ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
La normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a confronto con l’emergenza epidemiologica da covid-19 di Giuseppe de Falco
Sommario: 1. Considerazioni generali - 2. Rischio da covid-19: valutazione nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (DVR) – 3. In particolare: le norme sulla valutazione del rischio da esposizione ad agente biologico- 4. Rischio da covid-19: aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) - 5. Rischio da covid-19: aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) - 6. Le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da covid-19 - 7. In particolare, il protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto al covid-19
1.Considerazioni generali
La complessa emergenza epidemiologica che stiamo vivendo fa sorgere inevitabilmente interrogativi rilevanti anche sotto il profilo dell’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tali ambiti, del resto, è risultato assai elevato il rischio di contrazione del virus, tanto che una parte essenziale delle linee guida che, a quanto consta, si stanno predisponendo in ambito governativo, con l’auspicabile intesa delle regioni, per l’avvio della cd. fase 2, concerne proprio la definizione di standard generali di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come è noto, nel nostro paese è vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una normativa quanto mai complessa, estesa e rigorosa, emanata in linea con le direttive dell’Unione Europea ed incentrata essenzialmente nel corposo decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, che contiene una rilevantissima serie di obblighi di carattere giuridico e tecnico, senza dubbio in grado di fornire – se opportunamente osservati - un poderoso schermo protettivo alle esigenze di tutela dei lavoratori e di tutti coloro che, a qualsiasi, legittimo, titolo, frequentano i luoghi di lavoro.
Certamente l’emergenza pandemica che stiamo affrontando è un evento, imprevedibile e imprevisto, di dimensioni ed impatto straordinari, per cui si tratta di accertare se le norme prevenzionistiche vigenti forniscano o meno un parametro di riferimento congruo e pertinente.
La risposta appare in larga misura affermativa, sol che si considerino principi e disposizioni di carattere generale, oltre che alcune disposizioni più specifiche, del sistema normativo delineato dal d.lgs. n.81/2008, così come ci si propone di fare in questo scritto.
La conferma dell’appropriatezza di tale sistema può farsi derivare anche dalla considerazione che le disposizioni legislative dettate per fronteggiare l’emergenza in atto non apportano alcuna modifica al d.lgs. n.81/2008, mentre i decreti governativi emanati in attuazione della decretazione d’urgenza contengono indicazioni e raccomandazioni, specificamente ritagliate sulla necessità di contenere la pandemia in corso, parametrate anche sulle indicazioni di carattere sanitario e prudenziale in genere che l’OMS e il nostro Ministero della Salute hanno da tempo dettato e finalizzate, in modo diretto o implicito, anche a creare le più opportune – allo stato delle conoscenze scientifiche – condizioni di cautela nei luoghi di lavoro[1].
Così è a dire, quanto ai provvedimenti legislativi, delle disposizioni di cui all’art.1, comma 2, lett. z) e gg), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19[2], che stabiliscono che le attività non sospese si svolgano previa assunzione delle misure idonee a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio e che i servizi di pubblica necessità debbano adottare, qualora non sia possibile far rispettare detta distanza, protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale.
Ma così è, più in particolare, a dire, quanto ai diversi DPCM, da ultimo della previsione di cui all’art. 2, comma 10, del DPCM 10 aprile 2020 (emanato in attuazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e abrogativo dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio) che dispone che le imprese le cui attività non sono sospese rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (protocollo su cui ci si soffermerà in seguito), nonché della previsione di cui all’art. 1, lett. ii) del medesimo DPCM, che con riferimento alle attività professionali, che proseguono, raccomanda, tra l’altro, di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione, “laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento”, di strumenti di protezione individuale, e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro[3].
Non si tratta, dunque, di nuove disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma di indicazioni operative che certamente rilevano, come meglio si specificherà in seguito, anche alla stregua dell’attuale sistema normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il quale, a giudizio di chi scrive, si armonizzano adeguatamente. Ciò, quanto meno, se si ha riguardo a pilastri di tale sistema, dai quali traspare il principio per cui la prevenzione sul lavoro non va circoscritta a rischi specifici, predeterminati, rispetto ai quali siano state dettate specifiche disposizioni normative, ma si estende anche alla tutela nei confronti di rischi nuovi, rispetto ai quali non sia possibile intervenire tempestivamente con l’emanazione di norme impositive di obblighi specifici. Ci si intende riferire alla disposizione fondamentale dell’art. 2087 del codice civile, che dispone che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro[4]; alla definizione stessa di “prevenzione”, intesa dall’art.2 lett. n) del d.lgs. n.81/2008 come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”; alla disposizione di cui all’art. 15 del d.lgs. n.81/2008, che delinea le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulla quale si tornerà nel prossimo paragrafo.
Avviandoci dunque alla valutazione circa la pertinenza ed applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n.81/2008 nell’attuale contesto emergenziale, deve necessariamente operarsi una duplice premessa. Va precisato, invero, da un lato che, a mente dell’art. 3, primo comma, del decreto legislativo, le disposizioni dello stesso si applicano “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”; dall’altro che, coerentemente, a mente dell’art.2, lett.c), del d.lgs. n.81/2008, il termine “azienda”, che costituisce il parametro di riferimento applicativo delle disposizioni del decreto stesso, ha riguardo al “complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o provato”, per cui è chiarissimo che la normativa di prevenzione trova applicazione nell’ambito di ogni organizzazione lavorativa, quale che ne sia l’oggetto[5].
2. Rischio da covid-19: valutazione nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il primo punto da affrontare nella valutazione dei rapporti tra il vigente sistema normativo in tema di salute e sicurezza del lavoro e l’emergenza epidemiologica che affligge l’intera popolazione concerne il modo in cui deve essere considerato, e apprezzato giuridicamente, il rischio da contagio del virus covid-19 alla stregua dei principi e delle disposizioni specifiche di detto sistema[6].
Cardine di tale sistema è, come è noto, l’istituto della valutazione dei rischi che connotano le singole attività lavorative, istituto introdotto, sulla scia delle direttive europee, dal d.lgs. n.626/1994 e poi ampiamente regolamentato in seno al d.lgs. n.81/2008.
Ciò che dunque rileva è essenzialmente il quesito circa la necessità o meno, per il datore di lavoro e quindi per i suoi collaboratori (in primis il medico competente, stante la specifica tipologia di rischio da contagio, ma anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP ) di procedere, in ragione del manifestarsi di questo rischio di contagio, indubbiamente del tutto nuovo rispetto alla situazione che non solo le imprese, ma tutto il mondo era abituato a vivere sino a qualche tempo fa, a specifica valutazione del rischio da contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Altro quesito, che deriva dal primo, per le attività già in essere al momento dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica, e dunque, può dirsi di fatto, per la totalità delle attività, è quello inerente la necessità o meno di procedere, in esito alla valutazione del rischio stesso, ad un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).
E, ancora, il quesito circa la necessità di procedere, nel caso dei cd. “appalti interni” di cui all’art.26 del d.lgs. n.81/2008, e cioè nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nell’ambito dell’azienda (da intendere come sopra specificato) o di una unità produttiva[7] della stessa o comunque nell’ambito del ciclo aziendale, all’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Le opinioni che, con riferimento al primo, essenziale, quesito, possono, non solo astrattamente, ma anche concretamente (posto che risulta che entrambe siano state, in ambiti diversi, espresse, come può evincersi anche dalla lettura dei contributi citati nella nota 6) manifestarsi sono diametralmente opposte tra loro, almeno per quanto concerne tutte le attività lavorative diverse da quelle in cui vengono svolte la professione medica, la professione infermieristica e l’attività di laboratorio che concerne l’analisi e il trattamento del virus, posto che in questi ultimi casi indubbiamente il rischio da contagio attiene direttamente proprio all’attività svolta, ed in particolare al contatto con pazienti positivi al COVID-19 o, comunque, con pazienti ad elevato rischio di contrazione del virus, ovvero attiene alla “gestione” del virus in laboratorio.
Per tutte le altre attività lavorative, invece, il ragionamento può muoversi lungo direttrici diverse: può argomentarsi, da un lato, che il rischio da contagio non deriva direttamente da agenti biologici usati nell’attività lavorativa, e non deve dunque – non essendo un rischio “professionale” - formare oggetto di specifica valutazione[8]; ovvero può al contrario ragionarsi nel senso che, essendo il rischio comunque connesso a contatti con persone (lavoratori e non) che avvengono nell’ambito dell’attività lavorativa (oltre che, ovviamente, a contatti che avvengono aliunde) e dunque all’organizzazione stessa dell’attività, il rischio vada espressamente valutato e poi cautelato dal datore di lavoro.
Pur trattandosi di un tema che indubbiamente trascende la realtà lavorativa e riflette problematiche proprie della “salute pubblica”, non pare davvero che possa prescindersi, per dare soluzione al quesito, dalla considerazione del sistema normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dunque, essenzialmente dalle disposizioni del d.lgs. n.81/2008, e, in particolare, dall’analisi di come queste disposizioni delineano e regolamentano gli obblighi di carattere generale del datore di lavoro e, specificamente, l’istituto giuridico della valutazione dei rischi. Questa analisi deve consentirci di capire se, alla stregua del contenuto di tali disposizioni, il datore di lavoro sia o meno gravato da un obbligo di intervento diretto, in dipendenza della potenziale manifestazione del rischio da contagio, ovvero possa limitarsi ad attuare le indicazioni che, anche con riferimento alle compagini lavorative, si rinvengono, come visto, nei decreti leggi, nei decreti ministeriali e comunque negli atti delle autorità sanitarie.
Ebbene, sembra che una considerazione sistemica delle disposizioni del d.lgs. n.81/2008 (sia quelle di carattere generale che quelle più direttamente attinenti alla valutazione del rischio, e del rischio da agenti biologici in particolare) debba necessariamente approdare ad una risposta affermativa al quesito.
Deve necessariamente partirsi dalla considerazione delle già accennate misure generali di tutela di cui all’art.15, che indicano i principi e gli obiettivi di fondo della legislazione in materia. Tra tali misure la lettera a) menziona “la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza” (la sottolineatura è di chi scrive); la lettera b) impone, per quanto in questa sede specificamente interessa, di integrare, nella prevenzione, l’influenza dei fattori dell’ambiente, generalmente inteso e quindi sicuramente riferibile anche ad emergenze sanitarie di carattere mondiale; la lettera c) indica l’esigenza di ridurre al minimo i rischi, ove non ne sia possibile, come accade con il rischio da contagio del virus covid-19, l’eliminazione totale, ancora una volta senza circoscrivere il principio a rischi specifici.
In particolare, l’apprezzamento della previsione normativa di cui all’art. 15 lett.b), in uno con la già ricordata definizione di “prevenzione”, porta generalmente i commentatori ad individuare una sorta di “permeabilità” tra organizzazione lavorativa e ambiente in senso ampio e ad elaborare, per altro aspetto, il concetto di “salute circolare”, alla cui stregua garantire al cittadino lavoratore il pieno risetto del diritto alla salute, ex art. 32 Cost. C’è o ci può essere, come altrimenti si dice, un rapporto reciproco bidirezionale tra i rischi “interni” e quelli “esterni” all’ambiente di lavoro.
Ma è il complesso della disciplina normativa specifica in tema di valutazione dei rischi che sembra non possa dare adito a dubbi. Viene subito in rilievo la definizione stessa di “valutazione dei rischi”, di cui all’art. 2, lett. q) del d.lgs. n.81/2008: “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
La onnicomprensività del concetto traspare poi, quanto alla regolamentazione specifica dell’istituto, non solo dalla disposizione generale di cui all’art. 17, lett. a), che menziona, come obbligo del datore di lavoro non delegabile, “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28”, e che viene ribadita dall’art. 28, primo comma, che, nel definire l’oggetto della valutazione dei rischi, lo individua in “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, delineando un’elencazione di rischi specifici che è da tutti interpretata come meramente esemplificativa e non certo esaustiva; ma, soprattutto, dalla disposizione di cui all’art.28, secondo comma, lett.a), che, nel dare specifica concretezza al documento che esita dalla valutazione dei rischi (il DVR appunto) stabilisce che esso deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”.
