La Corte di assise nell’ordinamento giudiziario e nelle tabelle
di Lorenzo Miazzi
Sommario: 1. Tabelle e composizione della Corte di assise - 2. La Corte di assise nell’ordinamento giudiziario e nella legge del 1951 (ancora vigente) - 3. Dalla “nomina” alla “destinazione”: l’intervento del D.p.r. n. 448 e l’inserimento nelle tabelle - 4. La disciplina sulla composizione della Corte di assise - 5. La scelta dei componenti della Corte di assise - 6. Componenti supplenti - 7. I componenti aggiunti dei “collegi bis”.
1. Tabelle e composizione della Corte di assise
Chi cerca, nei più diffusi “codici di procedura penale e leggi complementari”, la voce “Corti di assise”, trova una sola legge, la n. 287 del 1951, con appena l’avvertenza che dove si parla del Pretore ora si intende Tribunale, e con gli ultimi aggiornamenti risalenti al D.L. n. 394 del 1987. Lo stesso accade compulsando Normattiva.
Basta però la lettura di poche righe per capire che c’è qualcosa che non va, soprattutto per la componente togata, la cui nomina si avrebbe all’esito di una procedura piuttosto anomala e si formalizzerebbe con un decreto del Presidente della Repubblica. La lettura complessiva della legge del 1951, poi, rimanda con evidenza a un ordinamento giudiziario che non c’è più, in cui la Corte di assise era un organo autonomo rispetto ai tribunali, istituito e disciplinato secondo regole all’evidenza superate.
Però se, col procedimento opposto e quindi partendo dall’attualità, si cerca la voce Corte di assise nella nuova circolare sulle tabelle[1], confidando che le regole pratiche sulla sua composizione si trovino lì, si rimane parimenti delusi, perché in qualche punto si parla di questo organo, ma solo per dettagli che non consentono di ricostruire il quadro.
E la ricostruzione del quadro non solo non è facile, ma non dà certezza di quale sia oggi il diritto positivo ordinamentale che lo costituisce. Proviamo.
2. La Corte di assise nell’ordinamento giudiziario e nella legge del 1951 (ancora vigente)
Nell’ordinamento giudiziario del 1941 la Corte di assise è un organo autonomo tanto che, come recita l’art. 60, “le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale”. La Corte di assise ivi prevista ha competenza ordinariamente distrettuale[2], è articolata in sezioni che possono avere sede in più tribunali, ha la durata temporanea di un anno[3].
La sua composizione, anche in primo grado, rivela la sua anomalia: “la corte di assise e' composta: a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede; b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale; c) da cinque assessori.”
E’ un organo che richiama le itinerant courts anglosassoni: i componenti togati sono nominati ogni anno, sono (tendenzialmente) unici per distretto e girano per le varie Corti, integrandosi con gli “assessori”, cioè i giudici popolari locali.[4]
La Corte di assise descritta dalla legge sull’ordinamento giudiziario è dunque un organo palesemente eccentrico. Perciò la legge n. 287 del 1951 procede al suo riordino, e detta la norma per la sua composizione, che, attraverso una serie di modifiche[5], è tuttora in vigore:
"Art. 3 (Composizione delle corti di assise). - La corte di assise e' composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c) di sei giudici popolari".
3. Dalla “nomina” alla “destinazione”: l’intervento del D.p.r. n. 448 e l’inserimento nelle tabelle
La disciplina relativa alla nomina[6] è stato modificata invece dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che ha introdotto nell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) gli artt. 7-bis e 7-ter, e dall’art. 1, comma 1, l. 12 gennaio 1991, n. 13.
Per la normativa vigente, quindi, la destinazione (quindi non più la nomina) dei singoli magistrati alle corti di assise è stabilita ogni biennio con decreto ministeriale, in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari[7].
Dunque, la disciplina tabellare relativa alla “destinazione” dei giudici alla Corte di assise si è interamente sostituita a quella originaria sulla “nomina” dei magistrati; afferma il CSM[8] che l’entrata in vigore del nuovo codice di rito e, soprattutto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, induce ad un’attenta rimeditazione della questione dell’autonomia giurisdizionale delle Corti di assise “avendo la corte di assise perso le essenziali caratteristiche sulla cui base era stata ritenuta la natura di “organo giurisdizionale autonomo… Ne consegue che le corti di assise sono considerate articolazioni, sia pure con competenze particolari, degli uffici presso i quali sono istituite, cioè del tribunale e della corte di appello”[9].
