Sommario: 1. L’origine del problema - 2. La compatibilità costituzionale dell’udienza in trattazione scritta con il principio del contraddittorio - 3. Il principio di oralità: i correttivi alla cd. trattazione scritta - 4. Audiatur et altera pars: ovvero della compatibilità della trattazione scritta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite - 5. segue: La riespansione del principio del contraddittorio e del principio di oralità: il contenuto delle note scritte in sostituzione dell’udienza - 6. L’udienza di discussione in trattazione scritta.
1. L’origine del problema
L’introduzione della riforma del processo civile, avviata con la l. 206/2021 e poi attuata con il d. lgs. 149/2022, è accompagnata dall’immediato scorgersi di due distinte “anime”.
L’idea di un ammodernamento di un sistema processuale, reso certamente necessario dalla velocità del progresso tecnologico, è stata parallelamente condizionata da una tensione efficientista, del resto già espressa nel d. lgs. 206/2021 dove il “riassetto formale e sostanziale del processo civile” ha il fine di “rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti”.
Cifra distintiva di tale esigenza di celerità ed efficienza è stata la volontà di sfruttare massimamente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (altra cosa, invece, è nella pratica quotidiana il corretto funzionamento degli applicativi) e, quindi, la generalizzazione delle “udienze telematiche” – termine, allo stato volutamente neutro, nel quale sono ricomprese sia le udienze svolte mediante collegamenti audiovisivi a distanza sia le udienze che sostituiscono qualsiasi forma di contatto tra le parti con il deposito delle note scritte in sostituzione – che da strumento eccezionale divengono strumento del tutto alternativo.
Piena alternatività che, del resto, è testimoniata dalla relativa disciplina: è, infatti, vero che alle parti è data possibilità di opporsi alla scelta autonoma del giudice di disporre la “conversione” della trattazione nelle diverse modalità di cui all’art. 127 bis e ter c.p.c.
Ma è anche vero che alle parti stesse è riconosciuto una corrispondente facoltà di richiedere lo svolgimento dell’udienza con tali modalità: facoltà non solo espressamente prevista nell’art. 127 ter c.p.c. ma che, secondo una certa lettura della disposizione – che, per il vero, non si condivide, competendo pur sempre al giudice il generale potere di direzione dell’udienza che nella specie deve concretizzarsi nel valutare se sussistano i presupposti per disporne la sostituzione – assumerebbe, anzi, i contenuti di un vero e proprio “diritto” che vincolerebbe il magistrato tenuto a disporre la sostituzione dell’udienza in caso di richiesta congiunta.
Benché non testualmente prevista, non v’è, invero, ragione per negare una corrispondente possibilità delle parti di sollecitare lo svolgimento dell’udienza anche in relazione al suo svolgimento ai sensi dell’art. 127 bis c.p.c.[1], vieppiù ove si consideri che l’art. 127 bis c.p.c. espressamente contempla la possibilità di una partecipazione “mista” delle parti.
Tale modalità di partecipazione all’udienza è, del resto, la parente più prossima dell’udienza tradizionale, idonea a garantire l’incontro delle parti con il giudice e la possibilità di una effettiva interlocuzione tra tutti gli attori del processo.
È, detto altrimenti, strumento che non entra in frizione con il principio dell’oralità e del contraddittorio, come accade, invece, con la celebrazione (recte: sostituzione) dell’udienza mediante il deposito di note scritte, in cui manca strutturalmente un incontro tra le parti ed il giudice, che viene, invece, affidato allo scambio di note di trattazione scritta che dovrebbero tener luogo di quel momento, ma che, astrattamente, hanno un contenuto normativamente delimitato e circoscritto alle “…sole istanze e conclusioni…”, a cui, pertanto, rimane inevitabilmente estranea l’idea stessa del confronto dialogico[2].
Il legislatore dell’emergenza aveva individuato tali strumenti quale risposta, emergenziale, ad un fenomeno straordinario, allo scopo di consentire la tutela dei diritti in un momento storico in cui rischiava di rimanere paralizzata, così riuscendo a bilanciare l’esigenza di prosecuzione dell’attività giudiziaria con le finalità sanitarie di contenimento della pandemia; è innegabile che, poi, la prassi abbia restituito un diffuso gradimento, da parte di tutti gli operatori, di tale assetto delle udienze, cui si riconosce il merito di evitare incombenti superflui, nel nome, al contempo, degli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, per come indicati dalla l. 206/2021.
La trasformazione in regola dell’eccezione[3] – peraltro con modalità sul piano strutturale non perfettamente coincidenti[4] – ha, quindi, posto l’interprete di fronte alla necessità di interrogarsi circa la sua compatibilità con i principi informatori della tutela giurisdizionale, ed agli eventuali adattamenti necessari per rendere il nuovo sistema, ispirato a criteri di snellezza, efficienza e rapidità, compatibile con il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.
Nelle considerazioni che seguono, metteremo, invero, da parte l’udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza e ciò per l’assorbente ragione che tale modalità di celebrazione dell’udienza, porrà magari problematiche operative – si pensi, molto semplicemente, alla creazione della stanza virtuale per ciascun procedimento o all’inoltro del link per il collegamento alle parti – ma difficilmente può porre problemi legati al rispetto del principio del contraddittorio, soffermandoci piuttosto sulle problematiche connesse all’art. 127 ter c.p.c., oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite.
Tre, allora, gli aspetti problematici che vengono in rilievo: (i), anzitutto – con la precisazione, del resto posta in risalto dall’ordinanza di rimessione alla Prima Presidente[5], che tale questione oltre che al rito del lavoro, interessa le controversie in materia locatizia, con incidenza anche su altri procedimenti, come quelli in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e sulla disciplina dettata dall’art. 281 sexies c.p.c. – vi è, a monte, il profilo della compatibilità delle trattazione cartolare con il principio del contraddittorio ed il principio di oralità; (ii) quindi, sul piano pratico, occorre verificare se sussista un termine entro cui procedere al deposito delle note scritte e se tale termine possa eventualmente essere assegnato dal Giudice; (iii) infine, occorre chiedersi quali siano in concreto le modalità procedurali da osservare nel caso in cui l’udienza di discussione venga sostituita ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
A tutti tali quesiti ha provato a dare risposta la Suprema Corte con la sentenza che qui si annota, con approdi che, come si cercherà mettere in luce, non appaiono sempre pienamente condivisibili.
2. La compatibilità costituzionale dell’udienza in trattazione scritta con il principio del contraddittorio
Benché formatasi con riferimento a materie differenti[6], nell’escludere incompatibilità con il principio del contraddittorio della trattazione cartolare, le Sezioni Unite attingono alla giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio della pubblicità dell’udienza non ha carattere assoluto, potendo il legislatore introdurre deroghe al principio di pubblicità in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali[7].
Se è vero, infatti, che il canone del giusto processo richiede la possibilità delle parti di poter interloquire in maniera effettiva ed in condizione di parità sul convincimento del giudice, l’attuazione del principio del contraddittorio non impone che “…il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo dispiegarsi anche in tempi successivi, purché anteriori all'assunzione del carattere della definitività della decisione, e come momento soltanto eventuale del processo…”[8], richiedendo il rispetto di detto principio che “…tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento…”, rimanendo salva, al di fuori di tali limiti, l’autonomia del legislatore nel differenziare le modalità di attuazione della tutela giurisdizionale.
