Interessi moratori e usura: una questione ancora aperta
di Filippo Ruggiero
La sentenza 26286 del 17.10.2019 apre un parziale contrasto nella giurisprudenza della Terza Sezione.
Intanto la Prima Sezione, con l’ordinanza n. 26946 del 22.10.2019,richiede l’intervento delle Sezioni Unite.
Era ottobre del 2018 e la Terza Sezione Civile della Cassazione aveva l’opportunità di mettere qualche punto fermo su una questione interpretativa che, in specie nel contenzioso relativo ai contratti di mutuo,vedeva la giurisprudenza di merito variamente posizionata, è a dire in prima battuta quella sulla soggezione dell’obbligazione per interessi di mora al divieto di cui all’art. 1815, co. 2, c.c. e quindi, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quella sulla portata degli effetti di detta nullità.
Allora, la Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, affermò in modo netto che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari.
La pronuncia addiveniva a tale conclusione smentendo le interpretazioni che riconducevano gli interessi moratori entro la categoria della clausola penale, nel rilievo che gli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori che siano, hanno comunque la medesima funzione, remunerativa del mancato godimento di un capitale da parte del mutuante, il che giustifica l’assoggettamento di entrambi alla speciale disciplina antiusura, ciò con un’ampia motivazione sulla natura dell’obbligazione per interessi e sul fondamento e la portata del divieto di usura, motivazione che, secondo il collegio, si rendeva necessaria a fronte di una giurisprudenza di merito che sovente trascurava detto principio.
La pronuncia, superato tale step e dopo l’ampia motivazione sul punto, aggiungeva due notazioni finali su aspetti ulteriori, pur esulanti dallo specifico thema decidendum: una prima sul parametro con cui raffrontare il tasso degli interessi di mora in concreto pattuito, ai fini della valutazione di usurarietà (aspetto in relazione al quale il collegio affermava che “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento”) e una seconda, invero quasi assertiva e che ha perciò lasciato aperti margini interpretativi agli operatori,con riferimento alla portata della nullità.
Su questo secondo aspetto, in particolare, il collegio si limitava infatti ad affermare che “nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell'art. 1815, co. 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”.
L’affermazione di tale principio ha lasciato aperti spazi interpretativi, potendo apparire incoerente – a fronte della premessa ampia motivazione sulla riconducibilità degli interessi di mora alla speciale disciplina antiusura –la conclusione per cui in caso di interessi moratori usurari non debba trovare applicazione la sanzione della gratuità dell’obbligazione restitutoria dettata ad hoc dall’art. 1815 c.c., tant’è che tra i commentatori si è parlato apertamente di interpretazione abrogante (v. Pascucci, Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell’art. 1815, co. 2, c.c.in una recente decisione della Suprema Corte, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2019, 1) e si sono quindi continuati a registrare contrasti applicativi nella giurisprudenza di merito, intanto solo in parte sopita anche con riferimento alla questione a monte dell’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura.
Non è così un caso che, a distanza di un anno, la questione torni prepotentemente al centro dell’attenzione, con due pronunce di legittimità rese a distanza di pochi giorni una dall’altra: una, la sentenza n. 26286 del 17.10.2019, con cui la stessa Terza Sezione ha aperto un parziale contrasto nella sua giurisprudenza, e un’altra, l’ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22.10.2019, con cui la Prima Sezione ha intanto rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La decisione della Terza Sezione (interessante anche per la presa di posizione sull’ulteriore questione della validità della clausola di salvaguardia, in relazione alla quale si valorizza la fase esecutiva del contratto, chiamando il mutuante a dare la prova dell’effettiva applicazione della clausola, tale per cui essa non resti mera formula di stile) fa preliminarmente e con merito chiarezza su cosa debba intendersi per cumulo tra interessi corrispettivi e moratori; tiene quindi fermo l’assoggettamento dell’obbligazione di interessi di mora alla disciplina antiusura, per le motivazioni di cui all’ordinanza n. 27442/18, a cui sul punto interamente rimanda, pur muovendo, sul piano sistematico, dalla diversa prospettiva che, nel caso in cui la misura degli interessi di mora sia determinata convenzionalmente tra le parti, come solitamente avviene, riconduce tale convenzione entro l’alveo della clausola penale.
Tanto riaffermato, la pronuncia si pone invece in contrasto con il precedente della stessa sezione per ciò che concerne il parametro di verifica del superamento del tasso soglia. A fronte del problema posto dalla mancata rilevazione da parte della Banca d’Italia del tasso effettivo globale medio praticato con gli interessi di mora, il precedente affermava che, in assenza di specifiche disposizioni, era impossibile pretendere che l’usurarietà non si accertasse avendo come parametro il tasso ordinariamente rilevato ai sensi dell’art. 2 della l. 108/96 ed affermava l’arbitrarietà di altri metodi, che avessero incrementato di qualche punto percentuale il tasso soglia.
