Scheda n. 18 - La giustizia riparativa (artt. 42-67, d.lgs. 150/2022)
OBIETTIVI
La riforma introduce una disciplina prima di oggi sconosciuta, volta a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità, tramite la risoluzione mediata delle questioni derivanti dal reato.
DISCIPLINA
Cos’è? (art. 42 lett. a) => È un programma cui si accede gratuitamente che consente alla persona indicata come autore dell’offesa (definizione ex art. 42 lett. c), alla vittima del reato (definizione ex art. 42 lett. b) e agli altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato denominato mediatore.
Qual è l’obiettivo del programma? (43 comma 2) => il raggiungimento di un esito riparativo: un accordo finalizzato alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco (quindi, riconoscimento della vittima del reato e responsabilizzazione della persona indicata come autore del reato) e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. L’esito riparativo può essere simbolico (dichiarazioni di scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale (risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che sia portato a conseguenze ulteriori) (art. 56).
Chi cura il programma? (art. 42, lett. g) => Centro per la giustizia riparativa: una struttura pubblica istituita presso gli enti locali che si occupa della organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. All’interno di ciascun distretto di Corte d’Appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa (cui partecipano i rappresentanti del Ministero della Giustizia, dei Comuni Province e Città metropolitane presenti nel distretto). La Conferenza, sentiti il Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sentiti anche i membri esperti della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, individua, mediante protocollo d’intesa, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 la Conferenza locale provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa erogata da soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con Ministero della giustizia (art. 92).
Per quali reati si può accedere al programma? (art. 44) => tutte le fattispecie, a prescindere dalla gravità.
Quando si può accedere al programma? (art. 44) => in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato.
Come si accede al programma? (art. 129-bis c.p.p.) => In ogni stato e grado del procedimento, il Giudice può disporre l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa con ordinanza (nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato):
- d’ufficio
- su richiesta dell’imputato (espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale)
- su richiesta della vittima (espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale)
in ogni caso prima dell’invio deve sentire le parti e i difensori. La vittima deve essere sentita solo se il Giudice lo ritiene necessario.
Il Giudice dispone il rinvio in presenza di due requisiti:
a) che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede;
b) non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.
Al termine dello svolgimento del programma: il giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore, che contiene la descrizione delle attività svolte e l’esito riparativo raggiunto. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.
Nel caso di reato perseguibile a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui al 415-bis c.p.p. il Giudice può disporre l’invio, in esito alla valutazione di cui sopra, su richiesta dell’imputato, sospendendo il procedimento per massimo 180 giorni.
Quali sono i poteri conoscitivi del Giudice nel corso dell’esecuzione del programma? (art. 55) => il mediatore, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.
Qual è il Giudice competente all’invio al Centro per la giustizia riparativa? (art. 45-ter) => a seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio sono adottati dal G.I.P. finché il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al Giudice, ai sensi dell’art. 553 c.p.p. Dopo la pronuncia della sentenza, è competente il giudice che ha emesso la sentenza, finché non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 590 c.p.p. Durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Quale valutazione effettua il Giudice circa lo svolgimento e l’esito del programma? (art. 58) => solo in bonam partem per l’autore dell’offesa:
- se il programma non è stato svolto, è stato interrotto o non si è raggiunto l’esito riparativo: ciò non produce effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa;
- se il programma è stato svolto e vi è stato un esito riparativo: il giudice lo valuta anche ai fini dell’art. 133 c.p. e, segnatamente:
1) come circostanza attenuante della pena ex art. 62, comma primo, n. 6 c.p.: l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto dall’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati;
2) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163, ult. comma c.p: qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo;
3) come remissione tacita della querela ex art. 152 c.p. dopo il comma 2 è introdotto Vi è altresì remissione tacita: (…) 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Quali sono i doveri informativi del Giudice (e del P.M.) durante il procedimento? (art. 47) => l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento nonché nella fase esecutiva della pena detentiva o della misura di sicurezza deve informare la vittima e l’autore del reato in merito alla facoltà di accedere ai servizi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili. Deve essere un’informazione effettiva, completa e obiettiva.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Il d.lgs. 150/2022 è entrato in vigore il 30/12/2022, come previsto dall’art. 99-bis del decreto medesimo, introdotto dall’art. 6, d.l. 162/2022.
Da ultimo, l’art. 5-novies, l. 199/2022, di conversione del d.l. 162/2022, ha introdotto all’art. 92, d.lgs. 150/2022 il co. 2-bis, il quale prevede che le disposizioni in materia di giustizia riparativa previste dal medesimo decreto legislativo (e, segnatamente, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b)) si applichino nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal 30/6/2023.