Né valga obiettare che tali principi sono stati affermati in materia tributaria e, dunque, in un processo che il legislatore ha connotato come giudizio eminentemente documentale.
Sul punto è sufficiente ricordare che, proprio nel recente passato, la Corte Costituzionale, investita della legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c., ha effettivamente rimarcato l’importanza del principio del contradditorio “…che - attraverso la contrapposizione dialettica tra tesi diverse argomentate dalle parti, anche in relazione alle questioni rilevate d’ufficio dal giudice, mira ad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile di difesa…”[9]; al contempo, allorquando si è trattato di richiedere che le parti siano poste in condizione di esercitare in modo effettivo la possibilità di interlocuzione con il giudice, non ha individuato, quale sola modalità per il compiuto esercizio di una dialettica tra le parti ed il giudice, quella della udienza pubblica[10].
Non è certamente questa la sede per soffermarsi sulla bontà dell’intervento di “ortopedia giuridica”[11] suggerito che pure non poche perplessità solleva sol che si pensi alla possibilità per le parti di “sottrarsi” a preclusioni o decadenze in caso di mancata ottemperanza all’attività processuale prescritta con il decreto perché confidava nella possibilità di poter sottoporre eventuali ragioni di segno contrario a quanto disposto nel contraddittorio tra le parti, se del caso mercé la fissazione di una udienza ad hoc.
Ai fini che ci occupano, ciò che si vuol rimarcare è, unicamente, la possibilità per il giudice riconosciuta dalla Corte Costituzionale di fissare una apposita udienza, prevedendo che ciò possa avvenire “…anche nelle più agili forme rispetto all’udienza cosiddetta in presenza…”[12].
Sicché, quella della derogabilità dell’udienza pubblica costituisce una prospettiva affatto sconosciuta alla Corte Costituzionale che consente di ritenere che la sostituzione dell’udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta, in tanto può essere ritenuta un “equipollente” dell’udienza “tradizionale” (arg. ex art. 127 c.p.c.) in quanto, seppur evidentemente con diversa modalità, conserva, intatta, la possibilità di intervento e di interlocuzione[13] fra le parti ed il giudice con identità di poteri.
Ciò costituisce – giova aggiungere – acquisizione indiscussa anche della stessa giurisprudenza di legittimità ove si consideri che, anche in tempi distanti da quelli che hanno visto il sorgere dell’udienza cartolare, quest’ultima aveva ritenuto che regola della pubblicità potesse subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e che “…la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte…”[14].
In tale ottica, pare allora cadere anche l’argomento, a sostegno di una radicale inconciliabilità fra l’udienza sostituita dal deposito di note scritte e l’udienza di discussione, secondo cui l’udienza cartolare mal si concilierebbe con il principio del contraddittorio, inteso come partecipazione dialettica delle parti e tra costoro ed il giudice, giacché la dialettica è solo realizzata in maniera “asincrona”; differente, certo, ma non assente.
D’altro canto, la prospettiva della sostituzione dell’udienza non si pone in termini assoluti posto che è data alle parti la facoltà di opporsi con effetti diversificati a seconda che l’istanza sia avanzata da entrambe (nel qual caso il giudice “dispone in conformità”), sia avanzata da una sola parte (nel qual caso il giudice può rivalutare o confermare la propria determinazione “con decreto non impugnabile”), con l’ulteriore diversificazione salvi – per effetto delle modifiche del cd. “correttivo” – che non si versi nell’ipotesi dell’udienza pubblica di cui all’art. 128 c.p.c., giacché in tal caso l’istanza anche di una sola parte avrà efficacia impediente del provvedimento di sostituzione[15].
In conclusione, non solo l’udienza in trattazione scritta non è di per sé inconciliabile con il principio del contraddittorio, ma l’udienza pubblica è espressamente contemplata dall’art. 127 ter c.p.c., sia pure come forma di trattazione subordinata alla sollecitazione di una parte.
3. Il principio di oralità: i correttivi alla cd. trattazione scritta
Può certamente condividersi l’assunto fatto proprio dalla sentenza in commento, laddove osserva che le modifiche introdotte con il cd. decreto correttivo abbiano agito “in linea di continuità” e che le stesse restituiscano, anche in chiave interpretativa, “la cifra di tale ambito di compatibilità” fra l’assetto cartolare e l’udienza pubblica, superando le aporie interpretative sorte con riferimento alla compatibilità tra la trattazione scritta e le udienze di discussione della causa (sulle cui ricadute pratiche si tornerà in seguito).
La soluzione contraria aveva, però, obiezioni certamente meritevoli di considerazione.
Ad esempio, sul piano normativo, uno degli argomenti soventi invocati nel senso di una radicale incompatibilità della sostituzione dell’udienza con il deposito delle note di trattazione scritta era la differente formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. rispetto all’art. 127 bis c.p.c.
Solo nell’art. 127 bis c.p.c. compariva (e compare) la previsione per cui potesse essere disposto lo svolgimento mediante collegamenti audiovisivi a distanza dell’udienza “anche pubblica”.
L’inciso della pubblicità dell’udienza, invece, era (ed è) mancante nell’art. 127 ter c.p.c. sicché, si è detto, nel silenzio del legislatore il dato testuale avrebbe dovuto deporre nel senso della incompatibilità della trattazione cd. cartolare con l’udienza pubblica di discussione[16].
Ed in effetti, sul piano semantico, la differente terminologia impiegata poteva avere una chiara spiegazione: anche alla luce della formulazione dell’art. 127 c.p.c., l’udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi costituisce una modalità alternativa di svolgimento dell’udienza che, sostanzialmente, non ne “sacrifica” l’oralità pur attuandola diversamente; per contro, la sostituzione dell’udienza mediante il deposito delle note scritte rappresenta “una alternativa all’udienza, ossia un modo per compiere le attività che si potrebbero svolgere in udienza sostitutiva di questa…”[17].
Da tali disposizioni, quindi, ben avrebbe potuto argomentarsi nel senso di una radicale incompatibilità della cd. trattazione scritta rispetto all’udienza pubblica di discussione, desunta dal combinato disposto degli artt. 127, 127 bis, 127 ter e 128 c.p.c.
Tuttavia, già sopra si è detto, il principio di pubblicità dell’udienza costituisce paradigma non assoluto e, dunque, derogabile[18]: derogato, ieri, in ragione per la necessità di preservare la salute pubblica; ma degradabile, anche oggi, in nome di una pretesa maggiore efficienza[19].
Sul punto, la sentenza in commento si inserisce, dunque, pienamente nel solco della giurisprudenza.
La prassi della giurisprudenza di legittimità si era, infatti, pressoché unanimemente orientata – in maniera qui condivisa – nel senso della compatibilità di tale modulo procedurale anche in relazione all’udienza di discussione, valorizzando la circostanza che nella fictio impostata dalla norma, il deposito di note scritte sostitutive abbia valore di partecipazione delle parti all’udienza[20], ponendosi, semmai, problematiche diverse legate alle modalità procedurali da adottare[21] sull’assunto che proprio l’impostazione in termini di fictio imponga di procedere ad un’interpretazione rigorosa di quanto integra il realizzarsi della fattispecie sostitutiva dell’udienza[22]
Sicché, è effettivamente possibile ritenere che la nuova formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. e dell’art. 128 c.p.c. costituisca effettivamente una conferma della compatibilità di tale modulo procedurale anche per l’udienza di discussione.
