Decreto-legge n. 105 del 2021. Proroga della normativa d’emergenza per i processi penali. Un aiuto alla lettura.
di Giuseppe Santalucia
Sommario: 1. Premesse. 2. Le disposizioni in materia penale prorogate. 3. Le disposizioni di ordinamento penitenziario prorogate. 4. Deroga alla previsione di proroga: le disposizioni temporaneamente non applicabili. 5. Le deliberazioni in camera di consiglio da remoto. 6. Il temporaneo congelamento del cd. processo scritto in cassazione e del giudizio di appello cameralizzato. 7. Condizioni per l’applicazione delle norme d’emergenza.
1. Premessa.
Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore in pari data, ha preso atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19 e ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 la vigenza delle misure urgenti già operative per la regolazione dei processi civili e penali.
L’articolo di riferimento è il 7, che si compone di due commi.
La disposizione del comma 1 elenca le varie previsioni emergenziali la cui vigenza, prima fissata sino al 31 luglio 2021, viene prorogata sino al 31 dicembre 2021; quella del comma immediatamente successivo indica, invece, quali tra queste previsioni non trova applicazione per un breve periodo, pur compreso nell’arco temporale della ridefinita emergenza, costituito dai mesi di agosto e settembre, specificamente in riferimento ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata in quei due mesi.
Come appena detto, l’elenco delle disposizioni prorogate e quello delle disposizioni non operative nei prossimi due mesi estivi non sono sovrapponibili.
Il primo è più ricco del secondo.
Prima di indagare, con lo sguardo rivolto esclusivamente al processo penale, le ragioni della differenziazione temporale, conviene richiamare il contenuto delle disposizioni che continueranno ad essere applicate.
2. Le disposizioni in materia penale prorogate.
Il primo testo normativo che viene in rilievo è il decreto-legge n. 34 del 2020, il cd. decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, il cui articolo 221 contiene numerose disposizioni in materia di giustizia, per la gran parte relative al processo civile.
Quella qui di interesse, perché inerente alla materia penale e fatta oggetto della previsione di proroga sino al 31 dicembre 2021, attiene ai colloqui dei detenuti e specificamente alla possibilità che siano svolti con collegamento a distanza su richiesta del detenuto o se ricorrono ragioni cogenti di salvaguardia della salute della popolazione carceraria – comma 10 –.
2.1. Il secondo testo normativo interessato dalla normativa di proroga è il decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020.
Gli articoli di questo decreto puntualmente richiamati sono il 23, il 23-bis e il 24, ma non nella loro integralità.
Soltanto alcune previsioni dei menzionati articoli di questo importante documento sono oggetto di proroga.
2.2. Esse sono, quanto all’art. 23 e sempre con attenzione esclusiva al giudizio penale:
- le disposizioni relative al cd. processo scritto in cassazione – comma 8, periodi dal primo al quinto – ivi compresa, per l’espresso richiamo al successivo comma 9, quella relativa alla tenuta della camera di consiglio per la deliberazione mediante collegamenti da remoto;
- le disposizioni relative alla possibilità che la deliberazione in camera di consiglio, anche nei giudizi penali e quindi in tutti i giudizi in cui l’udienza, fatta eccezione di quella per la discussione finale, sia pubblica che camerale, sia tenuta con collegamenti da remoto, si possa tenere con collegamento a distanza – appunto, il comma 9 –.
2.3. In ordine, poi, all’articolo 23-bis, rilevano:
- le disposizioni relative alla cameralizzazione, fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, del giudizio di appello, con contraddittorio preventivo e cartolare e alla tenuta della camera di consiglio per la deliberazione con le forme del collegamento da remoto – commi 1, 2, 3 e 4 –;
- le disposizioni che estendono la procedura cameralizzata di appello alle impugnazioni cautelari e di prevenzione – comma 7 –.
