Prime impressioni relative alla sentenza 41/2019 della Supreme Court sulla (il)legittimità della sospensione dei lavori del Parlamento inglese.
Mario Serio
Sommario: 1.Premessa. 2. I fatti che hanno dato origine al giudizio. 3.Portata e nozione della “PROROGATION” parlamentare inglese. 4.Gli aspetti problematici del caso e l'apparato argomentativo della sentenza. 5.Il tesoro nascosto della sentenza e le prime reazioni del mondo politico inglese.
1.Premessa.
La sentenza dello scorso 24 settembre della Supreme Court del Regno Unito (UKSC 41/2019) circa la legittimità della sospensione per circa 5 settimane ( tra la prima decade di settembre e la metà d'ottobre 2019,ossia un paio di settimane prima della annunciata fuoriuscita dall'Unione Europea di una così vasta entità territoriale) l'attività Parlamentare, disposta con un ordine del Privy Council, convocato dalla Regina, a propria volta destinataria di apposita, caldeggiata richiesta da parte del Primo Ministro,si inscrive in un esteso panorama di pronunce di Corti Supreme ( nella locuzione includendo, quanto alle proprie prerogative determinanti in materia di legittimità di leggi ed atti ad esse equiparati ,la Corte Costituzionale italiana),dirette allo scrutinio ed alla tutela della funzione dei Parlamenti, come osservato da Sabino Cassese su” Il Corriere della Sera “del 29 settembre. La questione affrontata dalla Corte inglese, riunitasi in via straordinaria e d'urgenza durante il periodo di pausa estiva, ha logicamente implicato, ai fini della decisione, un numero rilevante di punti di principio direttamente refluenti sulla individuazione dell'assetto costituzionale del common law britannico come prodotto dall'insieme di principi consuetudinari, convenzionali, normativi che contribuiscono, secondo la chiara opinione della Corte, a fornire a quell'ordinamento una base corrispondente funzionalmente e sostanzialmente a quella vigente negli ordinamenti dotati di una legge suprema scritta.
Nelle brevi pagine che seguono si cercherà di addensare sinteticamente la fitta sequenza argomentativa che sorregge la pronuncia, ponendola al riparo, nelle dichiarate intenzioni degli undici Giudici espressisi all'unanimità, da dubbi di indebite interferenze rispetto a scelte di pretta natura politica.
2. I fatti che hanno dato origine al giudizio.
Nello schema decisorio, il cui preambolo è dato da una, magari didascalica, illustrazione degli istituti rilevanti nella fattispecie, peso significativo viene attribuito per la sua capacità esplicativa dei vari aspetti della vicenda alla scansione cronologica dei fatti sul cui sfondo si è celebrato il giudizio di cui si discute.
Come accennato, lo sfondo esplicitamente evocato dai protagonisti del caso (seppur ridimensionato dalla Supreme Court a semplice antecedente, senza ascendere al ruolo di fattore essenziale in prospettiva decisoria o di possibile oggetto della cognizione delibativa) è quello della identificazione del percorso interistituzionale interno (governativo e parlamentare) destinato a sfociare il 31 ottobre 2019 nell'abbandono-con condizioni ancora incerte, riassunte nel noto dilemma “deal-no deal”- da parte britannica della propria collocazione in ambito comunitario.
Una serie di passaggi, tutti riconducibili all'iniziativa governativa (ed in particolare a quella del Primo Ministro), è utilmente ravvisabile in termini di definizione del contesto genetico (e, come si vedrà oltre, anche finalistico) dell'intero procedimento giurisdizionale, visto anche nelle sue fasi intermedie.
In via sommaria può così descriversi il quadro fattuale-istituzionale.
A seguito di una conversazione telefonica appena intercorsa con il Primo Ministro che proponeva la menzionata sospensione dell'attività delle due Camere, la Regina convocava il 28 agosto presso il castello scozzese di Balmoral il Privy Council nella sua composizione competente in ragione della materia perché emanasse un ordine rivolto a tale risultato. Ciò puntualmente è avvenuto, con conseguente mandato al Cancelliere per gli adempimenti di spettanza e la formale comunicazione davanti la House of Lords, estensibile, quanto ad identità di effetti, alla House of Commons. La posizione del Primo Ministro era suffragata, secondo quanto sostenuto in sede giudiziale, da pareri conformi dei dipartimenti governativi interpellati ed avallata dal Consiglio dei Ministri facenti parte del Gabinetto convocato in video conferenza.
Dal canto loro i due rami del Parlamento, con successivi voti, avevano deliberato agli inizi di settembre di approvare una legge (promulgata il 9 settembre), lo European Union (Withdrawal) (No.2) Act 2019, che, modificando quello di pochi mesi anteriore, subordinava la fuoriuscita dall'Unione Europea al raggiungimento di un accordo (chiudendo le porte al “ no deal”), in vista del quale il termine del 31 ottobre era prorogato di 3 mesi.