E dunque devono formare oggetto di valutazione non solo i rischi che derivano direttamente dall’attività lavorativa, e cioè dalle caratteristiche, condizioni e modalità della stessa, dai prodotti impiegati, dall’uso di macchinari e strumenti, dall’esposizione che essa determina ad agenti, ecc., ma anche quelli che si originano “durante” l’attività stessa, senza che la norma menzioni, e dunque circoscriva, eventuali fonti di origine. E’ la dimensione per così dire temporale che in questo senso rileva: qualunque rischio che afferisca all’attività lavorativa, nel senso che derivi direttamente da essa o sia comunque connesso al tempo e al modo in cui l’attività viene espletata, deve essere valutato dal datore di lavoro. Ogni rischio che, in altre parole, trovi la propria “occasione” di manifestarsi nell’organizzazione di lavoro.
Appare dunque corretto ritenere che sia tale anche il rischio di possibile contagio determinato, nell’attuale contesto dell’emergenza pandemica, dalla frequentazione dei luoghi di lavoro da parte di soggetti, lavoratori e non, che possono essere portatori, anche asintomatici, del virus e che potrebbero dunque trasmetterlo ai lavoratori (così come ad altri frequentatori dell’ambiente di lavoro). Non si può, in altre parole, dubitare che le attuali condizioni, generalmente intese, in cui tutte le attività lavorative si svolgono si caratterizzino per la presenza di margini di rischio in passato inesistenti (salvo che per le attività in cui venivano impiegati o si era a contatto, per stare al tema che interessa, con agenti biologici) che devono formare oggetto di considerazione. Ciò a partire da lavori che prevedono un più frequente contatto con il pubblico (ad esempio, supermercati, banche, farmacie, trasporti, ecc.) per finire a quelli in cui il contatto è di solito inesistente; in tali ultimi casi, peraltro, la valutazione del datore di lavoro potrà, in ipotesi, condurre a ritenere l’inesistenza, in concreto, del rischio da contagio.
Giova precisare, al riguardo, anche per rispondere alla possibile obiezione circa l’esigenza di non gravare il datore di lavoro della valutazione, ad esempio, del rischio da “influenza” che annualmente si ripresenta, che attualmente si tratta di valutare le implicazioni di un rischio gravissimo, concreto, apprezzato a livello mondiale alla stregua di una vera e propria pandemia, come tale prevedibile, e la cui possibilità di manifestazione anche nell’ambito della compagine lavorativa non è meramente astratta ed ipotetica, ma ragionevole e concreta[9].
Il rischio che normalmente deriva da un agente biologico, di per sé assolutamente “generico” nell’ambito di attività lavorative in cui non sussista esposizione a detto agente, risulta però attualmente “aggravato” dalla specifica emergenza sanitaria in corso e pertanto meritevole di valutazione.
Come è noto, poi, il portato dell’elaborazione giurisprudenziale è nel senso di affermare che la valutazione dei rischi, per adempiere al disposto normativo, non deve essere generica e formale, ma specificamente mirata ai rischi concreti, da apprezzare direttamente quanto alle loro caratteristiche specifiche, così da poter garantire il conseguente approntamento di cautele effettive e, nei limiti del possibile, efficaci[10].
Ciò non significa, sia ben chiaro, richiedere al datore di lavoro, al RSPP e al medico competente chissà quale elaborazione scientifica e tecnica per l’individuazione delle cautele da approntare: significa solo richiedere che il rischio venga specificamente apprezzato con riguardo alle caratteristiche della singola organizzazione di lavoro (ad esempio con riguardo all’eventuale compresenza e afflusso di persone ed alla precarietà dei locali) e che si proceda, conseguentemente, all’adozione di quelle misure che, come si vedrà nel prosieguo di questo scritto, non sono assolutamente trascendentali ma riflettono indicazioni di tutela abbondantemente descritte in via generale dai citati atti normativi e protocolli di sicurezza e da adattare soltanto alla specifica attività.
3.In particolare: le norme sulla valutazione del rischio da esposizione ad agente biologico
Va ora aggiunto che, derivando il rischio di cui si discute da un agente biologico, assume rilievo il richiamo, operato dal terzo comma dell’art.28, a proposito del contenuto del DVR, alle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute negli altri titoli del decreto legislativo, ed in particolare alle disposizioni del titolo X, in tema di esposizione ad agenti biologici, riferite, come stabilisce l’art. 266, “a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”. Giova ricordare che la definizione di “agente biologico” di cui all’art. 267 lett. a) ha riguardo a “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Per la verità, non tutte le disposizioni di cui al titolo X appaiono riferibili anche al rischio da contagio da agente biologico esterno, posto che alcune di esse (artt. 269-270) si riferiscono ad attività che comportano l’uso dell’agente biologico, mentre altre (artt. 274-275-276-277) si riferiscono ad attività o evenienze specifiche (strutture sanitarie e veterinarie, laboratori, processi industriali che comportano l’uso di agenti biologici, misure di emergenza in caso di dispersione nell’ambiente di agenti biologici). Peraltro, che le norme del titolo X in tema di valutazione dei rischi da agente biologico possano trovare applicazione – ad eccezione di previsioni specifiche - anche nelle fattispecie relative alla valutazione del rischio da contagio da covid-19 appare conclusione necessitata soprattutto alla luce della previsione di cui all’art. 271, comma quarto, che consente al datore di lavoro, per le attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, “possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi”, di prescindere dall’attuazione di talune misure delineate dalle norme del titolo X, qualora i risultati della valutazione dimostrino che le misure stesse non siano necessarie.
Quanto alle modalità di effettuazione della valutazione dello specifico rischio da contagio da covid-19 si rimanda, pertanto, alle indicazioni dell’art.271, precisando peraltro che in proposito sarebbero utili integrazioni o specificazioni di fonte normativa. Basti pensare, ad esempio, al rilievo che assume la classificabilità (per la quale il datore di lavoro non può, allo stato, che rifarsi alle indicazioni dei propri collaboratori tecnicamente competenti, medico competente e RSPP) del covid-19 quale agente biologico del gruppo 2 o del gruppo 3, secondo le definizioni dell’art. 268, comma 1, lett. b) e lett. c)[11], posto che dall’una o dall’altra opzione derivano differenti oneri attuativi.
4.Rischio da covid-19: aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Apprezzata, dunque, la necessità di procedere alla valutazione del rischio da covid-19, potrebbe però astrattamente argomentarsi che l’obbligo in questione debba valere per le nuove attività, quelle cioè che nascono durante l’emergenza epidemiologica, mentre non vi sarebbe, alla luce della disposizione di cui all' art. 29, comma 3, in tema di aggiornamento della valutazione dei rischi, alcun obbligo di rielaborazione della valutazione per le attività già in essere al momento dell’insorgere dell’epidemia/pandemia.
La norma citata àncora invero l’obbligo di aggiornamento a modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, ad infortuni significativi o agli esiti della sorveglianza sanitaria. Si potrebbe quindi ritenere, ancora una volta, che essa riguardi solo le attività che concernono prestazioni mediche ed infermieristiche o di laboratorio, posto che nell’ambito di queste la nuova patologia da combattere ha indubbiamente determinato un mutamento significativo dell’attività di diagnosi, cura, assistenza ed analisi.
Una tale lettura della norma, formalistica, sarebbe peraltro incongrua. A parte il paradosso di ritenere che, patrocinando la stessa, dovrebbero cautelare i propri dipendenti contro il contagio solo le aziende di nuova costituzione (in concreto pressocchè inesistenti nell’attuale contesto sociale) e non tutte le altre, oppure il paradosso di ritenere che bisognerebbe attendere il manifestarsi di un contagio in azienda o in ufficio per procedere a rielaborare il DVR, l’interpretazione letterale appena citata non tiene conto del fatto che un apprezzamento sistemico del concetto di “valutazione dei rischi” in seno alla normativa di prevenzione porta necessariamente a ritenere – come del resto osservato dalla concorde giurisprudenza[12] – che lo stesso, in quanto finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dell’individuo e caratterizzato, come detto, dalla onnicomprensività dell’orizzonte valutativo, abbia natura dinamica e non statica, per cui debba necessariamente riflettere una concezione del rischio anch’essa dinamica, e debba dunque essere duttile, così da apprezzare qualsiasi mutamento che vada ad incidere sulle condizioni di esercizio dell’attività lavorativa, per qualunque ragione esso si determini.
Ma del resto, rimanendo alla stessa lettera della norma, non può non assumere comunque rilievo il fatto che l’attuale emergenza epidemiologica abbia apportato, se non altro per effetto dell’obbligo di ottemperare alle diverse misure di contenimento del virus dettate in sede legislativa o di normazione secondaria (DPCM, ordinanze, ecc.) un mutamento dell’organizzazione lavorativa significativo ai fini della salute e della sicurezza; è vero che, a stretto rigore, è il mutamento organizzativo che deriva dal nuovo rischio, e non il contrario, ma non v’è dubbio che, a sua volta, le implicazioni del mutamento organizzativo necessitano di essere valutate. Così pure, per altro verso, l’evoluzione del grado della prevenzione e della protezione, collegata sempre alle esigenze di contenimento del virus, è un altro presupposto che fonda, a mente dell’art. 29, comma 3, l’obbligo di aggiornamento del DVR.
Appare quindi opportuno affermare un dovere di rielaborazione della valutazione dei rischi per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, precisando peraltro che il termine di trenta giorni per la rielaborazione, che decorre dal manifestarsi dell’evenienza che impone la rielaborazione stessa (art. 29, terzo comma) non può che essere apprezzato con estrema cautela nell’attuale contesto emergenziale.
E’ evidente che il datore di lavoro deve ricorrere, ai sensi dell’art. 29, comma uno, ai suoi collaboratori istituzionali, RSPP e medico competente, e ciò vale ovviamente anche per il dirigente di un ufficio giudiziario, che non ha le competenze e le cognizioni tecniche e scientifiche per procedere al riguardo, ma può, e deve, solo essere a conoscenza, oltre che ovviamente della realtà del proprio ufficio, delle disposizioni legislative e di normazione secondaria che vengono emanate per il contenimento dell’emergenza in atto, nonché delle indicazioni contenute nelle direttive del Ministero della Giustizia.
5.Rischio da covid-19: aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
Risposta affermativa appare preferibile dare anche al quesito circa la necessità di procedere, nel caso dei cd. “appalti interni” di cui all’art.26 del d.lgs. n.81/2008, e cioè nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nell’ambito dell’azienda (da intendere come sopra specificato) o di una unità produttiva della stessa o comunque nell’ambito del ciclo aziendale, all’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Va premesso, al riguardo, che il rischio da interferenze è non solo quello che deriva dal contatto fisico tra lavoratori di compagini lavorative diverse, ma, come la giurisprudenza tradizionalmente afferma, anche quello che attiene alla “concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”[13]. Basti pensare, per quanto concerne ad esempio la realtà degli uffici giudiziari, alle imprese di pulizie, di vigilanza e, nell’attualità, alle imprese eventualmente chiamate ad operare la sanificazione dei locali.
Il concetto onnicomprensivo di rischio da valutare, che si è dapprima patrocinato, vale a far comprendere l’esigenza di riflettere circa l’opportunità di informare le imprese e i lavoratori autonomi affidatari di opere o servizi circa le misure di prevenzione e protezione messe in atto per fronteggiare il pericolo di contagio e di adottare misure analoghe o, se del caso, ulteriori anche in dipendenza della presenza, sul luogo di lavoro, di compagini lavorative diverse. Una delle cautele più ovvie è quella che consiste nell’evitare o ridurre al minimo la compresenza di personale appartenente ad organizzazioni lavorative diverse.
