ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Riflessioni su diritto penale e contemporaneità

Raccolta di scritti in occasione della quinta edizione del Premio Giulia Cavallone
3 febbraio 2026
144 visite
Formato PDF
81 pagine
670 KB

ABSTRACT

Un’idea

Il Premio Giulia Cavallone nasce intorno a un’idea. L’idea è quella del diritto scienza umana, strumento intellettuale che si propone di leggere l’esistenza, prima che di conformarla; l’idea è quella che il giurista debba essere perciò in primo luogo uno studioso e un osservatore, un esploratore di terreni nuovi che non resti ancorato ad alcun dogma o dato preconcetto, un libero pensatore; l’idea è che questa attitudine inevitabilmente valichi i confini, siano essi ideologici o geografici; l’idea è che questa propensione al cambio di punto di vista, alla ricerca e al confronto vada difesa e sostenuta, anche in quanto baluardo contro l’ottundimento incombente, di questi tempi, sopra ogni sfera dell’umano.

Questa idea era quella di Giulia Cavallone, giovane studiosa che si occupò, non a caso, di principio di legalità, e che scelse di occuparsene andando oltre i confini nazionali per svolgere l’esercizio sempre fecondo del comparare: vagliare le proprie tesi al prisma di altre esperienze ordinamentali, altre dottrine, altre giurisprudenze, altre vite. Da quegli studi emergeva una piena e matura consapevolezza del ruolo crescente dell’interpretazione giurisdizionale a fronte dell’ipertrofia e dello “scadimento qualitativo” e “contenutistico” – come Giulia scriveva – delle norme penali. Di queste riflessioni Giulia fece tesoro nel suo successivo percorso di giudice, le portò all’interno dell’aula, le applicò nelle sue decisioni.

Il Premio Giulia Cavallone nasce da questa idea e dalla scelta della famiglia Cavallone di darle forma, e farla sopravvivere alla sua prematura scomparsa. Le idee vivono e sopravvivono nelle persone, e nelle cose che le persone fanno: il Premio Giulia Cavallone, organizzato dalla Fondazione Calamandrei, è un’esperienza in cui importanti studiosi attentamente leggono e valutano i progetti di ricerca di studiosi più giovani, selezionano ogni anno un candidato particolarmente meritevole e gli assegnano una borsa di studio finanziata dalla famiglia Cavallone, da impiegarsi per un periodo di ricerca all’estero in materia di diritto penale internazionale o comparato, i temi di ricerca di Giulia.

Giustizia Insieme, fin dalla nascita del Premio, ha inteso a sua volta appoggiare e sostenere il progetto, accogliendo i vincitori di ciascuna edizione tra i propri autori e continuando a dare spazio alla loro voce e sostenendo il loro percorso scientifico. Al di là dell’amicizia personale che legava alcuni di noi a Giulia, questa sinergia poggia su una piena simmetria di intenti, poiché l’idea di giurista che il Premio Cavallone propugna è anche la nostra.

Il Premio è giunto nel 2025 alla sua quinta edizione, segno che le persone, le idee e le sinergie possono concretamente costruire cose nuove, belle e solide. L ’odierna raccolta di scritti intende celebrare questo traguardo, raggruppando scritti dei vincitori di ciascuna edizione sui temi inerenti alle ricerche finanziate mediante le borse di studio ricevute, col coordinamento della redazione di Giustizia Insieme.

Il fil rouge di questa pubblicazione è quindi dato dalla partecipazione stessa al Premio, ossia dall’adesione a quel progetto culturale che il Premio e la Rivista sostengono.

Al tempo stesso, grazie alla serietà e allo spessore scientifico delle Commissioni di selezione che hanno lavorato in questi anni, gli scritti qui raccolti costituiscono l’opera di giovani studiose e studiosi tra i più brillanti della loro generazione, come dimostra il percorso di ciascuno, ed offrono una panoramica rappresentativa di alcuni dei temi più attuali di diritto penale internazionale.

Questa raccolta contiene le riflessioni di una generazione di giuriste e giuristi che si è formata in un’epoca di mutamenti tecnologici – e conseguentemente sociali, economici e geopolitici – epocali, e che ha saputo coglierne gli stimoli appuntando il proprio sguardo sulla complessità del presente, ancorando comunque ogni riflessione a una solida base dottrinale e ad una attenta ricostruzione delle fonti.