4. La disciplina sulla composizione della Corte di assise
Il D.p.r. n. 448 non è però intervenuto sulla disciplina relativa alla composizione della Corte di assise, che rimane quindi quella della legge del 1951: essa è quindi composta[10] da “un magistrato … scelto tra quelli … aventi una qualifica non inferiore a magistrato di appello”, che presiede; e da “un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale”, che siede a latere.
Originariamente, la magistratura era strutturata in funzioni di rango diverso[11]. Richiedendo le funzioni di giudice di tribunale, la ratio delle leggi del 1941 e del 1951 era quella di evitare che andassero a comporre tale organo i pretori (che erano all’epoca magistrati di rango inferiore) e gli uditori giudiziari, anche con funzioni. La richiesta di esperienza si era conservata anche per il periodo successivo: il presidente (che prima doveva avere le funzioni di appello) doveva avere almeno la qualifica di magistrato di appello, che si raggiungeva dopo 11 anni di funzioni di magistrato di tribunale. La nomina a magistrato di tribunale, a sua volta, aveva luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario[12]. Quindi, occorrevano 13 anni di esperienza giudiziaria per presiedere una Corte di assise, due per sedere a latere.
Con la legge 160/2006 (modificata dalla l. 111/2007) cambia la normativa, per cui ora i magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate; le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità. Vengono introdotte per la progressione le valutazioni di professionalità.
Non viene aggiornata però la normativa sulla Corte di assise. Si deve tradurre allora la nozione di “qualifica non inferiore amagistrato di appello” e di “magistrato di Tribunale” con la nuova disciplina.
La cosa pare più semplice per il Presidente: fra le funzioni giudicanti di secondo grado è compresa quella di Consigliere di appello, che pare agevolmente equiparabile alla “qualifica di magistrato di appello”, e per la quale è richiesto (art. 12 comma 3) il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità, quindi (solo, ndr.) 8 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie.
La questione è più complessa per il giudice a latere.
Infatti (art. 12 comma 2) per il conferimento delle funzioni giudicanti di primo grado è richiesta la sola “delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio”. Si può quindi sostenere che la qualifica di magistrato di Tribunale, che richiedeva l’esercizio di almeno due anni di funzioni giudiziarie, sia ora attribuibile al “magistrato di primo grado”, cioè al magistrato ordinario in tirocinio che assume le funzioni, senza esperienza giudiziaria. Al contrario, si può sostenere che, dato che la legge richiede un’anzianità di due anni almeno per fare il giudice a latere, la qualifica ora è attribuibile ad un magistrato che abbia la prima valutazione, o quantomeno a un “magistrato di primo grado” che abbia svolto funzioni per almeno due anni.
Sul punto le nuove tabelle non prendono posizione, come anche le precedenti, in vigenza delle quali si erano create due prassi, conformi ai due orientamenti.
Secondo il primo orientamento, la normativa prevedendo che si debba aver conseguito la qualifica di magistrato di tribunale, esclude i MOT che cominciano a svolgere funzioni giurisdizionali nei primi due anni, pari al tempo necessario in precedenza per poter conseguire la qualifica di magistrato di tribunale; anzi, secondo alcuni il riferimento al requisito della qualifica superiore a quella iniziale (cioè “magistrato di tribunale” anziché “uditore con funzioni”) sembra evidenziare chiaramente la necessità che, per comporre la Corte di assise, il neo magistrato di primo grado sia stato sottoposto alla prima valutazione di professionalità con esito positivo. Con la disciplina attuale, come si è detto, la prima valutazione di professionalità necessita del decorso di 4 anni e non più di due.
Un secondo orientamento, invece, afferma che “magistrato di tribunale” oggi equivale a “magistrato di primo grado” in quanto primo grado della “carriera” del giudice; un orientamento che certo è rafforzato dallo “stato di necessità” in cui si trovano alcuni tribunali, specialmente del sud.
