ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Decreto sicurezza 2026

6 aprile 2026
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L’infinita ‘necessità e urgenza’ della sicurezza


ABSTRACT

Il più recente prodotto normativo in tema di sicurezza – il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 – riproduce un modello di intervento sul quadro complessivo dell’ordinamento, che si fonda su un binomio insieme di scopi e di mezzi normativi, ormai più volte replicato negli ultimi decenni: la sicurezza pubblica è il fine dell’aggiunta di nuove condotte illecite e/o di nuove o solo ulteriori risposte sanzionatorie – penali, parapenali ed extrapenali – e/o di provvedimenti restrittivi di libertà nei più diversi settori della vita sociale; tali interventi sono adottati ricorrendo alla fonte del decreto legge, indicandoli come altrettanti rimedi necessari ed urgenti per “fronteggiare una situazione complessa e variegata” (come richiesto da Corte Costituzionale n. 90 del 2025), quella appunto che si assume collegata alla sicurezza pubblica.

A giudicare però dalla stessa articolata intestazione del provvedimento in esame – “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” – e dalla corrispondente motivazione contenuta nel preambolo, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale particolare fonte normativa, si coglie il rischio che il vino nuovo immesso nell’otre vecchia questa volta ne metta a dura prova la tenuta.

È noto che il riferimento al concetto di sicurezza pubblica sia tendenzialmente onnivoro, quale ombrello capace di ricomprendere – al contempo posponendone i profili specifici – singole esigenze di tutela anche molto differenziate ed eterogenee. Paradossalmente questo profilo, che è stato il principale riferimento per le critiche alla sicurezza come vettore della politica criminale, ne ha rappresentato un fattore che ne ha favorito la fortuna nel diritto vivente e ancor prima la stessa diffusione nel lessico politico.

L’ultimo – solo nel senso di più recente – parto di questa matrice politico-criminale impiega per l’ennesima volta tale carattere essenziale della sicurezza, usandola però come collante per materie tanto diverse da metterne a prova le capacità di resistenza, almeno rispetto al parametro di costituzionalità dei presupposti della decretazione d’urgenza. Questi sono individuati dalla Corte Costituzionale – da ultimo con la richiamata sentenza – nella possibilità di considerare le disposizioni di una tale particolare fonte normativa come risposte ad una situazione pur sempre unitaria, seppur “complessa e variegata”.

Risalta invece la lontananza fra la situazione connessa ai pur cangianti profili della sicurezza pubblica inseriti nel testo del Decreto legge (che pur con varietà di direttrici e di intensità di tutela comprendono norme in tema proprio di sicurezza pubblica, di funzionalità delle forze di polizia, di immigrazione e protezione internazionale) e quella riferita invece all’esigenza processuale di creare un canale privilegiato per agevolare la definizione dei procedimenti in cui emerga la presenza di causa di giustificazione nel compimento della condotta incriminata (nel capo II del Decreto legge, art. 12 e 13).

Senza bisogno di affrontare le complesse questioni relative alla collocazione dogmatica e sistematica di questi elementi nella struttura del reato, non vi è dubbio che essi attengono alla limitazione della responsabilità in termini del tutto generali e non ricevono dalla prospettiva della sicurezza, pur nella sua estrema dilatabilità, un significato e una ragione particolare. Rispetto alle prime formulazioni che erano circolate, limitate alle situazioni che rendevano lecita le condotte delle forze di polizia (ad esempio in relazione a fenomeni come le manifestazioni pubbliche pure oggetto di interventi in altra parte del testo del decreto: v. l’art. 4 per l’arresto in flagranza in caso di danneggiamenti e l’art. 7 per il fermo preventivo sino a dodici ore), il testo del Decreto ha fatto assumere alla previsione dell’art.12 una portata generale, per evidenti ragioni di uguaglianza ex art. 3 Cost. che sarebbero state altrimenti palesemente pretermesse. Evitare la censura di costituzionalità su un tale profilo ha tuttavia determinato uno spostamento del focus dell’intero testo dalla materia della sicurezza pubblica (latu sensu connessa a pericoli di offese per una generalità indistinta di soggetti) alla comunque distinta – e per larghi tratti distante – questione del riconoscimento di uno speciale statuto per le situazioni in cui un singolo soggetto agisce lecitamente.

Una prospettiva di analisi del nuovo intervento sulla sicurezza è dunque rivolta in primo luogo a verificare se e quanto l’adozione dello strumento del Decreto legge ne abbia rispettato i presupposti formali, quali delineati dalla giurisprudenza costituzionale. Ma l’interesse di analizzare le molteplici direzioni in cui il testo apporta innovazioni e modifiche è ben più ampio e connesso all’esigenza fondamentale di comprendere tanto la portata dei cambiamenti introdotti, quanto gli effetti su problematiche generali di politica criminale e di tecniche di tutela: ad esempio, dal rapporto fra diritto amministrativo e diritto penale rispetto alla coppia prevenzione dei reati e contrasto del pericolo per i relativi beni tutelati; alla proporzionalità sanzionatoria dei nuovi reati introdotti; alle nuove possibilità per le operazioni sotto copertura e per limitazioni preventive della libertà personale.

Il commento ad una selezione di norme del Decreto legge è stato concepito come laboratorio del Dottorato di ricerca in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche ed attuali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, che attualmente coordino: l’intento è quello di dare l’opportunità a dottorande e dottorandi di misurarsi con un’analisi tanto sistematica quanto critica su aspetti attuali del nostro ordinamento, inserendo i relativi risultati nel circuito di Giustizia insieme, che si caratterizza per la pluralità delle figure di giuristi a cui si rivolge e dunque offrendo uno spazio per dialogare fra competenze diverse.

Un primo gruppo di tre commenti riguarda in primo luogo la nuova disciplina in materia di armi e in specie di “strumenti dotati di lama affilata” con cui si apre il Decreto legge (art.1); l’estensione delle operazioni sotto copertura negli ambienti carcerari (art. 14); le nuove disposizioni in materia di immigrazione, collegamento ricorrente nei pacchetti sicurezza (art. 28 e 29). Seguiranno gli ulteriori commenti, destinati infine ad una raccolta in uno speciale e-book.