6.Le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da covid-19
Nel sistema generale della sicurezza del lavoro alla valutazione dei rischi deve seguire, all’interno del DVR, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare (art. 29, comma 2); all’indicazione deve poi ovviamente fare seguito la concreta attuazione delle misure.
Le considerazioni che in proposito si delineano nel presente scritto hanno, ovviamente, contenuto meramente giuridico, competendo in linea di massima ai collaboratori tecnici l’individuazione specifica delle cautele da adottare, anche se sulla base dei principi generali e delle disposizioni specifiche contenute nel d.lgs. n.81/2008 nonché alla stregua delle indicazioni tipiche contenute nella normativa dettata per il contenimento della pandemia, cui si è fatto cenno nel primo paragrafo.
Vale la pena aggiungere che, anche a voler seguire l’opinione che non giudica necessario l’aggiornamento del DVR e del DUVRI per effetto della pandemia in corso, nondimeno non può certo escludersi l’obbligo del datore di lavoro, se non altro alla stregua della disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., nonché delle ricordate indicazioni della normativa emergenziale, latu sensu intesa, di adottare le necessarie misure di sicurezza.
In questo senso va precisato che, alla stregua dei principi di carattere generale in materia, le misure di sicurezza possono e devono essere sia di carattere organizzativo e procedimentale, che di carattere per così dire “materiale” (con finalità di tutela collettiva dei luoghi di lavoro e dell’insieme dei lavoratori, ovvero di tutela individuale dei singoli). Il tutto tenendo presente, da un lato, l’esigenza di conformarsi ai risultati del sapere scientifico e tecnologico (ovviamente in continua evoluzione nel campo del contenimento coronavirus) e, dall’altro, la considerazione per cui eventuali difficoltà di carattere economico non potrebbero mai giustificare l’omessa adozione delle necessarie cautele di prevenzione. Sul punto, peraltro, un’ulteriore notazione si impone: come è noto, nell’attuale contesto emergenziale si verifica purtroppo spesso una contingente indisponibilità, o difficoltà di approvvigionamento, di taluni presidi di prevenzione (ad esempio le ormai famose mascherine); tale circostanza, se non può esimere il datore di lavoro da ogni capillare ricerca in proposito, certamente vale a giustificare, in casi specifici nei quali il datore di lavoro si sia comunque adoperato al massimo per adempiere all’onere di prevenzione, eventuali inadeguatezze o incompletezze nell’osservanza dei precetti di prevenzione, sotto il profilo della concreta inesigibilità del comportamento doveroso omesso.
Delle difficoltà che derivano dall’attuale contesto emergenziale sembra, del resto, che si sia reso conto lo stesso legislatore, allorquando, proprio con riferimento a quei dispositivi di protezione individuale (DPI) che sono le mascherine protettive, ha stabilito, negli artt. 15 e 16 del D.L. n.18/2020, che “è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni” e che “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”. Una sorta di minus, quindi, rispetto al target ottimale di protezione, giustificato dalla contingenza del delicato momento che stiamo attraversando e comunque in qualche modo in linea con il principio della riducibilità del rischio, in caso di impossibilità di eliminazione.
Ciò detto, e tornando al tema dell’individuazione delle cautele e delle protezioni da adottare, si deve necessariamente prendere le mosse da quelle indicazioni/raccomandazioni contenute nei DPCM che si sono succeduti in materia ed ai quali si faceva cenno nel paragrafo iniziale, dal momento che si tratta di previsioni specifiche dettate per fronteggiare i nuovi rischi che si profilano.
Tali indicazioni/raccomandazioni, che riflettono, a loro volta, indicazioni provenienti dall’OMS e dal Ministero della Salute, possono agevolmente raccordarsi, sotto il profilo sistematico, al generale disegno del nostro sistema normativo in tema di sicurezza del lavoro, se non altro per il tramite della già ricordata norma aperta di cui all’art. 2087 cod. civ., suscettibile di essere riempita di contenuto, nell’attuale contesto emergenziale, proprio con il riferimento alle citate indicazioni di prevenzione e protezione.
Inoltra giova osservare che, anche per effetto delle ricordate disposizioni di cui al D.L. n. 19/2020, assume specifico rilievo – oltre a rinvenire una sorta di copertura legislativa - il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, al quale pure si è fatto riferimento nel primo paragrafo.
L’analisi delle raccomandazioni del protocollo, cui ora si procederà in modo sintetico, consente inoltre di apprezzare come le stesse si raccordino, in buona sostanza, con principi e precetti propri del sistema di prevenzione disegnato dal d.lgs. n.81/2008, delle cui previsioni costituiscono in taluni casi esplicitazioni, con riguardo alla specificità del nuovo rischio.
7.In particolare, il protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto al covid-19
Il protocollo definisce il covid-19 come un “rischio biologico generico” e si propone di fornire “indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di covid-19”. Fa espresso riferimento alle misure restrittive specifiche delineate, per il contenimento del virus, dal DPCM 11 marzo 2020 (come visto attualmente superato dal DPCM 10 aprile 2020, che peraltro, come già detto, richiama le medesime misure e dà l’indicazione di applicare il protocollo) e stabilisce ulteriori misure di precauzione da applicare, prevedendo espressamente che le stesse possano essere integrate con altre equivalenti ovvero più incisive, secondo la peculiarità delle singole organizzazioni lavorative[14], previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, “per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”[15].
Nonostante il formale riferimento ad imprese ed aziende, non v’è dubbio – ed è confermato dalle previsioni del citato decreto legge - che le indicazioni del protocollo possano essere recepite anche nell’ambito di uffici pubblici, per la sostanziale analogia dei rischi, delle condizioni di lavoro e delle esigenze e finalità di prevenzione e protezione.
La prima misura è rappresentata dal dovere di informazione, nei confronti dei lavoratori e di chiunque entri nei luoghi di lavoro, circa le disposizioni e le raccomandazioni delle autorità sanitarie finalizzate a fronteggiare il rischio da contagio, con particolare riguardo alle cautele da osservare in presenza di sintomi che riflettono una situazione di pericolo per la propria e l’altrui persona. L’informazione concerne anche l’impegno ad osservare le disposizioni di cautela dettate in sede nazionale o nell’ambito della singola compagine lavorativa.
Si tratta, in buona sostanza, di una esplicitazione del generale obbligo di informazione dei lavoratori circa i rischi dell’attività lavorativa delineato dall’art. 36 del d.lgs. n.81/2008 e, con riguardo all’esposizione ad agenti biologici, ma con più diretto riferimento alle attività lavorative che impiegano agenti siffatti, dall’art. 278.
Il dovere di informazione non richiede necessariamente l’effettuazione di colloqui con i singoli lavoratori, potendo risultare sufficiente l’affissione di avvisi circa comportamenti e cautele da osservare.
La seconda misura riguarda le precauzioni da prendere circa le modalità di ingresso delle persone nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla possibilità di rilevare la temperatura corporea, nel rispetto delle cautele inerenti la tutela della privacy. Non si tratta di una misura ad attuazione obbligatoria, ma di una indicazione cautelare che, anche alla luce delle concrete possibilità di approvvigionamento degli strumenti necessari, potrà nei congrui casi essere adottata.
Considerazioni in gran parte analoghe possono esprimersi a proposito della terza misura, relativa alle modalità di accesso dei fornitori esterni. Sul punto possono assumere rilievo anche le previsioni stabilite, nelle singole strutture di lavoro, con l’aggiornamento del DUVRI.
La quarta misura ha riguardo alle operazioni di pulizia, giornaliera, e sanificazione, periodica, dei luoghi, intesi in modo esteso, e delle postazioni di lavoro di lavoro. Si tratta di una misura che certamente esplicita, con riguardo alla specificità del rischio che ci troviamo ad affrontare, le misure tecniche, organizzative e procedurali delineate dall’art. 272 del d.lgs. n.81/2008 per le attività che comportano esposizione ad agenti biologici[16].
Le precauzioni igieniche personali (lavaggio delle mani, uso di gel igienizzanti) delineate con la quinta misura, non fanno altro che ribadire le raccomandazioni che, per tutta la popolazione, le autorità sanitarie da tempo esprimono in tutto il mondo[17].
La sesta misura ha riguardo al delicato tema dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Sul punto giova premettere che il d.lgs. n.81/2008 dedica al tema un intero capo, il secondo, del titolo terzo, precisando all’art. 74 che “si intende per dispositivo di protezione individuale…qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. E’ ben evidente, dunque, come le mascherine, i guanti, gli occhiali protettivi, le cuffie, le tute, i camici che valgono a proteggere dal rischio di contagio rientrano a pieno titolo in tale definizione. E’ però fondamentale, al riguardo, citare la disposizione di cui all’art. 75: “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. Non, dunque, un obbligo di uso indiscriminato, ma una appropriata valutazione circa l’inadeguatezza, nei congrui casi, di misure di tutela diverse dal DPI. E le indicazioni del protocollo, come quelle, già citate, dei DPCM, precisano che l’obbligo di impiego dei DPI si configura, per le attività diverse da quelle sanitarie, infermieristiche e simili, “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative”[18].
Giova, da ultimo, sottolineare come il protocollo, facendosi carico delle notorie difficoltà che sono in questi tempi sotto gli occhi di tutti, si faccia carico di precisare che l’adozione dei DPI, pur essendo “fondamentale”, è, “vista l’attuale situazione di emergenza, evidentemente legata alla disponibilità in commercio”. Ecco, questa previsione è, in verità, poco coerente con i principi generali del nostro ordinamento giuridico in tema di sicurezza del lavoro, ma può indubbiamente comprendersi con le difficoltà di approvvigionamento che sono purtroppo sotto gli occhi di tutti e che è auspicabile vengano al più presto meno.
La settima misura concerne la necessità di una gestione accorta degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande) in modo da evitare assembramenti e garantire ventilazione e pulizia. Va anch’essa ricondotta alle previsioni generali di sicurezza circa i luoghi di lavoro; pare opportuno estenderla all’utilizzo degli ascensori.
L’ottava misura è particolarmente interessante, perché esplicita un principio generale proprio dell’ordinamento giuridico in tema di sicurezza del lavoro, e cioè quello per cui le misure di prevenzione possono avere anche natura organizzativa e procedimentale. Si raccomanda, infatti, così come è progressivamente avvenuto in seno ai diversi DPCM e decreti leggi finalizzati a delineare misure di contenimento della pandemia, di operare una riorganizzazione del lavoro che valga, sulla base di intese con gli organismi sindacali, a disporre la chiusura di reparti (lo stesso può dirsi per gli uffici) non essenziali, a favorire il lavoro agile[19], ad attuare turnazioni dei lavoratori, ad incentivare il ricorso a strumenti giuridici che giustificano l’assenza dal lavoro (ferie, permessi, ecc.) ad evitare trasferte dei lavoratori.
E’ evidente che le decisioni in proposito devono essere modulate a seconda della specificità delle singole lavorazioni, in termini sia di essenzialità dei servizi che di concreta adottabilità di forme alternative al lavoro in presenza, ma è importante ribadire che le misure organizzative sono forse le più efficaci per far fronte all’attuale rischio da contagio negli ambiti lavorativi[20].
Tra le misure di tipo organizzativo può, in via generale, citarsi quella, di carattere generale, come tale da applicare anche in ambiti non lavorativi, relativa al distanziamento sociale[21].
