La scomparsa di un grande Maestro: Piero Schlesinger
di Luigi Salvato
Nella tempesta delle notizie degli ultimi tragici giorni (soprattutto, ma certo non solo, per il nostro Paese), quasi totalitariamente focalizzate, come è ovvio e doveroso, sui dati e sull’evoluzione della terribile pandemia che sta flagellando il mondo, vi è quella che tra le vittime di Sars Cov 2 deve annoverarsi anche il prof. Piero Schlesinger, deceduto a Milano il 14 marzo scorso.
La notizia è stata data anche evidenziando, tra l’altro, che il prossimo 19 maggio egli avrebbe compiuto novanta anni, per attardarsi, in qualche caso, a ponderare se si sia trattato di decesso “da”, ovvero “con” coronavirus. Si tratta di una notazione che si impone soltanto per rimarcare anzitutto la necessità di rifiutare una distinzione che appare talora, secondo l’efficace aggettivazione utilizzata dal prof. Walter Ricciardi, addirittura «maniacale» e che, purtroppo, come ancora questi evidenzia, sembra invece caratterizzare l’analisi dei dati della pandemia svolta da altre nazioni, e quindi per ricordare che costituisce preciso dovere di tutti noi rifuggire (non solo per ragioni di pietas) dall’indulgere nell’utilizzare «l’espressione “è morto con il coronavirus non per il coronavirus”». Si tratta infatti, ha condivisibilmente sottolineato il prof. Roberto Burioni, di «una minimizzazione» (da lui icasticamente definita «criminale»), foriera di gravi guasti, non soltanto sul piano della lotta al tremendo morbo.
Non mancheranno certo le occasioni per soffermarsi su tale profilo e, superata (ci auguriamo tutti in tempi rapidi ed al meglio) la dura prova di questi giorni, per riflettere sull’esigenza di riconsiderare la bontà di talune perniciose derive di una concezione mercantilistica della società, divenuta vincente in questi due prime decenni degli anni 2000 sino ad apparire addirittura frutto di un ineluttabile, ma invece chiaramente inesistente, ordine naturale, occorrendo recuperare valori assurdamente divenuti recessivi.
La notizia sulla quale occorre qui svolgere qualche rapidissima considerazione è, come accennato, il sopravvenuto decesso del prof. Piero Schlesinger, che costituisce una gravissima, incolmabile, perdita per la comunità del mondo del diritto e per l’intera nazione.
Sarebbe assurda la pretesa di attardarsi a ricordare, sia pure in estrema sintesi, l’opera ed i meriti di una figura che ha profondamente segnato la storia giuridica ed economica dell’Italia a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso. Tale ricordo deve ritenersi riservato anzitutto ai suoi numerosi ed autorevoli allievi, uno dei quali, il prof. Franco Anelli, rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’immediatezza del decesso, ha già posto in luce con poche, ma efficaci, parole (riportate dalla gran parte della stampa quotidiana) la statura del prof. Schlesinger. Con sintesi parimenti efficace l’Unione Nazionale Camere civili, in un suo comunicato, ha rimarcato che la solidarietà ed il cordoglio che vanno a tutte le famiglie italiane in questi tragici giorni, in relazione al decesso del prof. Schlesinger, va anche «all’intera comunità degli Avvocati, ed in primo luogo dei civilisti, che hanno perso un Maestro», di cui «resta il lascito del suo pensiero e, soprattutto, del suo esempio: ed altre generazioni di studenti continueranno ad essergli grate per questo».
In questa sede, è sufficiente, e doveroso, tratteggiare le tappe fondamentali che hanno segnato la vita scientifica e professionale straordinaria di un grande Maestro della scuola giuridica italiana. Nato a Napoli nel 1930, laureatosi a Torino in giurisprudenza, egli aveva iniziato nel 1956 all’Università di Urbino l'attività accademica, proseguita poi per trenta anni presso l’Università Cattolica di Milano, quale titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato.