Operate tali premesse, la S.C. ha, come detto, ritenuto che il “versante costituzionale” non deponga nel senso di una inammissibilità radicale della sostituzione dell’udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta.
La soluzione, come si è sopra ripercorso, appare decisamente condivisibile e non sembra necessitare di ulteriori considerazioni.
Qualche considerazione in più merita, invece, il principio di oralità, giacché forse è proprio a quest’ultimo che si legano alcuni dei correttivi immaginati dalla Corte.
Veniamo, quindi, alla soluzione offerta dalla S.C. a sezioni unite, non senza aver prima svolto alcune puntualizzazioni in punto di fatto.
Per il vero, la Corte chiarisce che, nonostante il riferimento, nella pronuncia impugnata, al fatto che si fosse data applicazione della disciplina della trattazione scritta “emergenziale”, quella che concretamente veniva in rilievo e della quale era stata, invece, fatta applicazione fosse la disciplina di cui all’art. 127 ter c.p.c.
Tenuto conto che la sostituzione dell’udienza è stata disposta in data 8 febbraio 2023, la precisazione è certamente condivisibile, giacché a quella data il diverso modello della trattazione cartolare introdotto in pandemia non risultava più applicabile.
In secondo luogo, la S.C. precisa che, pur confrontandosi a fini interpretativi con il testo dell’art. 127 ter c.p.c., risultante dalle modifiche introdotte con il d. lgs. 164/2024, la disciplina presa concretamente in considerazione quale paradigma normativo della correttezza, sul piano procedurale, della decisione era quella antecedente alle modifiche introdotte con il citato decreto legislativo, sull’assunto che le stesse si applicassero ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 35, co. 2, del richiamato decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127 bis, 127 ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile già si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Per contro, l’art. 7 del d. lgs. 164/2024 prevede che, ove non diversamente previsto[23], le disposizioni ivi introdotte – tra cui le modifiche all’art. 127 ter c.p.c. – sono applicabili ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Sul rilievo di tale precisazione si tornerà in seguito.
Orbene, mentre i principi di immediatezza e concentrazione sono semplicemente destinati a cedere il passo di fronte alla realtà dei tempi, che vedono il processo, anche quello del lavoro, dipanarsi in una pluralità di udienze, il principio di oralità è sottoposto, per dirla con le parole della Corte, “ad una valutazione di indefettibilità”, tutte le volte in cui le parti così ritengano.
Ed è qui, per l’appunto, che si innestano i correttivi che la S.C. ha di fatto apportato al testo ratione temporis applicato.
In particolare, nel processo del lavoro – ma, a quel punto, non si vede perché gli stessi principi non dovrebbero trovare applicazione a tutte le udienze di discussione della causa finalizzate alla decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. o 281 sexies c.p.c. – la sostituzione dell’udienza è ammissibile (i) purché governi la sola fase decisoria e non l’integralità dell’udienza di discussione, (ii) purché nessuna delle parti si opponga alla sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte; (iii) purché sia possibile inserire nelle note di trattazione scritta non semplicemente istanze o conclusioni ma, se del caso, anche argomenti a difesa “…così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità…”; (iv) purché si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio. e sia possibile, in via di estrema sintesi, ripristinare il dialogo tra le parti ed il giudice.
I primi due principi meritano una riflessione autonoma che si proverà a svolgere nel paragrafo che segue.
4. Audiatur et altera pars: ovvero della compatibilità della trattazione scritta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite
L’idea che la sostituzione dell’udienza sia destinata a trovare precipua attuazione in relazione alla fase decisoria appare soluzione in parte necessitata ed in parte ineluttabile corollario dei poteri di direzione dell’udienza che pur sempre competono al giudice che, infatti, è certamente chiamato a verificare la compatibilità di tale modello non semplicemente con il procedimento ma eventualmente anche con l’attività processuale che occorre svolgere.
Così, non solo passibile di sostituzione è unicamente l’udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; ma, anche a prescindere dalle modifiche apportate all’art. 127 ter c.p.c. con il d. lgs. 164/2024, già nel vigore della precedente formulazione doveva escludersi che potesse essere sostituita la prima udienza di comparizione, dovendo quest’ultima raccogliere una serie di attività ontologicamente inconciliabili con la sostituzione dell’udienza.
Tanto nel processo ordinario (arg. art. 183 c.p.c.) quanto nel processo del lavoro (arg. 420 c.p.c.) alla prima udienza è prevista la comparizione personale delle parti (la cui mancanza è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.); sono previsti lo svolgimento dell’interrogatorio libero, la richiesta di chiarimenti e l’espletamento del tentativo di conciliazione.
Trattasi di attività che richiedono un confronto con il giudice che rende la modalità cartolare strutturalmente incompatibile con tale fase del processo, anche a prescindere dalla modifica introdotta nell’art. 127 ter c.p.c. che oggi, testualmente, esclude che l’udienza possa essere sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Né, invero, sembra condurre a soluzioni differenti l’argomentazione, astrattamente ricavabile dal testo dell’art. 127 ter c.p.c., secondo cui la richiesta congiunta di trattazione cartolare, in ipotesi formulata già in vista della prima udienza, “imporrebbe” l’adozione del relativo modulo procedurale.
Come si dirà subito infra, tale interpretazione appare decisamente da escludere: quand’anche la richiesta fosse motivata in ragione di una indisponibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, rimarrebbero da svolgere le ulteriori attività che parimenti impongono la comparizione personale delle parti.
Si pensi, poi, anche alle ipotesi in cui, nel processo ordinario, successivamente alla prima udienza il giudice intenda esercitare il potere che l’art. 185 bis c.p.c. gli riconosce “fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione” di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa[24].
Non è dubitabile che si sia certamente al di fuori delle ipotesi in cui (per legge) sia prevista la presenza personale delle parti di talché, salvo che non sia il giudice a disporla, anche tale udienza ben potrebbe essere sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta.
Al contempo, non revocabile in dubbio appare la considerazione che anche tale attività possa richiedere un confronto dialogico tra le parti ed il giudice tale da far ritenere inidonea la sostituzione dell’udienza.
In quest’ottica, le modifiche apportate possono ritenersi integrazioni dei principi già desumibili dalle modifiche introdotte con il d. lgs. 149/2022, cui, pertanto, vanno a saldarsi a semplici fini di una migliore intellegibilità e chiarezza[25].
Pertanto, il principio di diritto elaborato dalla Corte nel momento in cui vuole riservare la possibilità di sostituzione dell’udienza alla sola fase decisoria pare, dunque, essere pienamente conforme al principio di oralità ed al principio del contraddittorio nonché in linea con le modifiche normative di cui al cd. “Correttivo”, dalla Corte stessa assunte a parametro di valutazione ed interpretazione della disciplina previgente.
Qualche perplessità in più, invece, solleva l’assunto che la nuova disciplina desumibile dall’art. 127 ter c.p.c. e dall’art. 128 c.p.c., per come riformulati, possa essere ritenuta quale mera integrazione, correzione o riformulazione della formulazione precedente, sì da divenire, di fatto, archetipo della disciplina applicabile anche in relazione al periodo previgente.
