Cashback, moneta elettronica ed evasione fiscale
di Giuseppe Ingrao e Raffaello Lupi
La concessione generalizzata del c.d. cashback di stato per tutti gli usi della moneta elettronica (salvo quelli in rete) lo rende eccessivamente oneroso rispetto ai benefici per le casse erariali; esso viene infatti erogato anche per gli acquisti presso operatori economici di notevoli dimensioni, organizzati in modo pluripersonale, dove la registrazione degli incassi, anche in contanti, è di per sé assicurata dalle logiche di controllo interno aziendale. Peraltro, la possibilità di raggiungere il plafond con i soli acquisti presso la grande distribuzione potrebbe vanificare l’emersione di maggiori imponibili presso piccolo commercio, artigianato e piccole attività, dove si annida la massa dell’evasione da omessa registrazione dei corrispettivi; il cashback darà comunque una spinta psicologica all’utilizzazione della moneta elettronica, che però non necessariamente assicura, per le attività suddette, la fedele registrazione dei corrispettivi, vista la notevole informalità dei meccanismi bancari e finanziari sottostanti.
Cashback, conflitto d’interessi e impatto sulle abitudini dei consumatori
di Giuseppe Ingrao
Sommario: 1. Il successo dell’idea presso la popolazione - 2. I limiti dello strumento: parificazione tra acquisti presso i circuiti di grande distribuzione e acquisti presso le piccole attività commerciali - 3. Passaggio spontaneo alla moneta elettronica e futura soppressione del cashback.
1. Il successo dell’idea presso la popolazione
Giustizia Insieme ha già dato risalto (si veda l’articolo di Carlo Amenta linkato qui –Il Cashback di Stato: evidenze empiriche e inquadramento fiscale - alla nuova misura con cui si vogliono premiare i soggetti che effettuano acquisti utilizzando strumenti tracciabili di pagamento, riconoscendogli un rimborso pari al 10% delle somme spese, fino ad un massimo di € 150. Misura avviata nel mese di dicembre 2020, che verrà riproposta da gennaio del 2021, periodo in cui i cittadini “virtuosi” potranno ottenere un rimborso per le spese regolate appunto con bancomat, carte di credito ed app ([1]) fino ad un massimo di € 150 per semestre.
Anche se il cash back può essere comunicato politicamente come una misura di sostegno dei consumi, a ben vedere si tratta di un strumento finalizzato ad ostacolare l’evasione fiscale conseguente alla omessa registrazione degli incassi da parte di piccoli commercianti e artigiani. Ed infatti, sul piano teorico, il pagamento con moneta elettronica lascia traccia sul conto corrente del beneficiario e quindi lo induce ad emettere la fattura o lo scontrino, sul quale lo Stato incamera l’Iva e le imposte sui redditi. Per le operazioni di importo inferiore a quello fissato per il divieto di uso del contante (in atto € 2.000), si è pensato, quindi, di scoraggiarne l’uso prevedendo la concessione di un “rimborso” a favore del consumatore che sceglie di avvalersi di pagamenti elettronici. Il cashback farebbe così “sistema”, nella prospettiva del contrasto all’evasione, con il provvedimento che vieta l’utilizzo del contante per le operazioni economiche superiori ad un determinato valore.
L’idea ha avuto un notevole successo presso la popolazione, perché da subito si sono registrati milioni di download della app che gestirà il rimborso; vi è stata, quindi, una “corsa” a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per accaparrarsi il beneficio (al pari d’altra parte di quanto registratosi di recente in merito al c.d. bonus bici). In effetti la misura di cui ci occupiamo è politicamente molto meno imbarazzante, e tecnicamente più gestibile, rispetto alla proposta di istituire una tassa sul contante, ventilata in passato e non più riproposta (è indubbiamente più accattivante sul piano del consenso elettorale una misura premiale rispetto ad una “punitiva”). Ci sono, così, tutte le premesse per assistere ad una netta impennata del numero di transazioni di modesto importo regolate con carte di credito, bancomat ed app.