La decisione odierna, di contro, riporta in auge l’argomento della rilevazione separata del tasso medio degli interessi di mora, attraverso cui è stata rilevata la famigerata maggiorazione media del 2,1%, affermando (con una interessante motivazione che opera un parallelismo con l’analoga vicenda che ha riguardato la questione della commissione di massimo scoperto, anch’essa non inclusa nella rilevazione dei tassi medi) la bontà del metodo del raffronto tra il tasso degli interessi di mora praticato, solitamente costituito da uno spread di alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo, ed il tasso soglia ordinario sommato del valore medio degli interessi di mora e con la maggiorazione prevista dall’art. 2, co. 4, della l. n. 108/96.
Muovendo inoltre dall’affermazione della natura di clausola penale dell’obbligazione per interessi moratori convenzionali, la pronuncia giunge anche alla conclusione della contemporanea concorrenza, quali strumenti di tutela dell’obbligato, della riduzione della penale, che opera prescindendo dal superamento del tasso soglia alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1384 c.c., nonché della nullità ex art. 1815, co. 2, c.c., a fronte del dato oggettivo del superamento del tasso soglia nei termini sopra indicati.
Anche in relazione a questo secondo aspetto, inoltre, il collegio si pone in contrasto con il precedente di un anno fa, laddove era stata affermata l’attribuzione al creditore danneggiato, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di interessi al tasso legale, affermando invece, sembra in modo netto, che se la riduzione ad equità non fa venir meno l’obbligazione di interessi, ma solo la loro riduzione, la nullità determina la totale caducazione degli interessi oltre soglia, secondo un’interpretazione aderente alla lettera dell’art. 1815 c.c., che non distingue il titolo degli interessi, e conforme alla finalità sanzionatoria della legge.
Pressoché contestualmente, la Prima Sezione della Cassazione ha richiesto in materia l’intervento delle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 26946 del 22.10.2019 che, a sua volta, ha posto in discussione il precedente dello scorso anno, per motivazioni in parte analoghe a quelle della sentenza n. 26286/19.
L’ordinanza interlocutoria ritiene infatti necessario rimettere all’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite la soluzione di due questioni di massima di particolare importanza: una è quella relativa alle modalità di verifica del carattere usurario degli interessi moratori e se al riguardo sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio ovvero se, tenuto conto della rilevazione separata del relativo tasso medio, sia dato procedere ad una verifica del superamento nel caso concreto e, in ipotesi, con quali modalità. Si tratta, cioè, della questione sulla quale la sentenza n. 26286/19 aveva già fatto registrare il contrasto e l’intervento viene richiesto secondo un ragionamento che può dirsi in buona sostanza analogo a quello di detta sentenza, sia pure di più ampio respiro (ed è dato supporre nell’inconsapevolezza di tale decisione, non citata nella motivazione, atteso lo scarto di pochissimi giorni tra il deposito dei due provvedimenti).
Prima ancora, tuttavia, l’ordinanza interlocutoria richiede l’intervento delle Sezioni Unite anche sulla questione logicamente preordinata, data per assodata nella giurisprudenza della Terza Sezione dove aveva trovato continuità, relativa allo stesso assoggettamento dell’obbligazione per interessi di mora alla disciplina dettata dagli artt. 1815 c.c. e 644 c.p..
Sul punto, l’ordinanza premette che, in passato, nella giurisprudenza di legittimità la questione è stata risolta in senso affermativo sulla base del mero richiamo alla lettera degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che solo di recente la questione ha costituito oggetto di un vaglio più approfondito (con l’ordinanza n. 27442/18) e che tuttavia la ragioni in quella sede addotte a sostegno dell’assoggettamento degli interessi di mora alla normativa antiusura prestano il fianco alle molteplici obiezioni già evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito.
L’ordinanza interlocutoria riporta tali obiezioni; lo fa semplicemente muovendo dalla lettera dell’art. 644 c.p., che se da un lato richiede l’inclusione, nella base di calcolo, delle remunerazioni a qualunque titolo collegate all’erogazione del credito, dall’altro riferisce il divieto dell’usura ai soli interessi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro. In ragione di tale ambiguità testuale, in ragione del carattere meramente eventuale della mora e in considerazione che l'estensione alla mora della disciplina antiusura comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla pattuizione di penali una tantum, sottratte all'ambito di operatività della disciplina antiusura seppure abbiano la medesima funzione, dà atto di come da più parti sia stata ritenuta la ragionevolezza della disciplina secondaria che ha escluso gli interessi moratori dalla base di calcolo dei tassi medi (con una rilevazione del relativo tasso operata a meri fini ricognitivi) e pone a forte vaglio critico le motivazioni della sentenza dello scorso anno, che, sebbene dichiaratamente offerte in ragione del fermento della giurisprudenza di merito, non hanno fornito, ad avviso del collegio rimettente, una risposta appagante a tali obiezioni.
In presenza di un quadro normativo particolarmente frammentato, la giurisprudenza di prossimità ha avuto il merito, insieme alla dottrina, di proporre un’ampia varietà di soluzioni praticabili e, a prescindere dalla soluzione che sarà infine percorsa, le sollecitazioni del merito, ci dice l’ordinanza interlocutoria, esigono una risposta.