Ritiene, invero, la Corte che in tanto può disporsi la sostituzione dell’udienza di discussione a patto che nessuna delle parti si opponga e, si dice, non può esservi sostituzione “…neppure su base di convenienza, ove anche solo una delle parti dichiara di opporsi in vista del pieno dispiegarsi del suo diritto di difesa…”.
Tale affermazione solleva talune perplessità giacché impone di confrontarsi con le modifiche apportate all’art. 127 ter c.p.c. e all’art. 128 c.p.c., assunte dalla Corte quale elemento di valutazione ed interpretazione.
Dal combinato disposto del testo attualmente in vigore degli artt. 127 ter c.p.c. e 128 c.p.c. si ricava, infatti, che anche l’udienza di discussione può essere sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta e che, qualora una delle parti si opponga, il giudice è tenuto a revocare il provvedimento di sostituzione dell’udienza e fissare l’udienza pubblica.
Per converso, deve opinarsi che, se le parti non hanno esercitato il loro diritto di opporsi con efficacia impediente (congiuntamente ex art. 127 ter c.p.c o anche individualmente per effetto delle modifiche apportate con il d. lgs. 164/2024, ex art. 128 c.p.c.) sono evidentemente le parti stesse ad aver ritenuto inesistente qualsiasi compromissione delle loro prerogative difensive, di cui l’oralità costituisce un connotato.
Nel vigore di tali disposizioni, dunque, la soluzione della S.C. sarebbe certamente ineccepibile; il decreto correttivo è intervenuto con la espressa finalità di “risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l’udienza di discussione della causa con il deposto di note scritte e, più in generale della sua compatibilità con il rito del lavoro…”
Nondimeno, la Corte dichiara espressamente di considerare le modifiche introdotte con il cd. “Correttivo” solo in chiave interpretativa, dovendo però fare applicazione, quanto alla disciplina ratione temporis applicabile, alla formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. nel testo previgente.
E il testo dell’art. 127 ter c.p.c. antecedente alle modifiche apportate con il cd. “Correttivo” costruisce il “regime delle opposizioni” alla sostituzione dell’udienza in termini differenti.
Nulla quaestio, anzitutto, quanto all’opposizione congiuntamente proposta: questa ha, anche nel vigore del nuovo testo, certamente effetto impediente del provvedimento di sostituzione, imponendo al giudice di disporre “in conformità”.
Sia consentita, in proposito, una digressione.
Riprendendo quanto sopra accennato, ben più controversa è l’ipotesi di una richiesta, sì congiunta, ma volta ad ottenere la sostituzione dell’udienza.
Come si accennava, la formulazione del primo comma dell’art. 127 ter c.p.c. (“l’udienza è sostituita”) sembrerebbe deporre nel senso che una richiesta congiunta debba orientare – pur nel limite strutturale rappresentato dall’udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pubblico ministero ed ausiliari del giudice – nel senso di una “sostituzione obbligatoria” allorché ne facciano richiesta tutte le parti costituite.
Nondimeno, fermo rimanendo che tale previsione non sembra poter trovare applicazione laddove ci siano parti non costituite, detta soluzione appare poco in linea, da un lato, con le ulteriori attività proprie della prima udienza e, più in generale, con il potere di direzione del processo, dovendo pur sempre residuare in capo al giudice un potere di valutazione dell’opportunità o meno della sostituzione dell’udienza, quand’anche congiuntamente richiesta[26].
Detto altrimenti, le parti hanno certamente il potere di paralizzare la “deviazione” dal modello processuale eventualmente disposta dal giudice, riportando il processo sui binari tradizionali, ma non il potere di obbligare il giudice ad andare in una diversa direzione[27], per quanto ritenuta equipollente.
Tale soluzione, del resto, ben si spiega: nel bilanciamento dei valori costituzionali che vengono in rilievo, un conto è la deroga alla celebrazione dell’udienza imposta dalla necessità di prevenire la diffusione dell’emergenza epidemiologica, in un bilanciamento con il diritto alla salute, altro è la deroga – perché pur sempre di deroga si tratta – alla celebrazione dell’udienza in nome dei canoni di velocità, snellezza ed efficienza che, pertanto, pur in un processo dispositivo non può essere rimessa all’esclusiva, pur congiunta, determinazione delle parti.
Ad ogni buon conto, tornando alla soluzione offerta dalla S.C., la precedente formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. affidava all’accordo delle parti la possibilità (o addirittura il potere) di orientare il giudice quanto alla decisione di convertire o meno l’udienza in trattazione; ma analogo potere non lo ha (recte: aveva) anche l’istanza proposta da una sola di esse.
In questi casi, al potere di opposizione, conseguirebbe comunque un potere di valutazione del giudice che nel vigore della precedente disciplina ha la possibilità, quale che sia il tipo di udienza sostituita, di ritornare sui propri passi ma anche di confermare la determinazione già assunta adottando, nei successivi cinque giorni, un “decreto non impugnabile”, però non a contenuto vincolato, ma chiaramente discrezionale.
Si può, semmai, discutere circa l’opportunità che un tale provvedimento, ove confermativo della sostituzione dell’udienza pur a fronte dell’opposizione, sia motivato, ma, nel vigore della disciplina antecedente alle modifiche introdotte con il decreto correttivo, l’opposizione di una sola parte non ha, neanche per l’udienza di discussione, l’effetto impediente che, invece, solo il combinato disposto degli artt. 127 ter c.p.c. e 128 c.p.c., nella nuova formulazione, gli attribuisce per il caso di sostituzione dell’udienza pubblica di discussione.
Ecco, perché dunque, è condivisibile quanto affermato dalla S.C. con riguardo alle indicazioni ermeneutiche ricavabili dal legislatore del correttivo, in punto di continuità con la precedente disciplina: le modifiche introdotte dal correttivo, sono chiaramente volte a dirimere dubbi interpretativi insorti proprio con riferimento all’udienza di discussione.
Viceversa, desta perplessità la disciplina dell’opposizione alla sostituzione dell’udienza di una sola parte giacché tale soluzione comporta l’estensione, di fatto, alle cause antecedenti al 28.2.2023 (cui è applicabile, secondo la disciplina transitoria dell’art. 35 d. lgs. 149/2022, l’art. 127 ter c.p.c. nella sua precedente formulazione) della disciplina introdotta dal d. lgs. 164/2024 (applicabile, secondo l’indicazione di cui all’art. 7 del decreto citato, ai procedimenti introdotti solo successivamente al 28.2.2023), che, in tale parte, più che specificazioni o adeguamenti, va ad aggiungere tasselli di una disciplina inizialmente non prevista.
Tale interpretazione, di cui pure si comprendono e condividono i presupposti, di fatto si risolve in una estensione generalizzata della disciplina di nuova introduzione a tutti i procedimenti ivi compresi quelli cui formalmente, proprio secondo la disciplina intertemporale tracciata dalla S.C., non trova applicazione il nuovo testo degli artt. 127 ter c.p.c. e 128 c.p.c.
5. segue: La riespansione del principio del contraddittorio e del principio di oralità: il contenuto delle note scritte in sostituzione dell’udienza
Vi è, infine, un ulteriore profilo che viene in rilievo con riferimento agli ultimi due principi affermati dalle Sezioni Unite.
Partiamo dall’ultimo.
Appare, in verità, da accogliere con particolare favore l’idea che, disposta la trattazione scritta, si debba tener conto delle necessità collegate al contraddittorio e del fatto che, se necessario, venga ripristinato il dialogo tra le parti ed il giudice “in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Trattasi, in realtà, di una affermazione che, oltre come principio di diritto, vale come monito per il giudice e rassicurazione per le parti: se è vero che il deposito delle note scritte può essere ritenuto equivalente alla partecipazione in udienza, il richiamo alla possibilità di un ritorno al “confronto sincrono” alla presenza di tutte le parti ricorda la centralità dell’udienza quale momento di confronto attivo che affida al giudice un ruolo propulsivo nella dinamica del processo, dal suo inizio e fino alla fase decisionale, nel quale centrale deve rimanere l’ascolto delle parti, cui, tuttavia, è del pari richiesto di farsi carico di analogo, se non per certi versi più importante, potere sollecitatorio[28].
Il quarto principio di diritto affermato dalla Suprema Corte ha, in realtà, il suo antecedente logico in quello che investe il contenuto delle note di trattazione scritta.
Limitate, per espressa previsione legislativa alle “sole istanze e conclusioni”, la Suprema Corte ammette, invece, che le stesse possano contenere ulteriori argomenti a difesa.
Il rilievo pratico di tale principio di diritto è, inevitabilmente, condizionato dalle prassi[29] che, quanto ai contenuti ed all’estensione delle note di trattazione scritta, sono state assunte dagli uffici giudiziari e che potrebbero essere le più varie: ma, in generale, ove non si ritenga possibile che, pur in una accezione lata, tali attività siano già sussumibili nel novero delle “istanze” – che, del resto, al fine di poter essere rassegnate, dovrebbero prioritariamente essere motivate e, quindi, argomentate – la Corte rimarca la possibilità per le parti di proporre osservazioni, sviluppare repliche, svolgere deduzioni che sorgano dall’attività difensiva svolta e che impongano lo svolgimento di una attività argomentativa che il rassegnare le sole conclusioni invece precluderebbe.
Se è vero che il deposito delle note di trattazione scritta assolve ad una funzione analoga a quella della partecipazione di udienza, il contenuto di quelle note, invece, deve poter assolvere ad una funzione corrispondente alla discussione.
Non a caso, l’esigenza avuta di mira è la funzione sostitutiva, si badi, non dell’udienza in sé bensì dell’oralità.
Si tratta ben più di una semplice esigenza di gestione del procedimento[30] giacché, a ben vedere, è proprio tale eventualità che rende più concreta la necessità di chiarimenti “in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difensa” ma anche dello stesso principio di oralità che le deduzioni delle parti concorrerebbero, così, a ravvivare[31].
Ed ecco che torna il valore del messaggio che sembrano suggerire le Sezioni Unite con l’ultimo principio di diritto.
Non può in alcun modo essere negata l’utilità che tali strumenti hanno, soprattutto in relazione ad alcune fasi processuali.
Ma, quale che sia lo strumento processuale utilizzato, è la dialettica processuale nel suo complesso che ha bisogno di essere rianimata e di uscire dalle strette prassi in cui, confidando nel tranquillizzante approdo dell’atto scritto, da tutti gli attori del processo viene confinata; ha bisogno di “avvocati intellettualmente e moralmente degni dell’altissima funzione che ad essi lo Stato affida, ma altresì magistrati convinti dell’importanza sociale dell’avvocatura e rispettosi in ogni occasione della sua indipendenza”[32].
6. L’udienza di discussione in trattazione scritta
Una battuta finale, da ultimo, va fatta in relazione ad un profilo che pure emerge dalla pronuncia in disamina e su cui pare opportuno soffermarsi ed è quello relativo alla concreta gestione del segmento decisorio a seguito della sostituzione dell’udienza per il tramite del deposito di note di trattazione scritta.
Dalla lettura della sentenza, risulta che il dispositivo della sentenza sia stato depositato, in via telematica, il giorno stesso dell’udienza.
Tuttavia, la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, da un lato pone il tema della essenzialità, o meno, del deposito del dispositivo o della sentenza contestuale il giorno dell’udienza; dall’altro quello relativo alla possibilità di individuare un termine per il deposito delle note di trattazione scritta e di ancorarlo all’orario di apertura delle cancellerie.
I due aspetti, che si cercherà di affrontare per quanto possibile separatamente, sono in realtà fortemente e connessi e, sul secondo di essi, lo si anticipa, non appare condivisibile l’approdo cui perviene la Corte.
Vediamone le ragioni.
Anzitutto, sembra doversi ritenere che la sostituzione dell’udienza con il deposito delle note di trattazione scritta non abbia fatto venir meno l’obbligo della contestualità della decisione.
Così era – con modalità in realtà più “agevoli” – per l’art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva consentito ai capi degli uffici giudiziari di autorizzare “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Tale disposizione prevedeva, infatti, l’adozione del provvedimento del giudice che, a quel punto, sarebbe avvenuta secondo le forme proprie del rito seguito e, dunque, ove così previsto, contestualmente mediante deposito in cancelleria ovvero tramite deposito telematico, non creando un nuovo modulo procedurale per la fase decisoria[33].
In caso di sostituzione dell’udienza con il deposito delle note di trattazione scritta, lo schema camerale è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire il contraddittorio con comunicazione successiva del dispositivo, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio; a sua volta, però, ferma la decorrenza dei termini per l’impugnazione dalla data della comunicazione telematica, il mancato deposito il giorno stesso dell’udienza del dispositivo doveva ritenersi equiparabile alla mancata lettura del dispositivo in udienza, causa nel rito del lavoro di nullità insanabile della sentenza.
In sostanza, la sostituzione d’udienza non aveva (e non ha) eliminato il requisito della concentrazione e della contestualità della decisione, non creando, come meglio si dirà a breve, un nuovo modulo procedurale[34].
Come detto, regole appositamente previste dalla normativa emergenziale sono state “codificate”, per i procedimenti civili in genere dall’art. 127ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, secondo un modello che, pur utilizzando una terminologia più univoca con il riferimento alla sostituzione dell’udienza rispetto alla corrispondente “trattazione scritta pandemica”, ne ha ricalcato lo schema.
Anche in tal caso, quindi, come ritenuto in maniera condivisibile dalla Corte, permane valida l’idea che il modulo di cui all’art. 127 ter c.p.c. non introduca un nuovo modello decisorio del rito del lavoro, distinto dall’udienza ex art. 420 c.p.c. e dalla sentenza ex art. 429 c.p.c., pur a fronte del terzo comma dell’art. 127 ter c.p.c. a mente del quale “il giudice provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, essendo necessario il deposito contestuale del provvedimento decisorio.
Sul piano strutturale, però, fra le due disposizioni delle differenze v’erano che evidenziano delle difficoltà strettamente operative per il rispetto delle richiamate regolare processuali.
L’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedeva, infatti, che “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile”.
Il termine per il deposito di note scritte era, cioè, antecedente la data dell’udienza tenutasi in (o sostituita dalla) modalità cartolare, sicché non vi erano difficoltà nel conciliare il deposito delle note scritte in sostituzione con la contestualità del deposito del provvedimento “in udienza”.