Contro la sospensione (“prorogation”) parlamentare venivano proposti 2 distinti ricorsi, rispettivamente da un consistente gruppo di deputati e da una cittadina, che già alla fine del 2016 aveva con successo adito la Supreme Court in reazione alla decisione del Primo Ministro del tempo di avvalersi dei propri poteri senza voto parlamentare allo scopo di determinare l'abbandono europeo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato (Re Miller,UKSC 5/2017), davanti la Inner House of the Court of Session scozzese e la High Court inglese, che emettevano opposte sentenze lo stesso 11 settembre 2019, nel primo caso accogliendo la domanda e dichiarando la sospensione stessa illegittima e nulla e, nel secondo, rigettandola sotto il profilo della mancanza di giurisdizione in ordine alla questione dedotta in giudizio.
Entrambe le sentenze sono state impugnate davanti la Supreme Court che, riuniti gli appelli, li ha decisi il 24 settembre scorso, confermando quella scozzese e riformando quella inglese,con conseguente privazione di effetti dell'ordine di sospensione dei lavori parlamentari.
3.Portata e nozione della “PROROGATION” parlamentare inglese.
Presupposto sia dell'esposizione dell'itinerario seguito dalla Supreme Court sia della dovuta illustrazione dei principi e delle regole applicabili al caso è la delineazione dell'istituto della “prorogation”, dei suoi effetti, della distinzione da figure affini, della sua possibile riconduzione in chiave storica a fondamentali testi normativi cui riconoscere valore di pietre miliari del costituzionalismo all'interno del common law inglese.
La sospensione dell'attività parlamentare per periodi ragionevolmente circoscritti di tempo ( pochissime settimane) né è nuova nell'esperienza politico-istituzionale inglese né è sprovvista di adeguato fondamento rinvenibile nello stesso common law: il punto è incontroverso in ogni stadio del complesso percorso giurisdizionale che ci occupa.
L'effetto generato dall'emanazione, nelle forme e secondo le tappe prima descritti, dell'ordine di sospensione è di natura radicale per ciò che attiene all'esercizio di ogni forma di attività del potere legislativo: essa viene a cessare in ogni sua possibile esplicazione egualmente riferibile a ciascuna delle 2 Camere cui è inibito “ab externo” di riunirsi, sia in sede plenaria che di Commissioni referenti,,di dibattere, di approvare provvedimenti. Venuto ad esistenza l'ordine in questione, il cui propulsore, per il tramite della persona del Monarca in quanto titolare del potere di convocazione dell'organo, il Privy Council, titolato ad innescare la successiva attività esecutiva e perfezionativa della fattispecie riservata al Cancelliere, è ad ogni effetto l'Esecutivo (nella persona del Primo Ministro quanto alla persuasione esercitata nei confronti del Monarca stesso,costituzionalmente irresponsabile, perchè, tramite il Privy Council, si dia luogo all'emanazione dell'ordine che, in ragione della propria scaturigine,acquista la denominazione di “royal order”) che agisce nell'area dei “prerogative orders” , sfuggendo ad ogni controllo parlamentare e ad ogni possibilità di interdizione della relativa efficacia ad opera o su istanza delle Camere.
Questi caratteri distintivi valgono a rendere agevolmente discernibile la “prorogation” ( termine antitetico, e quindi verosimile fonte di inganni nelle traduzioni, rispetto alla lingua italiana, nettamente votata a conferire al termine l'opposto significato di fenomeno di ultrattività di un potere nato con più ristretti orizzonti temporali) da altre tradizionali figure afferenti alle modalità di svolgimento della vita parlamentare inglese ,quali la “dissolution” ( che designa lo scioglimento delle Camere con conseguente necessità di indizione di elezioni generali) ed il “recess” ( termine che indica l'ordinaria sospensione dell'attività parlamentare in periodi determinati-estivi,festivi- o per eventi determinati-svolgimento di congressi di partito-).In questa indiscutibile diversità di condizioni legittimanti l'inveramento degli istituti da ultimo menzionati, e nella sostanziale riferibilità di essi a circostanze previamente identificate in via legislativa o consuetudinaria o addirittura imputabili ad opzioni delle stesse Camere, risiede la visibile, maggior gravità delle conseguenze della “prorogation”,del tutto estranea alla sfera volitiva e di controllo delle Camere stesse.Si vedrà più avanti quale parte questa considerazione abbia giocato nell'economia della pronuncia della Supreme Court.
4.Gli aspetti problematici del caso e l'apparato argomentativo della sentenza.