Anche la nona e la decima misura hanno natura organizzativa, in quanto hanno riguardo, la prima, all’esigenza di una gestione accorta dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, volta a dilazionarli nel tempo, al fine di evitare assembramenti e, la seconda, alle modalità di gestione degli spostamenti interni, delle riunioni, degli eventi interni e della formazione; si raccomanda l’impiego di strumenti digitali di collegamento a distanza per riunioni e formazione, garantendo, nei casi in cui ciò sia impossibile e vi sia urgenza di provvedere, il distanziamento sociale.
L’undicesima misura ha riguardo alle modalità di gestione di una persona sintomatica nei luoghi di lavoro ed è, in qualche modo, riconducibile al tema della gestione delle emergenze di cui agli artt. 43 e segg. del d.lgs. n.81/2008. Fondamentali sono, al riguardo, la preventiva informazione data ai lavoratori e poi la pronta collaborazione con l’autorità sanitaria.
La dodicesima misura riguarda un campo assai delicato, come è quello della sorveglianza sanitaria. Nel nostro sistema normativo in tema di salute e sicurezza del lavoro non per ogni attività è prevista la sorveglianza sanitaria (definita dall’art. 2 lett. m) del d.lgs. n.81/2008 come “insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”) ma, a mente dell’art. 41, comma 1, lett.a) del d.lgs. n.81/2008, solo per quelle attività previste da specifiche disposizioni di legge o indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro. Peraltro, a mente della lett.b) del medesimo comma, la sorveglianza sanitaria è effettuata anche quando il singolo lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Inoltre, con specifico riferimento ai casi di esposizione ad agente biologico, l’art. 279, primo comma, stabilisce che “qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41”, così ampliando il numero delle fattispecie di controllo, a fini sanitari, sui lavoratori.
Ebbene, il protocollo in esame sollecita a non interrompere, ma anzi ad incentivare, con le dovute precauzioni, la sorveglianza sanitaria e, per altro verso, stimola il medico competente a proporre al datore di lavoro tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza in atto e a segnalare all’azienda, perché se ne possa prendere cura, eventuali situazioni di specifica fragilità di singoli lavoratori.
Va aggiunto, in via generale, che nelle attività diverse da quelle sanitarie, infermieristiche e simili, il lavoratore che contragga il covid-19 non deve essere, una volta guarito, necessariamente sottoposto a visita medica prima di riprendere il lavoro, a meno che la malattia non si sia protratta per oltre 60 giorni (art.41, primo comma, lett. e-ter).
La tredicesima misura prevede l’istituzione di comitati aziendali, con la partecipazione della rappresentanze sindacali aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per il monitoraggio dell’applicazione del protocollo. La misura si colloca nell’ambito delle previsioni della vigente normativa in tema di partecipazione e collaborazione dei lavoratori all’attuazione efficace delle misure di sicurezza.
Ma oltre alle specifiche indicazioni del protocollo siglato in sede nazionale, altri principi generali in tema di prevenzione devono trovare applicazione per un efficace organizzazione, nelle singole compagini di lavoro, del sistema globale di protezione avverso la nuova minaccia biologica. Al riguardo è sufficiente fare menzione di obblighi fondamentali del datore di lavoro, come quello inerente la vigilanza sui lavoratori, onde assicurarsi che i lavoratori prestino osservanza alle disposizioni generali e specifiche in materia di sicurezza, anche con riguardo all’uso dei DPI. Di assoluta importanza, in un contesto come quello attuale, è del resto il dovere di ogni lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza, ma anche di quella di ogni altra persona presente sul luogo di lavoro (art. 20, primo comma, d.lgs. n.81/2018).
Ma anche il dovere di formazione del lavoratore (art.37 d.lgs. n.81/2008) assume un indubbio rilievo, al fine di mettere in grado il lavoratore stesso di porre in essere eventuali comportamenti doverosi per la limitazione della diffusione del contagio, comportamenti che possono essere, se del caso e a seconda della specifica prestazione lavorativa svolta, anche ulteriori rispetto a quelli prescritti nelle diverse indicazioni e raccomandazioni di cui si è più volte fatta menzione in questo scritto e che comunque è auspicabile che costituiscano ormai patrimonio comune di ogni cittadino.
In conclusione, una volta esaurita la disamina delle cautele e tutele, certamente non trascendentali, che è opportuno porre in essere per fronteggiare il rischio di contagio nella maggior parte degli ambiti lavorativi, viene spontaneo chiedersi, ritornando al quesito circa la necessità o meno di operare la valutazione del rischio da covid-19: ma alla base della determinazione di attuare le indicate cautele e tutele non sta forse, quanto meno come antecedente logico ineludibile, un giudizio valutativo, seppur informale o implicito, circa le implicazioni, nei luoghi di lavoro, del rischio di contagio, e dunque null’altro che una valutazione del rischio stesso….?
[1] Esula dal presente scritto l’analisi delle previsioni normative e delle problematiche di sicurezza relative alle attività sanitarie e infermieristiche e alle attività dei laboratori che analizzano il coronavirus.
[2] E’ il decreto legge che si è prefisso di operare una sorta di “sistemazione” del diluvio di disposizioni emanate dalle diverse istituzioni a seguito del manifestarsi dell’emergenza da covid-19, garantendo al contempo una copertura legislativa alle disposizioni stesse.
[3] Le disposizioni citate ribadiscono quelle dei precedenti DPCM, ed in particolare quelle di cui all’art.1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020, che ha disposto il cd. lockdown sull’intero territorio nazionale.
[4] Non a caso l’art. 2087 cod. civ., norma di grandissima civiltà giuridica, è spesso definita come la norma di chiusura dell’ordinamento giuridico in tema di salute e sicurezza del lavoro, una norma cioè, a contenuto “aperto”, che viene in rilievo ogniqualvolta non si rinvengano disposizioni che valgano a delineare specifici obblighi di prevenzione, anche a fronte di situazioni di rischio ancora non normate.
[5] Così è a dire, ad esempio, per i diversi uffici giudiziari, il cui dirigente rileva, come è noto, alla stregua di “datore di lavoro” ai fini dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza del lavoro.
[6] Tra i tanti contributi già elaborati in argomento giova citare CANNELLA, Il Coronavirus sui luoghi di lavoro: profili di responsabilità e privacy, in ambl@v-news, n. 12; CATANOSO, La valutazione dei rischi e il DVR ai tempi del Coronavirus, in Puntosicuro, 27.02.2020; CORSARO-ZAMBRINI, Compliance aziendale, tutela dei lavoratori e gestione del rischio pandemico, www.giurisprudenzapenale.com, 2020; DUBINI, COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici, in Puntosicuro, 02.03.2020; GALLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus tra incertezze e vuoti normativi, in Guida al lavoro, 11, 21-30; GUARINIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, Wolters Kluver, 2020; LAZZARI, Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1/2020, I, 136-149; NATULLO, Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT –413/2020; PASCUCCI, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 1/2020, I, 117-135; PELUSI, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2/2019, I, 122-137
[7] La definizione di “unità produttiva” si rinviene nell’art.2, lett. t) del d.lgs. n.81/2008: “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
[8] Nell’ambito di questa opinione taluni ritengono sufficiente che delle misure di contrasto alla diffusione del virus si siano fatti carico, trattandosi di tematica che attiene alla “salute pubblica”, il legislatore e gli organi di Governo.
[9] Giova ricordare che nell’interpello 25 ottobre 2016, n.37412, la Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.81/2008, ha dato risposta affermativa al quesito circa il dovere del datore di lavoro di valutare anche i rischi ambientali legati alla caratteristiche del paese in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, quali i cd. rischi generici “aggravati” dalla situazione geopolitica del paese o dalle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento.
[10] Circa l’onnicomprensività della valutazione dei rischi e la specificità della stessa basti citare la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014 ) P.G., R.C., Espenhahn e altri, che ha concluso la triste vicenda della Thysenkrupp: “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Quanto alla specificità della valutazione, è emblematica Cass. Pen., sez. IV, n. 20129 del 10/03/2016 Ud. (dep. 16/05/2016 ), Serafica e altro: “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Giova aggiungere che l’obbligo di procedere alla valutazione dei rischi prescinde integralmente dall’eventuale conoscenza del rischio da parte dei lavoratori e dalla capacità degli stessi di prendersi cura di sé e dei colleghi (cfr. Cass. Pen., sez. IV., n. 40718 del 26/04/2017 Ud.,dep. 07/09/2017, Raimondo).
[11] Agente biologico del gruppo 2: “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori: è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Agente biologico del gruppo 3, classificazione che appare per la verità più pertinente: “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori: l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
[12] Tra le tante si veda Cass. pen, sez. IV, ud. 5 giugno 2018 (dep. 30 agosto 2018) n. 39283: “E' noto che in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro non solo ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità - secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica - tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto documento”.
[13] Così, tra le più recenti, Cass. Pen., sez. IV , sentenza n. 1777 del 06/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 ) Perano.
[14] Risulta che siano stati stipulati protocolli integrativi per settori specifici, come quello per i settori sanità, servizi socio sanitari e socio assistenziali, o quello per il settore dei trasporti, il quale ultimo contiene, tra l’altro, l’indicazione di procedere ad aggiornamento del DVR.
[15] Quanto ai primi commenti sul protocollo giova citare COMETTO, Coronavirus, protocollo a tutela dei lavoratori: è una misura efficace?, in Salvis Juribus; MENDUTO, COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro, in Puntosicuro, 16.03.2020; PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2/2019, I, 98-121.
[16] Specifiche indicazioni circa l’attività di pulizia, sanificazione, igienizzazione dei locali sono contenute, per gli uffici giudiziari, nella direttiva del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia in data 6 marzo 2020, paragrafo 3, che richiama le disposizioni della circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute.
[17] Giova richiamare sul punto il paragrafo 2 della direttiva citata nella precedente nota.
[18] Nel paragrafo 4 della direttiva del DOG del 6 marzo 2020 si specifica che l’uso dei DPI negli uffici pubblici, anche se aperti al pubblico, non deve considerarsi generalizzato, ma va attuato alla stregua delle prescrizioni dell’autorità sanitaria.
[19] Non ci si può in questa sede soffermare, per evidenti limiti di spazio, sulla specifica tematica della sicurezza del lavoro agile e degli oneri che in proposito possono gravare sul datore di lavoro.
[20] Per gli uffici pubblici la circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha specificamente indicato forme di riorganizzazione del lavoro che hanno una eminente finalità di prevenzione. Si tratta dell’incentivazione dello smart working, dell’adozione di forme di rotazione dei dipendenti per le attività per cui è indispensabile la presenza fisica in ufficio, della gestione razionale delle attività di ricevimento del pubblico (con prenotazione degli appuntamenti, possibile assistenza virtuale, scaglionamento degli accessi) oltre che di strumenti che attengono direttamente ad istituti giuridici propri del diritto del lavoro, sui quali non è questa la sede per soffermarsi. Misure analoghe sono indicate anche nella direttiva del DOG in data 10 marzo 2020 e in quella successiva del 19 marzo 2020.
[21] La direttiva del DOG del 10 marzo 2020 fa menzione dell’esigenza di adottare accorgimenti logistici, tra cui la distanza di scurezza interpersonale, per evitare una prossimità fisica potenzialmente nociva, soprattutto negli uffici che hanno relazioni con il pubblico.
Il Significato del 25 aprile
di Antonella Dell'orfano
“Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”.
(Sandro Pertini proclama lo sciopero generale, Milano, 25 aprile 1945)
Il 25 aprile del 1945, Milano e Torino furono liberate dal nazifascismo, ed i giorni a seguire furono liberate Genova e Venezia.
Sarà così istituita la data del 25 aprile come festa nazionale, una data che pone fine alla dittatura fascista e ad una guerra lunga cinque anni e apre un periodo di riforme strutturali profonde, tra cui le più importanti sono sicuramente il passaggio dalla monarchia alla repubblica, la Carta Costituzionale, il diritto al voto per le donne.