A mio avviso trova maggiore supporto normativo il primo orientamento. In particolare, la circolare sulle valutazioni di professionalità sembra equiparare il diritto alla valutazione secondo la previgente qualifica di magistrato di tribunale a quella prima valutazione di professionalità[13]. Ancora più rilevante è la circolare in materia di supplenze e applicazioni, che prevede non possano essere destinati in supplenza i magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione, con ciò evidenziando sia di non poter turbare il percorso formativo del neo magistrato, sia di richiedere la preventiva acquisizione di una qualche professionalità prima di assumere ruoli diversi dal proprio[14].
5. La scelta dei componenti della Corte di assise
Altro punto controverso, su cui la Circolare sulle tabelle non fornisce chiarimenti, riguarda le modalità della nomina. Una vota sciolto il primo dubbio e deciso quali magistrati possono farne parte, come sceglierne i componenti?
Anche in questo caso, le prassi seguite sono diverse. Si va da chi non ritiene esista il problema, inserendo i componenti dell’assise in tabella come quelli di un normale collegio della sezione penale, a chi all’opposto bandisce un vero e proprio concorso per titoli. Non mancano, ovviamente, vie mediane.
E’ quella del concorso separato, a mio avviso, la scelta più aderente al dato normativo. Pur avendo perso la sua originaria autonomia ed essendo un organo tabellare di giurisdizione penale, infatti, la Corte di assise non si identifica con la sezione penale (formata da un Presidente nominato dal CSM e da magistrati “semplici” di ogni anzianità) ma è, per usare le parole del CSM, una articolazione con competenze particolari del Tribunale, dato che la sua composizione è normata con regole speciali dettate dalla legge: un magistrato con qualifica di appello per presiederla, un magistrato con funzioni di tribunale come giudice a latere. Nella sezione ordinaria in mancanza di magistrati più anziani un collegio può essere presieduto da un magistrato di prima valutazione e anche da un ex uditore con funzioni, oggi magistrato di primo grado; a presiedere tabellarmente la Corte di assise in mancanza di un giudice interno alla sezione penale dotato della qualifica necessaria, deve essere chiamato un altro giudice del Tribunale avente la qualifica di appello, anche se per ipotesi proveniente dal civile o dal GIP, o lo stesso Presidente del Tribunale, pena una composizione illegittima.
Se possono farne parte anche giudici esterni alla sezione penale, allora la possibilità di chiedere di entrare nella Corte di assise deve essere riconosciuta anche ad essi, e quindi deve essere emanato un interpello per la destinazione all’organo; e a questo punto la scelta non può che avvenire sulla base dei titoli che dimostrino i requisiti di attitudini, servizio e ruolo (oggi con le nuove tabelle invertiti).
6. Componenti supplenti
La specificità ordinamentale della Corte di assise emerge anche dalla disciplina delle supplenze e applicazioni, del tutto diversa da quella ordinaria.
L’art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, nel testo introdotto dall’art. 3 d.l. 25 settembre 1987, n. 394, prevede la nomina anche di un presidente ed un magistrato supplente per ogni corte di assise o di assise di appello[15]. Come evidenziato anche dal CSM nel parere 23.10.1996, tale disposizione non può ritenersi implicitamente abrogata (come invece i commi 1 e 3) “atteso che nulla dispone in proposito l’ordinamento giudiziario”.
Premesso quindi che vanno nominati anche i componenti supplenti, l’art. 97 ord. giud., che disciplina le supplenze dei magistrati negli organi giudiziari collegiali, al comma 3 prevede che “il presidente della corte di appello provvede [alla supplenza] per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche”.
Non solo: esiste un’altra disposizione concernente la supplenza dei magistrati che trova applicazione anche con riferimento alla corte di assise. Si tratta dell’art. 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232, per il quale “qualora sorga l’improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto...”. Ciò consente di nominare anche magistrati non del Tribunale, ma del distretto.
Tale norma risulta tuttora vigente, in quanto prorogata “fino a nuova disposizione” dall’art. 1 l. 5 marzo 1951, n. 190. L’applicabilità della stessa è stata ritenuta ancora pienamente legittima dal C.S.M.[16] in quanto destinata a far fronte a situazioni di “improvvisa ed urgente necessità”,
In questo complesso quadro normativo, il CSM ritiene che l’art. 97 ord. Giud. (che esplicitamente definisce “frutto probabilmente di un difettoso coordinamento delle nuove norme”) operi non in sede preventiva ma in sede successiva, quando la previsione tabellare risulti non sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionamento ed efficienza degli uffici.