La più intima origine della peculiare, irripetibile importanza del caso va immediatamente rintracciata-come senza riserve messo in chiaro dalla sentenza- nella delicatezza della risposta che dal relativo giudizio non poteva non sgorgare circa la pertinenza al “domain” giudiziale nella sua complessa articolazione decisoria ( la cosiddetta “justiciability” di common law) del tema discusso e controverso, ossia il sindacato di legittimità in ordine ad un gruppo scalare di atti e condotte: la richiesta, sotto forma di parere consultivo propellente dell'altrui attività propositiva, deliberativa ed attuativa ( plesso Monarca, Privy Council,Cancelliere),del Primo Ministro al Capo dello Stato;la decisione del Privy Council; l'emanazione dell'ordine di sospensione, il cui previsto e voluto effetto finale è stato quello dell'arresto dell'intera attività parlamentare per un lasso di circa cinque settimane. È di assoluta evidenza la capacità condizionante della risposta a tale quesito rispetto ad altri interrogativi logicamente implicati in caso positivo e rapportabili alle conseguenze ed alle eventuali misure rimediali in caso di accertata illegittimità della serie di atti appena enunciati.
La questione della “justiciability” ( ragioni di brevità espositiva consigliano di attrarre in questa parola il largo nucleo problematico in discorso) era stata affrontata e in modo opposta risolta dai 2 organi giurisdizionali, scozzese ed inglese, contro le cui decisioni le parti soccombenti hanno proposto impugnazione davanti la Supreme Court. È intuitivo aggiungere che le ragioni del diniego della conoscibilità della questione da parte di una Corte di Giustizia affonda la propria forza nel suo dedotto carattere politico e nel suo connesso impingimento nel perimetro delle prerogative ( costituzionalmente riconosciute ) del potere esecutivo.
Si vedrà immediatamente che la replica della Supreme Court -il cui esplicito preambolo è che in nessun modo la pronuncia può essere sfruttata onde stabilire i tempi e le condizioni di fuoriuscita dal circuito dell'Unione Europea del Regno Unito-è stata diffusa e categorica in punto di declamazione della propria giurisdizione in materia e, quindi, della tutelabilità in sé dell'interesse alla caducazione di atti governativi direttamente incidenti sull'esplicazione del potere legislativo in senso lato. A tale replica, resa necessaria dall'insistita eccezione sollevata dalla difesa del Governo nel corso della discussione orale (integralmente trasmessa in streaming dal sito-www.supremecourt.uk- della stessa Corte ,aperta alla pubblica conoscenza ed alla possibile critica della propria trasparente funzione) ,la sentenza premette talune convergenti osservazioni di politica giudiziale (ancora una volta per brevità, e forse con eccesso di sintesi, definibili come di “policy”), riassumibili nei termini che seguono: a) le implicazioni politiche collegate ad un caso sottoposto alla cognizione giudiziale riflettente la liceità di condotte di persone svolgenti un ruolo politico non è ragione sufficiente perché le Corti declinino il proprio ufficio; b) ancor maggiore e più fondata appare l'esigenza di un intervento giudiziale nei casi in cui, come il presente, si controverta circa la legittimità di atti governativi destinati a tradursi nella cancellazione o nell'indebolimento di una delle fondamentali prerogative parlamentari, consistente nel controllo degli atti del Governo e nel correlato dovere di questo di esporsi alla resa del conto al Parlamento stesso della propria attività; c) l'accertata justiciability, alla luce delle considerazioni appena svolte, di una questione ,pur con riflessi politici, dibattuta giudizialmente ne esclude l'attitudine ad incidere indebitamente sul principio costituzionale di separazione dei poteri.
Coerentemente alla generale impostazione della sentenza secondo rigorosi canoni costituzionali ( sull'origine e sulla identificazione dei quali ci si soffermerà concisamente in seguito),essa conclude che la “justiciability” è resa imperativa ed indubitabile nel caso di specie alla luce dell'immancabile opera di controllo giudiziale circa il concreto rispetto in ogni caso sottoposto all'esame delle corti di giustizia dei principii e dei valori costituzionali ,per rimuovere gli eventuali effetti derogatori di atti e comportamenti anche addebitabili alla sede politica in senso ampio. E nella fattispecie l'essenziale dibattito verteva circa la lesione, per effetto della sospensione della relativa attività, delle prerogative parlamentari di scrutinio diretto degli atti del Governo nel delicatissimo tempo intercorrente tra i due segmenti ( iniziale e finale) della sospensione ed il residuo breve tempo prima della data prevista ( 31 ottobre 2019) per la fuoriuscita dall'Unione Europea, con conseguente messa in pericolo della possibilità di sottoporre a controllo gli intendimenti governativi in punto di scelta delle condizioni alle quali dar luogo alla nota Brexit nonché di verificare se le nuove disposizioni legislative che impongono la proroga del termine suddetto di 3 mesi allo scopo di non pregiudicare la possibilità di conseguire un accordo con le istituzioni comunitarie non fossero eluse.