Gli anni passano, per noi come per la nostra Nazione, ma le cose che contano restano, si tramandano, e resistono, come il significato profondo del 25 Aprile.
È la memoria della Resistenza condivisa, della lotta antifascista, che fu comunista, repubblicana, cattolica, socialista, azionista e liberale, come la Costituzione.
È l’enorme contributo di sacrificio e di sangue della nostra terra per un’Italia libera.
Sono tutti i caduti nei diversi fronti del conflitto, di cui molti giovani, se non giovanissimi, i torturati e i deportati per essersi opposti alla dittatura, e quella moltitudine silenziosa che contribuì alla lotta di resistenza, che non avrà mai riconoscimenti ufficiali e benemerenze, il cui ricordo vive spesso solo nel cuore dei familiari, ossia gli operai, con l’apporto dei loro scioperi, e tutti coloro, tra cui anche tanti religiosi e religiose, che protessero, mettendo a repentaglio la propria vita, chi combatteva in vario modo per la libertà.
La fine della dittatura non arrivò, infatti, da sola, non fu un processo spontaneo che si esaurì, ci furono invece donne e uomini, ragazze e ragazzi, che sacrificarono la loro gioventù per un sogno di libertà, scegliendo di non arrendersi, di non rimanere indifferenti e di non chinare il capo davanti alle violenze nazifasciste, realizzando così la profezia di Antonio Gramsci in un discorso parlamentare del 16 maggio 1925:” Il movimento rivoluzionario vincerà il fascismo”.
Quella previsione divenne realtà molti anni dopo con il sacrificio di quella generazione, a cui dobbiamo la conquista delle nostre libertà.
La Nazione ha dunque il dovere non solo di ricordare degnamente la Resistenza, ma anche di renderla attuale, difendendone le fondamenta e ridando slancio a quella tensione che spinse a reagire quelli che poi divennero i nostri eroi.
Mentre la generazione della Resistenza si avvia al tramonto, e proprio in questo terribile periodo assistiamo, inermi, alla strage, tra le vittime del Covid-19, di tanti anziani, fieri e dolcissimi, che furono tra i protagonisti di quella pagina gloriosa della nostra Storia, c’è, deve esserci il senso di responsabilità di ciascuno verso la Storia, verso chi si batté e morì per i propri ideali, per rispondere a quella chiamata della propria coscienza che ricordavo prima.
Calamandrei disse: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità”.
Di anno in anno, invece, si avverte il rischio, sempre più forte, di perdere la memoria storica della Resistenza ed il suo insegnamento, e si tratta purtroppo di un rischio concreto, reale, tangibile dinanzi alla progressiva ed inevitabile assenza dei suoi protagonisti, ma anche al revisionismo di parte che tenta di renderla un’esperienza circoscritta, lontana, che non ci appartiene.
La Resistenza, però, non solo appartiene all’intera Nazione, ne è anche parte integrante, perché è cogliendo la forza generatrice di quei mesi, assorbendo appieno quei valori, che si persegue l’effettiva tutela dei diritti civili, politici e sociali.
Come non ricordare le note composte da un cantautore profetico, l'indimenticato Signor G, per un brano contenuto nell'album Dialogo tra un impegnato e un non so?.
Correva l'anno 1972 e Giorgio Gaber scriveva: "La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto o un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione".
Se lasciamo cadere quell’eredità, se non partecipiamo, perdiamo quanto abbiamo conquistato.
Oggi è difficile ricordare cosa significasse non avere libertà, cosa volesse dire non poter partecipare a nessuna decisione del proprio Paese, non potere professare tutti liberamente una religione diversa da quella di Stato, non poter esprimere un’opinione diversa da quella del regime, lo squadrismo, le violenze, la guerra, le leggi razziali, l’eliminazione di ogni oppositore politico, il potere usurpato con un colpo di stato e mai più restituito.
Se il 25 aprile è il giorno della Liberazione è non solo perché venimmo liberati dal regime, ma anche perché siamo diventati liberi, liberi davvero: ci è stata restituita libertà di parola, di espressione, di credo religioso, libertà di stampa, di pensiero politico.
E le grandi speranze nutrite dagli eroi della Resistenza e padri costituenti, come Calamandrei, erano riposte proprio nell’attesa di tradurre in «formule giuridiche» e in un «programma legalitario di rinnovamento democratico» i valori di libertà e eguaglianza per i quali si erano impegnati tutti gli uomini liberi che avevano combattuto durante la lotta contro l’oppressione straniera e la dittatura fascista.
Sono di sconcertante attualità le parole di Calamandrei che, nella realtà dell’Italia di allora, ammoniva a non tradire le aspettative di sostanziale eguaglianza sociale scaturite dalla Resistenza, e così scriveva:” Quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo momento, e chi sa per quanti anni ancora, negli ospedali ... gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università sono sull’orlo della chiusura per mancanza dei mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso a tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l’uomo del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non potrà essere vero per molte decine di anni, allora io penso che scrivere articoli con questa forma grammaticale possa costituire, senza che noi lo vogliamo, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio della nostra Costituzione!” (Chiarezza nella Costituzione, 4 marzo 1947).
Celebrare il 25 aprile deve significare pertanto sentirci liberi, ma in maniera attiva, con l’impegno di tener vivi anche per le generazioni future i valori della Resistenza e della Carta Costituzionale che - avvisava Calamandrei - come una macchina “perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.
Mantenere saldo il ricordo della Resistenza, manifestarne orgogliosamente la memoria, significa alimentare la speranza sufficiente per continuare a conseguire e mantenere in futuro una democrazia autentica e sempre operante, perché una società plurale e democratica non può che partire da lì, ogni anno, ed ogni anno più del precedente, sentendo appieno quel senso di appartenenza, che, come cantava Giorgio Gaber, “non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene, l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé”.
Al termine della guerra, l’Italia si trovò, come purtroppo sta accadendo anche oggi, in gravissime condizioni: un paese distrutto, materialmente e moralmente, in cui occorreva ricostruire l’intera Nazione, così fragile sotto l’aspetto economico, severamente colpita da disoccupazione, debito pubblico, svalutazione della lira e inflazione.
Eppure, il secondo dopoguerra si tradusse in una “nuova età dell’oro”, come scrisse lo storico britannico Eric J.E. Hobsbawm, mettendo in evidenza che si trattò di anni di "straordinaria crescita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la società umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità” (trad. it. Il secolo breve, 1995).
Ricordava Italo Calvino, nell’introduzione del suo romanzo I nidi di ragno: “Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto appena in tempo a fare il partigiano — non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, <>, ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt’altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l’accento che vi mettevamo era quello d’una spavalda allegria”.
Tutti ricordiamo la battuta "ha dda passà 'a nuttata", ovvero la chiosa finale della commedia teatrale “Napoli Milionaria”, scritta e interpretata proprio nel 1945 da Eduardo De Filippo, che così raccontava:”Allora, quando la scrissi, “Napoli milionaria!” rispecchiava un sentimento che io avvertivo profondamente, e che volevo comunicare. Gli orrori della guerra non dovevano essere dimenticati: era il momento di iniziare la ricostruzione, non soltanto del paese distrutto dai bombardamenti, ma soprattutto degli uomini, della loro coscienza …”.
Era un appello accorato alla ricostruzione e alla rinascita di un’Italia autenticamente democratica, in cui si avvertiva la necessità, drammatica nel momento che seguì la Liberazione, ma validissima anche oggi, di un riscatto morale e del recupero di valori fondanti della vita, come l’amore, la famiglia, l’onestà, la solidarietà, il rispetto della legge, “valori eterni”, per richiamare le parole del regista Francesco Rosi, “che le guerre travolgono, ma non solo le guerre, quando corruzione, degrado morale, criminalità, smodata avidità di denaro e di potere, prevalgono sul diritto nel mondo a vivere secondo giustizia, e senza discriminazioni”.
E dunque, nel commosso ricordo di chi ci ha preceduto, nel doloroso presente che stiamo vivendo con l’animo rivolto alla speranza per i tempi che verranno, ritornano di nuovo alla mente le parole di G. Gaber (il primo a cantare Bella Ciao, nel 1963, alla tivù): “Che bella gente, che bella gente al tempo della liberazione. Gente che torna a voler bene, volti provati dal dolore, ma solidali e sinceri. O anche avversari ma con dentro il cuore tutta un'Italia da ricostruire. Che bella gente con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette. Coi nonni ladri di biciclette, e il pensionato e il mendicante. Che bella gente” [Che bella gente (prosa) da l’album Un’idiozia conquistata a fatica].
La giustizia contro il Covid-19 in Francia, Grecia e Romania. Esperienze a confronto.
di Betta Pierazzi
Dopo il resoconto della Presidente del Tribunale di Lisbona, Giustizia Insieme prosegue nella pubblicazione dei contributi che ci giungono dai colleghi di altri Paesi dell'Unione europea colpiti dall'emergenza coronavirus. Per condividere non solo i problemi di questa crisi globale, ma anche le diverse possibili risposte, e perché dopo anni di formazione giudiziaria europea è naturale allargare lo sguardo. E anche perché dalla visione sinottica delle misure adottate emergono più chiaramente, nelle loro diverse declinazioni, le linee di fondo comuni della legislazione emergenziale europea: i punti di forza da non disperdere e sui quali proseguire a lavorare (tra questi, prima di tutti, l'accelerazione impressionante all'informatizzazione della giustizia) e i temi sui quali mantenersi vigili, in primo luogo l'esercizio delle libertà fondamentali e le garanzie dei soggetti del processo.
Nel ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno speso parte del loro tempo per rispondere alla nostra richiesta, vogliamo inviare un particolare abbraccio ideale a Mahrez ABASSI, presidente del Tribunale di Macon, che ha voluto raccontarci anche aspetti molto personali di una esperienza che ha lasciato il suo segno drammatico sulle vite di tante persone in Europa e nel mondo.
Per chi volesse saperne di più, segnaliamo la pagina del sito dell'European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) presso il Consiglio d'Europa,
dedicata alla panoramica delle misure adottate nei diversi Paesi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei tribunali (raggiungibile all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/cepej/compilation-comments )
Particolarmente apprezzabile, per i contenuti e per l'ambizioso e inedito coinvolgimento da remoto di giudici provenienti da Paesi ai due lati del Pacifico, anche l'iniziativa della Rete Europea di Formazione giudiziaria EJTN alla quale ha aderito per l'Italia la Scuola Superiore della Magistratura. Il 23 aprile alle 17:00 ha previsto un webcast aperto alla partecipazione di tutti i giudici UE e USA, che discuteranno di come Italia, Spagna, Germania e Stati Uniti stanno gestendo la crisi pandemica da COVID-19. Non ci sono limiti di partecipazione; per registrarsi al webcast occorre visitare il sito:
https://judges.webex.com/judges/k2/j.php?MTID=t9681e4181f6330f9e1f60068e99b94a9
La vita di un tribunale francese in piena crisi sanitaria da Covid19
Mahrez ABASSI, Presidente del Tribunale Giudiziario di Mâcon.
Quando ci sono arrivate dalla Cina le prime informazioni che ci avvisavano della nascita e della diffusione di un nuovo virus, in pochi se ne sono sentiti coinvolti. Tutto sembrava così lontano…
Cinque lettere e due cifre che purtroppo oggi ci sono divenute molto familiari : Covid19. E così, sul fronte europeo, l’ondata virale che, al principio, ha toccato così duramente l’Italia, si è abbattuta sulle altre nazioni, tra cui la Francia, senza risparmiare quasi alcun territorio.
L’amministrazione giudiziaria francese ha perciò dovuto adottare delle misure al fine di proteggere i suoi magistrati, i funzionari, l’insieme degli ausiliari della giustizia così come gli imputati che, molto spesso, sono tra i soggetti più vulnerabili.
