Il premio di maggioranza non rispetta il principio di rappresentatività del Parlamento con gli obiettivi della stabilità del Governo e della sua efficienza.
Premetto che, in linea generale, la formula elettorale proposta, nel complesso, non convince in quanto, per la terza volta negli ultimi vent’anni, si prova a costruire un sistema elettorale misto, basato su una logica “premiale”, nonostante sia stato già dimostrato che tale modello (che non è adottato in alcun ordinamento a noi vicino) difficilmente è in grado di bilanciare in modo ragionevole – come invece la Costituzione richiede – il preminente principio di rappresentatività del Parlamento con gli obiettivi, “di sicuro interesse costituzionale”, costituiti dalla stabilità del Governo e dall’efficienza della sua azione. Non a caso il sindacato di legittimità della Corte costituzionale in materia elettorale si è perlopiù concentrato proprio sulle modalità di innesto di premi di maggioranza su sistemi elettorali a base proporzionale (si vedano le sentenze n. 1 del 2014. e n. 35 del 2017, oltre alle pronunce nn. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012 in sede di ammissibilità referendaria). Anche l’analisi del disegno di legge al nostro esame, e i sostanziali emendamenti apportati al testo nei mesi scorsi, mostrano la difficoltà di definire questo sistema senza incorrere in consistenti dubbi di legittimità costituzionale.
Nell’analizzare il testo sottoposto al nostro esame, procederò per “interrogativi”, anche se molte delle questioni affrontate partitamente andrebbero lette insieme per comprenderne davvero la portata.
Il sistema elettorale proposto è compatibile con un sistema parlamentare a bicameralismo perfetto?
L’unica certezza che abbiamo è che un sistema elettorale che assegni i premi nei due rami del Parlamento con due distinti voti potrebbe dare luogo a molteplici esiti irrazionali e che tale soluzione sarebbe immediatamente censurata dalla Corte costituzionale. Quest’ultima, d’altro canto, con la sent. n. 1 del 2014, eliminò i premi di maggioranza distribuiti nelle Regioni anche sulla base dell’argomento secondo cui il sacrificio alla rappresentatività non assicurava la medesima maggioranza in entrambi i rami del Parlamento.
Ora, per venire incontro a quella obiezione, si prevede una norma di coordinamento per l’assegnazione dei premi tale per cui:
- il premio, anche per la composizione del Senato, nonostante la formulazione dell’art. 57 Cost. (secondo quale il Senato è eletto “a base regionale”), è assegnato sulla base dei voti conquistati a livello nazionale;
- il premio è assegnato solo se la medesima lista o coalizione raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere; l’identità tra le liste e le coalizioni che si presentano per l’elezione della Camera e del Senato è garantita tramite un meccanismo di collegamento reciproco da effettuare in occasione della presentazione delle liste.
Sulla conformità, o no, a Costituzione di questa soluzione si possono addurre argomenti distinti.
Quanto al rispetto dell’art. 57 Cost., credo che nessuno di noi abbia certezza sulla portata prescrittiva di tale disposizione. Non vi è cioè certezza che esso escluda in radice la possibilità di conteggiare i voti conquistati dai partiti in tutte le circoscrizioni regionali. Invece, sicuramente la Costituzione esclude che i voti ottenuti da ciascuna lista in una regione possano concorrere a eleggere candidati diversi da quelli presentati in quella stessa regione. Ciò che invece deriva dalla previsione del “listone” solo formalmente spezzettato a livello circoscrizionale (su cui v. anche infra).
Quanto alla norma di coordinamento, si può sostenere, con solidi argomenti, che il voto dato per la Camera non può determinare la composizione del Senato (e viceversa) e che, dunque, la previsione è incostituzionale perché lesiva del principio di autonomia dei due rami del Parlamento. Questo conduce a ritenere che nessun sistema con premio può, in radice, essere introdotto in un sistema bicamerale perfetto.
Si potrebbe anche però a – a sostegno della tesi opposta – valorizzare l’inciso finale della sentenza n. 35 del 2017, in cui la Corte afferma che il legislatore non può introdurre meccanismi elettorali che ostacolano la formazione di maggioranze omogenee.
