ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
Di questa demo è attiva solo la versione per computer desktop

Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost.n.207/2018: La scelta del tema e le risposte.

22 maggio 2019
Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost.n.207/2018: La scelta del tema e le risposte.

Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost.n.207/2018.

Intervista a cura di Roberto Giovanni Conti  con Antonio D’Aloia (prof. ord.dir.cost.Univ.Parma), Giacomo D’Amico (prof. ass.dir.cost. Univ.Messina) e Giorgio Repetto (prof. ass.dir.cost.Univ.Perugia).

1. Dopo la sentenza n.207/2018 si attende l’eventuale intervento legislativo e, soprattutto, la decisione della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato. Quale pensa possa essere, nell’attesa, il ruolo del giudice comune, civile e penale, rispetto a casi simili a quelli che hanno coinvolto dj Fabo? Pensa che il rimedio cautelare possa essere sperimentato in ambito civile per offrire una tutela richiesta dal soggetto che versi in condizioni di salute irreversibili e, se si, in che misura?

 2. La decisione resa dalla Corte costituzionale ha riaperto numerosi interrogativi sugli effetti della questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice comune, domandandosi se in casi simili una diversa autorità giudiziaria sia tenuta a sua volta a sollevare analoga questione, ovvero a sospendere il giudizio in attesa della definizione della questione pendente, ovvero ancora possa adottare una “terza via”- cioè percorrere una diversa soluzione- decidendo nel merito la vicenda processuale pendente. Qual è il suo avviso sul tema? 

3. La Corte costituzionale ha richiamato, nella ordinanza n. 207/2018, numerose volte il concetto di dignità, secondo taluni propendendo per una nozione soggettiva che l’identificherebbe con il diritto all’autodeterminazione dalla quale deriverebbe il riconoscimento della legittimità di pratiche volte a determinare la prematura chiusura della propria esistenza. Pensa che tale ricostruzione della dignità sia condivisibile e, più in generale, ritiene che il ricorso al canone della dignità umana possa rappresentare un elemento utile per la decisione dei casi che si porranno all’attenzione del giudice comune e, se sì, in che misura?

La scelta del tema

La centralità dell’analisi volta ad esaminare le ricadute dell’ordinanza della Corte costituzionale n.207/2018 resa a margine della vicenda del povero dj Fabo e della condotta del deputato Marco Cappato è drammaticamente dimostrata dal caso  Lambert che sta infiammando in questi giorni la società francese. Casi dilemmatici che suscitano prese di posizione opposte e  confermano ancora di più il convincimento che il giurista dei nostri tempi è necessariamente chiamato a sottrarsi alla logica del comparto e della materia, invece allo stesso richiedendosi un approccio che tenda a superare lo steccato rappresentato dall' inquadramento di un caso  con la lente puntata sulle tradizionali discipline giuridiche settoriali e guardi al bene che viene in discussione nelle sue poliedriche dimensioni, attingendo  elementi utili di confronto per cercare di offrire risposte coerenti ed adeguate rispetto ad un panorama ordinamentale sempre più complesso e articolato.

In questa prospettiva alla specificità dell’ambito (civile, penale o amministrativo) nel quale viene in gioco il tema del fine vita si affiancano gli elementi di complementarietà, per buona parte rappresentati dai diritti fondamentali, nella loro multiforme dimensione, naturalmente destinati ad intersecare i vari settori scompaginando il tradizionale assetto degli studi e delle riflessioni.

Diritti che stanno lì ad indicare il dato aggregante dal quale il giurista di qualunque estrazione deve oggi muovere, con un incedere al contempo umile ma mai timoroso, proprio perché in gioco vi è la persona umana e la necessità che essa venga protetta nel modo che essa merita, anche quando mostra i segni più evidenti della sua vulnerabilità.

Da qui il filo rosso fra le interviste odierne e quelle appena concluse che hanno visto come protagonisti studiosi orientati a riflettere in varie forme sui diritti dell’uomo anche in chiave UE – e su come essi vanno declinandosi nelle aule giudiziarie.

Se, dunque, il giurista che specula sulla rilevanza penale di una condotta di sostegno al suicidio o di omicidio del consenziente prende in considerazione il momento necessariamente successivo all’evento morte del soggetto che aveva espresso il convincimento di porre fine alla propria esistenza dolorosa e si prende cura di valutare gli effetti della condotta che ha eventualmente agevolato l’evento stesso, il civilista scruta ciò che accade prima dell’evento morte, guarda agli effetti che derivano dall’inerzia o dalla condotta attiva di chi intende offrire un contributo al fine di realizzare la volontà suicidaria del malato irreversibile per comprendere se l’ordinamento debba occuparsi di tale condizione ed eventualmente in che modo. I due percorsi, dunque, sono solo in apparenza distinti e tra loro impermeabili venendo, invece, inevitabilmente a “scontrarsi” non solo per gli aspetti procedurali e gli interrogativi – che l’ordinanza n.207/2018 suscita, ma anche sui modi, sulle tecniche di protezione e sugli effetti che l’intervento giudiziale potrebbe produrre sulla vita umana.

Le interviste che seguono intendono scandagliare alcuni dei tanti problemi sorti all’indomani dell’ordinanza n.207/2018 vedono come protagonisti tre studiosi del diritto costituzionale – Antonio D’Aloia, Giacomo D’Amico e Giorgio Repetto –. Il che non sembra contraddire le premesse qui fissate a proposito della necessità di uno studio interdisciplinare del problema, anzi confermandole in relazione alla centralità dei diritti e valori fondamentali in gioco, attestando ancora una volta che i maggiori nodi problematici sul tappeto sono, almeno oggi, più che mai intrinsecamente collegati alla assai peculiare tipologia del provvedimento adottato dalla Corte costituzionale ed alle ricadute che esso è destinato a produrre sui diritti in gioco, nella loro intrinseca dimensione nazionale e sovranazionale.

Come di consueto, alla pubblicazione odierna della scelta del tema e della risposte, seguiranno domani  23 maggio le repliche e conclusioni con l’intervista integrale in pdf.

