Trattazione scritta e udienze da remoto fino al 31 dicembre 2022: di proroga in proroga (d.l. 30 dicembre 2021, n. 228) di Franco Caroleo
Mentre da un punto di vista letterario il 2022 sarà un anno di eccezionali ricorrenze (fra tutte, i centenari delle nascite di Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio e Luciano Biancardi), nelle aule di giustizia sarà l’anno di perduranza della trattazione scritta e del collegamento da remoto.
Così stabilisce il d.l. n. 228/2021 con cui si proroga nuovamente l’efficacia delle disposizioni processuali emergenziali fino al 31 dicembre 2022.
Analizziamo qui di seguito le norme del nuovo d.l. che riguardano il processo civile.
Titolo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (21G00255) (GU Serie Generale n.309 del 30.12.2021)
La norma riguardante il processo civile
- art. 16, commi 1 e 2
La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020
L’art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021 recita:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”.
La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così posticipata al 31 dicembre 2022.
Come nei d.l. nn. 44/2021 e 105/2021, il legislatore individua un termine fisso, scegliendo di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza (attualmente in scadenza al 31 marzo 2022).
Inoltre, come nel precedente d.l. di proroga (n. 105/2021), non viene direttamente novellato l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso decreto a indicare il termine di protrazione delle previsioni emergenziali.
Effetti
In ogni caso, gli effetti sono analoghi a quelli degli scorsi decreti e devono quindi ritenersi prorogati al 31 dicembre 2022:
- l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
- la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
- la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall’art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;
- la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);
- il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata), per come previsto dall’art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall’art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;
-la decisione in camera di consiglio sui ricorsi proposti davanti alla Corte di Cassazione per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137/2020); ciò, a meno che si tratti di procedimenti per i quali l’udienza di trattazione sia fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (deroga espressamente stabilita dal comma 2 dell’art. 16 d.l. n. 228/2021[1]);
- la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell’interessato, per come previsto dall’art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.
Conclusioni
Inutile tornare ad evidenziare che quella sancita con il d.l. in commento è l’ennesima proroga nell’arco di due anni.
Questa volta, però, la proroga supera (e di molto) il termine fissato per lo stato di emergenza (fino ad oggi mantenuto come riferimento, in forza di rinvio espresso o con indicazione della medesima data) e, a differenza delle precedenti, ha una portata annuale (il precedente d.l. n. 105/2021 era arrivato ad estendere la vigenza delle disposizioni emergenziali di sei mesi).
Da una parte, dunque, con il limite ultimo della disciplina processuale più avanzato rispetto a quello dello stato di emergenza (che qualifica il fenomeno straordinario), si perde l’appiglio giustificativo sotteso alla revisione (emergenziale) del sistema processuale ordinario: in assenza di una ratio emergenziale, non è dato comprendere in funzione di quale evento potrà ritornarsi al processo civile cristallizzato nel codice.
Dall’altra parte, se proprio la temporaneità è la condizione che supporta la natura emergenziale delle norme, la lunga proroga delle modalità di trattazione dell’udienza civile sembra aprire la via a una certa stabilità e ordinarietà del processo dell’emergenza.
Del resto, che quest’ultima soluzione possa rispondere ad una specifica intenzione del legislatore non sembra smentito dal disegno di legge n. 3289/2021 di delega al governo, in cui si conferisce cittadinanza processuale alla trattazione scritta e al collegamento da remoto[2].
Ma per il momento possiamo solo aspettare … e prorogare.
[1] Per un’analisi di questa previsione si veda, in relazione alla precedente analoga disciplina, Frasca R., “Brevi considerazioni sull’art. 7 del d.l. n. 105 del 2021 e la Cassazione Civile” , su Giustizia Insieme, 26.7.2021: https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1884-brevi-considerazioni-sull-art-7-del-d-l-n-105-del-2021-e-la-cassazione-civile
[2] Così recita il comma 17 dell’art. 1 d.d.l. n. 3289/2021: “17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […]
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile”.