreti-legge hanno assunto di fatto». Ulteriori riflessioni critiche in tema di presupposti del decreto-legge v. M. Cecili, La mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge nuovamente al vaglio della Corte costituzionale, in Consulta online, fasc. 3, 2024, pp. 1195-1230.
[7] Si veda, in tema di continuità normativa tra le precedenti circostanze aggravanti e le successive figure autonome di reato, Cass. Sez. IV, Sent. 10 settembre 2007, n. 34216.
[8] Dossier D.l. 23/2026 – A.S. n. 1818, p. 29.
[9] Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 06 giugno 2013, n. 43392.
[10] Cass. pen., Sez. V, Sent. 4 novembre 2022, n. 41779
[11] Cass. pen., Sez. V, Sent. 17 novembre 2022, n. 2236.
[12] Cass. pen., Sez. V, Sent., 15 luglio 2020, n. 23549.
[13] Cass. Sez. Un. 27 aprile 2017, n. 34090, con nota di A. Giudici, Furto con destrezza e distrazione del proprietario: le Sezioni Unite scelgono la via più restrittiva, in Dir. pen. cont., fasc. 9, 2017, pp. 151-153.
[14] Relazione al disegno di legge A.S. 1818/2026, p. 4.
[15] Cass. pen., Sez. V, Sent. 23 febbraio 2021, n. 13071
[16] A tale conclusione si deve pervenire seguendo l’interpretazione della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella già citata sentenza n. 34090/2017, v. supra nota 13, per cui non è sufficiente ad integrare la destrezza la mera distrazione del detentore della cosa.
[17] Cass. pen., Sez. II, Sent. 01 marzo 2024, n. 9013, ove si afferma che «[p]roprio sulla scorta di questa (indiscussa) ricostruzione, il GIP ha ritenuto che le carte utilizzate dai due erano frutto di clonazione, di per sé riconducibile al delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. comma 1, prima ipotesi, cod. pen., aggiungendo che, tuttavia, la successiva loro utilizzazione portava a ricondurre la complessiva condotta nella diversa fattispecie incriminatrice contemplata dall’art. 640-ter cod. pen. nella quale quella iniziale (di clonazione delle carte) doveva ritenersi “assorbita”».
[18] «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti», art. 640-ter comma 3 c.p., introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 93/2014 e convertito con modifiche in L. 119/2014.
[19] Sul tema v. E. Cadamuro, Le nuove sfide per la tutela penale dei dati biometrici nella costruzione dell’identità digitale: tra istanze europee e sistema nazionale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2024, pp. 364-396, G. Malgieri, Il furto di “identità digitale”: una tutela “patrimoniale” della personalità, in D. Falcinelli, R. Flor, S. Marcolini (a cura di), La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di Internet, 2015, Milano, p. 37 ss.
[20] Secondo il commento di Luca Della Ragione, Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026, in Altalex, link: https://www.altalex.com/documents/2026/03/03/novita-d-l-sicurezza-23-2026
[21] Cass. pen., Sez. II, Sent. 26 aprile 2017, n. 27386.
[22] Cass. pen. Sez. II, Sent. 4 ottobre 2023, n. 40314, contr. Cass. pen. Sez. V, Sent. 27 ottobre 2023, n. 43626.
[23] In particolare, una questione controversa riguarda la valutazione della rilevante gravità del danno patrimoniale in ipotesi di reato continuato, ossia se essa debba essere valutata avendo riguardo del danno complessivo o se tale valutazione debba attenere i singoli reati commessi; contrasto riscontrabile, più di recente, nelle ultime pronunce richiamate in nota n. 18. V. anche sul tema, I. Scordamaglia, Osservatorio Contrasti giurisprudenziali – Danno patrimoniale di rilevante gravità. Nota a sentenza Cass. pen. Sez. V, Sent. 27 ottobre 2023, in Dir. pen. e proc., 2, 2024, pp. 225-229.
[24] Relazione al disegno di legge, cit., p. 5.
[25] Cass. pen. Sez. II, Sent., 22 settembre 2025, n. 31535, ove si distingue l’aggravante qui in esame di cui all’art. 416 comma quarto c.p. da quella del 416-bis comma quarto c.p.