Pertanto si può affermare che anche l’indicazione dei componenti supplenti deve avvenire primariamente in sede tabellare, nel rispetto del principio della precostituzione del giudice previsto dagli artt. 7-bis e 7-ter ord. giud..
L’art. 97 ord. giud. prevede invece un potere di supplenza sussidiario, destinato ad operare, nel caso di impedimento del magistrato supplente già indicato nelle tabelle. Tale potere di supplenza, secondo il CSM, “deve essere esercitato in accordo con il principio generale previsto dall’art. 7-ter ord. giud., per il quale la sostituzione del giudice impedito deve avvenire nell’ambito dei criteri stabiliti dal C.S.M., introdotti per ciascun ufficio all’atto di approvazione della proposta tabellare del presidente della corte di appello.”
Quindi, ove le tabelle in vigore già prevedano un sistema automatico e predeterminato di individuazione del magistrato destinato alla supplenza ex art. 97, comma 3, ord. giud., il presidente della corte dovrà emanare un provvedimento che, in attuazione dei criteri indicati, individui il magistrato.
Quanto alla supplenza ex art. 2 .lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232, che va disposta dal presidente della corte di appello, secondo il CSM l’eccezionalità che la caratterizza induce a ritenere che trattasi di un meccanismo cui può ricorrersi in via ulteriormente subordinata rispetto a quelli, sopra descritti, degli artt. 7 bis, comma 2, e 97, comma 3, ord. giud..
In conclusione: i supplenti di Corte di assise vanno nominati espressamente nelle tabelle, che possono prevedere il magistrato “ulteriormente supplente” ex art. 97 ord.giud.; qualora manchi o sia impedito il magistrato supplente, il Presidente della Corte d'appello nomina il supplente ex art. 97 secondo l’indicazione delle tabelle, o in mancanza secondo i criteri tabellari delle supplenze; in caso di urgenza e di impossibilità di provvedere ex art. 97, effettua la nomina ex art. 2 l. n. 232/1945 anche attingendo a magistrati di altri uffici giudiziari del distretto.
7. I componenti aggiunti dei “collegi bis”
L’art. 10 D.Lvo 28 luglio 1989, n. 273 dispone che “Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti.”
E’ chiaro che si tratta di una funzione distinta da quella dei magistrati supplenti. Anche in questo caso si derogano completamente i criteri ordinari, in quanto i magistrati aggiunti, prosegue la norma, sono prescelti dal Presidente della Corte d'appello (non all’interno del Tribunale presso cui è istituita la Corte di assise, ma) tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale.
Tuttavia la circolare sulle tabelle 2020-2022 detta un disciplina[17] in qualche modo autonoma, disponendo che siano le Tabelle a prevedere i criteri per la costituzione dei “collegi bis” indicando i nominativi di due magistrati da designare come aggiunti o in alternativa i criteri di designazione dei medesimi.
Pare chiaro che si debba seguire la procedura prevista dalle tabelle e solo in mancanza si possa attivare il potere sostitutivo, residuale, del Presidente della Corte d'appello.
Mentre la norma istitutrice prevede come presupposto semplicemente la previsione di una lunga durata dei dibattimenti, la norma tabellare richiede che siano indicati i “criteri generali” che portano a prevedere la costituzione del collegio bis, criteri che certo non si possono ridurre alla previsione della durata, ma devono esporre le ragioni straordinarie di una eccezione così profonda alla regola procedurale.
La legge prescrive anche che i criteri che consigliano l’istituzione del collegio bis siano il punto di riferimento per la formazione del collegio; la norma non è chiarissima, ma certo rafforza la necessità di una motivazione specifica e adeguata. È possibile designare come aggiunto un unico magistrato; anche se l’art. 10 D.Lvo 28 luglio 1989, n. 273 non lo prevede espressamente, appare opportuno che abbia la qualifica di magistrato di appello, potendo in tal caso sostituire il Presidente[18].