L’art. 127 ter c.p.c., introdotto con il D. Lgs. 10/10/2022, n. 149, art. 3, comma 10, lettera b), nel prevedere la possibilità di sostituzione dell’udienza con l’assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, espressamente qualifica il termine assegnato dal giudice come “perentorio”.
A sua volta, si tratta di un termine unico per il deposito delle note di trattazione scritta, non più ancorato, come in passato, alla data dell’udienza (e calcolato a ritroso da essa), ma decorrente dalla data di emissione del provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta.
A differenza, però, di quanto previsto nella trattazione scritta introdotta all’indomani dell’emergenza pandemica, poi, nell’art. 127 ter c.p.c. è previsto che “…il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti…”.
Ora, se è vero che anche il modulo di cui all’art. 127 ter c.p.c. non introduce un nuovo modello decisorio del rito del lavoro, ne consegue che anche in tali casi il deposito telematico del dispositivo nel giorno dell’udienza di discussione è da intendersi come equipollente alla sua lettura in udienza.
Ma ciò crea inevitabilmente un “imbuto” giacché v’è contestualità, tra il termine di scadenza delle note ed il giorno considerato, pur nella fictio normativa, quale data d’udienza ed in cui, quindi, il provvedimento decisorio dovrebbe essere depositato.
Ecco l’esigenza tenuta presente dalla Suprema Corte nelle righe finali della propria motivazione laddove individua il momento “ultimo” di tale termine per relationem, andandolo ad ancorare all’orario di apertura degli uffici di cancelleria: quella, cioè, di “consentire ai giudici l’attività di decisione necessaria per definire il giudizio al termine della discussione…”.
Eppure, tale comprensibile esigenza sembra aver però condotto a risultati non condivisibili.
Nella finzione legislativa, la partecipazione all’udienza è data pur sempre dal deposito telematico di un atto processuale.
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; inoltre, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (formula oggi riproposta nell’art. 196 sexies disp. Att. C.p.c.).
Del resto, la Corte Costituzionale esaminando il confinante ambito delle notifiche telematiche (D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012), ha rilevato la coerenza con il diritto di difesa, di rilievo costituzionale, della disciplina dettata per il deposito telematico (art. 16-bis, comma 7, citato, oggi abrogato dal d. lgs. 149/2022; ma si veda art. 196 sexies disp. Att. C.p.c.), essendo prevista la scadenza (ossia fino alle ore 24:00, a differenza di ciò che era previsto per la notifica telematica) dell’ultimo giorno utile al fine di individuare il momento di perfezionamento dell’adempimento[35].
Ed allora, se il deposito delle note scritte è considerato data d’udienza a tutti gli effetti, il deposito delle note di trattazione scritta può avvenire anche entro la mezzanotte (recte: 23.59.59 sec.) del giorno dell’udienza sostituita, dovendosi escludere non solo la possibilità per il giudice di assegnare un termine orario differente (come correttamente indicato dalla S.C.) ma anche la possibilità di ancorarlo all’orario di apertura delle cancellerie.
L’aporia applicativa colta dal giudice di legittimità è certo evidente giacché in tal modo tale previsione è di fatto inconciliabile con l’onere, il solo equipollente alla lettura, del deposito del provvedimento il giorno stesso dell’udienza[36].
Insomma, il giudice non potrebbe materialmente che provvedere a decorrere dal giorno successivo, quando cioè avrebbe la materiale disponibilità delle note, e, comunque, lo dovrebbe fare entro questo giorno per consentire di ritenere il provvedimento letto in udienza[37].
Da qui, per l’appunto, l’innovazione legislativa introdotta con il d. lgs. 164/2024 che vuole essere un adeguamento delle previsioni dell’art. 127 ter c.p.c. che consente di risolvere non solo il dubbio “concettuale” sulla compatibilità ma anche tale aporia applicativa conciliandola con l’esigenza di concentrazione proprie del rito[38].
Ed infatti, lo ius superveniens, al fine di risolvere le difficoltà operative di cui si è detto, ha previsto che il provvedimento, anche se depositato entro il giorno successivo, è da considerarsi letto in udienza, così confermando che, anche nella trattazione scritta, risulta preminente l’esigenza propria del rito lavoro della contestualità tra l’udienza di discussione e la decisione, sia essa con il deposito del solo dispositivo, sia essa con il deposito delle contestuali motivazioni, purché in entrambi i casi all’esito dell’udienza di discussione.
Tale innovazione fonda il convincimento che la trattazione scritta non solo non costituisca un modulo procedimentale/decisorio alternativo, ma che sia in generale compatibile con il rito del lavoro; al contempo, pur non costituendo un modulo decisorio diverso, è richiesto un’attività di coordinamento della disciplina codicistica con la specificità della modalità di trattazione, in cui l’esigenza di concentrazione ed immediatezza, espresse dalla “lettura” in udienza, nella fictio normativa è “recuperata” nel deposito del provvedimento lo stesso giorno dell’udienza ovvero, nella disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il d. lgs. 164/2024, nel giorno successivo.
In sostanza, esattamente come il provvedimento nell’udienza in presenza deve essere letto in udienza, così nel modulo cartolare il provvedimento deve essere depositato entro l’udienza in trattazione scritta (nella trattazione scritta pandemica o ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. nel testo previgente alle modifiche di cui al d. lgs. 164/2024, pur con le difficoltà operative che si sono prima evidenziate) o entro il giorno successivo (considerando tale nuovo termine, con una ulteriore fictio, lettura in udienza), così allineando la previsione generale per cui “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti” con la regola, parimenti generale e non derogata, della lettura in udienza del provvedimento.
Ciò che tuttavia non appare consentito è di ancorare il termine all’orario di apertura degli uffici di cancelleria.
[1] Di contrario avviso appare I. Pagni, Tra oralità e scrittura: il rischio delle decisioni a sorpresa, in Riv. Trim. dir. E proc. Civ., 2024, fasc. 2, p. 403. L’A., anzi, lamenta la sottovalutazione delle potenzialità dell’udienza telematica rispetto all’esigenza di effettività della tutela.
[2] Sul punto si rinvia sempre a I Pagni, op. ult. Cit. nonché a Panzarola- Farina, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in Judicium, 2020, 5
[3] A livello normativo, la sostituzione dell’udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta è stata introdotta per la prima volta dall’art. 2, comma 2, lett. h), d.l. 8 marzo 2020 n. 11 e poi dall’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020 n. 18. Quindi, è stata ripresa dall’art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 77). Tale disciplina è rimasta in vigore, senza soluzione di continuità, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 che ha introdotto l’art. 127 ter c.p.c., in vigore dal giorno 1 gennaio 2023, ma applicabile, in forza dell’art. 35, co. 2, d. lgs. 149/2022, anche ai procedimenti pendenti, consentendo quell’opera di “saldatura” (così Cass. Civ. sez. lav. 3 maggio 2024, n. 11898, cit.) con la disciplina emergenziale, che aveva cessato la propria efficacia il 31.12.2022.