Tutte le Autrici e gli Autori di questa raccolta si interrogano sul ruolo del diritto internazionale e sovranazionale, o comunque sulla dimensione globale in cui ogni fenomeno oggi si produce e deve quindi essere studiato. Tutte e tutti si interrogano sulla tensione tra esigenze superindividuali, sistemiche ed ordinamentali ed esigenze di protezione dei singoli, ancora centro dei nostri sistemi giuridici e valoriali. Tutte e tutti si interrogano sull’effettività delle tutele, sul carattere insidioso di soluzioni puramente formali, tanto più nelle sfere in cui queste acquisiscono complessità e attrattività anche grazie allo sviluppo della tecnica.

La freschezza dello sguardo di questi giovani giuristi sta in ciò: nel non arroccarsi mai su posizioni difensive, sospettose verso le evoluzioni del reale; nell’essere al contrario primariamente attratti dalle relative potenzialità; nel restare pur sempre lucidi e attenti a testarne la compatibilità con i principi e le esigenze di tutela esistenti a livello sistemico, promananti anche dall’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sebbene a loro volta mutevoli.

In questa prospettiva, gli scritti che seguono possono essere letti in una sorta di percorso unitario di osservazione del reale, costituiscono tasselli di riflessione su temi che escono dall’ambito penalistico in senso stretto, interessando ogni sfera del diritto, e non soltanto. Riflessioni capaci di suggerire nel lettore rimandi ad alcuni profili del nostro contemporaneo che ci risultano ambigui, contemporaneamente allettanti ed inquietanti, arricchendo così la riflessione di ciascuno ben oltre l’interesse strettamente scientifico – pur indiscutibile – di ciascun saggio.

Il primo degli studi presentati intercetta un tema particolarmente attuale e problematico come quello delle masse di popolazioni in movimento: Lavinia Parsi conduce la propria riflessione nella materia degli spostamenti forzati di popolazione nell’ambito dei conflitti bellici.

Lungo il filo delle decisioni dei Tribunali internazionali e delle soluzioni convenzionali e giurisprudenziali ai dilemmi interpretativi che il tema pone, l’Autrice esamina lo statuto di eccezionalità dello strumento dell’evacuazione nel diritto dei conflitti armati, ne ricostruisce il corredo di garanzie sostanziali e procedurali a tutela della popolazione stessa, ne inquadra la doppia faccia di crimine di guerra e di crimine contro l’umanità, sviscera gli attributi di proporzionalità e adeguatezza delle misure alla prova della difficoltà di riempire semanticamente concetti come “impellenti ragioni militari” o “sicurezza della popolazione”, esplora da ogni possibile prospettiva il difficile tema dell’equilibrio tra i due poli.

Allo sguardo del penalista, l’analisi è volta ad individuare il confine tra le evacuazioni genuine e operazioni in cui la veste protettiva è soltanto simulata al fine di perseguire obiettivi illeciti (“quali la punizione collettiva, la pulizia etnica o l’alterazione demografica forzata di un territorio”, chiarisce l’Autrice): illeciti sarebbero così gli spostamenti necessari per proteggere la popolazione rispetto a condizioni provocate dalla stessa forza belligerante che invoca la finalità di tutela come scriminante; elementi sintomatici di tale illegittimità, oltre all’assenza di un piano per il rientro della popolazione non appena le stringenti necessità sottese all’evacuazione siano cessate, sono la premeditazione e pianificazione anticipata del trasferimento. Ancora, l’Autrice ci avverte che la liceità dell’evacuazione postula la predisposizione di misure effettive di protezione, la previsione di corridoi umanitari, e che l’esistenza di accordi tra stati o tra autorità belligeranti non può di per sé valere a connotare come legittima evacuazione una procedura di spostamento forzato della popolazione che si riveli illecita alla stregua di tutti i principi e criteri dettati dal diritto internazionale, posto che alcuna decisione pubblica può comunque mai sostituirsi alla decisione dei singoli individui.

Leggendo il saggio di Parsi, non si può evitare di confrontarsi con le troppe e quotidiane evidenze della crisi di effettività del diritto penale internazionale, che oggi sembra impotente in termini di deterrenza, a fronte delle violazioni deliberate, talvolta rivendicate, di principi pur lungamente elaborati, codificati, applicati.

Strettamente ancorato al contemporaneo e capace di evocare in ciascuno di noi riflessioni ulteriori è il saggio di Luigi Parodi, che affronta un tema connesso allo sviluppo tecnologico ormai condizionante ogni sfera del nostro vivere.