  1) Dopo la sentenza n.207/2018 si attende l’eventuale intervento legislativo e, soprattutto, la decisione della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato. Quale pensa possa essere, nell’attesa, il ruolo del giudice comune, civile e penale, rispetto a casi simili a quelli che hanno coinvolto dj Fabo? Pensa che il rimedio cautelare possa essere sperimentato in ambito civile per offrire una tutela richiesta dal soggetto che versi in condizioni di salute irreversibili e, se si, in che misura?

Antonio D’Aloia

1. Può essere opportuno fare una breve premessa prima di affrontare i quesiti posti.

Non c’è dubbio che la decisione (ordinanza) n. 207/2018 sarà ricordata come una delle ‘svolte’ più significative della giurisprudenza costituzionale(Vedi in tal senso A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte Cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta online, 1/2019, 92.). E’ una decisione che ha ‘spiazzato’ il campo delle opinioni e del dibattito sul fine vita e più in generale sui temi bioetici, al tempo stesso inaugurando una modalità procedurale effettivamente inedita, che può rinvenire un precedente ‘parziale’ nella decisione della Corte Suprema del Canada sul caso Carter, sempre in tema di suicidio medicalmente assistito (Un ‘atto piuttosto singolare’ lo ha definito G. Razzano, La Corte Costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in DirittiFondamentali.it, 1/2019, 1).


l’ordinanza 207annuncia’ (per ora), e anzi prepara, un vero e proprio overruling del diritto vivente in tema di end-of-life decisions...


Questo sembrerebbe confermare una difficoltà intrinseca delle Corti (anche Costituzionali o Supreme) ad intervenire su un terreno estremamente sensibile e controverso, e la ricerca di una collaborazione (sostanzialmente ‘imposta’) al Parlamento: nel caso canadese, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di suicidio medicalmente assistito; nel caso italiano allo scopo di prevenire un accertamento di incostituzionalità e di definire un intervento legislativo che riesca ad operare un bilanciamento ragionevole tra i diritti e gli interessi coinvolti in una questione che è tra le più complesse che possano porsi all’attenzione del diritto.

Sul piano dei contenuti, l’ordinanza 207 ‘annuncia’ (per ora), e anzi prepara, un vero e proprio overruling del diritto vivente in tema di end-of-life decisions. Finora, il punto di consolidamento della riflessione giuridica era rappresentato dalla sentenza ‘Englaro’, i cui contenuti sono stati in un certo senso ‘stabilizzati’ nella legge 219/2107.


In sintesi, viene riconosciuto in modo pieno un diritto di rifiutare le cure, anche ‘life sustaining’


In sintesi, viene riconosciuto in modo pieno un diritto di rifiutare le cure, anche ‘life sustaining’ (comprese le tecniche di nutrizione e idratazione artificiale). Questo diritto può essere esercitato sia prima che durante il percorso terapeutico, e la volontà di non curarsi può essere contenuta anche in una DAT con le formalità prevista dalla legge 219.

Rimaneva fuori da questo ‘contenitore’ la questione del suicidio medicalmente assistito e dell’eutanasia; e la sentenza Englaro lo faceva in modo netto, definendo un confine che sembrava spesso e solido: <>( Si legge ancora nella sentenza, che <<…. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio –nel quadro dell’alleanza terapeutica che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno- per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza […] >>.)

Anche nel parere del CNB sulla sedazione palliativa profonda continua (del 29 gennaio 2016), che può essere considerato un ulteriore punto di avanzamento del discorso sul rifiuto di cure e sull’accompagnamento nel morire, viene tracciata una linea distintiva che ribadisce la classica dicotomia tra ‘lasciar morire’ (nel senso di accompagnare, e anche accelerare, il processo naturale della morte) e ‘determinare’ la morte di un soggetto, con un intervento eutanasico diretto o aiutandolo materialmente a realizzare il proposito suicidiario.

Secondo il Comitato, «per l'obiettivo, le procedure e gli esiti, la sedazione è un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente alla fine della vita quella di alleviare o eliminare lo stress e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre l'eutanasia, secondo la definizione oggi prevalentemente accolta, consiste nella somministrazione di farmaci che ha come scopo quello di provocare con il consenso del paziente la sua morte immediata [...] La sedazione profonda, quindi, non è indicata come un trattamento che abbrevi la vita, se applicata in modo appropriato, e non può essere ritenuta un atto finalizzato alla morte». Sul piano pratico poi, aggiunge il parere, non è affatto vero (questo almeno dicono i dati statistici) che i pazienti sedati in modo profondo e continuo abbiano una sopravvivenza minore rispetto a quelli non sedati.

Non ho difficoltà ad ammettere che questa era (e per certi versi è ancora) la mia posizione.

Pur nella consapevolezza che esistono situazioni in cui il confine prima ricordato scolora, diventa più difficilmente percepibile (e difendibile), nella mia visione delle questioni bioetiche (e biogiuridiche) di fine vita, la distinzione tra rifiutare le cure (anche fino alle estreme conseguenze, a lasciarsi morire) e chiedere di essere uccisi o aiutati a morire, conserva una sua rilevanza, almeno ‘ordinaria’. Scegliere di non lottare più, di abbandonarsi alla forza inguaribile di una malattia, interrompendo o rifiutando presidi terapeutici, non è la stessa cosa che chiedere la somministrazione (o la dazione) di un farmaco che sia in grado, direttamente e ‘da sé’, di provocare la morte.

Ci sono differenze oggettivamente plausibili tra le due ipotesi, che riguardano sia il dato oggettivo (vale a dire i ‘mezzi’ usati, la struttura ontologica del fatto, il rapporto tra malattia, intervento ‘esterno’, morte del malato) che il dato soggettivo (relativo all’atteggiamento psicologico dei soggetti agenti, e in particolare del medico, della specifica finalizzazione della condotta).