Insomma, sul piano della legittimità costituzionale – a mio avviso – la questione si presenta “aperta”. Resta il fatto che si crea, per la prima volta, con legge ordinaria, un nesso di natura giuridica tra Camera e Senato in un sistema bicamerale perfetto e ciò si presenta come una scelta “storica”, di cui è necessario avere piena contezza, in quanto – in un contesto istituzionale già segnato dal c.d. monocameralismo di fatto/alternato, ecc. – si consacra il definitivo superamento del bicameralismo italiano conducendo l’assetto istituzionale non più verso riforme che guardano alla trasformazione del Senato, bensì verso il monocameralismo.
Non mi soffermo invece qui sulla proposta – ancora adombrata e, a mio avviso, da non accogliere – di reintrodurre il ballottaggio. Mi limito a segnalare che una norma di coordinamento associata al ballottaggio rischierebbe di non superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto i cittadini potrebbero venire chiamati alle urne una seconda volta solo per scegliere il vincitore, ma potrebbero farlo “inutilmente” qualora, all’esito di questo secondo voto, nella Camera e nel Senato risultassero due esiti differenti.
L’entità del premio che il ddl S. 1971 vuole attribuire alla lista o alla coalizione vincente è ragionevole?
Rispetto alla versione originaria del testo ora al nostro esame, è stata aumentata la percentuale minima per ottenere il premio fisso (di 70/35 seggi), ora fissata al 42%. L’obiettivo è quello di contenere il rischio di eccessiva distorsione della rappresentatività. Per le stesse ragioni, è stato ridotto a 220 e 113 il numero massimo di seggi conquistabili alla Camera e al Senato con il premio. A questi seggi si continuano però ad aggiungere quelli ottenuti nella circoscrizione Estero, dando così la possibilità – quantomeno teorica – alla coalizione vincente di avere un numero di parlamentari che supera le c.d. “maggioranze di garanzia” (si potrebbero ottenere 228 e 117 seggi, pari al 57 e 58,5% dei seggi). Dunque, se proprio si vuole insistere con questo sistema elettorale, sarebbe quantomeno opportuno che il limite massimo di seggi ottenuti con il premio fosse ulteriormente ridotto.
Deve però essere chiaro che, comunque, questo sistema rischia di ridurre la rappresentatività delle forze politiche che partecipano alle elezioni, soprattutto se lo scarto di voti tra le due coalizioni più votate è esiguo, perché, a quasi parità di voti, l’una otterrà molti più seggi di quanti avrebbe con il riparto proporzionale e l’altra molti meno.
Né si può trascurare che, in questo periodo storico, l’astensionismo è assai elevato e, dunque, i sistemi con premio rischiano di sovra‑rappresentare eccessivamente chi è minoranza reale nel paese.
Inoltre, è stato di recente osservato in dottrina (A. Lauro, la costituzione.info, luglio 2026) che non andrebbe trascurato il fatto che noi continuiamo a usare percentuali ipotizzate dalla Corte costituzionale quando i parlamentari erano 630 e 315. Siccome il numero di parlamentari è stato ridotto, questo diverso dato numerico “pesa” nel valutare se un sistema elettorale con premio sia adeguatamente rappresentativo, in quanto, quando i seggi in palio sono pochi, il pluralismo è, in re ipsa, meno garantito.
I voti espressi in Trentino‑Alto Adige e valle d’Aosta “pesano” con quelli degli altri elettori?
Rispetto alla formulazione originaria si era criticamente osservato che i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino‑Alto Adige non concorrevano a determinare la cifra elettorale nazionale delle liste e delle coalizioni, che non era previsto che in tali territori fosse presentata la lista circoscrizionale, ma che gli elettori delle circoscrizioni regionali in questione avrebbero partecipato all’eventuale turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio.
In seguito, con l’eliminazione del ballottaggio, è stato previsto che le elezioni in queste Regioni restassero del tutto separate (allo scopo di evitare che le minoranze linguistiche fossero costrette ad alleanze preelettorali). Anche rispetto a questa soluzione furono sollevati dubbi rispetto al principio dell’eguaglianza del voto in quanto, in sostanza, gli elettori trentini e valdostani non decidevano chi avrebbe vinto il premio (anche se poi i loro candidati avrebbero potuto scegliere se entrare, oppure no, nella maggioranza). La distonia era particolarmente evidente, essendo numerosi i seggi assegnati in Trentino‑Alto Adige.