L’attività scientifica del prof. Schlesinger è stata scandita dalla pubblicazione di saggi di importanza assoluta e dalla direzione e/o curatela di opere (tra queste, il Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo) e di riviste (vanno ricordate, in particolare, Le Nuove leggi civili commentate e Famiglia e diritto), che hanno costituito (e costituiscono) un indispensabile strumento di lavoro per tutti gli operatori del diritto. Le opere e l’insegnamento impartiti dal prof. Schlesinger hanno infatti assunto importanza assoluta non soltanto sul piano dell’elaborazione dommatica, poiché hanno costituito strumenti imprescindibili per la corretta comprensione ed interpretazione delle norme e degli istituti giuridici (eminentemente civilistici) nell’ordinaria, quotidiana, attività svolta, prevalentemente, da avvocati e magistrati.
Nell’ambito del diritto civile, vanno ricordati monografie (La petizione di eredità; Il pagamento al terzo) e saggi (tra i più importanti, L’indebito soggettivo ex latere solventis e la sua influenza sul rapporto obbligatorio; Adempimento del terzo e delegazione di pagamento) che hanno lasciato un segno profondo ed indelebile nella cultura giuridica italiana. Si tratta di opere che hanno aperto e tracciato strade nuove e che conservano un’importanza, non scalfita dal tempo, come oramai è raro che accada in un tempo in cui la caducità sembra costituire il carattere di molti scritti.
All’indomani del decesso del prof. Piero Schlesinger è stata efficacemente ricordata (nel Quotidiano Giuridico del 16 marzo u.s.) l’importanza della sua elaborazione in materia di ingiustizia del danno (risalente al saggio La ingiustizia del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960), ispirata alla «esigenza di fornire una raffigurazione del concetto di ingiustizia del danno in grado di svincolare “la responsabilità aquiliana dagli impacci di una subordinazione alla lesione di un diritto soggettivo o di un interesse direttamente protetto da altra norma”». Il saggio ha quindi posto le fondamenta che hanno permesso di dare concretezza ed efficacia alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., ponendo le basi di quella ricostruzione che fu poi sostanzialmente fatta propria dalle Sezioni Unite civili con la storica sentenza del 22 luglio 1999, n. 500, che ha svincolato l’ingiustizia del danno cagionato in difetto di giustificazione dalla qualificazione dell’interesse leso come diritto soggettivo perfetto.
Di non minore importanza sono gli studi e l’attività svolta nell’ambito del diritto commerciale che, come ricordato dall’Unione Nazionale delle Camere civili, ha ampliato le frontiere del diritto contribuendo ad introdurre istituti nuovi, recepiti dal legislatore anche a seguito dei suoi scritti, in materia, ad esempio di Offerte pubbliche d’acquisto. In tale ambito è emersa la poliedricità della figura del prof. Schlesinger, assurto a figura chiave anche della comunità del mondo bancario, essendo stato dal 1971 al 1993 quasi ininterrottamente presidente della Banca Popolare di Milano.
La grandezza della figura del prof. Piero Schlesinger si staglia ancora più chiara, se si considera che la sua attività ha ampiamente superato i confini entro i quali, non di rado, si svolge l’attività e l’opera dei grandi teorici del diritto. E’ notoria, infatti, la sua lunga e formidabile attività di avvocato, soprattutto in ambito societario e bancario, conosciuta sul campo da generazioni di magistrati (soprattutto degli uffici giudiziari milanesi), alcuni dei quali, in passato, mi hanno raccontato di queste sue doti, che certo potranno testimoniare meglio di me.
Dal 1979 al 1990 è stato presidente del Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse e conservano pregnante importanza - in particolare, anche per la magistratura - le riflessioni svolte sulla regolamentazione del mercato in ordine ai compiti ed al ruolo dell’autorità giudiziaria nel campo del diritto dell’economia, con le quali egli (nello scritto pubblicato in AA.VV, Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari, 1999) ha posto in luce che la definizione dei procedimenti decisionali non dovrebbe essere lasciata «a mutevoli capricci ed arbitri degli interessati, ma esige di essere regolata con chiarezza e precisione», allo scopo di garantire a tutti un quadro di insieme capace di offrire certezze e stabilità.