2. I limiti dello strumento: parificazione tra acquisti presso i circuiti di grande distribuzione e acquisti presso le piccole attività commerciali
Una compiuta analisi della misura introdotta non può, però, arrestarsi qui. Occorre, infatti, chiedersi se ci sia un vantaggio finanziario per lo Stato in termini di incremento delle entrate tributarie, al netto della spesa erariale per il cashback. Il risultato dipende da una valutazione applicabile anche a misure analoghe ormai in vigore da tempo, come le detrazioni sulle spese per ristrutturazioni, che sono nate anch’esse con la logica di introdurre il c.d. conflitto di interessi, anche se nel tempo hanno assunto l’ulteriore funzione di sostegno del settore dell’edilizia. Nel caso di specie, si realizza un conflitto tra l’esercente, che preferisce il contante per non emettere il documento fiscale, e l’acquirente, che vuole sfruttare il ristoro erariale, peraltro senza che emergano i noti problemi dei c.d. incapienti, cioè di coloro che sono privi imponibili in grado di assorbire la detrazione.
Orbene, la sussistenza o meno di un beneficio per i conti pubblici grazie al cashback dipende dall’emersione incrementale di ricavi rispetto a quelli che sarebbero stati comunque registrati dall’insieme di aziende e professionisti interessati alla misura analizzata. Sotto questo profilo, il bilancio è destinato ad essere negativo in quanto il ristoro di Stato viene concesso per qualsiasi pagamento con moneta elettronica anche presso circuiti di grande distribuzione e dove comunque i corrispettivi incassati sarebbero stati registrati, in quanto diretti a strutture organizzate in modo pluripersonale.
L’eventuale maggior gettito emerso presso piccoli commercianti e artigiani sarà ben poca cosa rispetto all’enorme ammontare di cashback concesso a chi paga con carta di credito presso la grande distribuzione ed altri circuiti dove l’evasione dei corrispettivi era semplicemente impensabile. I condizionamenti di rimborso sul singolo acquisto e complessivo nel semestre rendono palese, per chi è “affezionato” al contante, la facilità di raggiungere l’obiettivo di cashback limitandosi a fare acquisti al supermercato, continuando a pagare in contanti gli acquisti in piccoli negozi a conduzione familiare, e presso artigiani per riparazioni domestiche, su veicoli, servizi alla persona etc. Il prezzo pagato in termini di risorse pubbliche assorbite dal cashback appare, pertanto, un multiplo, rispetto all’emersione di maggiori basi imponibili, anche presso quei soggetti maggiormente a rischio di occultamento dei corrispettivi. Questi ultimi, almeno se svolgono l’attività avvalendosi di una sede fissa, dichiarano già oggi un “minimo sindacale” apprezzabile, parametrato alle dimensioni dell’attività, a prescindere dagli incassi in contanti o con carta. Il cashback, anche su questi soggetti, provocherà un aumento di ricavi registrati solo quando gli incassi con moneta elettronica saranno superiori a quelli stimabili per ordine di grandezza in base alle caratteristiche dell’attività. Fino a quel momento il cashback provocherà solo uno spostamento, all’interno del suddetto “minimo sindacale” da moneta cartacea a moneta elettronica. Anche in questi settori c’è insomma il rischio che siano registrati fiscalmente più pagamenti con pos e meno pagamenti in contanti, fermo restando il totale delle registrazioni.
Quanto sin qui esposto, può considerarsi ragionevole almeno fino a che i pagamenti ricevuti con moneta elettronica non siano così elevati da rendere inverosimile la rappresentazione di attività che, nel senso comune, comportano consistenti incassi in contanti. L’ammontare dei pagamenti elettronici spingerebbe così ad aumentare i ricavi registrati, rispetto a quelli stimati dal contribuente in base alle caratteristiche materiali dell’attività. In questa misura, l’obiettivo di far emergere l’evasione fiscale sarebbe raggiunto, ma ad un costo decisamente sproporzionato per le pubbliche finanze, a causa dell’erogazione del cashback anche per una massa di pagamenti elettronici cui non corrisponde per definizione, in capo al percettore, alcuna mancata registrazione degli incassi.