[4] La disposizione di nuova introduzione, ulteriormente arricchita con le modifiche apportate per effetto del cd. “correttivo” alla riforma, ad es., ha una disciplina differente e più articolata quanto alla possibilità delle parti di opporsi e in relazione al corrispondente potere del giudice di determinarsi a fronte dell’opposizione. Si pensi, ancora, oltre che alla differente estensione soggettiva dell’ambito di applicazione, al fatto che ai sensi dell’art. 221, co. 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il giudice poteva disporre la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte, assegnando, per il relativo deposito, un termine fino a cinque giorni prima della data astrattamente fissata per la celebrazione dell’udienza. Il nuovo art. 127 ter c.p.c., anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d. lgs. 164/2024 (su cui ci si soffermerà infra), prevede l’assegnazione di un termine “non inferiore a quindici giorni” per il deposito delle note scritte e che “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note…è considerato data di udienza a tutti gli effetti…”.
Da ultimo, si vedano le peculiarità del d.l. 117/2025 con riferimento alle cd. applicazioni a distanza ed alla modalità di gestione dell’udienza.
[5] Si tratta di Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n. 11898, in Foro It., p. 1773 e ss.
[6] Ad esempio, non sono state ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, c.p.p., censurati, per violazione degli artt. 3, 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. È stato parimenti escluso che l’intervento auspicato dal giudice a quo possa ritenersi imposto dalla norma costituzionale interna sul «giusto processo» di cui all'art. 111, comma 1, Cost., in quanto il riesame costituisce un procedimento incidentale, innestato sul tronco di un più ampio procedimento penale e non inerente al merito della pretesa punitiva (non diretto, cioè, a stabilire se l'imputato sia colpevole o innocente), ma finalizzato esclusivamente a verificare, in tempi ristrettissimi e perentori, la sussistenza dei presupposti della misura cautelare applicata. È stata, di poi, ritenuta infondata, per disomogeneità dei tertia comparationis, è la censura di violazione dell’art. 3 Cost., connessa all’asserita irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, nonché ai soggetti coinvolti nel giudizio abbreviato e nel giudizio ordinario.
[7] Il riferimento è a Corte Cost. 13 dicembre 2017, n. 263, in Giur. Cost., fasc. 6, 2017, pag. 2870, con nota di P. Spagnolo, L’esclusione della pubblicità nel procedimento di riesame: ribadite le peculiarità della procedura de libertate; nonché in Cass. Pen., 2018, n. 3, p. 840, con nota di E. Aprile, Osservazioni a C. Cost., data udienza (24 ottobre 2017), data deposito 13 dicembre 2017, n. 263;
[8] Così Corte Cost. 18 marzo 2022, n. 73, in Giur Cost., fasc. 2, 2022, p. 879, con nota di M. Basilavecchi, La pubblica udienza nel processo tributario.
[9] Così Corte Cost. 3 giugno 2024, n.96, in Giur. Cost., fasc. 3, 2024, p. 968, co nota di A. Carratta, Il “claudicante” art. 171-bis c.p.c. e l’intervento “ortopedico” della Corte costituzionale
[10] In Foro it. 2024, 6, I, 1628, con nota di D. Delfino, Le verifiche preliminari e l’udienza “filtro”: garanzia del contraddittorio sulle questioni liquide e poteri di direzione del processo; ibidem, con nota di G. Carmellino, La lettura costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c.
[11] Così A. Carratta, op. ult. Cit.
[12] Invero, la Corte Costituzionale fa espresso riferimento all’udienza ex art. 127 bis c.p.c.; nondimeno non sembrano sussistere ragioni ostative a che il Giudice, raccogliendo la sollecitazione proveniente da una delle parti, opti comunque per la sostituzione dell’udienza in modalità cartolare, di modo che spetterà poi alle parti se del caso sollecitare la fissazione dell’udienza in presenza o, almeno, mediante collegamento audiovisivo; in questa direzione pare andare G. Carmellino, La lettura costituzionale, cit.
[13] cfr. in tal senso, nonché in Cass. Pen., 2018, n. 3, p. 840, con nota di E. Aprile, op. ult. Cit.
[14] Così, Cass. Civ., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 395, in Foro It., 2017, fasc. 2, p. 538, con nota di G. Costantino, Cassazione civile, procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso; in Il lavoro nella giurisprudenza, 2017, fasc. 3, p. 243, con nota di F.M. Giorgi, Il nuovo “rito camerale” del giudizio di Cassazione
[15] A tal proposito, si segnala, che non è, in realtà, precluso al giudice, in caso di opposizione delle parti, disporre comunque la trattazione digitale della causa. Nella relazione che accompagna il cd. Decreto correttivo, infatti, si legge che “…Non si è viceversa ritenuto necessario apportare un’ulteriore correzione volta a prevedere che nel revocare il provvedimento che ordina la trattazione scritta il giudice possa disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, in quanto si è ritenuto che tale possibilità sia già contemplata dalla attuale previsione, ai sensi della quale in caso di opposizione il giudice «provvede»; espressione che non pone un’alternativa secca tra il rigetto dell’opposizione e la celebrazione dell’udienza in presenza, ma consente anche la soluzione intermedia rappresentata dall’udienza “da remoto”…”
[16] Si veda, in tal senso, L. Piccininni, Le nuove norma in tema di giustizia digitale, in Riv. Dir. Proc., 2023, n. 3, p. 1146.
[17] Cfr. M. Bove, Modifiche processuali per le liti di lavoro nella riforma Cartabia, in Riv. Dir. Proc. Civ. it. e comp, 2024; nella stessa direzione pare andare L. Piccininni, Le nuove norma in tema di giustizia digitale, cit.
[18] Però, sulla valenza costituzionale del principio di pubblicità dell’udienza si veda G. Scarselli, Mala tempora currunt. Scritti sull’ultima riforma del processo civile, 2023, p. 255 e ss.
[19] Trattasi di un tema neanche nuovo. Si veda in tal senso G. Chiovenda, L’oralità e la prova, di recente riapparso di recente in Riv. Dir. Proc., 2024, n. 1 nel quale è possibile ripercorrere la contrapposizione, circa il principio di oralità, con le posizioni espresse da Mortara, Per il nuovo codice della procedura civile, in Giur. it., 1923, IV, p. 136. Più di recente, si veda diffusamente I. Pagni, Tra oralità e scrittura, il rischio delle decisioni a sorpresa, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2024, fasc. 2, p. 403; Id. Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza, in Judicium, 15 dicembre 2020.
[20] Così, ad es., Cassazione civile sez. lav., 03/09/2024, n. 23565, in Giustizia Civile Massimario 2024; si veda, altresì, Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “…È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili”, in Ius Processo civile, 28 febbraio 2023, con nota di R. Masoni, Cartolarizzazione dell’udienza di discussione e decisione tra legislazione emergenziale e nuovo rito.
[21] Si veda, ad es., Cassazione civile sez. lav., 26/06/2024, n. 17587 secondo cui “….Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti”; cfr. ancora, Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n. 15993 secondo cui “…Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza…”
[22] Cfr. a riguardo, Cassazione civile sez. lav., 03/09/2024, n. 23565, circa la necessità di un inequivoco riscontro dei presupposti formali dell’art. 127 ter c.p.c. essendo si affermato che “…in mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell’udienza, delle espresse "istanze e conclusioni" attraverso cui si realizza la fictio impostata dall’art. 127-ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un’integrale interpretazione dell’atto nel contesto processuale, l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta o, se sia al contrario già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, disporre ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c."
