Intervista alle correnti. Luca Poniz, Area
di Riccardo Ionta
Deriva e scarroccio. L’imbarcazione subisce uno scostamento e la rotta effettiva non coincide più con quella necessaria. Deriva è l’effetto della corrente, massa in movimento verso una direzione sotto il filo dell’acqua, difficile da percepire in assenza di punti di riferimento. Scarroccio è l’effetto del vento, viene da una direzione battendo sulla superfice emersa, ed è sufficiente sentirne la forza. Correnti e venti possono perturbare la navigazione, sfavorirla. Possono anche, tuttavia, favorirla sospingendo l’imbarcazione nel giusto senso. Dipende dalla direzione delle forze, dal loro combinarsi, dalla consapevolezza di chi naviga.
Giustizia Insieme è un’endiadi, uno spazio di libertà per la giustizia e il pluralismo, e nel momento in cui la magistratura è trascinata dalle correnti e battuta da plurimi venti, ha posto delle domande a quattro magistrati, (al momento dell’intervista) componenti di vertice dell’A.N.M., eletti per Area (Luca Poniz), Unicost (Giuliano Caputo), Autonomia e Indipendenza (Cesare Bonamartini), Magistratura Indipendente (Paola D’Ovidio).
Venti e correnti, prima o dopo, passano. E in una lunga traversata, prima o dopo, altri e altre ne ritornano. In ogni caso, l’importante è aver ben chiara la destinazione, conoscere sia i venti, sia le correnti ed avere comunque un buon governo del timone.
La prima intervista è a Luca Poniz.
Sommario: 1. Perugia; 2. Populismi; 3. Le correnti; 4. C.S.M.; 5. A.N.M. e C.S.M.; 6. Pesi e contrappesi; 7. Pubblici ministeri e A.N.M.; 8. Le elezioni del Comitato Direttivo Centrale; 9. Le elezione dei Consigli Giudiziari; 10. Futuro Prossimo
1. Perugia
L’indagine di Perugia è un’indagine su ipotesi di reato di un ex consigliere del C.S.M. sfociata in un’inchiesta sul “dietro le quinte” del C.S.M.? Perché L’A.N.M. ha chiesto la trasmissione integrale degli atti dell’indagine di Perugia?
Tra fine maggio ed inizio giugno di un anno fa, dalla cronaca giudiziaria si apprese che, nell’ambito di un’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di un ex consigliere del C.S.M., erano emersi – da intercettazioni telefoniche disposte in relazione alle ipotesi di reato oggetto dell’indagine - incontri tra l’ex consigliere stesso, cinque componenti in carica del C.S.M., e due deputati (uno imputato in un procedimento penale pendente a Roma, un magistrato in aspettativa per mandato parlamentare), volti a “discutere” dell’imminente nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. L’indagine di Perugia è stata dunque un’involontaria scoperta di una serie di condotte immediatamente percepite e valutate come gravi in relazione alla possibile interferenza esterna sulla vita del Consiglio Superiore; vi è stata una conseguente reazione dell’A.N.M. (con un duro comunicato unanime del C.D.C. del 5 giugno 2019), e dello stesso C.S.M., dopo un intervento del Presidente della Repubblica.
L’A.N.M. chiese già in quel momento, nel giugno del 2019, la copia integrale degli atti, sul presupposto dell’essere (quantomeno) “soggetto interessato” alla loro conoscenza, sia in relazione alla valutazione della potenziale veste di persona offesa (da valutare naturalmente in concreto, una volta conosciute le incolpazioni formulate) sia, e soprattutto, alla necessità di fornire gli atti stessi al proprio organismo disciplinare (il Collegio dei Probiviri), al fine di valutare la rilevanza delle condotte, tanto quelle penali quanto quelle che, pur non rientranti nelle condotte penalmente illecite, appaiano violare il codice etico adottato dall’A.N.M. Lo scorso anno l’istanza – rivolta alla Procura di Perugia, C.S.M., Procura Generale della Corte di Cassazione, Ministro della Giustizia, in quel momento depositari a vario titolo degli atti – fu rigettata con diverse motivazioni; dalla Procura di Perugia, in ragione del “segreto” in quella fase opponibile a soggetti terzi. A maggio di quest’anno, avuta notizia della formale conclusione dell’indagine, l’A.N.M. ha avanzato nuova istanza, ribadendo il proprio interesse qualificato – in ragione delle proprie finalità statutarie – alla conoscenza degli atti, sul presupposto che gli atti depositati non sono più “segreti” per coloro che processualmente hanno titolo per conoscerli (rimanendo, comunque, non pubblicabili: circostanza smentita dalla cronaca…). Si è anche proceduto alla nomina di un difensore, per coltivare, oltre che tale richiesta, ogni altra iniziativa.