 2. La decisione della Corte Costituzionale invece spariglia le carte; e con questo nuovo contesto dobbiamo fare i conti.

L’andamento del ragionamento della Corte è, invero, tutt’altro che lineare. Il confronto tra la prima parte, che culmina con l’espressione secondo cui “l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione”, e lo svolgimento successivo costruito attorno al caso concreto oggetto del giudizio di legittimità costituzionale(Si rinvia soprattutto al par. 8 dell’ordinanza.), sembra evidentemente testimoniare non solo la complessità dei temi affrontati, quanto la difficoltà della Corte di pervenire ad un esito largamente condiviso.


il tema del dolore del paziente subisce a sua volta un doppio slittamento: perché da un lato la lentezza o la rapidità del processo del morire diventano un elemento da considerare in rapporto alla visione della dignità del paziente; dall’altro, diventa rilevante anche il profilo della ‘maggiore’ sofferenza per chi sta accanto al malato nel vederlo subire un più lento processo di indebolimento progressivo delle funzioni organiche fino alla morte...


Questo è uno di quei casi in cui vedrei con molto favore la previsione nel nostro ordinamento dell’istituto della dissenting opinion: non solo perché ne risulterebbe una maggiore chiarezza della motivazione della decisione alla fine adottata, ma soprattutto perché il confronto diretto tra opinioni diverse da parte dei giudici della Corte consentirebbe di mantenere aperto il dibattito nel mondo degli operatori giuridici e più in generale nell’opinione pubblica; e, nel caso specifico, di offrire al legislatore indicazioni più complete, ed utili alla definizione di una scelte che rispecchi il più possibile l’equilibrio prefigurato dalla decisione costituzionale.

Proviamo a fare un riepilogo, utile a dare una prima risposta ai quesiti posti, dei passaggi argomentativi della Corte.

La premessa si appunta su quello che possiamo considerare ‘consolidato’, vale a dire ‘diritto vivente’, nell’Italian way sulle decisioni di fine vita.

Per la Corte, la legge 219 –che “recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo (sent. 438/2008 e sent. 253/2009) al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile come «vero e proprio diritto della persona», che «trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione”- permette già, al malato, di prendere la decisione di lasciarsi morire, “con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua”.

Inoltre, sempre la legislazione vigente (in questo caso la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”), riconosce la terapia del dolore come elemento fondamentale nel percorso di tutela della salute e della dignità della persona, al punto da inserire le cure palliative e la terapia del dolore tra i livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Questo può essere considerato lo snodo sul quale la Corte costruisce il suo ‘cambio di passo’ rispetto alla giurisprudenza precedente; tuttavia, il tema del dolore del paziente subisce a sua volta un doppio slittamento: perché da un lato la lentezza o la rapidità del processo del morire diventano un elemento da considerare in rapporto alla visione della dignità del paziente; dall’altro, diventa rilevante anche il profilo della ‘maggiore’ sofferenza per chi sta accanto al malato nel vederlo subire un più lento processo di indebolimento progressivo delle funzioni organiche fino alla morte.

Così parla la Corte: “La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l’interessato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo”.

Da questa premessa, che qualche perplessità solleva (almeno dal mio punto di vista) proprio per questa sovrapposizione di piani (la sofferenza del paziente e quella dei suoi cari; la liberazione dal dolore e la rapidità del processo del morire), la Corte deriva l’incostituzionalità del divieto assoluto di aiuto al suicidio, come elemento che “finisce … per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)”.


...la Corte decide di oltrepassare il confine (a volte effettivamente assai labile, devo ammetterlo) rappresentato dalla differenza tra lasciare (o lasciarsi) morire e provocare (o darsi) la morte (ovvero ‘farsi aiutare a morire), “letting die or killing”...


L’argomento dell’omogeneità delle situazioni serve a completare il quadro giustificativo dell’opinione della Corte. Una volta ammesso il diritto del malato di chiedere l’interruzione dei trattamenti sanitari ‘life sustaining’ (“anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore”), “non vi è ragione per la quale il medesimo valore (cioè la protezione della vita) debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.

In questo modo, consapevolmente, la Corte decide di oltrepassare il confine (a volte effettivamente assai labile, devo ammetterlo) rappresentato dalla differenza tra lasciare (o lasciarsi) morire e provocare (o darsi) la morte (ovvero ‘farsi aiutare a morire), “letting die or killing”: un confine che non ha a che fare solo con una visione ‘naturalistica’ o religiosamente orientata’ della vita e dei suoi ‘processi’, ma è anche un connotato essenziale di definizione dell’attività e del ruolo professionale del medico.

Non posso soffermarmi su questo tema, ma è tutt’altro che scontata l’accoglienza che questa decisione ha generato nell’ambito della professione medica. L’effetto di spiazzamento è stato forte e non è nascosto, ponendosi anche un problema di compatibilità (sicuramente improprio ora che l’aiuto al suicidio è assurto al livello di un diritto costituzionalmente protetto) con la normativa deontologica che continua a vietare al medico ogni adempimento che procuri la morte del paziente (art. 17 C.D.).

Il risultato del pronunciamento del Giudice delle leggi appare chiaro nella sua declinazione costituzionale. Esiste un diritto di essere aiutati a morire, in alcuni casi anche mediante un intervento diretto a provocare la morte; e non soltanto attraverso il riconoscimento del rifiuto o della rinuncia alle cure.

Sicuramente, siamo di fronte ad una ‘ricollocazione’ del ragionamento costituzionale, su un profilo che finora, anche la dottrina aperta a considerare in termini estensivi l’autodeterminazione del malato nelle vicende di fine vita, riteneva non coperto da una chiara indicazione costituzionale(Per C. Tripodina, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in Biolaw Journal, 3/2018, § 4, la Costituzione “non dice” (in modo netto, aggiungo io) sul diritto di morire per mano di altri.)

La casistica viene definita in termini rigorosi, almeno apparentemente.

Secondo la Corte, “Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Certo, patologia ‘irreversibile’ non significa necessariamente ‘terminale’ (e questo è un ulteriore scivolamento rispetto al dibattito classico – e ad alcuni precedenti legislativi (penso alle leggi di Stati americani come Oregon e Washington) – sulla legittimità del suicidio assistito o dell’eutanasia, che avvicina la soluzione ‘italiana’ ai modelli olandese e belga); e, d’altro canto, le ‘sofferenze psicologiche’ sono un contenitore difficile da circoscrivere, e da capire quando siano o diventino “assolutamente intollerabili”. La patologia rilevante poi, è solo fisica o anche psichica, o può avere caratteristiche combinate?