3. Passaggio spontaneo alla moneta elettronica e futura soppressione del cashback
E’ ipotizzabile, tuttavia, che il cashback determini benefici alla casse erariali solo nella misura in cui accelera un processo spontaneo di passaggio alla moneta elettronica; paradossalmente, in sostanza, il successo del cashback si vedrà quando verrà abolito, essendosi ormai diffusa l’abitudine ad utilizzare sistematicamente bancomat e carte di credito. L’utilizzo di questi sistemi di pagamento tracciati indurrà la massa degli operatori economici ad una maggiore credibilità tributaria, in quanto le possibilità di far coesistere moneta elettronica ed evasione richiedono una certa dose di artificio. Si tratta di sistemi di cui parlerà più avanti Lupi, ma che presuppongono una certa dose di spregiudicatezza, rispetto alla passiva percezione di incassi in contanti, non registrati, nella quale anche i consulenti tributari, che non hanno nulla da guadagnarci, eviteranno di essere coinvolti. Grazie al cashback allora si potrà ridurre la massa di contante in circolazione, in quanto chi viene pagato con moneta elettronica, ed usa conti bancari e carte di credito, sarà sempre meno propenso a prelevare e pagare in contanti. Il denaro contante tenderà quindi a polarizzarsi su coloro che incassano somme sempre in contanti; questi soggetti saranno certamente restii a versare le disponibilità monetarie in banca, esponendosi ad un accertamento fiscale, per pagare poi con il bancomat o la carta di credito, beneficiando magari del cashback. Ed allora, un risultato finanziario deludente nell’immediato per i conti pubblici potrebbe dare frutti psicologici importanti in una prospettiva psicologica.
In conclusione, il successo di pubblico del cashback conferma l’assunto secondo cui lo spirito solidaristico non basta né a spingere all’adempimento tributario proprio, né ad indurre gli altri ad adempiere. Non ci sono quindi gli onesti (non evasori) e i disonesti (evasori), ma ognuno tiene conto della determinabilità dei propri presupposti economici d’imposta, della sua percezione del rischio di controlli e delle proprie necessità di spesa. Su queste premesse non c’è una lotta (all’evasione) da fare, ma un più sistematico intervento valutativo degli Uffici impositori sulla credibilità degli imponibili dichiarati di piccoli commercianti e artigiani rispetto alle caratteristiche dell’attività, e alle altre informazioni, tra cui - in un verosimile futuro - anche gli incassi con moneta elettronica.
Moneta elettronica e illusoria “ragionierizzazione” delle piccole attività al consumo finale
di Raffaello Lupi
Sommario: 1. Le ragioni politiche di un cashback indiscriminato - 2. Spersonalizzazione gestionale come vera ragione della tax compliance, anche in contanti - 3. Nuove possibilità di evasione tramite la moneta elettronica.
1. Le ragioni politiche di un cashback indiscriminato
L’intervento che precede ha messo giustamente in risalto il modo maldestro con cui il cashback è stato esteso a tutti i pagamenti elettronici, rispetto ai quali quelli a rischio di mancata registrazione fiscale sono netta minoranza. E’ come se la politica non avesse avuto il coraggio di dire quello che tutti intuiscono, riflettendo sull’evasione di massa, cioè che essa riguarda in massima parte la mancata registrazione dei corrispettivi da parte di piccole organizzazioni al dettaglio, nonché artigiani e piccoli commercianti. E’ una mancanza di coraggio derivante dall’utilizzazione, nella comunicazione politica, dell’evasione come capro espiatorio per disfunzioni dei pubblici uffici con ragioni ben più complesse; spiegare queste disfunzioni con la mancanza di risorse finanziarie (“mancano i soldi”) a causa dell’evasione, è una comoda scorciatoia per eludere problemi amministrativi molto spinosi. I limiti di questa chiave di lettura si presentano quando, dopo aver dipinto l’evasore come “nemico del popolo”, ci si rende conto che si tratta di milioni di piccoli operatori, la cui criminalizzazione dà un pessimo dividendo politico. Questa è probabilmente la ragione dei diversivi come il mito dei grandi evasori oppure le spiegazioni impersonali del fenomeno, come appunto la circolazione del contante. Quest’ultimo è quindi messo tutto sullo stesso piano dal cashback di stato, come se pagare una bolletta della luce o comprare una torta in pasticceria presentasse gli stessi rischi di mancata registrazione del corrispettivo; l’unica esclusione è stata per gli acquisti online non per difendere il commercio tradizionale, come pure è stato comunicato; il motivo è che solo nel commercio tradizionale è ipotizzabile l’alternativa tra acquisti in contanti e con moneta elettronica, che invece non ha alternative negli acquisti in rete. La sproporzione per eccesso del cashback rispetto all’obiettivo perseguito è stata rilevata anche dalla BCE, con lettera riportata qui https://www.milanofinanza.it/news/ecco-la-lettera-integrale-della-bce-sui-dubbi-per-il-cashback-202012181509216388 la quale avrebbe potuto anche far notare che l’istituto spinge a un frazionamento dei pagamenti, anche se effettuati in unica occasione (ad esempio convengono di più tre pagamenti da 200 euro che uno da 600, anche a costo di ripetere le code al centro commerciale).