Infine, secondo il testo ora al nostro esame, i voti degli elettori della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige contribuiranno a determinare a chi attribuire il premio, ma costoro – nelle schede – non troveranno la lista circoscrizionale. Infatti, le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino‑Alto Adige risultano “separate” quanto alla distribuzione dei seggi. Questo significa che, da un lato, tali elettori non avranno consapevolezza di quali siano i parlamentari che contribuiranno ad eleggere con il proprio voto e, dall’altro lato, i seggi spettanti al Trentino‑Alto Adige (la Valle d’Aosta, al Senato, è sempre un collegio uninominale per espressa previsione costituzionale) non subiranno riduzioni se il premio verrà assegnato.
Il sistema elettorale proposto garantisce la scelta degli elettori?
L’aspetto del ddl decisamente più critico è costituito dal fatto che il sistema elettorale si fonda su doppie liste bloccate, quelle presentate dai partiti nei collegi plurinominali e quelle presentate delle coalizioni a livello circoscrizionale. Sono inoltre consentite le pluricandidature (fino a cinque nelle liste di collegio plurinominale) e, addirittura, esse sono “imposte” nelle liste circoscrizionali, dove “devono” essere inseriti i capilista delle liste di collegio plurinominale oppure coloro che li seguono nella medesima lista di collegio plurinominale, se i candidati che li precedono in lista sono candidati nelle liste circoscrizionali per il premio.
In questo contesto – che è al contempo “bloccato” e “complicato” – è evidente che l’elettore non solo non sceglie i propri candidati, ma non è neppure in grado di comprendere chi contribuirà ad eleggere con il proprio voto. Egli avrà forse l’impressione che, mettendo la croce sul simbolo di un partito, sta contribuendo ad eleggere coloro che sono elencati di fianco a quel simbolo, ma non sa che, con le pluricandidature, potrebbe non essere così.
Inoltre, certo non è certo in grado di comprendere come il suo voto influirà sugli eventuali eletti con il premio. L’inserimento dei capilista nelle liste circoscrizionali non attenua questo vizio del progetto, ma – a mio avviso – lo aggrava. Le liste circoscrizionali, infatti, pongono – sul piano della legittimità costituzionale – i maggiori problemi. Intanto, i candidati da eleggere “in blocco” con il premio sono inseriti in apposite liste circoscrizionali, ma, sia alla Camera, sia al Senato – nonostante il numero dei candidati inserito nelle schede sia determinato dall’entità della popolazione residente in quel territorio – non sono vere e proprie liste (al plurale), bensì, in sostanza, un unico listone solo formalmente spezzettato a livello circoscrizionale. Che si tratti un unico listone emerge anche dalla circostanza che il rispetto della percentuale dei candidati di ciascun genere è calcolato sul listone e che – pur con il meritorio obiettivo di garantire la conoscibilità da parte degli elettori – si prevede ora che l’elenco di tutti i candidati sia riportato nei manifesti elettorali affissi fuori dai seggi.
Quali sono le conseguenze (critiche) di questa soluzione (costituita da liste bloccate nei collegi, unico listone “spezzettato” nelle circoscrizioni e pluricandidature)?
- L’elettore rischia di non comprendere l’effetto del proprio voto, trovando di fronte a sé un elenco lunghissimo di candidati affisso fuori dal seggio e poi elenchi diversi sulla scheda.
- La confusione aumenta in quanto lo stesso nome è riportato in liste (di collegio e circoscrizionali) differenti.
- L’elettore crede di votare la “sua” lista circoscrizionale, mentre, in realtà, sta votando anche per tutti i candidati delle altre liste circoscrizionali del partito o della coalizione prescelta (per gli elettori trentini e valdostani il vizio è evidentissimo poiché – come accennato – con il loro voto contribuiscono ad eleggere candidati di altre circoscrizioni). Più in generale, si può dubitare che il sistema sia conforme, al Senato, all’art. 57 Cost. visto che l’elettore, con un unico voto, sceglie i candidati proposti per il collegio plurinominale nella Regione e per tutti i candidati inseriti dal partito o dalla coalizione nel listone solo formalmente spezzettato.
Mi pare evidente come tale impianto ponga evidenti dubbi di compatibilità rispetto agli artt. 3. e 48 Cost.