E’ evidente che la richiesta di atti oggi ha un’utilità ulteriore ed evidente, al fine di conoscere e valutare – senza filtri informativi più o meno interessati – quelle che appaiono diffuse ed in alcuni casi gravi condotte, interne ad un “sistema” che esige profonde riforme, oltrechè adeguate risposte disciplinari.
2. Populismi
L’appello a un’immagine ideale del popolo, incitato a riprendere il ruolo che qualcuno gli ha indebitamente sottratto, è considerata una delle principali caratteristiche dei populismi. Esiste davvero un populismo giudiziario oppure esiste davvero una magistratura onesta e una magistratura disonesta?
Il tema è oggi più che mai attuale, ed ha molteplici ricadute. Nel rapporto tra la politica e la magistratura, o forse per meglio dire la giurisdizione, una delle tendenze più ricorrenti, e dei pericoli, è la “rappresentazione” di una magistratura (naturalmente dipinta come “elite”, in quanto tributaria di privilegi non solo ordinamentali…) che “decide” in contrapposizione al sentire comune, al “popolo”. Frequenti, e violente, le campagne di delegittimazione di questo o quel Magistrato che, osando indagare o processare “un eletto del popolo” violerebbe per ciò stesso la sovranità popolare, dimentichi naturalmente che la norma fondamentale della Costituzione – l’art. 1 – prevede che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” . La sovranità “si organizza con il diritto”, secondo una felice espressione di Esposito; ed alla magistratura è costituzionalmente attribuito un essenziale ruolo di presidio della legalità, che non incontra naturalmente limiti nell’investitura popolare, se non quelli espressamente previsti dalle procedure costituzionali. In altre parole, il “consenso” popolare viene invocato come fonte di investitura di un potere che spesso invoca per sé l’ingiudicabilità, ed utilizzato, all’opposto, per delegittimare quello giudiziario, proprio perché di esso privo. Naturalmente è una pretesa fuori dalla Costituzione, con dei rischi altissimi, che investono la fiducia di cui deve godere la magistratura ed il potere giurisdizionale che amministra: si potrebbe dire, in breve, fiducia versus consenso.
Esiste anche il rischio opposto, ma non certo privo di implicazioni meno problematiche: l’aspettativa di un ruolo “moralizzatore” della magistratura, che in non pochi casi è stato delineato, teorizzato, o esplicitamente richiesto da gruppi sociali, movimenti di opinione, organi di informazione, e che ha trovato alcuni convinti sostenitori, ed interpreti, anche nella magistratura. E’ tema troppo complesso per essere riassunto in poche parole: però a me pare indiscutibile che alla magistratura non sia affidato quel ruolo, per l’evidente ragione che l’indagine ed il processo penale non hanno intrinsecamente l’attitudine a giudicare fenomeni, ma fatti. Qui il rischio è che sia la giurisdizione a cercare quel “consenso” che può essere contingentemente consolatorio – specie negli anni degli attacchi esterni, anche violentissimi - ma che è elemento estraneo al fondamento del proprio potere. La magistratura ha bisogno di fiducia, non di consenso; ed ovviamente la può ottenere con un esercizio equilibrato del proprio potere, in ogni momento in cui esso si estrinseca, ad iniziare dalla comunicazione e dall’intervento nel dibattito pubblico. Escludo che oggi il tema sia la contrapposizione tra una magistratura onesta ed una disonesta, se per disonesta si intende proclive all’illecito, magari penale; il tema è piuttosto quello di una magistratura in cui sembrano essersi diffusi - difficile dire con quale dimensione - costumi difformi dal modello di magistrato innamorato della legge, e non del potere, che vorrei che fosse il modello di magistrato “costituzionale”.