2. Spersonalizzazione gestionale come vera ragione della tax compliance, anche in contanti
Distorcere la realtà in nome della comunicazione politica ignorando la diversa determinabilità dei presupposti economici d’imposta finisce per impedire di vederla, facendo travisare le vere ragioni dell’adempimento e quelle dell’evasione. Non è infatti il pagamento in moneta elettronica a trattenere dall’evasione, ma la presenza di un’organizzazione amministrativa pluripersonale, dove chi gestisce gli incassi è diverso dal loro beneficiario finale, titolare dell’attività economica. Quest’ultimo, dovendosi servire di terzi per i propri incassi, mette infatti in piedi controlli interni diretti a scongiurare la sottrazione di risorse, di cui poi si giova anche la determinazione delle imposte; ciò accade anche per gli incassi in contanti, privi di rischi fiscali quando sono conseguiti da grandi organizzazioni amministrative [2] o da circuiti “solidi” come ad esempio quelli gestiti dalle filiere di esercizi pubblici coordinati da società informatiche (ad esempio Sisal, Lottomatica, etc.). Da quest’immagine di affidabilità, per uno strano transfert, si è diffusa nella pubblica opinione l’idea che i consumatori e le banche, variamente messi assieme, possano essere un surrogato dei suddetti uffici amministrativi e dei sostituti di imposta. La realtà ha già mostrato che è un obiettivo illusorio, anche per l’attuale modestissima consapevolezza diffusa sulla determinabilità dei presupposti economici d’imposta, come nucleo essenziale del diritto tributario. Basti pensare che il problema della diversa determinabilità degli imponibili è assente nei più diffusi manuali di diritto tributario. Anche per questo, da decenni, iniziative volte alla rilevabilità contabile dei presupposti di imposta sono svolte senza andare al di là dell’effetto annuncio di una analisi superficiale; ricordo che all’obbligo dei libri contabili bollati non corrispondevano meccanismi per informare gli uffici tributari su quanti fogli avesse bollato ciascun contribuente e lo stesso accadeva per le bolle d’accompagnamento, anch’esse prive di quadratura tra bolle acquistate, utilizzate e rimaste in giacenza. Non c’è tempo di soffermarsi qui su analoghi fenomeni riguardanti ricevute fiscali e scontrini, ma se queste possibilità di aggiramento esistevano per adempimenti di mero diritto amministrativo-tributario, è facile immaginare cosa può accadere per la moneta elettronica, che è un fenomeno globale e di mercato.