L’Autore parte da un dato: l’entità delle tracce virtuali che ciascuno di noi quotidianamente lascia. Da lì, sviluppa il proprio discorso analizzando le possibilità che la tecnica offre alla data retention, ossia alla conservazione massiva di tali tracce, costituite da dati personali; la possibile e finanche proficua funzionalizzazione di tali dati ad interessi pubblici (tendenzialmente in materia di sicurezza); la pericolosa tensione con la tutela dei diritti individuali dei singoli.

L’Autore indaga quindi la difficoltà di trovare un punto di equilibrio, e approda alla convinzione che tale punto di equilibrio sia mutevole in ragione delle finalità pubblicistiche perseguite; insiste quindi nella centralità dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, e di non discriminazione, quali principi capaci di introdurre elementi di riequilibrio. Con assoluta lucidità di sguardo l’Autore esamina la giurisprudenza CEDU e UE che giustifica la conservazione massiva di dati per fini securitari, o che introduce criteri geografici o soggettivi legittimanti tale conservazione, per poi focalizzarsi sui rischi concreti di illegittimità delle soluzioni prospettabili.

Questa riflessione ci inchioda al paradosso contemporaneo per cui ogni strumento di libertà sembra rivolgersi anche in minaccia di costrizione. L’Autore invoca la necessità di una ricerca di soluzioni equilibrate, soluzioni che nella sua prospettiva dovrebbero auspicabilmente essere de iure condendo. Eppure non si può evitare di pensare che l’equilibrio non sempre è proprio dei legislatori, mossi talvolta da ben altre esigenze e non sempre inclini ad operare bilanciamenti ben ponderati. L’auspicio che si affaccia alla mente del lettore, allora, è piuttosto quello che si riallacci un dialogo tra sfere di riflessione giuridica sicché, de iure condendo, il legislatore ascolti e dialoghi con le riflessioni dottrinali e giurisprudenziali.

La complessità di approcciare giuridicamente il reale contemporaneo emerge anche nel saggio di Federica Ceccaroni, che costituisce una riflessione sulle dinamiche dell’economia capitalista globalizzata, sulla “esternalizzazione sistematica delle attività verso Paesi a minore protezione sociale”, sulla “distanza strutturale tra la sfera nella quale si concepiscono e si governano i processi economici e quella in cui tali processi generano i loro impatti sociali e ambientali”, sulla “esigenza di riconnettere potere e responsabilità”.

L’Autrice invoca l’esigenza di stabilire un nuovo modello di governo del rapporto tra impresa e diritti umani che – a fronte dell’evanescenza delle pratiche di responsabilità sociale – centralizzi gli obblighi generali di prevenzione, e sposti il piano della responsabilità dall’offesa finale all’assetto organizzativo. La prospettiva è quella di minimizzare le situazioni di rischio generate lungo le catene del valore, in un modello contravvenzionale fondato su un sistema programmatico di tutela e non sulla protezione diretta di beni.

Il diritto – anche penale – assume così una funzione limitatrice della libertà di iniziativa economica ponendo vincoli al mercato che, attraverso la responsabilizzazione dei suoi attori, recupera sostenibilità dal punto di vista del rispetto di una sfera di interessi giuridici, sociali ed ambientali che il capitalismo globalizzato tenderebbe a sacrificare alle logiche del profitto.

L’Autrice, citando Ferrajoli, si appella al concetto stesso di Stato di diritto, di Stato come “il luogo del potere che merita di essere contenuto onde non cadere nel dispotismo”.

Se, tuttavia, ad essere disciplinato giuridicamente è un modello organizzativo astrattamente volto a prevenire il concretizzarsi di un rischio, tale modello assurge di per sé, e con lui le sue tecniche di redazione, a strumento centrale nella definizione della responsabilità d’impresa.

Il tema è ripreso da Laura De Stradis, che nel suo saggio si concentra sull’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale in materia di compliance aziendale e in particolare di predisposizione di modelli organizzativi, analizzandone le implicazioni sull’attuale struttura della responsabilità da reato degli enti. L’Autrice sviluppa il proprio ragionamento a partire dal riconoscimento non soltanto dei modelli organizzativi come pilastro di un moderno sistema di responsabilità societaria, ma anche del contributo che l’intelligenza artificiale può fornire nella predisposizione di modelli estremamente completi e complessi.