[26] Sul tema v., più di recente, Cass. pen., Sez. II, Sent. 24 novembre 2023, n. 2159, in cui si afferma che «per le mafie “non tradizionali o “atipiche” occorre l’accertamento della concreta disponibilità di un armamento».
[27] P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in Sistema penale, 03 marzo 2026. Con riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di Palermo, L. n. 146 del 2006, alcuni contrasti interpretativi hanno riguardato tanto la nozione di “gruppo criminale organizzato”, quanto la compatibilità della circostanza aggravante del reato transfrontaliero, di cui all’art. 61-bis c.p., con gli stessi reati associativi. Su entrambi i punti si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 31 gennaio 2013, n. 18374. Limitatamente al primo nodo interpretativo, la nozione di “gruppo criminale organizzato” va ricondotta a quanto stabilito dall’art. 2 della medesima Convenzione, sul punto v. V. Militello, Il processo di verifica della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale nell’esperienza italiana, in Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2025, pp. 13-15. In tema di compatibilità tra la circostanza aggravante del reato transfrontaliero e i reati associativi, la sentenza ha chiarito che: «l’aggravante transnazionale all’associazione per delinquere è applicabile solo quando il gruppo criminale organizzato sia solo una parte della associazione e non si identifichi invece con quest’ultima», più ampiamente sul tema v. la nota di F. Fasani, Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità, in Dir. Pen. e Proc., 7/2013, p. 793 e ss. e, più di recente, A. Mingione, La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell’associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni, in Dir. pen. cont., 2, 2018, pp. 5-21. V. più in generale sul tema E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, Milano 2007; G. Panebianco, Reati di associazione e declinazioni preternazionali della criminalità organizzata, Milano 2018; A. Balsamo, A. Mattarella, R. Tartaglia, La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino 2020.
[28] Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2013, n. 18374, dove, peraltro, tale ricostruzione ha permesso di tracciare una linea di confine tra la nozione di gruppo organizzato e quella di associazione per delinquere: v. F. Fasani, Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità, cit.
[29] G. Tona, G. Amarelli, I reati associativi e di contiguità, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di) Trattato di diritto penale, 2022, pp. 3174 e ss.
[30] Sul carattere stabile e duraturo del vincolo associativo v., più di recente, Cass. pen., Sez. VI, Sent. 30 ottobre 2024, n. 28651.
[31] Programma delittuoso che deve essere comune e indeterminato per potersi differenziare dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, v. Cass. pen., Sez. II, Sent., 17 gennaio 2013, n. 16339 e, più di recente, Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza, 30 ottobre 2024, n. 28651.
[32] V. più ampiamente supra nota n. 27.
[33] Cass. Sez. Un., Sent. n. 18374/2013, v. nota supra n. 27.
[34] «Tra il reato di cui all’art. 306 c.p. (costituzione di banda armata) e quello di cui all’art. 270-bis dello stesso codice (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo) esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata da dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali anche quello di cui al citato art. 270-bis c.p., indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità», così, Cass. pen., Sez. I, Sent. 9 dicembre 2009, n. 4086. Più ampiamente in tema di Banda armata v. M. Pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, Vol. 4, 2010, Giappichelli, pp. 83-91.
[35] Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, conf., Cass. pen., Sez. I, Sent. 14 marzo 2010, n. 16549.
[36] Cass. pen., Sent. n. 4086/2009, cit.
[37] Cass. pen., Sez. I, Sent. 14 marzo 2010 n. 16549.
[38] Cass. pen. Sez. II, Sent. 20 settembre 2022, n. 40860. Inoltre, «in tema di rapina, l’aggravante speciale delle più persone riunite di cui all’art. 628 comma terzo n. 1 c.p. esclude l’applicazione della aggravante comune di cui all’art. 112, n. 1 c.p., prevista per le ipotesi di concorso nel reato, sussistendo – secondo ultima giurisprudenza sul tema – un rapporto di continenza tra le due fattispecie», Cass. pen., Sez. I, Sent. 24 giugno 2022, n. 43376.