Gli aggiunti potrebbero essere teoricamente i supplenti, ma la ratio della loro previsione è molto diversa e sembra sconsigliare tale soluzione. Infatti, se i componenti effettivi sono impegnati in un processo di particolare durata, eventuali altri processi di assise dovrebbero essere tenuti dai supplenti; che però sarebbero a loro volta impediti se fossero “aggiunti” nel collegio bis del processo di lunga durata.
[1] Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (delibera CSM 23 luglio 2020).
[2] Ma possono essere costituite più Corti di assise: infatti sono decine le leggi istitutive di Corti di assise per singoli tribunali.
[3] Il nome Corte di assise origina dal francese “assises”, che indicava un collegio (un tribunale o un’assemblea) in seduta; a sua volta derivante dal latino “assisa” (seduta).
[4] “I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.”: art. 61 Ord. Giud. del 1941.
[5] L’ultima avviene con la legge n. 479/1987; le successive leggi, comprese quelle sul “nuovo codice di procedura penale”, interverranno su altri aspetti ma non su questi.
[6] Nella legge del 1987 la nomina era prevista dall'art. 8: "Art. 8 (Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello) La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato.."
[7] Art. 7 bis, comma 1, ord. giud.
[8] Che si esprime nel parere del 23 ottobre 1996 sulle modalità di sostituzione dei membri della Corte di assise.
[9] Questi i motivi secondo il Consiglio: “A tal fine risultano di decisiva rilevanza alcune indicazioni normative. In primo luogo, l’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 449/88, secondo cui “la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi”: la disposizione, ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, allineandoli così a tutti gli altri organi giurisdizionali, in particolare alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello. In secondo luogo, l’art. 7-bis ord. giud., introdotto dal D.P.R. n. 449/88, su cui ci si è già soffermati supra sub § 1, dedicato alle tabelle degli uffici giudiziari. Da tale norma sono ricavabili logicamente le seguenti conclusioni: la destinazione dei magistrati ordinari a presidente e giudice a latere delle corti di assise è disciplinata in modo omogeneo a quella dei singoli magistrati alle varie sezioni dell’ufficio giudiziario (tribunale e corte di appello) presso il quale ciascuno di essi svolge le sue funzioni a seguito di assegnazione o trasferimento da parte del C.S.M., il quale non “assegna o trasferisce” alle corti di assise, bensì al tribunale e alla corte di appello. Ne consegue che le corti di assise sono considerate articolazioni, sia pure con competenze particolari, degli uffici presso i quali sono istituite, cioè del tribunale e della corte di appello…”
[10] Questo escludendo, per incompatibilità con la disciplina tabellare sulla destinazione appena descritta, che il Presidente debba avere le funzioni di appello, come prevedrebbe testualmente la norma.
[11] Art. 118 ord. Giud., mai abrogato peraltro.
[12] Il sistema era così strutturato: l'anzianità necessaria per la nomina alla qualifica di magistrato di tribunale è di due anni a decorrere da quella di uditore con funzioni (cfr. l. 2 aprile 1979, n. 97); dopo undici anni di funzioni, i magistrati di tribunale possono essere nominati alla qualifica di magistrato di corte d'appello (l. 25 luglio 1966, n. 570); l'anzianità richiesta per la dichiarazione di idoneità alla nomina a magistrato di cassazione è di sette anni a decorrere dalla nomina a magistrato di corte d'appello; decorsi ulteriori otto anni i magistrati possono essere dichiarati idonei per la nomina alle funzioni direttive superiori (l. 20 dicembre 1973, n. 831).
[13] Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, paragrafo XX- disposizioni transitorie, punto 2.1
[14] Pratica num. 336/VV/2011 - Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative, Delibera Plenum del 20 giugno 2018, srt. 20 comma 2.
[15] Art. 8 comma 2: “Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente [con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, ndr.] sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello”.
[16] Nella citata Risposta a quesito del 23 ottobre 1996, p. 2
[17] Articolo 201, Collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise d’appello:
1. Le proposte tabellari indicano, per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cosiddetti collegi bis, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
2. La formazione dei collegi bis è specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.
3. Le proposte tabellari indicano i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, precisando i criteri della scelta.
4. In mancanza dell’indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato articolo 10.
5. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.
[18] L’art. 10 prevede solo che il collegio venga presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano.