ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Dove nessuno vuol guardare

28 aprile 2026
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ABSTRACT

Ho da poco terminato il mio primo anno da sorvegliante che vigila su una casa di lavoro.

Condivido qui riflessioni forse di nicchia – in Italia ci sono solo 9 case di lavoro[1] e quindi ci sono pochissimi magistrati di sorveglianza che si occupano di internati. Spero però di riuscire a richiamare l’attenzione di tutti gli operatori del diritto, poiché si discute di libertà personale, bene sacro ed inviolabile per antonomasia.

Non sono riflessioni giuridiche, o almeno non lo sono del tutto: la casa di lavoro è un limbo dove, più che il giudice penale, spesso servirebbe la politica.

Non sono riflessioni giuridicamente esaustive: a parlare di misura di sicurezza non basterebbero settimane, ed il discorso porterebbe il lettore davanti alla Corte Edu, davanti alla Corte di Cassazione; davanti alla Corte Costituzionale.

Da bravo giudice operaio, racconterò quel che vedo, e cercherò di ricondurlo alle norme pensate per disciplinarlo: narra mihi factum, dabo tibi ius.

 

La porta di ingresso della casa di lavoro è larga.

L’uscita invece è molto più stretta, perché la casa di lavoro è un filtro che trattiene il disagio, lo segrega e lo nasconde.

La casa di lavoro è anche una roulette russa, poiché la stessa applicazione della misura di sicurezza – sia essa detentiva o, in origine, non detentiva – discende da prassi giurisprudenziali largamente disomogenee.

Infine, a differenza del carcere e della REMS, la casa di lavoro è l’unica istituzione che non può rifiutare l’ingresso delle persone che vengono ad essa destinate.

 

La larga porta di ingresso

È socialmente pericoloso, e quindi può entrare in casa di lavoro, colui che potrebbe commettere nuovi reati.

Tuttavia quella stessa persona, prima di ritrovarsi soggetta alla misura di sicurezza, ha espiato la pena che avrebbe dovuto rieducarlo.

Non è detto che questo giudizio venga formulato con la sentenza di condanna: l’art. 109 c.p. consente infatti che il giudizio sulla professionalità e sulla abitualità nel delitto venga reso <in ogni tempo>, e solo per la tendenza a delinquere la legge richiede che sia la stessa sentenza di condanna ad esprimere anche tale giudizio[2].

Può entrare in casa di lavoro anche chi abbia trasgredito le prescrizioni della libertà vigilata. L’art. 231 c.p. consente che una persona, dopo essere stata dichiarata delinquente abituale a notevole distanza di tempo dalla sentenza che la ha condannata, si ritrovi in casa di lavoro non già per aver commesso nuovi reati (nel qual caso, probabilmente, più che la misura di sicurezza si potrebbe applicare la misura cautelare) ma per aver trasgredito le prescrizioni concernenti l’orario di rientro, o la prescrizione di darsi ad un lavoro lecito[3].

 

Se per le misure cautelari il pericolo di reiterazione del reato viene valutato solo una volta acclarata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di uno specifico fatto di reato, per la misura di sicurezza detentiva questa prognosi infausta è ancorata dalla giurisprudenza ai soli criteri dettati dall’art. 133 c.p..

Come fare uso di questa discrezionalità, la legge non lo dice se non per le REMS, per le quali taluni di tali elementi, e segnatamente quelli che attengono alle condizioni socio economiche dell’interessato, sono legalmente esclusi dal novero di quelli che possono fondare il giudizio sulla pericolosità.

Resta l’anomalia di un giudizio che non richiede l’attualità di una condotta delittuosa – come quelli, seppure diversi, sottesi alle misure cautelari ed alle misure di prevenzione – ma deve quasi divinare la prognosi di recidiva argomentando dalla vita anteatta del proposto, e per questo impone al giudice di cercare elementi che attualizzino quella, talvolta remota, capacità a delinquere.

 

Guardare gli internati

La misura di sicurezza – detentiva o meno – pone molteplici interrogativi.

Tanto per cominciare, il giudizio sulla attuale pericolosità sociale di un soggetto postula il fallimento della funzione rieducativa della pena: la misura di sicurezza si esegue infatti a pena espiata, e molti ospiti della casa di lavoro hanno alle spalle carcerazioni di non lieve durata.

A volte la casa di lavoro viene ritenuta eseguibile anche nei confronti di chi ha espiato la pena detentiva con regolarità, senza riportare sanzioni disciplinari e beneficiando della liberazione anticipata per tutti i semestri maturati. Viene ritenuta eseguibile persino nei confronti di chi ha terminato l’espiazione in misura alternativa.

Nasce qui una prima fonte di disagio per il magistrato di sorveglianza nel contatto con gli internati: molti di loro esternano incredulità, rabbia, e vivono la condizione di internamento come una profonda ingiustizia della quale non comprendono il senso.

 

Internamento

Prima di cambiare funzioni non avevo mai riflettuto su questa parola. Poi ho letto Un Ossimoro da Cancellare di Giulia Melani[4], che riporta i risultati di un’indagine svolta sulle case di lavoro tra il 2022 ed il 2023, quando io ero ancora il giudice che condanna. Una persona che si trovava all’epoca nella casa di lavoro di Aversa, quella sulla quale oggi vigilo io, ha dichiarato ai ricercatori: «Internati si chiamavano gli ebrei nei campi. Non sarà un caso, c’à nun s’esce maje».

Scommetto che non ci aveva pensato nemmeno il lettore.

 

Per gli internati, poi, il principio di territorialità dell’esecuzione è spesso inapplicabile: le case di lavoro sono solo quelle che ho elencato in apertura.

Questa distanza geografica dalle proprie radici si ripercuote in un modo crudele sulle relazioni familiari ed affettive delle persone internate, e richiede alle famiglie esborsi economici cospicui per sostenere i colloqui.

Questa distanza geografica, poi, allontana l’internato dalla sua ASL di appartenenza, dal suo SERD, dal suo DSM di riferimento. Queste conseguenze non sono di poco momento: moltissime persone in misura di sicurezza sono infatti portatrici di dipendenze, di ritardi cognitivi, di vere e proprie patologie psichiatriche, ed essere reclusi a centinaia di chilometri dai propri servizi di riferimento rende ancor più complicato – ad esempio – predisporre un percorso terapeutico, o un programma riabilitativo, che consenta di ipotizzare il ritorno in libertà, o quantomeno in libertà vigilata.

 

Quando si esce dalla casa di lavoro? Per quanto tempo si può restare in casa di lavoro? Come si esce dalla casa di lavoro?

La legge 81/2014 e la Corte Costituzionale con la sentenza 83/2017[5] hanno stabilito che il limite massimo per la permanenza in casa di lavoro è pari al massimo della pena edittale con cui è punito il reato commesso; in caso di pluralità di reati, la giurisprudenza di merito ritiene di tenere conto del reato punito con pena più elevata, definito con sentenza passata in giudicato al tempo di applicazione della misura di sicurezza.

La giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza costituzionale operano ricorrenti richiami ai principi di adeguatezza e proporzionalità[6]; ma nessun principio di diritto può contenere l’intrinseco vulnus della misura di sicurezza detentiva: la proroga.

Se è vero che statisticamente la misura di sicurezza viene revocata ed affievolita prima che decorra il suo termine di inefficacia, tuttavia nella vita reclusa dell’internato la incapacità di comprendere la ragione di quella nuova detenzione, che segue l’espiazione della pena, si somma all’incertezza cui egli sente soggetta la propria condizione.

Se infatti il detenuto sa di dover espiare una determinata pena, l’internato è soggetto alla proroga della misura di sicurezza.

Questo fattore di incertezza si somma alla rabbia per la propria condizione di recluso senza reato.

Ma altri fattori complicano la vita degli internati e rivelano la natura intrinsecamente segregante della casa di lavoro.

 

Non di rado infatti la pericolosità sociale – ossia il pericolo che vengano commessi nuovi reati – nasce da condizioni personali svantaggiate, che determinano esclusione sociale prima ancora che quella persona commetta un reato o faccia ingresso in casa di lavoro.

Un ritardo cognitivo; un nucleo familiare frantumato che non è in grado di sostenere la fragilità del suo componente; una patologia psichiatrica; la condizione di straniero; la tossicodipendenza; l’indigenza: tutte queste condizioni possono determinare proroghe reiterate della misura, poiché, se non ricorrono le condizioni per reinserire quella persona nel tessuto sociale, la sua sussistenza dipenderà, con ragionevole probabilità, dalla commissione di nuovi reati.

È qui che la funzione del magistrato di sorveglianza rischia di non essere più giurisdizionale e di piegarsi, in una innaturale torsione che, legibus sic stantibus, lo porta ad essere guardiano di una comunità segregata in un luogo dove nessuno vuole guardare, ma dove invece la politica deve guardare.

In tutti i casi esemplificativi che ho menzionato, la speranza dell’internato di tornare in libertà dipende infatti dalla risoluzione di quelle condizioni personali di esclusione, ed è pacifico che la segregazione non li risolverà mai.

La soluzione non può che essere politica, poiché solo la politica dispone degli strumenti idonei.