Si aggiunga che – in caso di vittoria del premio – se una lista o una coalizione ottiene più di 220. seggi alla Camera e 113 al Senato, i seggi eccedenti non pregiudicano coloro che sono inseriti nel “listone”, ma sono detratti dai seggi assegnati con la formula proporzionale: si tratta di una soluzione che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 48 Cost., poiché sacrifica i candidati scelti direttamente dagli elettori con il voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste bloccate circoscrizionali “di coalizione” per l’attribuzione del premio. Ciò potrebbe determinare la paradossale conseguenza che il voto espresso dall’elettore per un determinato partito sia di fatto “annullato” a favore dell’elezione di un candidato che, inserito nella lista circoscrizionale, appartiene ad un diverso partito della coalizione.
Infine, è legittimo chiedersi se, in un contesto di forte astensionismo, la previsione di più liste bloccate di candidati scelti dall’alto, senza possibilità di esprimere alcuna preferenza, costituisca una soluzione adeguata a ricostruire quel legame tra rappresentanti e rappresentati che si è perduto nel tempo
Anche nel collegio uninominale – si potrebbe obiettare – il candidato è scelto dal partito o dalla coalizione; tuttavia, soprattutto in collegi di dimensione non eccessivamente ampia, il candidato “imposto” deve essere riconoscibile, deve poi farsi conoscere, deve fare realmente campagna elettorale, deve entrare in contatto con la sua base (oltre a dover possedere elevate qualità che il candidato inserito in una lista bloccata non necessariamente deve dimostrare di avere).
Dunque, credo che – se proprio si intende conservare questo modello – sarebbe opportuno valutare:
- l’eliminazione delle liste circoscrizionali e l’allungamento delle liste presentate nei collegi plurinominali, così che, in caso di vittoria del premio, siano proclamati eletti coloro che, candidati nelle liste per il riparto proporzionale presentate nei collegi plurinominali, non risultino già eletti applicando quella formula (con una sorta di “scorrimento”).
- la reintroduzione il voto di preferenza (una sola oppure due – non tre! – per candidati di diverso genere) senza capilista bloccati.
Segnalo, tra l’altro, che, secondo quanto previsto nell’emendamento respinto alla Camera, il modo per l’espressione delle preferenze era in parte diverso da quello tradizionalmente conosciuto, in quanto nella scheda non avremmo trovato degli spazi vuoti, ma l’elenco dei candidati con la possibilità di mettere un segno di fianco. Ciò avrebbe sicuramente favorito l’espressione delle preferenze.
Assegnare il premio con un sistema di scorrimento delle liste presentate nei collegi plurinominali avrebbe infine l’indubbio pregio di attenuare i dubbi di compatibilità del sistema ora proposto rispetto all’art. 57 Cost. per ciò che riguarda l’elezione del Senato, in quanto – pur sommandosi a livello nazionale i voti ottenuti nelle circoscrizioni regionali per determinare chi deve ottenere il premio – tutti i candidati sarebbero poi eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partito nel territorio regionale.
È rispettato il principio della parità di genere?
L’art. 51 Cost. impone alla Repubblica di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne e dunque è necessario che la legge elettorale garantisca un equilibrio nella rappresentanza di genere.
Attualmente è previsto che nessuno dei due generi «possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento» e che, nel complesso delle candidature inserite nelle liste circoscrizionali, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60. %. Si prevede altresì (art. 18‑bis, co. 3, per la Camera e art. 9, co. 4, per il Senato) che, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
Ovviamente, essendo previste le pluricandidature ed essendo esse addirittura “imposte” con riferimento alla posizione di capolista e di candidato nelle liste circoscrizioni, non è possibile ipotizzare quali potrebbero essere gli esiti di queste misure sulla composizione delle Camere quanto all’equilibrio di genere.
Sicuramente, però, non si può alleggerire ulteriormente tali disposizioni di garanzia. Qualora si volesse introdurre un voto di preferenza, queste previsioni dovrebbero essere mantenute e dovrebbe essere prevista la doppia preferenza di genere.
Questo sistema risolverebbe il problema della governabilità?
La “governabilità” non dipende solo dai numeri di cui dispone una maggioranza, ma dalla capacità dei partiti di coalizzarsi intorno a valori comuni, su cui costruire un programma. Bisogna dunque favorire la formazione di maggioranze omogenee e ciò è possibile se si incentiva la semplificazione del sistema partitico. Spesso l’instabilità governativa e l’efficacia dell’azione del Governo dipendono più dalla disomogeneità e della frammentazione interna alle coalizioni, che dal numero dei parlamentari.