Alla fine, forse, l’elemento oggettivamente più idoneo a limitare l’ambito di esplicazione di questo ‘nuovo diritto’ resta il riferimento alla condizione della persona di essere tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.

Di questi problemi applicativi la Corte è perfettamente consapevole. E infatti, la sua pronuncia prende la forma inedita del monito al legislatore ad intervenire con il rinvio dell’udienza di trattazione a data fissa.

La presa d’atto che il divieto di aiuto al suicidio in alcune condizioni particolari produce un vulnus costituzionale lascia il campo ad una serie di complessi e sensibili bilanciamenti e scelte applicative che solo il legislatore può, in prima battuta, adottare; a cominciare dalla decisione se modificare l’art. 580 c.p., intervenire in senso integrativo sull’impianto della legge 219/2017, ovvero approvare una disciplina specifica per questi casi ‘estremi’.

La semplice e diretta dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto generale di aiuto al suicidio “lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.


...Troppi nodi non hanno un’unica possibilità di soluzione…


Troppi nodi non hanno un’unica possibilità di soluzione: le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale (o al medico in senso stretto, come è in Belgio), la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura (che personalmente vedrei come necessaria(In tal senso v. ancora A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 107.

). Ma soprattutto, la Corte non vuole che l’ammissibilità del suicidio assistito finisca col diventare uno strumento ‘ordinario’, che travolge i presidi di assistenza e di terapia del dolore che invece devono continuare ad essere la prima e principale risposta dell’ordinamento e dei suoi apparati al bisogno di dignità e di liberazione dal dolore delle persone malate. Per la Corte, “Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”.

 3. Questa premessa sui contenuti della ordinanza 207, e soprattutto la parte finale, mi consente ora di affrontare il tema posto dalla prima domanda.

Mi sembra difficile che qualche Giudice possa ritenere ancora applicabile, in situazioni analoghe a quelle descritte dalla Corte, l’art. 580 c.p., meno che mai nella sua versione più ‘dura’, tale cioè da comprendere ogni possibile forma di agevolazione o assistenza al suicidio.


...Mi sembra difficile che qualche Giudice possa ritenere ancora applicabile, in situazioni analoghe a quelle descritte dalla Corte, l’art. 580 c.p.,...


Al di là della forma ‘al momento’ della pronuncia della Corte (una dottrina molto autorevole ha parlato di ‘ircocervo’, di ‘decisione ibrida’(A. Ruggeri, op. cit., 108.[7), non c’è dubbio che il Giudice costituzionale abbia identificato, come punto di confluenza di molteplici principi e implicazioni costituzionali, un diritto di essere aiutati a porre fine alla propria vita, quando sia l’unico modo per rispettare la propria dignità e la propria esigenza di essere liberati da sofferenze insopportabili collegate ad una malattia irreversibile, contrastata solo da strumenti di sostegno vitale.

Questo diritto rappresenta ormai, un ‘significato’ costituzionale, una ‘norma’ costituzionale. Nonostante il fatto che la disposizione limitativa o impeditiva di questo diritto sia formalmente ancora ‘in piedi’, l’accertamento di incostituzionalità in certe condizioni è stato chiaro ed è secondo me un esercizio meramente teorico immaginare un cambio (o un aggiustamento) di rotta da parte della Corte alla scadenza del termine concesso al legislatore, o addirittura più avanti se il giudizio dovesse essere ulteriormente rinviato.

La Corte dice qualcosa anche su questo aspetto legato, per così dire, al ‘seguito’ giurisprudenziale della decisione.

Nel par. 11 del Considerato in diritto, spiega innanzitutto che l’uso di questa discussa tecnica decisoria serve proprio ad “evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità”.

Aggiunge poi, ed è la parte più interessante in rapporto alla questione in esame, che “Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua”.

Dunque, non si prospettano automatismi: in linea teorica, non si può escludere che i giudici comuni decidano di non sollevare la questione di costituzionalità, agganciandosi al giudizio costituzionale già ‘aperto’ (e provvisoriamente definito con l’ord. 207/2018); e nemmeno che decidano di portare avanti percorsi interpretativi differenti, persino disarmonici rispetto alle motivazioni della Corte Costituzionale.

Ritengo tuttavia, anche per la forte complessità etico-sociale del tema, e la condivisibile necessità che ci sia un intervento del legislatore, che sia opportuno muoversi in una logica di leale collaborazione con il Massimo Organo di garanzia costituzionale.

In questo senso, la soluzione più ‘ordinaria’ (e qui anticipo una parte della risposta alla seconda domanda) sarebbe quella di sospendere il processo davanti a sé, e sollevare la questione di costituzionalità inserendosi nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale già in corso. In questo modo, il nuovo giudice potrebbe dare il suo contributo alla migliore definizione dei termini sostanziali del giudizio costituzionale, al tempo stesso consentendo alle parti private del ‘suo’ processo di intervenire in quest’ultimo, ampliando le relative possibilità di difesa.

In passato, qualche Giudice si è anche limitato a sospendere il processo pendente davanti a sé in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Tale soluzione però è oggi ritenuta impraticabile o comunque insufficiente dalla più autorevole dottrina e anche dalla Corte di Cassazione proprio perché non assicura quelle esigenze prima evidenziate.

Sulla possibilità invece di utilizzare rimedi cautelari (se ho capito bene, al fine di ammettere e di rendere praticabile legittimamente una richiesta di aiuto o assistenza al suicidio), ho qualche perplessità, alla luce delle cautele che la Corte mostra di avere nella sua decisione.

Innanzitutto, cerchiamo di definire bene questa ipotesi teorica. Si pensa evidentemente ad una persona malata, nelle condizioni di DJ Fabo o analoghe a quelle indicate dalla Corte come ‘legittimanti’ il suicidio assistito.