3. Le correnti
Le correnti. Sono gruppi di pensiero organizzato, gruppi organizzati di potere o cosa sono?
Le correnti sono state, e sono, libere associazioni di magistrati, che hanno svolto e svolgono una funzione essenziale nell’elaborazione culturale e nel dibattito interno alla magistratura. Credo che il riconoscimento più autorevole del ruolo e dell’importanza delle correnti si trovi nelle parole che il Presidente della Repubblica ha rivolto ai Magistrati in tirocinio, il 23 luglio 2018: “Il dibattito culturale all’interno della magistratura costituisce un necessario strumento per favorire l’interpretazione e l’applicabilità delle norme vigenti alla mutevole realtà sociale e, dunque, un utile mezzo per promuovere l’elaborazione di risposte legittime alle pressanti istanze di tutela giudiziaria. Non è certo la riduzione del dibattito culturale, attento e plurale, a poter rendere migliore la magistratura. Va affermato, con chiarezza, che questo diritto ad associarsi liberamente costituisce condizione preziosa, da difendere contro ogni tentativo di indebita intromissione. Occorre, naturalmente, evitare che l’aggregazione associativa, basata su autentiche opzioni culturali e valoriali, possa trasformarsi in corporativismo o - peggio ancora - in forme di indebita tutela, se non di ingiustificato favore, basate sul mero – mortificante - criterio di appartenenza”. Si tratta del riconoscimento di un ruolo essenziale nell’attuazione del modello di giurisdizione costituzione, in quanto coerente con il pluralismo ideale e valoriale garantito nella stessa provenienza dei magistrati, selezionati con il “solo” concorso, e dunque espressione delle diverse sensibilità culturali. Indubbiamente nel tempo hanno assunto una progressiva connotazione di “gruppi organizzati”, dove il problema non è, naturalmente, l’assetto dell’organizzazione, quanto le finalità, gli “obiettivi”, per cosi dire, dell’azione. La storia dell’associazionismo giudiziario – dei singoli gruppi, o correnti, e dell’Associazione Nazionale Magistrati, che è stata importante ed autorevole luogo di sintesi – si è intrecciata virtuosamente a quella della magistratura e della giurisdizione, segnandone in modo incontestabile l’evoluzione, in conformità ai valori costituzionali. La difesa dell’autonomia e dell’indipendenza; la mutata consapevolezza del ruolo della giurisdizione; l’apertura ai temi di diretta derivazione costituzionale, ai nuovi diritti; ma anche la delineazione di un modello di magistratura aperta e non corporativa, forse il segno della “rottura” più evidente determinata dall’impatto del pluralismo ideale sul mondo della magistratura di derivazione pre-costituzionale. Potrei continuare ancora, ad indicare il senso e la virtuosità dell’associazionismo. Naturalmente, oggi non sfugge certo che in esso, e all’ombra di esso, si sono alimentati anche gruppi di potere, ove il consenso sembra ricercato nella logica dello scambio, con la promessa, implicita o esplicita (come pezzi dell’indagine perugina sembrano rivelare chiaramente) di una “protezione”, fondata sul criterio dell’appartenenza. Difficile negare che una simile mutazione, e direi deriva, non sia addebitabile unicamente a chi ha responsabilità politiche nella linea e direzione delle correnti, e non riguardi anche chi, nella “base” dei magistrati, sembra guardare alle correnti stesse con l’aspettativa del vantaggio personale… Si comprende, allora, che la soluzione del problema è complessa, e postula interventi che non riguardano certo solo le correnti e l’associazionismo.