[23] Ad esempio, il terzo comma dell’art. 7 ha previsto che, in deroga all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183 ter e 183 quater e quelle di cui all’articolo 281 sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Siffatta modifica, a ben vedere, è effettivamente opportuna, tenuto conto che le modifiche introdotte all’art. 281 sexies c.p.c., in specie all’ultimo comma, sarebbero state applicabili unicamente a far data dal 28 febbraio 2023, mentre, in questo modo, ne è stata estesa l’applicabilità ai procedimenti già pendenti, per l’appunto derogando all’art. 35 d. lgs. 149/2022.
[24] Si veda in tal senso la Relazione illustrativa al cd. decreto correttivo ove si legge che “…L’intervento correttivo si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l’udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un’interlocuzione col giudice. La scelta è caduta su una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l’impiego virtuoso della disposizione di cui all’art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite…”
[25] Cfr. ancora relazione illustrativa citata, pag. 55
[26] Così, M. Bove, Modifiche processuali per le liti di lavoro nella riforma Cartabia, cit.
[27] Appare cogliere nel segno, quindi, quanto osserva L. Piccininni, Le nuove norma in tema di giustizia digitale, cit. secondo cui “…poiché l’opzione cartolare incontra limiti intrinseci di natura positiva e sistematica, che non appaiono superabili attraverso poteri dispositivi delle parti, neppure se convergenti, il giudice dovrebbe assecondarne la volontà unicamente se l’esito cui esse tendono mediante l’istanza concorde sia compatibile con l’ambito applicativo dell’istituto, non già in via di acritica obbedienza e soggezione…”; si veda anche F.P. Luiso, Il nuovo processo ciivle. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano, 2023.
[28] Sul punto si rimanda a quanto osservato da I. Pagni, Tra oralità e scrittura, il rischio delle decisioni a sorpresa, cit., par. 5; l’Autrice osserva come la valutazione della prassi quotidiana suggerisca la necessità di coordinare la trattazione scritta con il confronto orale, di modo che la prima si aggiunga al secondo, quale strumento per il “miglior svolgimento del processo” e, con esso, del recupero di ruolo del giudice quale “motore impegnato e cosciente”.
[29] Sul valore della prassi si veda P. Biavati, L’attuazione delle riforme processuali, fra norme e prassi, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., fasc. 3, 2024, pag. 737
[30] Ad esempio, con tale finalità, nella relazione illustrativa al decreto “Correttivo” si legge (pag. 11) che era stata sollecitata la fissazione di un doppio termine, uno per il deposito di note scritte e l’altro per repliche, proprio in funzione di garantire il contraddittorio.
[31] D’altro canto, nella medesima relazione illustrativa si legge che “…la concessione di due termini determinerebbe una dilatazione dei tempi del processo e che le note scritte fanno seguito a precedenti difese scritte nelle quali le parti hanno già svolto le proprie argomentazioni, cosicché la contestualità del deposito non determina violazioni del diritto di difesa. Il principio del contraddittorio è fatto salvo, posto che nei limitati casi in cui, a seguito del deposito delle note scritte, vi sia necessità di un ulteriore contraddittorio (principio garantito anche a livello costituzionale, che presidia tutto il processo) il giudice può utilizzare i propri poteri di direzione del procedimento fissando un’udienza o concedendo termini per replicare per iscritto…”
[32] Così, Calamandrei, Oralità nel processo (Diritto processuale civile), in Nuovo dig. it., IX, Torino, 1940. Si veda diffusamente A. Punzi, Verso l’udienza aumentata? Brevi note su oralità e scrittura nel processo, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2024, fasc. 2, p. 463.
[33] È quanto, del resto, affermato dalla S.C. ove viene escluso ogni profilo di nullità della pronuncia proprio in considerazione del fatto che vi sia stata una piena coincidenza tra la data, indicata in sentenza, dell’udienza di discussione e quella di deposito telematico del dispositivo, da intendersi come equipollente alla sua lettura in udienza. Cfr. ad es., Cass. civ. sez. III, 7 giugno 2024, n. 15993 secondo cui “…Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza…”. Più ambigua, invece, Cass. Civ., sez. lav. 26 giugno 2024, n. 17587 secondo cui “…in caso di udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta, lo schema camerale è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire il contraddittorio con comunicazione successiva del dispositivo, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, ferma la decorrenza dei termini per l’impugnazione dalla data della comunicazione telematica; e, nel caso in esame, dato atto che il dispositivo si intende depositato, quando manchi udienza in presenza, e che una registrazione successiva non determina violazione del contraddittorio, non sono riscontrabili ipotesi di nullità espressamente previste dal sottosistema processuale c.d. emergenziale…”, dal momento che la pronuncia pare appuntarsi più che altro sul differente momento legato alla annotazione dell’evento nello storico ed alla mancata comunicazione del dispositivo una volta comunicata la sentenza, più che sulla portata integralmente derogatoria della normativa emergenziale; cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 32358 del 2023, cit. in part. Par. 9., secondo cui “…il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza…”).
[34] Di recente, ma antecedente alla pronuncia in commento, si veda Cassazione civile sez. lav., 06/05/2025, n. 11920 secondo cui “…la norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. dalla L. n. 77 del 2020, si applica a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro, sostituendo l'udienza in presenza con l'udienza cartolare con la conseguenza che il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza…”; cfr. Cass. n. 13176 del 2024.
Più in generale, la S.C., ad esempio, ha ritenuto che sia legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. dalla legge n. 37/2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. n. 37137/2022).
[35] Si tratta di Corte Cost. 75/2019 in Giur. Cost., 2019, fasc. 2, pag. 913, con nota di C. Punzi, I limiti di orario nelle notificazioni eseguite con modalità telematica nonché in Foro it. 2019, 11, I, 3449
[36] Poteva, in ipotesi, ritenersi consentita l’adozione del provvedimento definitorio laddove, il giorno dell’udienza, le parti avessero già provveduto al deposito delle note scritte, il che imporrebbe, peraltro, di interrogarsi sulla possibilità per le parti medesime di esercitare una sorta di ius poenitendi, provvedendo, sempre nel termine di scadenza, al deposito di note scritte “sostitutive” di quelle già depositate. Per contro, indipendentemente dalla collocazione informatica dei procedimenti la cui udienza è stata sostituita in una apposita partizione della Consolle del magistrato, proprio perché il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note è considerato data di udienza “a tutti gli effetti”, appare da escludere la soluzione di poter assegnare per il deposito delle note scritte una data differente (ad es., il giorno prima dell’udienza originariamente prevista) giacché ciò si tradurrebbe, di fatto, nello svolgimento di una udienza in giorni diversi da quelli tabellarmente assegnati.
[37] Ragioni di completezza argomentativa impongono di notare come nella giurisprudenza amministrativa il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data. Invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile; cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2024 n. 4997 ma anche Consiglio di Stato sez. III, 10 aprile 2025, n. 3074. Tuttavia ciò avviene in forza della espressa disposizione di cui all’art. 4, co. 4, delle disposizioni di attuazione al c.p.a.
[38] Quanto precede pare trovare conferma anche nella relazione al decreto cd. “Correttivo” ove si legge che “…si è risolta l’inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell’udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza…”
La sentenza in oggetto si può consultare a questo link