3. Nuove possibilità di evasione tramite la moneta elettronica
Nell’ingenuo immaginario di chi porta avanti la “lotta al contante” si pensa a un piccolo commerciante o artigiano che appoggia il c.d. “pos” sul conto riferibile all’impresa, facilmente accessibile dagli uffici tributari. E’ una narrazione idealizzata, conforme ai sensazionalismi che circolano in rete sul “fisco che vede tutto quello che fai”. Come per tutte le leggende metropolitane un po' di vero c’è, nel senso che il fisco, e le pubbliche autorità in genere, possono sapere tutto di uno specifico contribuente. Il passaggio ulteriore, privo di fondamento e sostanzialmente immaginario, è la possibilità di svolgere simili indagini in modo massivo, moltiplicando per i milioni di piccoli commercianti e artigiani quello che si può fare per pochi di essi, in modo da determinare in modo accettabile i presupposti economici d’imposta riferibili a milioni di piccoli commercianti, artigiani e organizzazioni padronali. Anche per questo mi sembrano eccessive le preoccupazioni di utilizzo dell’istituto per una finalità Orwelliana di limitazione della riservatezza personale, avanzate anche da docenti di diritto tributario, come Alessandro Giovannini http://www.opinione.it/editoriali/2020/12/21/alessandro-giovannini_cashback-evasione-economia-sommersa-bce-governo-schedati-italia-mezzi-pagamento/. Il problema è piuttosto quello della determinazione dei presupposti economici d’imposta, e sull’impossibilità di un loro calcolo ragionieristico di massa per questi operatori economici, rinvio ai parr. 4.5, 5.9 e 5.16 del mio “Diritto amministrativo dei tributi” https://didattica.uniroma2.it/files/index/insegnamento/185193-Diritto-Tributario.
La moneta elettronica apre infatti nuove frontiere non solo per la tracciabilità dei pagamenti, z beneficio del fisco, ma anche per l’evasione. Si moltiplicano infatti gli strumenti per trasferire denaro sostanzialmente anonimi, in quanto tracciabili solo a prezzo di indagini troppo impegnative per essere gestite su scala abbastanza vasta da indurre a un adempimento credibile una massa di contribuenti come quella sopra indicata. Dalla ricarica delle carte di credito, alle ricariche telefoniche, ai buoni spesa prepagati, si moltiplicano infatti i mezzi di pagamento privi di qualsiasi controllo amministrativo e aperti alla movimentazione internazionale dei capitali. Basta cercare in rete per accorgersi della facilità di aprire un conto online, appoggiandovi sopra strumenti di pagamento elettronico. Come spiegato in questo video https://www.youtube.com/watch?v=34KcCjqVhcE&t=25s c’è molta improvvisazione ed ingenuità nel contrastare l’evasione con la lotta al contante, come se il POS consentisse di trasformare consumatori e banche in sostituti di imposta di milioni di piccole attività al dettaglio. E’ senza dubbio credibile che l’aumento della moneta elettronica spinga questi contribuenti, come sostiene Ingrao nell’articolo che precede, ad una maggiore credibilità tributaria. Ma la pluralità di POS o l’appoggio dei medesimi su conti di terzi sono possibilità offerte dal mercato e difficili da mettere sotto controllo. Immagino oggi un artigiano che incassa davvero 50 mila euro e ne dichiara 20, abituato a un certo tenore di vita, che si ridurrebbe molto qualora ne dichiarasse il doppio, per non dire la totalità. Le scappatoie sopra indicate, per conciliare evasione e moneta elettronica, diventerebbero strumento di difesa del tenore di vita, più che una perversione di evasori incalliti, secondo la definizione di Ingrao. Altrimenti molte attività diventerebbero non più convenienti, come spiego al termine del paragrafo 1.6 di Diritto amministrativo dei tributi; in tale sede ipotizzo anche un circolo virtuoso di crescita ed efficientamento delle dimensioni delle attività, ma ciò dipende da molte variabili extratributarie, su cui sono impossibili previsioni. E’ però certo che non si tratta di questioni risolvibili col colpo di bacchetta magica dell’eliminazione del contante.
[1] Sono esclusi i pagamenti mediate bonifici bancari, in quanto, nonostante rappresentino strumenti tracciabili, sarebbe tecnicamente complesso agganciare i ristori operati dall’erario a questa modalità di pagamento. Il bonifico si presta ad essere efficacemente utilizzato nei casi in cui il bonus statale venga quantificato autonomamente dal contribuente in dichiarazione annuale mediante il godimento di un credito di imposta, verificabile dagli Uffici impositori in sede di controllo.
[2] ) Si pensi ai supermercati della metà del secolo scorso, in cui fu inventato lo scontrino, rilasciato dal registratore di cassa Sweda, per chi lo ricorda, ben prima che si immaginasse la moneta elettronica.