Già da alcuni decenni, la Francia aveva riflettuto sulla messa in opera di misure speciali per il funzionamento dei tribunali in caso di gravi situazioni che avessero interessato la loro attività : il piano di « continuité d’activité ». Questo documento, elaborato dalla triarchia direzionale di ciascuna giurisdizione – il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica e la direzione amministrativa – è stato messo in opera in tutti i tribunali di Francia a partire dal 16 marzo 2020.
Il piano si propone un triplo obiettivo : determinare i soli servizi urgenti che vengono mantenuti ; indicare il numero ristretto di magistrati e di funzionari necessari per assicurare la continuità di ogni servizio ; precisare le condizioni in cui proseguire le attività, sia da un punto di vista materiale (il recupero dei fascicoli, il telelavoro, le attività in aula etc…) sia informatico e logistico (luogo di esercizio).
A Mâcon, in concreto, sono state adottate le seguenti soluzioni :
1.I servizi mantenuti :
2.Il numero di personale :
-Per ogni servizio, è previsto un minimo di magistrati e di funzionari, almeno un giudice e un cancelliere.
-Gli avvocati si sono organizzati per essere sostituiti da un unico collega nel corso di ciascuna udienza.
-Sono state adottate delle misure eccezionali per assicurare la sicurezza sanitaria di tutti :
3.Le condizioni di esercizio :
Per tutti gli operatori giudiziari è stato messo in opera il telelavoro, quando possibile, o dei congedi speciali di assenza .
I procedimenti civili con presenza di avvocati sono stati definiti senza udienza, ovvero con il deposito di memorie in un luogo del tribunale, con una data di deliberazione comunicata alle parti tramite la nostra rete di comunicazione elettronica.
Per consentirci di adottare queste misure senza superare i numerosi termini previsti (ordini di carcerazione, prescrizione, perenzione, decadenza, termini vari…), il 25/3/2020 il Governo ha emanato alcune ordinanze, la n° 2020-303 in materia di procedura penale e la n° 2020-304 in materia di procedura civile.
Allo stesso modo, per la durata della quarantena, sono state assunte delle disposizioni per permettere alle persone convocate dall’autorità giudiziaria o amministrativa di spostarsi, misura che inizialmente non era stata prevista.
Sotto un profilo meno tecnico, il periodo ha richiesto una eccezionale capacità di adattamento a tutti i livelli.
I magistrati e i cancellieri non sono dei superuomini e, come chiunque, hanno paura di essere contagiati. Nel mio tribunale, si sono manifestati numerosi casi con sintomi e io stesso ne sono stato personalmente toccato, poiché mia moglie, infermiera, e i miei figli sono stati colpiti dal Covid19. Per questo, si è deciso di continuare a mantenere il servizio pubblico della giustizia adottando delle misure per proteggere la salute di tutti e lottare contro la diffusione del coronavirus. Da parte mia, mi sono imposto una quarantena rigorosa e non ho visto la mia famiglia per circa un mese, trascorrendo quasi tutto il mio tempo in Tribunale, 7 giorni su 7, nel cuore della crisi sanitaria.
Perché l’attività giudiziaria non è affatto diminuita, al contrario. Ci sono stati reati (violenze coniugali, furti di derrate alimentari e di mascherine…) e istanze riguardanti i più vulnerabili (minori, incapaci, espulsioni) che è stato necessario trattare.
La sfida più grande, come presidente, si è giocata su tre fronti : predisporre un’organizzazione flessibile e premurosa per assicurare il turn-over dei magistrati e dei funzionari ; portare ogni giorno un sostegno morale indispensabile a tutti gli operatori attraverso un ascolto e una presenza permanente ;sopportare la solitudine lontano dalla propria famiglia.
A Mâcon, Bergamo, Hannover o Toledo, esiste un legame invisibile e forte che unisce tutti i magistrati e i cancellieri : la fede. Quella che riponiamo in noi stessi e che ci permette di operare per assicurare alle nostre città una pace sociale, nonostante i media e i politici lo passino sotto silenzio. Ma poco conta questa assenza di riconoscenza perché, al termine di una giornata sfibrante, resta comunque la soddisfazione d’aver realizzato INSIEME una missione essenziale : rendere giustizia.
Le misure della Grecia per l’emergenza Coronavirus.
di Alexandra Alidromiti, Giudice a Irinodikio, Athinon (Tribunale civile di primo grado ad Atene)
L'umanità sta affrontando una crisi globale a causa del coronavirus COVID-19, che è apparso in Cina e si è diffuso molto rapidamente in tutto il mondo. In Grecia il primo caso è apparso il 26 febbraio: era una donna greca della Grecia settentrionale che aveva viaggiato nel Nord Italia (Milano). Oggi per fortuna è guarita ed è a casa.
Alla fine di febbraio al confine tra Grecia e Turchia improvvisamente è apparso un numero enorme di rifugiati e immigrati che ha iniziato a cercare di "invadere" la Grecia per raggiungere l'Europa centrale e settentrionale. Erano anche un pericolo molto grave per la salute pubblica. Quindi, il mio paese ha chiuso il confine per proteggere la salute dei cittadini. Un numero enorme di poliziotti e soldati sono stati trasferiti lì a guardia del confine lungo la riva del fiume Evros, aiutati da Frontex. Sul posto sono giunte anche molte personalità importanti dell'UE, riconoscendo l'importanza del problema.
Dopo il primo caso di coronavirus il governo ha agito in modo rapido ed efficiente, fino ad ora, con l’accordo e il sostegno di tutti i partiti politici. Il Primo Ministro ha deciso che la priorità è la salute di tutti i cittadini. A seguito dei suggerimenti del Comitato nazionale per la sanità pubblica, il presidente della Repubblica greca, il primo ministro e il governo hanno preso decisioni graduali per motivi preventivi di sanità pubblica: 1) all'inizio, il 10 marzo hanno deciso di chiudere tutte le scuole e università, 2) poi, il 13 marzo hanno deciso di sospendere le attività di ristoranti, bar, musei, teatri, centri commerciali e impianti sportivi, 3) il 16 marzo sono stati chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione dei negozi di alimentari e delle farmacie. 4) Nella stessa data è stato deciso di sospendere temporaneamente le funzioni religiose di tutte le fedi e le religioni del paese. Tutti questi provvedimenti sono stati ulteriormente estesi fino al 10 aprile 2020[1]. 5) Il 18 e il 19 marzo hanno annunciato misure finanziarie a sostegno dei dipendenti e delle aziende e il 30 marzo le misure finanziarie che sarebbero entrate in vigore ad aprile 2020 (ad esempio il divieto di licenziamento dei dipendenti nel comparto privato, nelle imprese chiuse dopo i provvedimenti del governo, agevolazioni fiscali per tali attività ecc.). Infine, il 23 marzo sono state imposte restrizioni alla circolazione dei cittadini in tutto il paese, ad eccezione degli spostamenti per ragioni di lavoro, per la fornitura di generi di prima necessità e di medicinali, per esercizio fisico in non più di due persone insieme e alle uscite per gli animali domestici, e dopo aver informato le autorità. Sono state introdotte misure rigorose per coloro che non osservano le misure (multe gravi e reclusione in alcuni casi). La parola d’ordine è diventata #westayathome (# μενουμεσπιτι). Utilizzando come testimonial personaggi dello spettacolo, dei social e persone comuni si sta cercando di convincere la popolazione a rimanere a casa.
Quanto al funzionamento della giustizia, dopo i primi provvedimenti del presidente della Repubblica greca e del primo ministro, il Ministro della Giustizia e il Ministro della Sanità hanno deciso, dal 16 marzo fino al 10 aprile[2], la sospensione temporanea delle attività di tutti i tribunali del paese, di tutti i termini legali e giudiziari per i procedimenti, della messa in esecuzione delle sentenze, dei procedimenti di esecuzione e di messa all’incanto ad eccezione delle azioni strettamente necessarie, dell'emissione delle sentenze nei tribunali civili e amministrativi, degli ordini cautelari e dei processi per soggetti arrestati in flagranza se l'imputato è detenuto; per alcuni casi è stato previsto il potere del presidente del tribunale di decidere se trattare o rinviare processi già in corso.
I giudici greci, specialmente nei tribunali civili e amministrativi, riescono a gestire la maggior parte del lavoro da casa studiando files, documenti e testimonianze e scrivendo le motivazioni dei casi che hanno già giudicato in tribunale. Ora continuiamo a farlo, ma in circostanze diverse: lo stress è ovvio per tutti noi e per i cittadini. Lavoriamo con tutta la famiglia a casa o, alcuni di noi, in completo isolamento. Allo stesso tempo, per la prima volta, abbiamo adottato strumenti tecnologici con i quali siamo riusciti a fare conferenze a distanza tra di noi per continuare il nostro lavoro. Quando andiamo in tribunale, perché dobbiamo andare due giudici, almeno, ogni giorno nel mio tribunale per i casi urgenti, abbiamo paura di chi incontreremo. Stiamo provando a prendere precauzioni per proteggerci. La maggior parte dei greci obbedisce alle misure.
Ci sentiamo al sicuro, perché abbiamo verificato che le decisioni prese tempestivamente dal governo hanno consentito di controllare la diffusione dell’epidemia nel paese, almeno per ora. Abbiamo grandi difficoltà a rimanere a casa, ma pensiamo che le misure siano necessarie per la salute dei greci.
Sappiamo che il sistema di sanità pubblica non è in buone condizioni dopo 10 anni di crisi e dobbiamo aiutarlo rispettando le misure. Inoltre siamo preoccupati per l'economia del nostro paese. Dopo tanti anni di crisi le cose stavano andando meglio prima del coronavirus.
Cosa succederà il giorno dopo?
Pensiamo anche a voi, cari colleghi e amici in Italia, in Spagna, in Francia, in Portogallo ... e inviando i nostri pensieri positivi e il nostro sostegno ... Speriamo che #tuttoandrabene!
La Giustizia in Romania ai tempi del coronavirus
di Dragoș Călin-Copresidente dell'Associazione del Forum dei giudici rumeni; giudice alla Corte d'appello di Bucarest-
Ai sensi del decreto n. 195 del 16 marzo 2020, il Presidente della Romania ha decretato lo stato di emergenza su tutto il territorio della Romania, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 16 marzo 2020. Durante lo stato di emergenza, l'esercizio di alcuni diritti civili è limitato nei termini e alle condizioni previsti dal Decreto. Con il decreto n. 240 del 14 aprile 2020 lo stato di emergenza nel territorio della Romania è stato prorogato per ulteriori 30 giorni, a partire dal 15 aprile 2020.
1. Misure relative ai processi civili
Durante lo stato di emergenza, l'attività dei tribunali rumeni continua nei casi di particolare urgenza. In questi casi, se possibile, i tribunali adottano le misure necessarie per tenere le udienze in videoconferenza e procedono alla comunicazione dei provvedimenti via fax, e-mail o altri mezzi che assicurano la trasmissione del testo del documento e la conferma della sua ricezione.
L'elenco dei casi definiti di speciale urgenza speciale è stabilito dai tribunali competenti (l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia e le corti di appello) come specificato nel Decreto, e il Consiglio Superiore della Magistratura fornisce indicazioni per di garantire una applicazione omogenea delle disposizioni. Il Consiglio superiore della magistratura, con decisione n. 417 del 24 marzo 2020, ha indicato le cause per le quali il giudizio non viene sospeso, tra le quali i procedimenti riguardanti la protezione dei minori, le misure cautelari, richieste di sospensione dell'esecuzione delle sentenze e qualsiasi altra richiesta che riguardi situazioni eccezionali che possono essere considerate di particolare urgenza.
Al fine di garantire un processo celere nei casi ritenuti urgenti, i tribunali, attenendosi alle regole sanitarie stabilite dalle decisioni del Comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali possono fissare termini più brevi, anche da un giorno all'altro, o rinviare le udienze su richiesta delle parti o d'ufficio.