Sul piano della legislazione elettorale, a tale scopo rispondono, nei sistemi proporzionali, le soglie di sbarramento.
Nel sistema elettorale ora proposto sono ora previste soglie di sbarramento associate, però, al premio di maggioranza. La Corte costituzionale, nella sent. n. 35 del 2017, non ha escluso che queste due misure possano concorrere.
Evidentemente, però, esse devono concorrere in modo ragionevole.
Nel testo sottoposto al nostro esame tale ragionevolezza manca, perché è fissata una soglia, piuttosto elevata, al 3%, e si prevede che i partiti che non raggiungono tale soglia siano esclusi dal riparto dei seggi e altresì che i loro voti non concorrano a findividuare la coalizione vincente (clausola antiframmentazione).
Sia chiaro: non è, in sé, irragionevole la previsione di soglie e anche l’irrilevanza dei voti ottenuti da partiti sotto‑soglia, perché ciò rende effettive le soglie stesse e prova a incentivare la formazione di coalizioni più omogenee (la soluzione precedente invece poteva indurre i partiti con maggiore seguito elettorale a trovare accordi anche con forze che hanno uno scarso consenso al solo fine di vincere il premio, con la promessa di dare loro una qualche rappresentanza attraverso la lista circoscrizionale bloccata).
Tuttavia, la soluzione individuata pone problemi ancora maggiori:
- Anzitutto, è irragionevole la disposizione che ammette al riparto dei seggi la lista “miglior perdente”, perché – nell’ambito di una coalizione – potrebbe essere recuperata (e dunque accedere alla rappresentanza) una lista che ha l’1,5% dei consensi e – in un’altra coalizione – essere esclusa una lista che ha il 2,5% perché ve ne è un’altra che ha ottenuto il 2.6%: l’accesso alla rappresentanza deve essere fondato su un criterio oggettivo e predeterminato, non da un criterio indeterminato che dipende da un fattore esterno qual è il risultato delle altre forze politiche della coalizione.
- La scheda elettorale dovrebbe essere diversamente formulata, perché ora, sotto i simboli dei partiti, l’elettore trova la lista per l’attribuzione del premio e l’elettore è indotto a credere che il suo voto concorra ad eleggere anche questi candidati, mentre, se il suo voto è dato al partito sotto‑soglia, diventa ininfluente per l’attribuzione del premio. Di ciò l’elettore deve avere piena contezza; egli deve cioè poter scegliere liberamente se dare un voto di appartenenza o un voto utile. Detto ancora diversamente: non è irragionevole che un voto non sia utile (basti pensare ai voti attribuiti al candidato che non vince nel collegio uninominale), ma è necessario che l’elettore ne abbia piena consapevolezza.
- La soglia del 3% è – anche nel diritto comparato – piuttosto elevata. Sarebbe preferibile fissare la soglia tra l’1% e il 2% per tutte le liste coalizzate, senza alcuna deroga, e mantenere quella del 3% per le liste non coalizzate.
L’indicazione del nome del Presidente del Consiglio si pone in contrasto con le prerogative del Presidente della Repubblica?
Come ben noto, questo sistema elettorale impone alle coalizioni e alle liste, in occasione del deposito del programma elettorale, di indicare il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.
La formula che ora si propone è ben più pregnante di quelle sino ad oggi conosciute, e si ha davvero l’impressione che si voglia ottenere con la legge elettorale un risultato analogo a quello che si sarebbe ottenuto con la riforma costituzionale della forma di governo (c.d. premierato). In assenza di riforme costituzionali, resta però il fatto che gli elettori sono chiamati a eleggere il Parlamento, non a scegliere il Presidente del Consiglio, e, dunque, è opportuno – anche sotto questo aspetto – offrire un quadro chiaro anche agli elettori meno avvezzi ai meccanismi istituzionali.
Dunque, sarebbe opportuno (se non costituzionalmente necessario) mantenere – se proprio si vuole – una formulazione analoga a quelle precedenti – «il capo della forza politica» (così nel testo attualmente vigente) o, come nella l. n. 270 del 2005, «l’unico capo della coalizione» – per evitare ogni possibile frizione con il testo costituzionale.