A capo di tale disamina, tuttavia, l’Autrice mette in guardia dalla “cosmetic compliance”: il rischio che la creazione di simulacri vuoti, apparentemente impeccabili, celi lacune organizzative o défaillances esecutive tali da vanificare la funzione stessa del modello. Da strumento riequilibratore dell’allocazione di responsabilità rispetto alla catena globale dei rischi, il modello organizzativo rischia invece di trasformarsi in vuoto simulacro di una legalità apparente, o quel che è peggio in scudo giuridico dietro cui trincerarsi per eludere la responsabilità in caso di verificazione di quel rischio.

Ancora, l’Autrice denuncia l’astratta possibilità che la gestione automatizzata della prevenzione aziendale produca “algoritmi inquisitori” forieri di un controllo capillare dell’operato dei dipendenti, una indebita forma di controllo generalizzato, un modo per ritrasferire più agevolmente sui singoli la responsabilità sociale eventualmente configuratasi.

La natura generativa dell’intelligenza artificiale e l’impossibilità di osservarne e conoscerne il funzionamento è inoltre individuata dall’Autrice come un fattore capace di sottrarre in ultima istanza al controllo manageriale la gestione del rischio, con implicazioni sulla possibilità di imputare ai soggetti agenti – fisici e giuridici – eventuali disfunzioni informatiche, producendo un “sostanziale svuotamento del concetto di rimproverabilità soggettiva richiesta dal D.Lgs. n. 231/2001”.

L’Autrice chiarisce che l’intelligenza artificiale non costituisce un nuovo standard cautelare, bensì un nuovo strumento, “presumibilmente più rischioso e bisognoso di un assetto organizzativo procedimentalizzato”: anche in questo caso la conclusione è aperta sull’auspicio di soluzioni de iure condendo, una presa d’atto dell’insufficienza dell’attuale assetto giuridico per esaurire la disciplina del tema.

Anche il lavoro di Alice Giannini affronta direttamente il tema dell’intelligenza artificiale, testandone la tenuta rispetto agli istituti penalistici elaborati sul reo, anche attraverso il confronto con la rilevanza giuridica dei dilemmi etici e morali, nel loro potenziale impatto in termini di esclusione della colpevolezza o forse addirittura dell’antigiuridicità.

Punto di partenza di questa elaborata riflessione è l’impossibilità – nel contesto contemporaneo – di generalizzare il principio etico e quindi normativizzarlo. La macchina non può avere una sua moralità, ma può essere programmata per attuare scelte etiche, scartando le opzioni che non sono tali, il che postulerebbe una previa decisione e selezione del criterio. La macchina può operare scelte utilitaristiche senza condizionamenti emotivi ed in tempi brevissimi, ed è quindi efficiente nell’individuare “il male minore”, e tuttavia il diritto è impossibilitato a normativizzare un simile criterio, insanabilmente in contrasto con i principi ugualitaristici e solidaristici che reggono i nostri ordinamenti.

L’incapacità morale della macchina consente di teorizzare un “insane artificial offender”, soggetto non imputabile e quindi esente da responsabilità? In che termini e modi questa responsabilità potrebbe, secondo gli ordinari istituti penalistici, essere ascritta all’essere umano che si serve della macchina stessa?

Dilemmi ineludibili per i giuristi contemporanei, non soltanto penalisti, poiché il tema della responsabilità civile non è esente dall’impatto dirompente che l’intelligenza artificiale ha e avrà su molte sfere di interazione umana fino ad oggi rette da regole di condotta, di diligenza, di imputazione della responsabilità tradizionali, ossia basate sull’agente umano o su strumenti tecnici che l’uomo sia in grado di controllare e dominare. Dilemmi non risolti né risolvibili allo stato, che richiedono al diritto – e al giurista – uno sforzo di elaborazione del tutto nuovo, ed impervio.

Tenere insieme il sistema pesante e solido del diritto come fin qui lo abbiamo conosciuto e le sfide apparentemente funamboliche che a tale sistema sono poste dal mutare assoluto del contesto tecnologico, geopolitico, socioeconomico, è una sfida che i vincitori delle prime cinque edizioni del Premio Cavallone hanno accolto. E che affrontano con voci lucide, attente e ponderate, con equilibrio e rigore, con interesse autentico, ponendosi in osservazione e in ascolto, voci che per questo riteniamo proficuo diffondere.