Per i casi che non sono considerati urgenti i giudizi sono sospesi automaticamente, senza necessità di adottare alcun provvedimento. Verranno riassunti automaticamente alla cessazione dello stato di emergenza quando, entro 10 giorni, verrà fissata una nuova data di trattazione per ciascun processo per la quale verranno citate le parti. Nei casi che non sono ritenuti di particolare urgenza i termini per proporre appello già in corso alla data dell'entrata in vigore dello stato di emergenza sono sospesi, e nuovi termini della stessa durata riprenderanno a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
Le attività esecutive continuano solo nei casi in cui è possibile conformarsi alle norme sanitarie previste dal Decreto.
2. Provvedimenti relativi alle indagini e ai procedimenti penali
Le attività di indagine proseguiranno esclusivamente nei casi indicati nel decreto ed in quelli ritenuti urgenti dal pubblico ministero: casi nei quali sono state applicate o richieste misure cautelari, casi riguardanti la protezione di vittime e testimoni, casi per l'applicazione di misure sanitarie obbligatorie e casi con persone offese minorenni; casi nei quali il ritardo nelle indagini potrebbe danneggiare l'acquisizione della prova o la cattura dell'indagato/imputato e le attività di udienza preliminare; casi urgenti in relazione allo stato di emergenza nazionale, nonché altri casi urgenti considerati come tali dal pubblico ministero.
Nell’udienza preliminare e nel processo si trattano soltanto i procedimenti dichiarati urgenti dal giudice e quelli indicati nel decreto (reati in flagranza, misure cautelari, ricorsi contro sequestro di beni, cooperazione giudiziaria internazionale, misure riguardanti la protezione di vittime e testimoni, misure di sicurezza medica, reati contro la sicurezza nazionale, terrorismo o riciclaggio di denaro).
I termini per la comunicazione delle decisioni, per la presentazione di un reclamo e la decisione relativa a tali reclami vengono interrotti.
L'ascolto delle persone private della libertà deve essere effettuata mediante videoconferenza. Le gare d'appalto pubbliche per la vendita dei beni mobili sequestrati nel procedimento penale sono sospese. Si presume il consenso per la comunicazione di documenti procedurali in procedimenti penali tramite posta elettronica e, se necessario, gli organi giudiziari richiederanno urgentemente telefonicamente gli indirizzi e-mail per la comunicazione di documenti.
L'esercizio di alcuni diritti delle persone detenute è stato sospeso, mentre il tempo per le conversazioni telefoniche e online è stato aumentato di conseguenza.
3. Esempi di pratiche ai tempi del coronavirus
Durante questo periodo i giudici non sono esonerati dal lavoro, al contrario, vengono sciolte le riserve e vengono redatte le motivazioni dei provvedimenti. L’impegno è quotidiano, effettuato soprattutto da casa, mancano solo udienze regolari.
L'associazione del Forum dei giudici rumeni ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura rumena, al Ministero della giustizia, al Servizio speciale delle telecomunicazioni e a tutti i tribunali di attuare una digitalizzazione estesa e rapida dei tribunali rumeni.
Il 27 marzo 2020, la Corte d'appello di Timişoara ha ascoltato su WhatsApp un sospetto di furto, ritenuto contagiato dal coronavirus, e lo ha posto sotto controllo giudiziario in ospedale per non contaminare l'arresto.
In attuazione delle misure adottate per combattere la nuova pandemia di coronavirus le udienze del 30 marzo 2020 della Corte Suprema si sono svolte in videoconferenza, da località situate in entrambi gli uffici dell'Alta Corte di cassazione e giustizia. Il sistema è stato implementato da specialisti IT della Corte Suprema e ha funzionato senza problemi tecnici. Il 30 marzo 2020, l'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha trattato procedimenti in una udienza alla quale hanno preso parte il Presidente dell'Alta Corte, i presidenti di sezione e un totale di 67 giudici, membri delle diverse unità giudiziarie, a cui si aggiungono gli assistenti magistrati e il rappresentante del Pubblico Ministero.
[1] Le misure sono state ulteriomente prorogate fino al 27 aprile e, in vista della Pasqua Ortodossa, le autorità hanno imposto dal 17 al 19 aprile ulteriori restrizioni agli assembramenti e al transito delle auto per impedire gli spostamenti in campagna dove generalmente le famiglie si riuniscono per festeggiare o per raggiungere le seconde case. [n.d.r.]
[2] Vedi nota 1. [n.d.r.]
Immagini e pensieri al tempo del coronavirus.
Maria Cristina Amoroso
Nelle affastellate immagini che ci hanno restituito i media ed i social in questa settimana ce ne sono state tre particolarmente evocative. Hanno raccontato, senza parole, di una nuova forma di resistenza civile, di un rinnovato rapporto fra cittadini e istituzioni e della dimensione privata e lavorativa di questi tempi.
1.Un violino che suona sui tetti dell’ospedale di Cremona. La “resistenza della bellezza”.
Lena Yokoyama, talentuosa violinista, ha deciso di regalare all’ospedale di Cremona momenti di etereo ma duraturo splendore. E’ salita sul tetto di uno degli ospedali oggi in lotta contro la pandemia e, con un vestito rosso leggero, ha diffuso nell’aria le note delle arie più celebri del repertorio classico italiano, ringraziando così i medici per il lavoro svolto. La musica di questo violino, che ha incantato i sanitari ed emozionato i pazienti, ha costituito un altro anello di quella lunga catena di eventi, dai canti sui balconi ai concerti in videoconferenza, che ha consentito alla musica di diventare una delle espressioni della nuova “resistenza”. Una maestra che legge il libro sotto la finestra degli alunni che non hanno il computer, un paniere calato dai balconi in cui chi ha bisogno prende cibo e chi non ha bisogno ne mette, i bigliettini sotto le porte dei negozi su cui i bambini hanno scritto che “tutto andrà bene”, gli albergatori che mettono a disposizione le loro strutture per chi non può svolgere la quarantena altrove, sono tutte forme della nuova “resistenza della bellezza”.
Si tratta di gesti compiuti in una qualsiasi parte del mondo che velocemente diventano patrimonio di tutti, senza confini. Straordinari uragani di energia positiva collettiva che squarciano con potenza la tragedia del momento, rendono la beneficienza e la solidarietà pratiche ordinarie, provocano riconversioni industriali etiche e determinano pubblicità dal sapore inedito.
Un’anima mundi che dovrebbe spingerci a pensare a come sarà la futura “normalità” che desideriamo.
2.Le strade sanificate con i mezzi antisommossa della polizia.
La polizia che usa i mezzi antisommossa per sanificare le strade, più che disinfettante sembra spandere un balsamo riconciliante tra cittadini ed istituzioni, un’acqua ragia che cancella la scritta “ACAB” e che trasforma in realtà il desiderio di avere uno Stato che prima aiuta e solo dopo aver aiutato, se è necessario, reprime.
Medicine e pensioni che arrivano trasportate dalle macchine d’ordinanza, omaggi ai medici fuori agli ospedali e mille e più divise in strada, quasi sempre senza mascherine, a fermare chi mette in pericolo gli altri. Le forze dell’ordine hanno sempre fatto questo, forse ora lo fanno di più, sicuramente oggi i cittadini hanno per loro occhi nuovi.
3.L’ultima opera del terribile Bansky. Pubblicata sui social accompagnata dalla scritta “My wife hates when I work at home”.
Se vi lamentate della vostra vita privata in quarantena, vi consiglio di pensare con sadico piacere a Bansky, uno dei maggiori esponenti della street art, solitamente abituato a rappresentare nella dimensione stradale e pubblica dello spazio urban la povertà della condizione umana, costretto dal coronavirus a realizzare la sua ultima opera in una surreale quanto simbolica location artistica.
Il bagno, spazio emblematico dell’ultimo baluardo di privacy lecito in un mondo condiviso ventiquattrore su ventiquattro con familiari che solitamente siamo abituati a vedere poche ore al giorno, diventa nella sua concretezza la tela su cui disegna topi dispettosi che creano scompiglio e caos facendo tutto ciò che in un bagno proprio non si dovrebbe fare; una rappresentazione seducente in cui i ratti dipinti sulla parete (suoi alter ego) interagiscono con gli oggetti reali dando vita ad un caos studiato, dal quale si percepisce il sottinteso fluido confine fra vita privata e vita lavorativa.
Il fronte privato ci sfida a duello più volte.
Innanzitutto dobbiamo fare i conti con lo specchio di fronte al quale il virus ci pone prima di presentare il conto al nostro spirito: non possiamo in nessun modo ignorare, o fingere di ignorare, la vera natura dei nostri rapporti. Senza mistificazioni, a breve, ci apparirà chiaro se sappiamo (e vogliamo) passare il tempo con coniugi e figli, se siamo disposti ad occuparci degli anziani genitori, se abbiamo veri amici e, soprattutto, se siamo capaci di fare compagnia a noi stessi.
Uno “stress test” dei legami umani in cui, come accade in natura, si raccoglierà quello che si è seminato.
Nei casi più dolorosi oggi le mura domestiche non significano protezione, il vincolo di rimanere in casa è già diventato la nuova insperata forza dei violenti: l’occasione per esercitare una sopraffazione ancor più forte e più crudele, perché la vittima, in questo periodo, ha oggettivamente meno possibilità di avere contatti con il salvifico modo esterno.
Da un punto di vista materiale, nei casi più sereni, vi è la necessità di riorganizzare la condivisione “del dentro”: non solo dei tempi o dei pensieri, ma anche dei luoghi; operazione complicata da realizzare in case strutturalmente e tecnologicamente impreparate alla presenza contemporanea continua di tutti i membri familiari.
L’ultima sfida, infine, riguarda la capacità di rielaborare la tradizionale concezione del lavoro alla luce degli eventi di questo momento. La volontà comune di riprodurre gli stessi cicli lavorativi del periodo pre-covid, o addirittura di aumentarli, ignorando l’assoluta e totale modifica delle condizioni in cui si opera, non può che ingenerare insoddisfazione e frustrazione perché proiettata verso un obiettivo irraggiungibile. I tempi del lavoro non sono più esclusivi come in precedenza, ma si intersecano pericolosamente con quelli della cura della casa e dei figli che, in mancanza di aiuti esterni, quand’anche equamente ripartiti tra i coniugi, sono un fattore ineliminabile destinato ad incidere sulla quantità e qualità della concentrazione riservata alle nostre attività.
Rimodulare in maniera seria le nostre aspettative di produttività ed efficienza, preservando il tempo del “dentro” dal tempo del “fuori”, evitando che il senso di colpa e l’ansia da prestazione trasformi lo “smart working” in un “total working” senza orari e senza risparmio dei giorni festivi, sembra essere l’unica strada per raggiungere l’elaborazione di un nuovo realistico concetto di lavoro “covid – sostenibile”.
La consegna del cittadino di uno Stato terzo (nota a Cass.pen.n.10371/2010)
Dubbi di legittimità circa l’omessa previsione, in sede di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, della facoltà del giudice di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo che risieda o dimori in Italia
di Cesare Pinelli
Sommario: 1. Premessa. 2. Una presa di posizione sull’interpretazione conforme a Costituzione. 3. La doppia pregiudizialità fra Corte costituzionale e giudici comuni. 4. I dubbi di legittimità costituzionale e i diversi profili di violazione del principio di eguaglianza.
1. Premessa.
In data 4 febbraio 2020 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, “nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
L’ordinanza merita apprezzamento per la prospettazione dei profili di non manifesta infondatezza, e prima ancora per la dimostrazione dell’impossibilità di interpretare la disciplina impugnata in senso conforme a Costituzione nonché delle buone ragioni della scelta di anteporre al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
2.Una presa di posizione sull’interpretazione conforme a Costituzione.