2.4. Circa, infine, l’articolo 24, il richiamo è a tutti i commi di cui esso si compone, sicché sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 tutte le disposizioni che attengono al deposito telematico di atti, documenti, memorie e richieste, specie presso gli uffici delle Procure della Repubblica, e alla proposizione mediante posta elettronica certificata delle impugnazioni, comunque denominate.
3. Le disposizioni di ordinamento penitenziario prorogate.
Secondo quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 105, la proroga sino al 31 dicembre 2021 riguarda la vigenza di un rilevante numero di disposizioni contenute in svariati testi normativi e che sono puntualmente richiamate nell’allegato A al decreto stesso.
Sempre con specifico interesse per la materia penale, si ricorda che sono prorogate:
- le disposizioni relative al tempo delle licenze straordinarie per i condannati in regime di semilibertà – art. 28, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 –;
- le disposizioni sulla concedibilità di permessi-premio in deroga a particolari categorie di detenuti – art. 29, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 –;
- le disposizioni relative alla esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi in deroga ad alcuni ordinari limiti – art. 30, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 –.
4. Deroga alla previsione di proroga: le disposizioni temporaneamente non applicabili.
All’interno del sistema emergenziale le norme che, seppure sia prorogata la loro vigenza sino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione in riferimento a taluni procedimenti e per i mesi di agosto e settembre, ciò in ragione della espressa previsione del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 105, sono:
- le disposizioni sul cd. processo scritto in cassazione;
- le disposizioni sul processo camerale in appello contro le sentenze, e sul giudizio di appello cautelare e di prevenzione.
Nessun limite applicativo subiscono invece le disposizioni relative al deposito telematico di atti e documenti, alla proposizione a mezzo della posta elettronica certificata delle impugnazioni, alla tenuta della camera di consiglio per la deliberazione nelle forme del collegamento da remoto.
5. Le deliberazioni in camera di consiglio da remoto.
L’omesso richiamo al comma 9 dell’art. 23 d. l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 tra le disposizioni di cui è esclusa l’applicazione nei procedimenti con udienza fissata dal 1° agosto al 30 settembre 2021, significa che nel detto periodo non vi sono ostacoli a che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, fatta sempre eccezione, perché così già previsto dal menzionato comma 9, delle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.
Ciò però non vale per i giudizi di cassazione e di appello suscettibili di cameralizzazione secondo le disposizioni menzionate dal comma 1 dell’art. 7 ai fini del mantenimento della vigenza, e poi richiamate dal comma 2 al solo fine di escluderne l’applicabilità ai procedimenti la cui udienza di trattazione sia fissata in detto periodo.
Siccome la possibilità di provvedere alla deliberazione in camera di consiglio con collegamento da remoto è, in quest’ambito, strettamente collegata allo svolgimento dei procedimenti nelle forme del procedimento scritto e camerale, è ovvio che, non potendo procedere in tal modo, non è consentito, di conseguenza, adottare il modulo da remoto per le relative camere di consiglio.
6. Il temporaneo congelamento del cd. processo scritto in cassazione e del giudizio di appello cameralizzato.
Durante il periodo di sospensione feriale dei termini e per l’intero mese di settembre i giudizi di cassazione e di appello si svolgeranno nelle ordinarie forme, quindi con la presenza delle parti all’udienza ex art. 127 o alla pubblica udienza di appello – art. 602 cod. proc. pen. – e di cassazione – art. 614 cod. proc. pen. –.
Il riferimento è ai procedimenti le cui udienze di trattazione siano fissate in detto periodo, e quindi ai procedimenti in cui l’udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge e a quelli per i quali l’udienza potrà essere individuata successivamente, ovviamente sempre che collocata nei due mesi indicati.
La ragione di questa deroga alle previsioni dell’emergenza non è evidente. Se durante il periodo di sospensione feriale è possibile ipotizzare che le udienze non siano in tal numero da compromettere le esigenze di prevenzione dei rischi connessi all’andamento pandemico, non così può dirsi per il successivo mese di settembre.
Può ora provarsi a ricostruire la ragione sottesa alla scelta operata dal decreto-legge.