Le questioni che pone la Corte come bisognose di un intervento legislativo sono serie e non eludibili attraverso un provvedimento cautelare di qualche Giudice, che rischierebbe proprio di aprire il varco a quei possibili abusi che la Corte Costituzionale ha voluto evitare con la sua decisione ‘progressiva’.

Inoltre, una prospettiva quale quella adombrata come ipotesi teorica nel quesito solleva un paradosso che investe il nucleo teleologico stesso della tutela giurisdizionale cautelare. Che senso (logico prima ancora che giuridico) potrebbe avere, per impedire che un diritto subisca un danno grave ed irreparabile, eliminare ‘irreversibilmente’ il presupposto di ogni diritto o rivendicazione?


...Le questioni che pone la Corte come bisognose di un intervento legislativo sono serie e non eludibili attraverso un provvedimento cautelare di qualche Giudice


Posso immaginare l’obiezione: se il diritto di cui si discute è quello di morire dignitosamente (secondo la propria idea di dignità), è possibile che questo diritto diventi non più disponibile in attesa dell’intervento legislativo o del nuovo –‘più diretto’- intervento del Giudice costituzionale in caso di inerzia del legislatore.

Il tema è davvero spinoso e non è facile dare una risposta che vada bene per tutte le situazioni astrattamente ipotizzabili.

Resto convinto tuttavia che la sede cautelare, proprio per le sue caratteristiche (di rapidità e ‘sommarietà’ delle valutazioni) non sia adatta a trattare casi in cui la linea di discrimine tra ciò che è (già) ammissibile e ciò che (ancora) non lo è, è affidata ad elementi che richiedono bilanciamenti e configurazioni molto complessi, non a caso rimessi alla discrezionalità del legislatore, anche affinché –nel frattempo- maturi un dibattito pubblico e professionale che possa fornire possibili indirizzi nelle scelte che andranno fatte.

 

Giacomo D’Amico

Non vi è dubbio che il ruolo del giudice comune, in casi simili a quello di dj Fabo, risenta e sia condizionato dalla peculiarità della decisione adottata dalla Corte con l’ord. n. 207 del 2018. Di ciò, d’altra parte, è consapevole lo stesso Giudice delle leggi che, al riguardo, così scrive: «Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua» (ord. 207 del 2018, punto 11 Cons. dir.).

La frase sopra riportata contiene una apparente e inevitabile contraddizione: per un verso, la Corte riconosce – e non avrebbe potuto fare diversamente – ai giudici il compito di valutare la sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza di eventuali questioni di legittimità costituzionale, ma per altro verso precisa che ciò dovrà avvenire «alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia».

La contraddizione è apparente perché la stessa Corte sa che non spetta a lei limitare il potere del giudice comune di valutazione delle condizioni per la rimessione di eventuali questioni di legittimità costituzionale; questa contraddizione è, al tempo stesso, inevitabile perché la Corte non può non ricordare al giudice comune che comunque l’ord. n. 207 reca una sorta di «incostituzionalità prospettata» (secondo l’espressione utilizzata dal Presidente Lattanzi nell’annuale relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, svolta il 21 marzo 2019).

Da quanto fin qui detto è evidente che la stessa Corte “caldeggi” e “auspichi” la rimessione della questione in casi analoghi a quello di dj Fabo. Non sembri azzardato dire che, con la decisione in esame, la Corte ha “messo in mora” il legislatore e “diffidato” il giudice comune dall’applicare l’art. 580 c.p. in casi simili.

È chiaro che siffatto argomentare offre il fianco a obiezioni e critiche anche condivisibili, che, però, a mio avviso sottovalutano i possibili effetti di una diversa decisione del Giudice delle leggi. Tra le soluzioni astrattamente ipotizzabili, alternative a quella assunta, vale la pena di prenderne in esame due:

1) inammissibilità con monito al legislatore: questa è la soluzione che la stessa Corte dichiara di aver assunto «in situazioni analoghe a quella in esame»; in questo caso, al legislatore è “recapitato” un invito – il più delle volte inascoltato – a disciplinare una certa materia, mentre il giudice comune può continuare a fare applicazione della norma censurata. Nel caso in esame questa soluzione avrebbe portato alla condanna di Marco Cappato e, probabilmente, della compagna e della madre di dj Fabo, in virtù di un’applicazione teoricamente coerente ma (almeno a mio avviso) ingiustamente rigorosa dell’art. 580 c.p. (mi verrebbe da dire: summum ius summa iniuria).

2) rinvio della causa a data da fissare con decreto del Presidente della Corte: questa seconda soluzione non è, per lo più, considerata dalla dottrina che ha commentato l’ord. 207 del 2018 ma si deve ritenere che sia stata adottata in altri casi in cui la Corte ha affrontato questioni che ponevano delicati problemi di equilibrio con la discrezionalità del legislatore (si pensi ad es. ai provvedimenti presidenziali di anticipazione e poi di rinvio dell’udienza di discussione della legge elettorale nota come Italicum). In questo caso la Corte avrebbe raggiunto il medesimo obiettivo perseguito con la decisione poi assunta, ma in modo meno trasparente e diretto. In altre parole, il mero rinvio della causa ad altra udienza sicuramente sarebbe stato letto dai commentatori più avveduti come un segno di deferenza nei confronti del legislatore ma probabilmente avrebbe avuto una scarsa eco.

Se si confronta la decisione assunta con l’ord. 207 del 2018 con queste possibili soluzioni, a mio avviso si ridimensiona la portata di talune critiche e forse ci si rende conto che la strada intrapresa dalla Corte si segnala, quanto meno, per la trasparenza del percorso e delle argomentazioni svolte.

 Tornando al ruolo del giudice comune in casi simili a quello di dj Fabo, francamente mi viene difficile immaginare una soluzione diversa dalla rimessione della questione di legittimità costituzionale. In questa prospettiva anche il ricorso al rimedio cautelare in ambito civile non mi parrebbe praticabile, posto che la stessa Corte ha ritenuto inevitabile e necessario l’intervento del legislatore.


così facendo il giudice comune finirebbe con il “costruire” da sé un percorso che consenta al malato di porre fine alle sue sofferenze…


In altre parole, così facendo il giudice comune finirebbe con il “costruire” da sé un percorso che consenta al malato di porre fine alle sue sofferenze, a fronte di una precisa presa di posizione della Corte che ha invece inteso salvaguardare le prerogative del legislatore.