Deve in ogni caso essere chiaro che – anche qualora si volesse mantenere il testo attuale – non solo tale prescrizione non sarebbe vincolante per il Presidente della Repubblica, le cui prerogative costituzionali non possono certo essere intaccate da una legge ordinaria, ma tale indicazione non sarebbe giuridicamente vincolante neppure all’interno della coalizione di partiti (né all’inizio della legislatura, né nel corso di essa), visto, peraltro, il richiamo anche al rispetto dell’art. 67 Cost.
Non si può del resto escludere – né lo fa la legge in esame – che il risultato elettorale, che misura la forza dei partiti della coalizione che andranno a comporre le Camere, induca e rimettere in discussione quella scelta, né – in ipotesi più rara – che parlamentari o una intera forza politica, all’indomani del voto, si aggreghi ad altra coalizione o che un partito, presentatosi da solo, poi decida di concorrere alla formazione del Governo rimettendo in discussione gli accordi pre- elettorali.
È vero che, se l’indicazione proviene da una coalizione, è addirittura richiesta la sottoscrizione mdei «presidenti» o dei «segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione», ma non può essere dato valore giuridico a tale indicazione. Ne vi è sanzione in caso di mancato rispetto. Insomma, per quanto assai impegnativo, tale vincolo resterebbe esclusivamente un vincolo politico.
Non possiamo dimenticarci che la l. n. 52 del 2015 (che introdusse il cd. Italicum) sarebbe stata applicata solo alla Camera dei deputati (sulla base della scommessa, poi persa con il referendum costituzionale del 2016, che il Senato non sarebbe stato più eletto dai cittadini) e che anche la l. n. 270 del 2005 si inseriva in un disegno più ampio che voleva il superamento del bicameralismo perfetto con il progetto di riforma costituzionale elaborato nella XIV legislatura. Oggi, invece, non vi è, neppure all’orizzonte, alcuna proposta volta a riformare il Senato ed escluderlo dal rapporto fiduciario.
Infatti, il ballottaggio è metodo adatto all’elezione di cariche monocratiche perché amplia la legittimazione di chi – da solo – deve rappresentare tutti. Nel caso dell’elezione ad una carica monocratica il ballottaggio è davvero un nuovo voto che favorisce la più ampia legittimazione. Nell’ipotesi di ballottaggio per la formazione di un organo collegiale rappresentativo (che, per inciso, non è adottato in nessun ordinamento a noi vicino) il secondo turno è necessariamente una prosecuzione del primo voto e pone problemi teorici (e tecnici) complessi.
Si è detto che l’eliminazione del ballottaggio, insieme all’aumento della soglia minima per ottenere il premio, potrebbe spingere a formare una terza forza politica “di disturbo”, al fine di non fare scattare l’assegnazione del premio stesso, e si tornerebbe così ad un sistema puramente proporzionale, non adatto, secondo alcuni, ad assicurare governi di legislatura. In realtà, questo rischio vi sarebbe anche con il ballottaggio, visto che per accedervi bisogna raggiungere comunque una soglia minima di voti (salvo abbassarla notevolmente, con il rischio, però, di produrre una evidente sproporzionata sovrarappresentazione).
Si ritiene opportuno non “definire” tale premio, in quanto non è necessariamente attribuisce “la maggioranza”, né è un vero e proprio premio “di governabilità”, se vogliamo usare la definizione che ne ha dato la Corte cost. nella sent. n. 35 del 2017 (ossia, premio “condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto”.
Segnalo, infine, che – pur trattandosi di una ipotesi remota – non è oggetto di espressa disciplina il caso in cui una coalizione, da sola, senza premio, ottenga più di 220 e 113 seggi. In questo caso i seggi sarebbero ridotti? Ragionevolmente, no, ma andrebbe forse precisato. Sommariamente, poiché al Senato i collegi plurinominali sono 26, basterebbe allungarle di un solo candidato. Alla Camera, invece, poiché i collegi plurinominali sono 48, sarebbe forse necessario allungarle di due candidati per assicurare la capienza necessaria (oppure di uno prevedendo che, in caso di mancata capienza, si attinga dai candidati di altri collegi della stessa circoscrizione, potendosi tollerare minimi slittamenti).