Con un’impegnata motivazione, il giudice remittente esclude che la disciplina in questione possa venire interpretata in senso conforme a Costituzione, contestando l’opposto assunto della Corte d’appello di Genova nella sentenza impugnata.
Anzitutto, essa non avrebbe tenuto conto dell’innovazione apportata sul punto alla l.n. 69 del 2005 dalla l.n. 117 del 2019: nel trasformare le cause ostative ivi contemplate in rifiuto facoltativo della consegna a seguito della addizione operata al testo originario dalla sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale, la legge del 2019 “non ha preso in considerazione la posizione dei cittadini di Stati non membri dell’Unione europea che stabilmente risiedano o dimorino nel territorio nazionale e che, in quanto tali, se destinatari di un mandato di arresto europeo, ben potrebbero rientrare nella sfera di operatività (e conseguentemente beneficiare) dell’applicazione del motivo ostativo in esame”, posto che la decisione quadro consente al giudice di rifiutare l’esecuzione del mandato qualora la persona ricercata sia cittadino o dimori o risieda in uno Stato membro che si impegni a eseguire la pena o la misura di sicurezza, senza distinguere fra l’ipotesi che sia cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo.
Peraltro il rifiuto di addivenire a un’interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina impugnata va oltre l’argomento dello ius superveniens. Muovendo dal presupposto che una “non corretta attuazione della decisione quadro” comporta il potere-dovere del giudice comune di sollevare questione di legittimità costituzionale “laddove sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall’ordinamento” (Corte cost., n. 227 del 2010), il giudice remittente osserva che la l.n. 117 del 2019 configura al riguardo “una lacuna talmente evidente” rispetto alla scelta della decisione quadro di equiparare il cittadino dello Stato terzo a quello dello Stato membro ai fini della deliberazione sulla consegna, che un suo riempimento in via interpretativa non porterebbe a una lettura costituzionalmente conforme, ma contra legem del testo normativo.
Seguono significative considerazioni sui limiti dell’interpretazione costituzionalmente conforme, che non potrebbe produrre “una soluzione ermeneutica [……] del tutto incompatibile con il testo normativo oggetto di interpretazione, alla cui formulazione letterale deve pur sempre farsi riferimento in via prioritaria”. Il richiamo ai “cancelli delle parole”, titolo di un noto saggio di Natalino Irti, e soprattutto alla recente giurisprudenza costituzionale, equivale a una netta presa di posizione sul più ampio tema della “creatività” delle interpretazioni giudiziali, oggi notoriamente assai controverso. Presa di posizione netta, ma anche ben ponderata, poiché affermare che nemmeno un’interpretazione conforme a Costituzione può far dire a una legge ciò che la legge non dice significa cose ben diverse a seconda che il giudice si impegni nel dimostrare nella specie l’assunto, come in questo caso fa strenuamente, ovvero si limiti a negare che la lettera del testo normativo resiste a una tale torsione interpretativa. Solo nel primo caso egli potrà presupporre una eventuale insufficienza del criterio testuale, e quindi una sua priorità in senso meramente cronologico. Nell’altro caso la decisione si rivelerà carente nella motivazione, anche per avere il giudice rinunciato a fare la sua parte nella struttura triadica del giudizio incidentale, e con essa alla sua stessa responsabilità.
Lo conferma altresì il richiamo al passo della sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale per cui “l’obbligo di addivenire ad un’interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all’incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca (sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008). L’interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un’indubbia priorità su ogni altra (sentenza n. 49 del 2015), ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo”.
L’esclusione di un’interpretazione conforme a Costituzione viene dunque subordinata al suo risultare operazione “del tutto eccentrica e bizzarra” alla luce dei criteri letterale e sistematico. In effetti, nella riportata sentenza n. 49 del 2015 l’obbligo di ricorrere in via prioritaria a tale interpretazione è affermato in vista della composizione di un delicato equilibrio con la Corte di Strasburgo.
3. La doppia pregiudizialità fra Corte costituzionale e giudici comuni.
L’ordinanza si sofferma a questo punto sulla recente giurisprudenza costituzionale sulla doppia pregiudizialità. Pur riaffermando, alla luce dell’ord.n. 117 del 2019 e della sent.n. 63 dello stesso anno, quella perdurante facoltà del giudice comune di optare fra rimessione della questione alla Corte costituzionale e rinvio pregiudiziale che la “precisazione” della sent.n. 269 del 2017 aveva implicitamente escluso enunciando l’obbligo di agire nel primo senso, la VI sezione penale dichiara di optare per l’incidente di costituzionalità. Il che pare nella specie giustificato non solo perché gran parte delle censure si appuntano sulla lesione diretta di parametri costituzionali, ma anche perché la sola riferita agli obblighi ex artt. 117, primo comma e 11 Cost. per il tramite di una violazione della decisione quadro era rilevabile ictu oculi, senza bisogno di scomodare la Corte di giustizia. E tuttavia è interessante notare incidentalmente come il giudice rimettente finisca di fatto con l’evidenziare i limiti entro cui la “precisazione” del 2017 può mantenere una portata operativa alla luce delle correzioni di tiro nel frattempo intervenute.
La premessa della “precisazione” anche qui richiamata, e consistente nel constatato intreccio dei princìpi e diritti enunciati nella CDFUE con quelli previsti in Costituzione, non è una novità, visto che già venti anni prima la Corte riteneva inevitabile la reciproca integrazione in via interpretativa tra formule enunciative di diritti garantiti in cataloghi diversi, quali nella specie la CEDU e la Costituzione (sent.n. 388 del 1999). Solo che nel 2017 su tale base si candidava, al di là della ribadita collaborazione con la Corte di giustizia, a garante dei diritti fondamentali indipendentemente dal catalogo in cui fossero previsti (Costituzione e CDFUE), col conseguente obbligo del giudice comune di sollevare questione di legittimità della legge asseritamente lesiva di tali diritti. Non a caso il sindacato accentrato veniva posto “a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.)” senza distinguere a seconda che la legge confliggesse col diritto dell’Unione direttamente applicabile ovvero con una direttiva o con una decisione quadro.
Più ancora che per l’annoso problema della doppia pregiudizialità, su cui del resto, prima o poi, non avrebbe potuto non influire la sopraggiunta accettazione da parte della stessa Corte della qualifica di giudice ai fini del rinvio pregiudiziale (a partire dall’ord.n. 103 del 2008), la “precisazione” innovava a indirizzi notoriamente consolidati da decenni, con l’avocazione della cognizione di ogni dubbio di lesione di un diritto fondamentale, compresa appunto quella perpetrata da leggi confliggenti col diritto UE direttamente applicabile. Successive correzioni di tiro, segnalate anche dall’ordinanza di rimessione in esame, tenderanno a riassorbirne la portata dirompente. Oltre a ripristinare la facoltà, in luogo dell’obbligo, per il giudice comune di sollevare questione di legittimità in via prioritaria rispetto al rinvio pregiudiziale al giudice del Lussemburgo (sent.n. 20 del 2018), la Corte tornerà a ribadire il potere-dovere dello stesso giudice di non applicare la legge asseritamente lesiva di norme UE direttamente applicabili (sent.n. 63 e ord.n. 117 del 2019), limitando perciò l’ipotesi della quaestio all’ipotesi di norme nazionali dettate in attuazione di fonti del diritto dell’Unione, come la decisione quadro.
4.I dubbi di legittimità costituzionale e i diversi profili di violazione del principio di eguaglianza.
L’ordinanza enuclea quattro profili di non manifesta infondatezza. Il primo è riferito agli artt. 117, primo comma e 11 Cost. per il tramite della decisione quadro del 2002, là dove prevede la facoltà del giudice dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata alla triplice condizione ivi prevista (“se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno”). Qui il giudice rimettente ha buon gioco nel sottolineare un contrasto testuale della disposizione impugnata per omessa previsione, fra i soggetti ai quali potrebbe riferirsi la mancata consegna, del cittadino del Paese terzo che risieda o dimori in uno Stato membro dell’Unione, tanto più che la decisione quadro non abilita gli Stati membri a conferire ai termini da essa impiegati una portata più estesa di quella risultante dall’interpretazione della Corte di giustizia (§§ 42 e 43 di Koslowski, 17 luglio 2008). Per cui, osserva il giudice a quo, “la volontà di tracciare un modello definitorio comune di elementi lessicali cui il legislatore europeo ha evidentemente attribuito valenza centrale nella costruzione del nuovo regime di consegna delle persone ricercate, ancorandolo al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e rendendolo applicabile, pertanto, su una base comune di regole generalmente condivise dai diversi Stati membri: i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, costituiscono in tal modo l’oggetto di una definizione scolpita sulla base di criteri necessariamente ‘uniformi’, proprio in quanto si riferiscono a nozioni ‘autonome’ del diritto dell’Unione europea”.
Gli altri profili si incentrano sulla violazione diretta di princìpi costituzionali, rispettivamente individuati nell’eguaglianza davanti alla legge, nella funzione rieducativa della pena e nel rispetto del diritto alla vita familiare come sancito fra gli altri dagli artt. 2 Cost. nonché 117, primo comma, per il tramite dell’art. 8 CEDU.
Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, il giudice a quo rinviene correttamente il tertium comparationis nella opposta disciplina del mandato processuale, in ordine al quale la condizione del cittadino dello Stato terzo è equiparata a quella degli Stati membri dell’Unione, peraltro col risultato che “il residente gode di una tutela più ampia proprio nell’ipotesi in cui l’allentamento dei vincoli relazionali causato dalla consegna cd. ‘processuale’ potrebbe di contro affievolire le capacità rieducative della pena”. Ma non si limita a rilevare questo esito paradossale, e volge l’attenzione al complesso del diritto derivato europeo onde accertare le conseguenze della disposta esclusione dei cittadini di Stati terzi allorché lo stesso ordinamento dell’Unione riconosca a determinate categorie di costoro uno status particolare, come i “soggiornanti di lungo periodo” alla stregua della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, oltre ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini europei, beneficiari del diritto al ricongiungimento. Osserva in particolare la Corte di cassazione che “i cittadini di Paesi terzi, pur se stabilmente residenti in Italia, costituiscono l’unica ‘categoria’ di destinatari di un mandato in executivis esclusa dall’applicazione del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. c), poiché siffatta causa ostativa dell’esecuzione, di contro, è utilmente invocabile in favore dei cittadini italiani, dei cittadini di un altro Stato membro dell’Unione residenti nello Stato e finanche degli apolidi stabilmente residenti nel territorio dello Stato, per effetto dell’equiparazione ai cittadini ai fini della legge penale prevista dall'art. 4, comma 1, cod. pen.”.
Nell’accomunare i cittadini effettivamente residenti o dimoranti in uno Stato membro ai suoi cittadini per il profilo che interessa, la decisione quadro riflette l’ispirazione della citata direttiva del 2003, frutto più fedele dell’orientamento, sancito dal Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, per cui i cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro in un congruo periodo di tempo avrebbero dovuto acquisire una titolarità di diritti “il più possibile simile” a quella dei cittadini europei. Un orientamento che ci appare oggi remoto rispetto agli indirizzi legislativi prevalenti in materia non solo nel nostro ordinamento.
La trattazione di questo profilo comporterebbe per la Corte costituzionale un’esposizione supplementare di cui dubito vorrà farsi carico, essendo già chiamata a una richiesta di additiva, pur prospettata con precisione chirurgica alla luce della precedente sent.n. 227 del 2010. Inoltre il motivo di violazione del principio di eguaglianza muove in questo caso da un’ampia disamina della normativa derivata dell’Unione, a differenza di quello relativo all’esito del tutto irragionevole di una comparazione fra destinatari di un mandato processuale e di un mandato esecutivo, risultante solo dalla disciplina nazionale.
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