4. C.S.M.
Il C.S.M. è titolare di molteplici poteri discrezionali - non solo riguardo alle nomine - nelle cui sfuggenti dinamiche si insinuano le derive correntizie, anche perché i magistrati interessati non godono di forme di partecipazione. E’ necessario ridurre i poteri, la discrezionalità? E’ sufficiente implementare la trasparenza del potere e le forme di partecipazione?
Il C.S.M. è organo di rilievo costituzionale, posto a presidio degli essenziali beni dell’indipendenza ed autonomia della magistratura. E’ singolare che da ormai molto tempo esso sia al centro del dibattito, e di critiche violente – che ne mettono in discussione il ruolo, dopo averne messo in discussione composizione e criteri di elezione - in relazione ad una parte delle sue attribuzioni, quali la nomina dei dirigenti degli uffici direttivi, nel quale esercizio sono emerse – non solo di recente – le pratiche più deteriori, e dunque il cattivo uso di questa discrezionalità. Ciò rende evidenti (almeno) tre problemi: la centralità che nelle aspettative dei magistrati (e nel conseguente dibattito) assume il problema della carriera; la latitudine del potere discrezionale del C.S..M. concesso, e non sufficientemente regolato, che il legislatore del 2006 ha concesso – sia pure con le migliori intenzioni … - superando il previgente, e criticatissimo, criterio della mera anzianità; l’intersecarsi delle aspettative dei singoli – aumentate a dismisura, anche per effetto del moltiplicarsi dei “posti” direttivi e semidirettivi – con le “promesse” dei rispettivi gruppi di appartenenza. E’ evidente che la soluzione del problema – diventato gigantesco, per portata sistemica - non passa solo per la “trasparenza” e la “partecipazione”, pur essenziali, ma postula una necessaria rimodulazione della stessa carriera, e una serie di altri punti essenziali. Naturalmente, esige anche meccanismi di elezione diversi, e una rigida regolamentazione dei rapporti tra eletti ed elettori, per spezzare logiche purtroppo diffuse. Bisogna difendere con forza il governo autonomo della magistratura, la sua centralità nel sistema dei rapporti tra i poteri dello Stato, e per farlo bisogna renderlo immune da ogni patologia che ne infici la piena credibilità.
5. A.N.M. e C.S.M.
A.N.M. e C.S.M. rappresentano la stessa sostanza sotto forme diverse?
AN.M. e C.S.M sono due ambiti nettamente distinti, non solo per evidente diversità di natura, di assetti e di poteri: l’A.N.M. è un’associazione privata, a partecipazione libera e volontaria, alla quale si iscrivono individualmente i magistrati, senza alcun altro requisito che essere magistrati vincitori di concorso, senza alcun rapporto di “appartenenza” con gruppi o correnti… Le finalità statutarie sono molteplici, e di alto profilo: le prime due, indicate nell’art. 1 dello Statuto, sono quelle di “dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali; propugnare l’attuazione di un Ordinamento Giudiziario che realizzi l’organizzazione autonoma della magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in un regime democratico”. Si tratta dell’impegno a tutelare valori di rango costituzionale, ciò che ha determinato l’assunzione di un ruolo “istituzionale” da parte dell’A.N.M., ed il costante suo riconoscimento come interlocutore delle istituzioni, dell’accademia, dell’avvocatura, della politica. Nella percezione comune, si spiega forse così quella “similitudine” di almeno una parte del ruolo dell’Associazione con il C.S.M. cui sembra riferirsi la domanda; che però si riferisce, anche, se non di più, alla “composizione” dell’una e dell’altro, alludendo alla comune presenza, con ruoli dominanti, delle correnti e dei loro rappresentanti. Sarebbe agevole replicare che, soprattutto in seno all’A.N.M., il sistema elettorale vigente – che prevede liste contrapposte, e sistema elettorale proporzionale puro, con la presentazione libera di liste, con il solo onere della loro presentazione da parte di 100 soci.. – consente la più ampia e libera partecipazione e dunque offerta di rappresentanza e rappresentatività; e dunque ogni gruppo, ancorchè non organizzato o strutturato, può candidarsi alla guida dell’Associazione, con una propria offerta di valori culturali, opzioni ideali, programmi di azione politica-sindacale. Sicchè se ciò non avviene non è certo per un blocco del “sistema”, ma per quanto fino ad oggi sono stati complessivamente rappresentativi, nel loro insieme, i vari gruppic
6. Pesi e contrappesi
La realizzazione degli scopi statutari sembra richiedere all’A.N.M. di attivarsi anche, e forse soprattutto, nel controllo dell’organo di autogoverno. E’ mancato questo controllo?