L’art. 112 n. 1 c.p. non trova inoltre applicazione ogni qual volta la fattispecie a concorso necessario di persone descrive il numero di persone richiesto per l’integrazione del reato, di talché se si seguisse l’impostazione ora delineata, secondo cui per gruppo organizzato debba intendersi l’ipotesi delle più persone riunite, anche senza avere indicato quante persone debbano comporre siffatto gruppo, dovrebbe determinare, in via interpretativa, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 112 n. 1 c.p.
[39] Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2013, n. 18374.
[40] Introdotto dal precedente decreto “sicurezza”, D.L. 11 aprile 2025, n. 48/2025 e convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80, all’art. 1 comma 1 lett. a).
[41] Per un inquadramento generale sui rapporti tra diritto penale e terrorismo, v. S. Dambruoso, Delitti di associazione politica, in Trattato di diritto penale, cit., pp. 1412 e ss.; M. Pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., in particolare Cap. VII, Delitti di terrorismo, pp. 159-222.
[42] Si possono menzionare, a questo proposito, alcuni recenti fatti di cronaca, tra i quali l’ultimo risalente al 9 febbraio 2026, in cui l’assalto ad un furgone portavalori fu commesso con le modalità e i mezzi ora tipizzati nell’art. 628-bis c.p., https://www.rainews.it/articoli/2026/02/assalto-a-portavalori-nel-brindisino-sparatoria-con-i-carabinieri-376c040b-de87-41fd-9c79-1dc4587824af.html.
[43] Una risposta forse più esaustiva al nostro dubbio si potrebbe rintracciare, seguendo una strada interpretativa comparatistica, nel modello francese dell’Association de malfaiteurs, di cui all’art. 450-1 del Code pénal, che prevede che: «Costituisce associazione a delinquere qualsiasi raggruppamento costituito o intesa stabilita al fine di preparare, mediante uno o più atti concreti, uno o più crimini o uno o più delitti punibili con una pena detentiva non inferiore a cinque anni» e la cui pena varia a seconda della pena prevista per il reato commesso. Difatti, tale tipo di associazione non è circoscritta alla commissione di specifici delitti, ad es., contro il patrimonio, contro la personalità dello Stato ecc., bensì riguarda la totalità dei reati purché puniti a partire da una certa soglia edittale. L’eterogeneità delle modalità di realizzazione della rapina aggravata, infatti, richiamano una certa generalità e vaghezza dei connotati del gruppo organizzato, che ben potrebbe rispecchiare – in senso lato – il modello francese.
[44] Si tratta di una disposizione introdotta dall’art. 3, comma 27, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante – anch’essa – «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».
[45] Sulla specifica circostanza aggravante qui in esame, si vuole ricordare che: «Ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3-quater, c.p., poiché nella descrizione della fattispecie astratta si presta esclusiva attenzione al momento temporale e non alla collocazione spaziale, null’altro si richiede oltre alla stretta vicinanza nei tempi tra prelievo e aggressione», Cass. pen., Sez. VI, Sent. 22 novembre 2013, n. 49832. Seguendo questa impostazione, l’ipotesi di un possibile concorso (effettivo) di circostanze aggravanti appare avvalorato dalla diversa finalità a cui le due disposizioni tendono: la prima (art. 628, comma 3, n. 3-quater) volta alla tutela del patrimonio in ragione del momento temporale dell’aggressione, l’altra (ossia l’art. 628-bis) in ragione della collocazione spaziale dell’aggressione.
[46] Corte Cost. 11 dicembre 2023, n. 217.
[47] Vedi che la attenuante speciale della dissociazione è contenuta prima nell’art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152 convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203.
[48] Corte Cost., 18 luglio 2025, n. 113.
[49] Sul tema, v. A. M. Maugeri, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018), in Arch. pen., supplemento al n.1, 2028, pp. 235-294, e più di recente, C. Naimoli, E. Penco (a cura di), Osservatorio della Corte Costituzionale. Confisca “allargata” e spaccio di lieve entità: dalla Consulta un’interpretazione costituzionalmente conforme, in Dir. pen. e proc., 3/2026, pp. 309 ss.
[50] Convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203.