Peraltro, vale la pena di sottolineare che nell’ord. 207 del 2018 non si riconosce affatto il “diritto a morire”; si sottolinea, piuttosto l’irragionevolezza («…non vi è ragione…») di una normativa in base alla quale il valore della vita si traduca «in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale» (punto 9 Cons. dir.).

 Giorgio Repetto

Per rispondere a questa e alle successive domande, penso sia necessario premettere alcune considerazioni generali sul valore e sul significato della ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, anche al fine di offrire un quadro ricostruttivo plausibile del suo “impatto” nell’ordinamento, in vista delle novità dei prossimi mesi (legislative e/o giurisprudenziali che siano).

La formula decisionale prescelta dalla Corte è quella di un’inedita ordinanza che accerta un vulnus derivante dall’irragionevolezza del trattamento subito da chi (come Fabiano Antoniani) non poteva sottoporsi al protocollo disposto dalla l. n. 219/2017 (sedazione profonda e interruzione dei trattamenti vitali) senza andare incontro a sofferenze ritenute inaccettabili, e non aveva a disposizione una via alternativa per accelerare il decorso della propria malattia. Impossibilità aggravata dal fatto che, a presidiare il proprio mantenimento in vita, il malato terminale vedeva eretta una “cintura protettiva” (così la chiama la Corte) rappresentata dalle disposizioni del codice penale che puniscono l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), nonché, indirettamente, l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). La Corte ritiene una simile situazione in contrasto con l’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza) e con l’art. 32 Cost., ma non la colpisce con una dichiarazione di incostituzionalità, perché una pronuncia meramente ablatoria non terrebbe conto dell’esigenza, costituzionalmente imprescindibile, di dettare una disciplina che regoli presupposti e modalità di accesso ai trattamenti comunque idonei a realizzare l’intento suicidiario. Tali presupposti e modalità, pur in un passaggio adombrati dalla Corte (v. p. 10 Cons. in dir.), non sono ritenuti costituzionalmente obbligati, al punto da indurre la Corte stessa a dettarne allo stato l’introduzione per il tramite di una sentenza additiva (“secca” o “di principio”). È in questo quadro, quindi, che si spiega la scelta della Corte di rinviare la trattazione del giudizio al 24 settembre 2019, così da consentire al Parlamento di dettare una disciplina che si faccia carico di sanare il vulnus riscontrato e di introdurre un’apposita disciplina. Aggiungo subito, anche alla luce delle posizioni dottrinali emerse in alcuni commenti, che ove ciò non dovesse avvenire (come, al momento, tutto lascia pensare) difficilmente la Corte potrebbe sottrarsi all’onere di essere conseguente rispetto al proprio pronunciamento. Il che potrebbe tradursi, nelle modalità che essa riterrà opportune, nella caducazione in parte qua del precetto penale (affiancata da una ricostruzione del dettato operativo della disciplina) o comunque nel sancire sua inoperatività rispetto alle fattispecie come quella da cui ha avuto origine il giudizio a quo.


...La mia impressione è che la Corte costituzionale non abbia fatto propria l’idea che, da oggi in poi, nel nostro ordinamento esista un “diritto al suicidio assistito”…


Accanto all’esito processuale (provvisorio) della vicenda, merita di premettere anche due parole per inquadrare sommariamente i termini del diritto sostanziale fatto valere. La mia impressione è che la Corte costituzionale non abbia fatto propria l’idea che, da oggi in poi, nel nostro ordinamento esista un “diritto al suicidio assistito”, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 32 Cost. Innanzi tutto perché – ma è un argomento non dirimente, lo ammetto – l’intervento legislativo auspicato dalla Corte consiste con tutta verosimiglianza nell’individuazione di un protocollo idoneo più che altro a operare quale “scriminante procedurale” rispetto ai soggetti (familiari, medici, personale sanitario) che concorrono a realizzare l’intento del malato terminale. Al diritto alla salute, quindi, si attribuisce la capacità di proteggere anche la rivendicazione del malato terminale a porre fine alle proprie sofferenze quando ricorrano i presupposti indicati dalla Corte, senza però con questo erigere una simile rivendicazione (pur costituzionalmente meritevole di protezione) in un diritto vero e proprio al suicidio assistito, ma unicamente elidendo l’antigiuridicità delle condotte poste in essere da soggetti terzi. Si tratta, a mio avviso, di un obbligo di protezione scaturente dal combinato disposto dei parametri costituzionali evocati, che non necessariamente si traduce nella configurazione di un “nuovo” diritto a morire rapidamente o nelle modalità ritenute conformi alle proprie aspettative.

Si dirà poi – e questo mi sembra il punto decisivo – che dall’art. 32 Cost. non si può far derivare la legittimità di un comportamento che, diversamente dalle ipotesi di cui alla l. n. 219 del 2017, non si traduce in un rifiuto delle cure, ma nel comportamento attivo volto a procurare la morte.

Non sono però convinto fino in fondo della bontà di un simile argomento.

Se pure è vero, infatti, che in linea di massima la differenza tra comportamento omissivo (letting die) e attivo (nelle forme dell’eutanasia indiretta o, tanto meno, diretta) nel conseguimento dell’evento morte deve essere tenuta ferma, resta il fatto che essa non perimetra due condotte sempre nettamente separabili. Ci possono ben essere dei casi, infatti, in cui interrompere i trattamenti vitali non vuol dire “lasciare che la malattia faccia il suo corso”, perché – come ha notato per tempo Antonio D’Aloia (voce Eutanasia (dir. cost.), in Digesto disc. pubbl., Agg. V, Torino 2012, 323) – il sopraggiungere della morte può avvenire nelle fattispecie “omissive” con una “rapidità che si avvicina molto alla immediatezza causale dell’atto eutanasico in senso stretto”. Nulla esclude, pertanto, che una severa delimitazione delle ipotesi di suicidio assistito ponga tale pratica in una situazione di prossima contiguità con il rifiuto di trattamenti vitali, con la conseguenza che esasperare oltre misura la differenza tra le due ipotesi potrebbe risultare scarsamente convincente.