E’ vero che una certa “osmosi” tra le carriere associative e quelle consigliari, verificatasi anche nella più recente esperienza, rende più difficile l’esercizio di un potere di iniziativa e anche di critica dell’A.N.M. verso il Consiglio, che io reputo essenziale nella fisiologia stessa della vita di un organo rappresentativo. Non credo però che possa parlarsi correttamente di un “controllo”, trattandosi di un organo elettivo, ed essendo i suoi atti – diversi da quelli della sezione disciplinare, che sono giurisdizionali – sottoponibili al controllo della giurisdizione amministrativa. Parlerei invece di un’azione di impulso, di sollecitazione e certamente anche di critica delle sue linee di azione, se necessario, con un’autonomia che, quanto più forte sappia essere, tanto più rafforzerà la credibilità sia dell’azione associativa, sia dello stesso organo consigliare.
7. Pubblici ministeri e A.N.M
Perché i vertici dell’A.N.M. sono quasi sempre ricoperti da pubblici ministeri?
Credo si tratti in buona parte di una ragione legata alla modalità del lavoro del Pubblico Ministero, in ufficio caratterizzato da “impersonalità” delle funzioni, ciò che consente una più agile e snella “organizzazione” degli impegni professionali con quelli legati all’incarico, spesso imprevedibili. Un Pubblico Ministero può essere sostituito in un impegno d’ufficio senza che ciò comporti alterazioni, e dunque disfunzioni, della giurisdizione, diversamente da un giudice, la cui assenza –non programmabile – determina inevitabilmente rinvii. Aggiungo alla domanda che il più delle volte si è trattato di colleghi operanti in uffici romani, ciò che completa la valutazione sulla maggiore compatibilità con impegni politico- associativi, il più delle volte concentrati nella Capitale (dove peraltro ha sede l’Associazione). Non esistendo una previsione che “dispensi” dal lavoro giudiziario, è facile comprendere, dunque, il perché sia più agevole svolgere ruoli associativi apicali in uffici requirenti, soprattutto se nella Capitale. Innegabile, poi, che in alcuni casi, si sia trattato di colleghi che hanno goduto di una maggiore visibilità, anche quando transitati a funzioni diverse: questo ha, ovviamente, a che fare con il consenso che, anche da ciò, si è acquisito tra i colleghi, che, non si dimentichi, votano e dunque “scelgono”. La politica associativa è però determinata da organi collegiali, il Comitato Direttivo Centrale e la Giunta Esecutiva Centrale, che hanno ampia rappresentatività territoriale, professionale, e di genere, e come tale pienamente capaci di esprimere posizioni in ogni ambito, con equilibrio tra le varie funzioni.
8. Le elezioni del Comitato Direttivo Centrale
La mancanza di condizioni per l’azione politica - diversamente argomentata da ogni corrente - ha portato al ritiro “politico” dalla G.E.C di praticamente tutti i componenti. Perché, viste anche le annunciate riforme, non ha condotto allo svolgimento immediato delle elezioni del Comitato Direttivo Centrale?