Particolarmente attuali sono, sempre in tale ambito, alcune considerazioni (di chiara e profonda efficacia, anche quando affidate ad interventi non paludati) da lui svolte nel corso del dibattito sul disegno di legge recante la delega per la riforma del diritto societario, presentato il 20 giugno 2000 dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e per le politiche comunitarie (c.d. riforma Mirone), dirette a rimarcare la «inadeguatezza della disciplina del codice rispetto alla attuale realtà economica del Paese», ed a richiamare l’attenzione sull’esigenza di una rinnovata riflessione su quello che egli definiva lo «autentico “mito” della “onniscienza” del giudice» (Tutta da provare l’efficacia della selezione dei giudici specializzati, in Il Sole 24 ore, 31 maggio 2000.)
Le considerazioni del prof. Schlesinger conservano immutata attualità, laddove hanno con chiarezza enfatizzato l’esigenza di valorizzare appieno - soprattutto in dati ambiti e, tra questi, quello del diritto dell’economia - il requisito attitudinale e di assicurare che il giudice sia dotato di un adeguato livello di specializzazione, ineludibile perché egli sia all’altezza del compito che è chiamato a svolgere ed interseca settori cruciali per l’economia del nostro Paese. Il richiamo del prof. Schlesinger è di sicura attualità, se solo si volge l’attenzione a quanto accaduto in occasione della recente riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Di siffatte esigenze si era dato infatti adeguatamente carico la legge-delega n. 155 del 2017, ma le stesse non sono state poi opportunamente considerate dal legislatore delegato che, con il d.lgs. n. 14 del 2019, ha offerto soluzioni che, come ha scritto Renato Rordorf, non integrano «una buona scelta» e, ancora una volta, è stata sacrificata proprio quell'esigenza di specializzazione già indicata invece anche dal prof. Schlesinger come imprescindibile nel settore del diritto dell’economia.
E’ tuttavia indubbio che il ricordo e la gratitudine di tanti operatori del diritto (anche il mio personale) va anzitutto ad un’opera grazie alla quale intere generazioni si sono accostate alla materia privatistica, hanno studiato i fondamenti del diritto civile ed hanno avuto la possibilità di acquisire le competenze necessarie per l’accesso alle (e poi per il proficuo espletamento delle) professioni legali: il davvero mitico Manuale di diritto privato Torrente-Schlesinger.
La pregevolezza di tale opera è stata (e continuerà ad essere) evidenziata da operatori e studiosi certo più autorevoli di me e meglio di quanto io possa qui fare. Nondimeno, non posso esimermi dal ricordare l’efficacia dell’organizzazione della materia e la semplicità (che non era mai banalizzazione) di una trattazione che, per la completezza e la sapienza della struttura - efficacemente da altri definita come “stratificata” –, permettevano di conoscere ed approfondire in modo graduale gli istituti del diritto civile, costituendo la solida base, che non sarebbe stata mai abbandonata negli anni successivi, dalla quale ciascuno poteva progredire per gli approfondimenti necessari, nella certezza di potere fare affidamento su una sicura bussola, in grado di rendere agevole l’orientamento in una materia complessa e difficile.
In definitiva, la certezza è che il prof. Piero Schlesinger, per le sue opere e per l’attività svolta in diversi ambiti del mondo del diritto, è stato uno dei grandi Maestri della scienza giuridica italiana. A lui va dunque la gratitudine, che deve essere non soltanto quella delle comunità più immediatamente interessate dalla sua opera, ma dell’intero Paese per l’orma duratura che egli ha lasciato nella storia del pensiero giuridico e dell’economia dell’Italia.