Basti pensare alle numerose comunità terapeutiche che non accolgono soggetti con patologie psichiatriche, quali spesso sono gli internati; oppure alle divergenze diagnostiche tra l’equipe della casa di lavoro e la ASL di appartenenza dell’internato, che quindi non eroga la spesa necessaria per il ricovero in comunità; oppure ancora alle necessità abitative di coloro che, pur essendo in condizioni di accedere a forme di sperimentazione esterna, in assenza di un’abitazione stabile non possono aspirare nemmeno alla sostituzione dell’internamento con la libertà vigilata.

 

Ma soprattutto, se la casa di lavoro è un filtro che trattiene il disagio e la marginalità, occorre affermare con forza, nell’interesse dei pazienti, che quel filtro trattiene, in moltissimi casi, la malattia psichiatrica.

La scarsità dei posti disponibili in REMS fa sì che restino in casa di lavoro soggetti nei cui confronti era stata originariamente disposta appunto tale misura di sicurezza, che è finalizzata non al contenimento, ma alla cura del paziente: davanti alla prolungata impossibilità di collocare quella persona in una REMS, la misura di sicurezza viene infatti trasformata in casa di lavoro, con tutte le ripercussioni del caso sulle cure praticabili.

Ciò accade perché la casa di lavoro è la sola istituzione che non possa rifiutare l’ingresso a nessuna delle persone che vengono ivi collocate.

L’ho già scritto, lo so, mi ripeto.

Ma nel mio quotidiano sforzo di trovare soluzioni giuridicamente dignitose per gli internati a me affidati, vorrei coinvolgere la comunità dei giuristi e la politica – tanto locale quanto nazionale – perché le criticità che ho fin qui malamente esposto vengano messe al centro della discussione, e trovino soluzioni che non siano sempre e solo giudiziarie.

[1] Due sono femminili (Venezia Giudecca e Trani); una è destinata alle persone sottoposte alla misura di sicurezza in regime differenziato ex art 41 bis o.p. (Tolmezzo); Alba, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelfranco nell’Emilia, Vasto. Isili è poi l’unica struttura definita come colonia agricola.

[2] Partendo da tale disparità di previsione, ho sollevato questione di costituzionalità, iscritta al ruolo generale della Corte Costituzionale al numero 9/2026. Ho ravvisato contrasto tra la previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e l’art. 5, par. 1, lettera a), della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. In caso la declaratoria de quo portasse all’applicazione di una misura di sicurezza detentiva, infatti, ho ritenuto insufficiente la connessione causale tra la condanna e la privazione della libertà personale. Altro profilo di criticità costituzionale a mio avviso va individuato della diversità di disciplina rispetto alla dichiarazione di delinquenza per tendenza, che invece non può che essere pronunciata con la sentenza di condanna. Alla data in cui scrivo non è stata ancora fissata l’udienza per la trattazione. L’ordinanza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.

[3] Ho sollevato altra questione di legittimità costituzionale, iscritta al ruolo generale della Corte Costituzionale al n. 226/2025. In particolare ho dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 231 co. 2 c.p. per contrasto con l’art. 5, par. 1, lettera a), della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, perché ho ritenuto che in caso di sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione a una casa di lavoro si faccia estremamente evanescente il collegamento della misura di sicurezza detentiva con la condanna, a mio parere richiesto dalla norma sovranazionale. Alla data in cui scrivo non è stata ancora fissata l’udienza per la trattazione. L’ordinanza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale. 

[4] Giulia Melani, Un Ossimoro da Cancellare. Misure di Sicurezza e Case Lavoro, con scritti di Franco Corleone, Katia Ponetti e Grazia Zuffa, Edizioni Menabò, Ortona, 2024.

[5] «Il rimettente è a conoscenza del fatto che l’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, ha disposto che “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva [massima] prevista per il reato commesso”. Tuttavia per il rimettente questa disposizione, inserita in un decreto-legge emanato per il “superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, riguarderebbe solo questi ospedali e le case di cura e di custodia, mentre per ogni altra misura di sicurezza detentiva continuerebbe ad applicarsi la regola pregressa, che ne lega la durata alla persistenza della pericolosità sociale dell’internato (artt. 207 e 208 del codice penale).

Tale interpretazione dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è però erronea perché ne pone del tutto in ombra la chiara lettera, che si rivolge all’insieme indistinto delle misure di sicurezza detentive, al punto da specificare che tra queste è anche “compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione” di tali misure. Queste “residenze” costituiscono le strutture sanitarie dove, a partire dal 31 marzo 2015, trovano esecuzione le misure di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e del ricovero in una casa di cura e di custodia (art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9), ed è perciò del tutto ovvio che tale specificazione non avrebbe alcun significato se la norma disciplinasse esclusivamente la durata massima dell’internamento presso tali “residenze”, come sostiene il rimettente, e non avesse invece un contenuto più ampio».

[6] Cass sez. I n. 46801/24 del 7.11.2024; C. Cost. 197/2021.