Che così, nel caso di specie, stiano le cose, lo si desume del resto dall’art. 2, co. 2, della l. n. 219 del 2017, che individua quale presupposto per il rifiuto dei trattamenti di life sustaining una “prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte”. Ritenere, di conseguenza, che l’art. 32 Cost. impedisca sempre e comunque forme di intervento attivo in casi del genere mi sembra un esito non giustificato, purché però (ma la Corte questo lo ha precisato) si parli di ipotesi che si pongano in immediata prossimità con quelle contenute nella l. n. 219 cit. E proprio in questo senso mi pare che debba essere colto l’auspicio, formulato nell’ord. n. 207, di una disciplina della materia che si realizzi in quella medesima sedes, così da valorizzare la prossimità delle due fattispecie, come se dal seno dell’una (il rifiuto di trattamenti vitali) si possa generare, in virtù di una lettura costituzionalmente guidata, l’introduzione dell’altra (il suicidio assistito con i caratteri tratteggiati nell’ordinanza).


...stabilire quale possa essere nel frattempo il ruolo del giudice comune chiamato a occuparsi, dalle varie angolazioni immaginabili, di casi simili non è facile…


Alla luce di questo quadro, stabilire quale possa essere nel frattempo il ruolo del giudice comune chiamato a occuparsi, dalle varie angolazioni immaginabili, di casi simili non è facile. Nel disporre il rinvio della trattazione e in attesa della sentenza, la Corte ha infatti disposto il perdurare della sospensione del giudizio a quo (come era doveroso) ma ha anche chiarito che “negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua” (p. 11 Cons. in dir.).

Nel prossimo punto mi soffermerò sulla questione se da ciò si possa fa discendere per gli altri giudici un obbligo di sospensione e/o anche di sollevazione della questione di legittimità costituzionale.

Si può però intanto rilevare che il significato dell’inciso appena riportato, saggiamente vergato in termini che escludono qualsiasi automatismo, è quello di chiarire a tutti i giudici che dovessero trovarsi ad applicare la normativa de qua che, in ipotesi analoghe a quelle che hanno riguardato Fabiano Antoniani e Marco Cappato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. non è manifestamente infondata. E non lo è in virtù di un accertamento operato dall’organo istituzionalmente deputato a controllare la costituzionalità delle leggi: quindi deve ritenersi un’indicazione assistita dalla massima autorevolezza.

Da essa non si può tuttavia ricavare per certo un generale obbligo giuridico alla non applicazione medio tempore della disposizione in questione.

Lo spazio di applicazione della norma di cui all’art. 580 c.p. non viene infatti in considerazione alla luce del suo solo tenore testuale, come se dalla ordinanza della Corte si possa ricavare una preclusione all’applicazione della disposizione censurata in quanto tale. Essa non può, infatti, che venire in discussione alla luce della situazione normativa concreta con cui il giudice ha a che fare, e che potrebbe ben non coincidere (per i contorni del caso e le circostanze applicative) con quello preso in esame dall’ordinanza n. 207 cit. Situazione che si identifica nel fatto che il soggetto agevolato sia una persona “ (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”

 Cosa dire, ad esempio, rispetto a casi di malati terminali che, pur trovandosi nelle stesse (disperate) condizioni fisiche di Fabiano Antoniani, non siano poi in condizione di manifestare chiaramente la loro volontà, potendo quest’ultima venire ricostruita a posteriori sulla base di elementi più o meno convergenti? Si può escludere la punibilità del comportamento di chi aiuta nel suicidio una persona incapace di prendere decisioni libere e consapevoli?

Quello che voglio dire, in altre parole, è che se l’accertamento della non manifesta infondatezza è operato dalla Corte e da esso difficilmente il giudice può prescindere (ad esempio ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata da chi versi nelle medesime condizioni di Antoniani), resta a questi comunque da valutare se la questione meriti di essere sollevata alla luce delle concrete coordinate fattuali su cui si trova a pronunciarsi (non potendosi così a priori escludere, al variare delle circostanze, un esito diverso dalla sospensione del giudizio e dalla sollevazione della questione, ad esempio per difetto di rilevanza).

Problema ulteriore è poi quello relativo alla possibilità per il giudice di provvedere in sede cautelare per farsi carico delle indifferibili esigenze di tutela dei malati terminali.

Non penso possa darsi a questa domanda una risposta univoca, dovendosi anche qui fare i conti con la pluralità delle diverse situazioni ipotizzabili oltre che, ovviamente, con l’estrema delicatezza e complessità dei bilanciamenti richiesti.


…Tanto più, quindi, le circostanze fattuali oggetto del giudizio cautelare sono affini a quelle oggetto del giudizio della Corte, tanto più si deve ritenere che sul giudice gravi un onere (non un obbligo coercibile, ma pur sempre un onere) di sospensione del giudizio e di sollevazione della questione di legittimità costituzionale….


Una prima ipotesi potrebbe essere quella di un malato terminale che si trova in condizioni in tutto e per tutto affini a quelle in cui si trovava Fabiano Antoniani e che chiede di essere ammesso alla somministrazione dei farmaci letali. In una situazione del genere, ritengo che lo spazio a disposizione del giudice per pronunciarsi favorevolmente in sede cautelare sia oggi molto ristretto, per non dire nullo. Benché, come anticipato prima e come cercherò di spiegare più avanti, dall’ord. n. 207 cit. non si possa ricavare un obbligo generale per il giudice alla sospensione del giudizio, mi pare altrettanto indubitabile che questi, in sede cautelare, non possa non tener conto del fatto che il complesso bilanciamento tra interessi confliggenti che la materia richiede non solo non ha un esito predeterminato, ma anche che esso è stato ora affidato, in prima battuta, al legislatore e, in prospettiva, alla stessa Corte costituzionale al momento della eventuale prosecuzione del giudizio. Benché la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sia stata ritenuta non manifestamente infondata (se non, addirittura, manifestamente fondata), tale norma non è stata espunta dall’ordinamento e ciò pertanto non autorizza, come non autorizzava in passato, ad aggirarne i precetti: se così è stato, si deve anche al fatto che la Corte ha ritenuto come in questa materia ragioni di cautela e di meditata presa in carico degli interessi confliggenti prevalgano, in attesa della soluzione definitiva, sulle ragioni (pur meritevoli) di chi invoca l’accesso a una morte dignitosa.

