La riforma Cartabia tra le prassi virtuose e buone leggi
di Giorgio Spangher
1. Con il d. l. n. 162 del 2022 l’entrata in vigore dell’intero d. lgs. n. 150 del 2022 è stata differito al 30 dicembre 2022.
Le ragioni sono note: consentire come richiesto dai 26 procuratori generali di predisporre gli strumenti organizzativi della riforma.
Non può negarsi che questo arco temporale consentirà anche una migliore valutazione degli effetti della riforma, sia nell’operatività delle previsioni del c.d. regime transitorio per i profili normati, sia per quelli per i quali si stanno prospettando non pochi problemi interpretativi di diritto intertemporale.
Ad alcuni di questi aspetti, governati dai principi del tempus regit actum, in materia processuale e del principio dell’irretroattività in materia sostanziale si può far già riferimento, in considerazione del fatto che lo scivolamento globale della riforma lascia quasi tutto inalterato. Quasi, infatti, ove si escluda proprio il primo dei profili che si è prospettato: le implicazioni dell’abrogazione degli artt. 582, comma 2 e 583 c.p.p., con conseguente operatività del solo art. 582, comma 1, c.p.p., in attesa dell’entrata a regime del riformato art. 582 c.p.p. (15 gennaio 2024). A prescindere dalla copertura al 31 dicembre 2022 della legislazione Covid, con possibile uso della pec, la questione che si è prospettata riguarda l’operatività della previsione solo per le decisioni pronunciate dopo dell’entrata in vigore della riforma, senza escludere valutazioni per le motivazioni depositate dopo la vacatio legis (sulla scorta di Cass. Sez. un. Lista). Proprio quest’ultimo profilo potrebbe determinare il regime della modalità di proposizione dell’impugnazione.
Comunque le coincidenze temporali potranno suggerire al legislatore di intervenire in materia. La questione è terribilmente seria perché un errore determinerebbe l’inammissibilità dell’atto (arg. ex art. 591 c.p.p.).
Un secondo profilo attenzionato riguarda la possibilità per l’imputato di godere degli sconti di pena per le mancate impugnazioni dell’abbreviato, nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta antecedentemente alla riforma. Una “lettura” in bonam partem dovrebbe suggerirne l’operatività ma sarebbe necessaria una previsione ad hoc non essendo possibile ritenere la previsione de qua operativa sulla base della rinuncia al gravame, ipotesi diversa rispetto alla mancata impugnazione.
Altro aspetto interessato riguarda la disciplina relativa alla modifica della composizione del collegio, in considerazione del differimento della nuova disciplina delle videoriprese delle dichiarazioni in carenza di strumenti tecnici e di personale attrezzato. Dovrebbe escludersi l’applicazione ultrattiva della sez. un. Bajrami, a fronte dell’affermato riconoscimento del diritto alla richiesta ripetizione dell’atto.
2. Più complesso, stante l’estrema variabilità delle situazioni prospettate, si presenta il tema della perseguibilità a querela per alcuni reati perseguibili d’ufficio. Invero la disciplina transitoria che prevede un arco temporale per la presentazione della querela non appare sufficiente ad impedire il proscioglimento dell’imputato-indagato, salvo ritenere una sospensione degli effetti della riferita modifica.
A parte il problema dell’intervento in flagranza per alcuni reati, impossibile mancando la querela.
Pur essendo stata autorevolmente sostenuta, la mancanza della possibilità di accedere alla giustizia riparativa non consente di ritenere che, a fronte del rigetto di una richiesta per le riferite ragioni di mancanza della disciplina operativa, l’imputato maturi il diritto alla riduzione della pena che l’esito positivo della mediazione gli consentirebbe di ottenere.
Deve ritenersi che le nuove regole di giudizio dell’archiviazione e della sentenza di non luogo troveranno applicazione anche per le pronunce che dovessero essere emesse dopo l’entrata in vigore della legge anche per le indagini incardinate sotto la vigenza delle regole operanti in precedenza.
Molti interrogativi legati alla varietà delle situazioni in itinere si prospettano in relazione ai tempi delle indagini ed alle proroghe: esauriti i 6 mesi di indagini, entrata in vigore la nuova disciplina, il p.m. potrà perseguire o dovrà chiedere la proroga; per le contravvenzioni avrà solo sei mesi o dovrà chiedere la proroga?
Non mancano incertezze in relazione all’operatività degli artt. 415 bis e 415 ter c.p.p. nella nuova formulazione, che tuttavia dovrebbe ritenersi applicabile anche per le indagini non definite. Quid iuris nell’eventualità della citazione diretta e dell’udienza dibattimentale già fissata: la difesa ha diritto all’udienza predibattimentale?
La nuova disciplina del controllo sulle tempestività dell’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. si applicherà anche alle indagini preliminari in corso ovvero solo a quelle successive all’entrata in vigore della legge?
3. L’ampio spazio della vacatio legis ha prefigurato (forse anche con l’intento - neppure troppo velato - di congelare alcuni profili della riforma) la questione della possibile “anticipazione” di alcuni aspetti del d. lgs. n. 150 del 2022.
Ci si è così interrogati sulla possibilità di applicare durante il periodo di vacatio legis le norme penali sostanziali del regime sanzionatorio connotate da una disciplina più favorevole.
Sono state citate al riguardo due decisioni della Cassazione che peraltro non sembrano risolvere la questione (Cass. Sez. I, 14.5.2019, n. 39977; Cass. Sez. I, 18.5.2017, n. 53602).
In altri termini, a prescindere dalla lunghezza della vacatio ( dato non irrilevante) e della possibilità di modificare la normativa del d. lgs. n. 150 del 2022 [a prescindere dallo strumento con il quale ciò sarebbe realizzabile (delega); le riserve peraltro formulate in materia sono agevolmente superabili], è possibile l’applicazione più favorevole ovvero il giudice ritenendole applicabili dovrà rinviare il processo, ovvero dovrà decidere sulla scorta della disciplina ancora vigente.
Lo spazio temporale oggetto del differimento, consentirebbe sicuramente al Parlamento di apportare quei correttivi che alcune previsioni già oggi evidenziano: l’art. 129 bis c.p.p. stante la sua a dir poco giuridicamente infelice formulazione; l’art. 175 bis disp. att. c.p.p. stante la sua errata formulazione; la valorizzazione nel codice dei criteri di priorità, attualmente schermati nei poteri organizzativi dell’ufficio di procura (art. 127 bis disp. att.); la mancanza di contenuti procedurali nella disciplina dell’improcedibilità e della confisca di cui all’art. 578 ter; il coordinamento del comma 3 con il comma 5 dell’art. 656 c.p.p.; il coordinamento del comma 2 dell’art. 405 c.p.p. con il comma 3 bis dell’art. 406 c.p.p. e così via come chi studia le nuove norme non manca a torto o a ragione di evidenziare.
Del resto, il riferito spazio di vacatio legis sembra prefigurare – come già avvenuto – un intervento dell’ufficio del Massimario della Cassazione (già depositato) con la logica conseguenza che eventuali riserve o dubbi interpretativi potrebbero trovare adeguati correttivi in fase di conversione del d.l. n. 162.
Di fronte ad uno scenario di possibili modifiche, le parole d’ordine sono “lealtà” e “self restraint” di Governo e Parlamento: “prassi virtuose”, “buone prassi”, “prassi uniformi” (così la Relazione illustrativa; la Relazione al d.l. e numerosi interventi della magistratura): si suggerisce di lasciare che sia la giurisprudenza ad interpretare, a correggere (es.: la nuova procura per i ricorsi in cassazione) e se del caso a modificare la norma magari con la sua creatività interpretativa. Sono molte le previsioni, anche nel recente passato, di interventi in tal senso, spesso del tutto non condivibili.
Visto che c’è tempo e soprattutto la necessità di regolare il regime transitorio, stante la inevitabile commistione con aspetti complessi di diritto intertemporale, meglio forse un intervento del legislatore, meglio “buone leggi”.