Ergastolo per reati c.d. ostativi e benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti.
Requisitoria dell’Avvocato generale Piero Gaeta e del sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi
In tema di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti con condanna all’ergastolo per reati cd. ostativi alla luce della disciplina introdotta con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni con la l. 30 dicembre 2022, n. 199, si segnala la decisione della Prima sezione penale dell'8 marzo 2023 che ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
Questo il breve comunicato della Cassazione: "Nella giornata odierna la Prima sezione penale ha deciso il ricorso di Salvatore Francesco Pezzino contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con il quale gli era stata negata la liberazione condizionale in ragione della mancata collaborazione con la giustizia (e preso atto dell’assenza della cd. collaborazione impossibile). La decisione segue alla restituzione degli atti alla Corte di cassazione che era stata disposta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 227 del 10 novembre 2022, alla quale era stata rimessa la questione di legittimità costituzionale delle norme del cd. ergastolo ostativo, perché era sopraggiunta una nuova disciplina per l’accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti con condanna all’ergastolo per reati cd. ostativi (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni con la l. 30 dicembre 2022, n. 199).
Il Collegio odierno ha annullato l’ordinanza impugnata, così come richiesto anche dalla Procura Generale. L’annullamento è stato disposto con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila affinché, alla luce della nuova disciplina, valuti con accertamenti di merito preclusi al giudice di legittimità la sussistenza o meno dei presupposti ora richiesti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti per reati cd. ostativi non collaboranti."
In attesa del deposito della motivazione della sentenza riteniamo utile la lettura delle motivate conclusioni della Procura generale, accolte dalla Prima sezione penale.