L’istanza di discussione orale da remoto e la relativa opposizione. Prime applicazioni da parte del giudice amministrativo.
La V sezione del Consiglio di Stato, con decreto 3 giugno 2020 n. 881 a firma del Presidente Barra Caracciolo, ha accolto l’opposizione alla richiesta di discussione orale della causa formulata dall’appellante. Il decreto non consente di comprendere quale fosse la giustificazione dell’opposizione, si segnala soltanto che il g.a. sembra aver valorizzato l’eccezionalità della discussione da remoto. Si legge infatti che “stante il contesto circostanziale e normativo speciale relativo allo svolgimento dell’udienza mediante modalità telematiche e fatta salva l’integrità del contraddittorio comunque pienamente garantita … la causa debba passare in decisione della causa senza la relativa discussione orale”.
Il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, con decreto 5 giugno 2020 n. 102 a firma del Pres. Migliozzi, ha rigettato l’opposizione della ricorrente all’istanza di discussione orale da remoto, in quanto esclusivamente motivata sulla circostanza che le controparti (resistente-controinteressata) – avendo depositato una memoria difensiva ed essendo ancora pendenti i termini per replicare – difettassero dei presupposti per chiedere la discussione orale dell’istanza cautelare. Il g.a., invece, ha ritenuto che la piana e coordinata lettura delle disposizioni disciplinanti la trattazione collegiale delle domande cautelari escludesse che “la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio alla memoria depositata dalla parte avversaria comport[asse] la preclusione della discussione orale da remoto”, tanto più che lo stesso art. 55 c.p.a. al suo settimo comma dispone che i difensori “sono sentiti ove ne facciano richiesta e la trattazione collegiale si svolge oralmente e in modo sintetico”. In tale prospettiva il Presidente, nel precisare che “l’interesse a sentire le parti ex art. 73, secondo comma c.p.a appare in base al regime giuridico processuale descritto dalla normativa emergenziale … una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti (senza cioè discussione)”, ha definito espressamente la discussione orale come “estrinsecazione del diritto di difesa assolutamente incomprimibile”. Nella specie, pertanto, il giudice, in ragione della natura della controversia, degli interessi in gioco e dello stato dei fatti, ha ritenuto “ammissibile oltre che consigliabile la discussione orale sia pure da remoto”.
Ancora, con il decreto 4 giugno 2020 n. 43, il Pres. Silvestri del TAR Molise ha respinto la richiesta di discussione orale da remoto avanzata dalla ricorrente, ritenendo superfluo consentire siffatta discussione al (solo) fine di valutare la relativa istanza di rinvio per termini a difesa, ferma la possibilità di riproporla per l’eventuale successiva udienza. Nella specie, avendo il controinteressato depositato (il 21 maggio 2020) ricorso incidentale e avendo conseguentemente il ricorrente chiesto termini a difesa con successiva memoria (25 maggio, reiterata il successivo 30 maggio 2020), il g.a. ha espressamente ritenuto che “al fine di valutare l’istanza di rinvio per termini a difesa, risulta superfluo, per l’udienza prossima, prevedere la discussione orale da remoto, ferma restando la possibilità di ripresentarla per l’eventuale udienza successiva”.In tale fattispecie, peraltro, il g.a., nel respingere la suddetta istanza, ha ritenuto di dover non considerare le ragioni addotte dalla resistente nell’opposizione all’istanza di discussione orale, giacché, sostanziandosi nell’assunto che “la causa [era] matura per la decisione sulla base di tutte le eccezioni formulate negli scritti difensivi, non necessitando la discussione orale”, esse erano inidonee a escludere l’opportunità della trattazione orale della controversia.
Infine, il Presidente della sezione di Reggio Calabria del TAR Calabria, con decreto 8 giugno 2020 n. 55, ha disposto la discussione orale della controversia – data la peculiarità e la complessità della fattispecie dedotta – sebbene la relativa istanza fosse stata presentata tardivamente dalla parte. In particolare, il giudice ha deciso in tal senso, (i) evidenziando nella specie una “oggettiva ragione di incertezza su questione di diritto ai sensi dell’art. 37 c.p.a., considerato che con il computo a ritroso il termine per il deposito dell’istanza veniva a scadere in un periodo sì successivo all’entrata in vigore del D.l. n. 28/2020, ma antecedente a quello fissato dallo stesso art. 4 (“A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale ...”) e alla stessa data di adozione e pubblicazione delle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato e del Protocollo d’intesa con l’Avvocatura sulle udienze da remoto”; e (ii) chiarendo che “il potere presidenziale ufficioso, siccome previsto “anche in assenza di istanza di parte”, può ritenersi esercitabile sia ove manchi l’istanza di parte, “ma anche, e a fortiori, ove quest’ultima sia stata formulata oltre i termini di legge””, proprio al fine di temperare gli effetti preclusivi determinati dal decorso dei termini.(V.S.)