GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Giovanni Amoroso. Ricordo di Franco Bile

    Ricordo di Franco Bile 

    di Giovanni Amoroso  

    Franco Bile è un pezzo di storia della Corte costituzionale. 

    Il 29 ottobre 1999 è stato eletto giudice costituzionale dai magistrati della Corte di Cassazione e della Procura Generale e ha prestato giuramento l'8 novembre 1999. L'11 luglio 2006 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale e ha terminato il suo mandato l'8 novembre 2008.

    Ha redatto, come giudice, 243 provvedimenti, tra sentenze e ordinanze; come Presidente ne ha sottoscritti 983.

    Già solo questi dati dicono quanto abbia significato per la Corte costituzionale l’opera di Franco Bile, di cui posso dirmi testimone diretto avendo avuto il privilegio di collaborare come suo assistente di studio.

    È stato maestro di diritto e di sapienza giuridica con la modestia e la mitezza che riflettevano il suo animo gentile.

    Provenendo dalla Corte di cassazione, dove per molti anni aveva esercitato le funzioni di legittimità fino ad essere Primo Presidente Aggiunto, Franco Bile aveva una competenza ed esperienza giuridica a tutto campo, che si ritrova poi nell’ampiezza delle materie trattate come giudice costituzionale.

    Le sue sentenze hanno spaziato nei settori più vari.

    Si affollano i ricordi delle tante questioni. Il filo della memoria si snoda negli anni in una sequenza di immagini e pensieri, che emergono da un passato ancora recente.

    Vale ora fare anche soltanto menzione di alcune tra le principali sentenze non già come rassegna, ma come tessere luminose di un’immagine complessiva per ricomporre il ricordo di ciò che è stato  Franco Bile nella Corte costituzionale.

    La materia che gli era più congeniale, anche per la sua pregressa esperienza alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, era quella della giurisdizione civile e amministrativa e del loro riparto. Si trovò ben presto ad affrontare un tema che poi diventerà un Leitmotiv negli anni successivi e che muterà profondamente l’assetto della giurisdizione rispetto al disegno del Costituente. Con una delle sue prime pronunce (sentenza n. 292 del 2000) è stata dichiarata l’illegittimità dell’istituzione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non limitata ai diritti patrimoniali conseguenziali e l’attribuzione della cognizione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nelle concessioni di pubblici servizi.

    Il diritto alla tutela giurisdizionale è ricorrente in altre pronunce. La concezione bifasica della notificazione in materia civile ha assicurato una garanzia, ormai acquisita, alla parte che procede alla notificazione. Con una pronuncia interpretativa è stata riconosciuta l’estensione di questa regola per cui le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Quindi la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità e non già alla data dell’attestazione che di esse fa l'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione (sentenza n. 28 del 2004).

    La tutela giurisdizionale non può essere condizionata dall’adempimento dell’obbligo fiscale che corre su un binario distinto. La sentenza n. 522 del 2002 ha dichiarato l’illegittimità della norma secondo cui i cancellieri non potevano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati se non dopo che gli stessi fossero stati registrati. Pertanto è sempre dovuto il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

    Il canone del “giudice terzo e imparziale”, introdotto in termini espressi dal novellato art. 111 della Costituzione, è al fondo delle pronunce di incostituzionalità che hanno avuto ad oggetto le regole di competenza nelle cause in cui sono parti anche magistrati (sentenze n. 444 del 2002 e n. 147 del 2004).

    Plurime sono poi le sentenze in materia di tutela del lavoro pubblico e privato.

    È stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma, ingiustamente penalizzante per il pubblico impiego, che escludeva il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per i crediti retributivi conseguenti agli inquadramenti definitivi operati per il personale del comparto ministeri (sentenza n. 136 del 2001).

    È stata ribadita la regola del concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nel dichiarare l’illegittimità di una legge regionale che riservava la copertura del cento per cento dei posti messi a concorso al personale interno (sentenza n. 373 del 2002). Anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso, che non è rispettata dalla riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai dipendenti già in servizio.

    Parimenti illegittima è stata ritenuta altra legge regionale che conteneva un meccanismo di spoil system quanto alla dirigenza sanitaria e amministrativa delle aziende ospedaliere (sentenza n. 233 del 2006). L'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica pregiudica il buon andamento della pubblica amministrazione.

    La tutela del lavoro ispira altre pronunce in tema di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (sentenza n. 58 del 2006), in materia di infortuni e malattie professionali (sentenza n. 171 del 2002) e con riguardo allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (sentenza n. 223 del 2001).

    Un’importante pronuncia ha riguardato il matrimonio concordatario, dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica, e l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo e non di quello previsto per i casi di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario (sentenza n. 329 del 2001). Le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali.

    Con riferimento alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa la sentenza n. 416 del 2000 ha dichiarato l’illegittimità della norma che escludeva il rimborso delle somme dovute al contribuente in ragione dell’efficacia retroattiva del beneficio. La logica del fait accompli non vale a giustificare un trattamento deteriore e discriminatorio per il contribuente che abbia tenuto il comportamento fiscale più corretto, provvedendo al pagamento dell'imposta nel maggiore importo accertato senza tener conto dell'agevolazione fiscale, poi riconosciuta.

    Non mancano pronunce in materia penale, come quella che ha dichiarato l’illegittimità della norma che - nel prevedere, in ogni caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso – non escludeva l’ipotesi in cui quest’ultima non versasse in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (sentenza n. 186 del 2000). La censura della rigidità dei meccanismi processuali che limitano il diritto di difesa è una costante della giurisprudenza costituzionale.

    Numerose sono anche le pronunce in materia di diritto regionale, che costituisce tuttora ampia parte del contenzioso costituzionale.

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è al fondo di pronunce dichiarative dell’illegittimità di leggi regionali in materia di rifiuti speciali (sentenza n. 505 del 2002) e di stoccaggio di materiali nucleari (sentenza n. 247 del 2001).

    Si è riconosciuta la competenza del legislatore regionale nel dettare disposizioni in materia di spese condominiali in caso di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (sentenza n. 352 del 2001). È questa una rara pronuncia in cui la Corte ha riconosciuto uno spazio al legislatore regionale anche per aspetti che concernono l’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

    Tra le pronunce che hanno avuto ad oggetto conflitti tra poteri dello Stato possono ricordarsi quelle che hanno riguardato l’immunità parlamentare per le opinioni espresse (sentenza n. 247 del 2004) e l’assoggettabilità a perquisizione di un locale nella disponibilità di un parlamentare e l’inviolabilità del suo domicilio (sentenza n. 58 del 2004). Con quest’ultima pronuncia, che ha presentato la singolarità di aver riguardato un conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti di una Procura della Repubblica per fatti avvenuti oltre sei anni prima, la Corte ha sì affermato l’inesistenza di un termine di decadenza per proporre il conflitto, ma ha anche effettuato la valutazione del perdurante interesse al ricorso nonostante il lungo tempo trascorso. 

    Nel ricordare infine la Presidenza di Franco Bile negli anni 2006-2008 non può non farsi menzione delle fondamentali sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 che hanno modificato profondamente il giudizio costituzionale e l’ordinamento giuridico quanto alla conformità della normativa nazionale al diritto europeo e ai trattati internazionali. Esse hanno costituito e rappresentano tuttora un costante riferimento nella giurisprudenza successiva.

    Franco Bile ha dato moltissimo alle istituzioni.

    La sua scomparsa ci lascia la tristezza del rimpianto, ma il conforto di un esempio di integrità assoluta, di rigore morale, di costante impegno civile.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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