Come noto, le elezioni per il rinnovo del C.D.C. erano state fissate, per scadenza naturale del mandato, il 22, 23 e 24 marzo del 2020; la presentazione delle liste era stata chiusa e convocati i comizi elettorali. Purtroppo la grave emergenza sanitaria, sopravvenuta con la pandemia, ha portato il C.D.C. del 7 marzo, l’ultimo previsto prima del rinnovo, a deliberare unanimemente un primo rinvio delle elezioni, fissandole al 24, 25 e 26 maggio, nella convinzione – e speranza, in quel momento – che l’emergenza sarebbe terminata. Purtroppo non è accaduto, ed anzi la situazione ha presentato una così grave evoluzione da aver imposto il rinvio di ogni appuntamento elettorale istituzionale, incluso quello dei Consigli Giudiziari. Così, nella seduta del C.D.C. del 9 maggio, convocata per valutare la perdurante situazione emergenziale, è stato unanimemente votato un ulteriore rinvio (anche se con diverse indicazioni sulle date, oscillanti tra settembre ed ottobre) e, sempre all’unanimità, deciso di organizzare – per la prima volta nella storia dell’A.N.M. – il voto telematico, immediatamente avviando una complessa ed impegnativa procedura tecnico-organizzativa per realizzarlo, nei tempi i più brevi possibili, ma certo non compatibili – come più volte evidenziato in ogni sede – con un voto anticipato rispetto a quello già stabilito. Anzi, solo un serrato impegno organizzativo, ovviamente in essere, può consentire la riuscita del voto con la nuova, e rivoluzionaria, modalità (che sarà, così, pronta per ogni appuntamento futuro) dopo l’estate: evidenziando che la riuscita del voto, che postula la certezza di aver “raggiunto” per l’accreditamento al voto ogni singolo associato, significa assoluto rispetto delle regole di partecipazione e democrazia, senza dimenticare lo scrupolo che deve accompagnare la verifica di ogni passaggio tecnico della procedura. Dunque, nessuna valutazione “libera” sulla data del voto, ma solo irrinunciabili passaggi tecnici.
9. Le elezioni dei Consigli giudiziari
In occasione delle elezioni suppletive per il C.S.M., l’A.N.M. ha cercato di favorire un metodo di candidatura svincolato dalle correnti. E per le elezioni dei Consigli giudiziari?
In occasione della crisi conseguente alle dimissioni di alcuni componenti del C.S.M, l’A.N.M. ha ritenuto di fare una “proposta” politica all’interno di un sistema elettorale - da sempre criticato – di cui si era notata la formidabile idoneità a consentire “blocchi organizzati”, candidature pilotate; il collegio unico nazionale, nella categoria dei P.M. aveva portato all’intollerabile candidatura di quattro P.M. per quattro posti. L’idea è stata quella di “aprire” e dunque favorire candidature plurime nel numero, e plurali nella provenienza, al fine di consentire una opposta dinamica nell’elettorato passivo, e in quello attivo, cercando di restituire all’elezione il suo senso vero. E’ evidente che nelle elezioni nazionali l’organizzazione delle correnti ha avuto e ha un peso – con questo sistema – decisivo, nella scelta e “selezione” di candidati che, in tal modo, saranno eletti (in tal senso sono apprezzabili gli sforzi fatti in senso a taluni gruppi di procedere almeno con elezioni primarie); nelle elezioni dei C.G. il problema ha caratteristiche del tutto diverse, trattandosi di voto locale, dove peraltro ogni magistrato può candidarsi con modesto sforzo organizzativo, e cercare di valorizzare, da sé, il proprio percorso professionale, su cui richiedere più facilmente il voto.
10. Futuro prossimo
Quale futuro si prospetta per le correnti e l’A.N.M.?
Più facile dire ciò che vorrei: correnti che si fanno portatrici di idee e proposte, e che lavorano nell’interesse della giurisdizione, funzione essenziale dello Stato, e della democrazia. Che mettono le proprie idee, ed i propri progetti, al servizio del diritto. Che respingono l’idea dell’appartenenza interessata, in cui si annida il pericolo anche del corporativismo, malattia mortale della magistratura. L’A.N.M. deve essere il luogo in cui la progettualità e le idee trovano la sintesi più alta, e pressoche’ tutta la magistratura si riconosce pienamente nel suo ruolo, e nella sua imprescindibile funzione, come fino ad oggi è stato.