6.1. Il perno della disciplina di trasformazione dei riti è costituito dalla previsione della facoltà delle parti di richiedere la discussione orale nei procedimenti che, in assenza di una richiesta in tal senso, soggiacciono alla trasformazione secondo modelli di svolgimento che prescindono dall’udienza con presenza delle parti. Come è noto, l’esercizio di tale facoltà è condizionata da precisi limiti temporali: per il giudizio di cassazione deve intervenire entro il venticinquesimo giorno libero prima dell’udienza, senza distinzione tra udienza dibattimentale e udienza camerale cd. partecipata; per il giudizio di appello deve invece esser fatta entro il quindicesimo giorno libero prima dell’udienza.
Il termine di richiesta è perentorio. Come affermato, in riferimento al giudizio di cassazione, da Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412 – e lo stesso principio deve valere per il giudizio di appello –, il mancato rispetto del termine, che si ha se l’ufficio giudiziario non opera in modo tale da assicurare alle parti il tempo utile per l’esercizio della facoltà, “integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.”.
È allora probabile che il legislatore del decreto, consapevole di intervenire con sostanzioso ritardo in riguardo alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari che si erano rapportati alla previsione del termine ultimo di cessazione della normativa emergenziale al 31 luglio 2021, abbia inteso evitare il pericolo di strozzature temporali, anche in considerazione dell’imminente inizio del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
6.2. Benché emanato a una settimana dalla scadenza del termine da prorogare, il decreto-legge avrebbe però potuto muoversi sulla falsariga del precedente n. 137 del 2020 ed escludere espressamente l’applicazione delle regole sulla trasformazione del rito nei procedimenti per i quali l’udienza fosse già fissata in un predeterminato arco temporale dalla sua entrata in vigore; e al contempo prevedere un termine più breve per l’esercizio della facoltà di richiesta della discussione orale per il periodo immediatamente successivo.
Ciò avrebbe consentito di applicare la disciplina emergenziale anche nel mese di settembre, seppure per una parte di esso.
Se in tal modo non ha regolato il meccanismo emergenziale è perché – si può presumere – ha ritenuto che i vantaggi di una più rapida applicazione delle disposizioni d’eccezione non fossero tali da indurre a rinunciare ad una precisa ed espressa determinazione del tempo di applicazione delle norme in proroga, che certo si fa maggiormente apprezzare per chiarezza applicativa.
7. Condizioni per l’applicazione delle norme d’emergenza.
Ma un’altra, e forse più importante, conseguenza interpretativa si collega ad una siffatta previsione. Essa, infatti, priva di validità la tesi, pure in ipotesi sostenibile, che l’intero complesso della disciplina fosse applicabile anche in riferimento a procedimenti con udienze collocate oltre il termine di cessazione delle norme temporanee sol che il provvedimento di fissazione delle udienze stesse fosse stato adottato durante la loro vigenza.
Proprio per evitare gli inconvenienti determinati dal susseguirsi dei decreti-legge di proroga senza il rispetto di cadenze temporali compatibili con le esigenze organizzative degli uffici giudiziari, si sarebbe potuto affermare che il regime di svolgimento delle udienza fosse quello previsto al momento del provvedimento di fissazione, con indifferenza, una volta emesso il relativo decreto, per la sorte della normativa, se prorogata o se, invece, lasciata cessare alla scadenza già determinata.
Deve però prendersi atto che l’esclusione dell’applicazione delle regole prorogate ai procedimenti con udienze fissate nei due mesi indicati impedisce di dare rilievo, per individuare lo statuto processuale, al tempo del decreto di fissazione e che, di contro, l’applicabilità dell’apparato normativo di emergenza è condizionata alla vigenza, proprio al momento in cui il processo si svolge, di quelle regole.
Soluzione questa che, per quanto imposta in modo che appare difficilmente superabile, non persuade e introduce inutili incertezze in un fenomeno eminentemente diacronico quale è il processo, quando in gioco sono normative temporanee collegate ad emergenze dall’andamento scarsamente prevedibile.