Tanto più, quindi, le circostanze fattuali oggetto del giudizio cautelare sono affini a quelle oggetto del giudizio della Corte, tanto più si deve ritenere che sul giudice gravi un onere (non un obbligo coercibile, ma pur sempre un onere) di sospensione del giudizio e di sollevazione della questione di legittimità costituzionale. Sospensione del giudizio e sollevazione della questione che appaiono difficilmente compatibili, nel caso di specie, con la concessione della misura cautelare tesa a porre fine una volta per tutte alla situazione di sofferenza di un malato irreversibile.

Va anche detto che una conclusione del genere mi pare l’unica compatibile con gli orientamenti che guidano i rapporti tra incidente di costituzionalità e tutela cautelare. Dopo una lunga fase di incertezza, infatti, oggi le coordinate fondamentali di questo rapporto si sono assestate nel senso che al giudice in sede d’urgenza non è impedito di sollevare questione di legittimità costituzionale, purché ciò non determini un esaurimento del suo potere decisionale, ad esempio nell’ipotesi in cui la sospensione di un provvedimento non abbia carattere provvisorio o temporaneo ma determini effetti irreversibili o comunque produca una consumazione della potestas iudicandi del giudice (sentt. nn. 59/2014, 96/2015, 84 e 133/2016). L’adozione di misure cautelari in questa materia, quindi, in tanto potrebbe risultare ammissibile, in quanto non determini effetti comunque irreversibili, perché essi produrrebbero (tra le altre cose) un non giustificato aggiramento degli effetti dell’ordinanza. Una soluzione del genere, a mio avviso, si ricava anche da quanto la Corte costituzionale ha deciso nel “caso Stamina” (sent. n. 274/2014), quando ha ritenuto ammissibile la quaestio sollevata in sede d’urgenza, con contestuale ammissione del malato a partecipare alla sperimentazione di una nuova (discussa) terapia.

In tutti gli altri casi – quando cioè le condizioni di salute del malato presentino delle differenze con quelle oggetto del giudizio della Corte ovvero vengano chieste al giudice misure non irreversibili – non si può a priori escludere che il giudice medesimo (anche al di là della sospensione del giudizio e dell’eventuale rimessione della questione alla Corte) provveda con misure interinali: ma si tratta di ipotesi comunque da verificare in concreto e per le quali si potrebbe parlare comunque di casi di scuola o poco più.


all’imperativo costituzionale di tutela della vitanon si contrappone un vero e proprio diritto al suicidio assistito…


Ad ogni modo, non mi nascondo l’estrema difficoltà e complessità delle valutazioni sottese a provvedimenti di tal fatta, attenendo essi a beni di primario rilievo costituzionale, il cui bilanciamento richiede grande misura e cautela, e con esse estremo rigore argomentativo. La Corte, a mio avviso, ha chiarissimamente (e condivisibilmente) offerto una ricostruzione dei valori in gioco per cui all’imperativo costituzionale di tutela della vita, anche di chi si trova in condizioni di fragilità e di vulnerabilità, non si contrappone un vero e proprio diritto al suicidio assistito (come qualcuno ha ritenuto) ma il diritto ad accedere, a determinate condizioni, a prestazioni che escludano il protrarsi di inutili sofferenze come aspetto intrinsecamente connesso alla tutela della salute.

 

2. La decisione resa dalla Corte costituzionale ha riaperto numerosi interrogativi sugli effetti della questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice comune, domandandosi se in casi simili una diversa autorità giudiziaria sia tenuta a sua volta a sollevare analoga questione, ovvero a sospendere il giudizio in attesa della definizione della questione pendente, ovvero ancora possa adottare una “terza via”- cioè percorrere una diversa soluzione- decidendo nel merito la vicenda processuale pendente. Qual è il suo avviso sul tema?

 Antonio D’Aloia

1. In parte, ho già anticipato la risposta a questo secondo quesito.

Peraltro, il caso che abbiamo di fronte è insolito anche da questo punto di vista: la questione infatti non è semplicemente pendente, in attesa che la Corte la definisca in qualche modo.

La Corte Costituzionale si è espressa, con tutte le critiche che è possibile fare a questa inedita forma di decisione di ‘incostituzionalità accertata ma non (ancora) dichiarata’.

Per il Giudice costituzionale l’attuale assetto normativo provoca un vulnus nei confronti di interessi costituzionalmente protetti che sarebbero idonei a sostenere un diritto a morire per mano di altri (o a farsi aiutare a morire). Per questo, la questione è si pendente, ma al tempo stesso molto ‘orientata’ nell’esito.

In un contesto siffatto, come ho avuto modo di dire, lo schema preferibile appare essere la proposizione, anche da parte degli ‘altri’ giudici, dell’analoga questione. Certamente, mi sentirei di escludere l’alternativa prospettata nel quesito, vale a dire la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione.

Nel ribadire le considerazioni già svolte sub 1), mi limito a riportare il ragionamento assolutamente condivisibile di Gustavo Zagrebelsky nel suo Manuale di Giustizia Costituzionale: “nulla sembra imporre la sospensione degli altri procedimenti pendenti, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, e nemmeno sembra che la pendenza del giudizio costituzionale ne costituisca una causa di sospensione facoltativa, a norma dell'art. 295 c.p.c., norma certamente derogata dalla disciplina speciale della pregiudizialità costituzionale. (...) A ragionar diversamente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili. L'obbligo di sospensione attribuirebbe a un qualunque giudice, magari con un'iniziativa pretestuosa, di interferire in generale sull'amministrazione della giustizia nonché sull'autonoma decisione di tutti gli altri giudici; la mera facoltà di sospensione (senza proposizione della questione) priverebbe le p