Così avviato il binario del ragionamento, la Supreme Court si preoccupa di appurare se la lunga “prorogation” (la più lunga della storia costituzionale inglese,tanto da indurre la Corte stessa, nell'opinione alla cui stesura ha atteso la Presidente Lady Hale, a qualificare come irripetibile-”one off”- la specifica situazione) se l'effetto finale potesse riconoscersi effettivamente nel più temuto degli epiloghi, in via immediata atto ad innescare la reazione invalidante perseguita dagli originari ricorrenti, ossia nel fatto di impedire l'esercizio delle funzioni parlamentari,senza giustificato motivo,per ben 5 settimane ( “The..question ,therefore,is whether this prorogation did have the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its political functions without reasonable justification”). E, considerata la totale carenza di idonei supporti giustificativi ( mai forniti dal Governo sin dalle prime fasi propedeutiche all'interlocuzione con la Regina, che non potè non risentire in modo negativo ed efficiente di tale vuoto informativo),la piana conclusione della sentenza è che nessun dubbio possa affacciarsi sull'effettivo impedimento, a cagione della “prorogation”, dell'attività parlamentare ,non solo riguardata nella sua globale e generica espressione ma specialmente circoscritta alla barriera in tal modo frapposta alla possibilità di doverosi scrutini da parte delle Camere dell'operato del Governo su tempi e modi di attuazione della Brexit. Tale barriera, estrinsecatasi nell'impedita esecuzione dei compiti propri di una democrazia parlamentare sovrana, non può che convertirsi nella illegittimità di ciascuna delle fasi che ha portato alla “prorogation”,ossia la mistificante richiesta alla Regina da parte del Primo Ministro e gli atti conseguenti culminati nell'ordine di sospensione Ciascuno di questi atti ed il loro esito aggregato non può che essere riportato al paradigma dell'illegittimità ( “unlawfulness”).
L'ultimo nodo problematico sciolto dalla sentenza riguarda la natura e l'oggetto della tutela concedibile alle parti richiedenti, quali corollari dell'accertata illegittimità di cui si è appena detto.
Anche per questo capo della sentenza, in quanto sollecitata dalla specifica domanda degli originari ricorrenti si è posta un'eccezione pregiudiziale di merito da parte della difesa del Governo nella discussione orale. Questa tendeva a predicare una preclusione alla pronuncia sui rimedi facendo leva su una disposizione legislativa, l'articolo 9 del Bill of Rights del 1688,replicato con previsione equivalente in Scozia dal Claim of Right 1689 ( an Act of Scottish Parliament), secondo cui la libertà di espressione, i dibattiti ed i lavori (“proceedings”) parlamentari non possono costituire oggetto di censura o di discussione in sedi-comprese le Corti di giustizia-diverse dal medesimo Parlamento (“ That the Freedome of Speech and Debates or Proceedings in Parlyament ought not to be impeached or questioned in any Court or Place out of Parlyament”).La portata applicativa della norma in sé e,quel che qui più rileva,nei suoi riverberi interattivi tra potere legislativo e giudiziario è stata,sin dagli esordi della Supreme Court ( in R.v.Chaytor, UKSC 52/2010) puntulizzata nel senso che compete alle Corti di giustizia,e non al Parlamento, stabilire l'ampiezza dei confini delle prerogative parlamentari (“privilege”) in materia, essendo a quest'ultimo riservata la facoltà di stabilire la propria organizzazione interna senza interferenze dal di fuori.La stessa dottrina parlamentare ( Erskine May,Parliamentary Practice, 25° ed.,2019,par.13.12) definisce il termine “proceeding”come di carattere tecnico ,in uso sin dal 17° secolo,diretto a designare qualsiasi atto formale adottato collegialmente da ciascuna delle Camere,normalmente una decisione.Sulla scorta dei precedenti legislativi,giurisprudenziali e dottrinari la Supreme Court perviene alla conseguente conclusione che la “prorogation” non va fatta rientrare nel novero dei “proceedings”,sia per l'oggetto non decisorio sia per la sua eteroimposizione dall'esterno sia per il suo effetto di estinzione ,anche se temporanea, dell'attività parlamentare.
Da questa congrua linea argomentativa discende che la statuizione circa l'effetto impediente, e, pertanto, illegittimo, delle attribuzioni parlamentari di provenienza costituzionale trascina ineluttabilmente con sé la dichiarazione di nullità ed improduttività di effetti della catena di effetti conducenti alla “prorogation”,oltre che, ovviamente, della sospensione stessa.Dichiarazione di invalidità cui consegue l'affermazione che spetta ai Presidenti delle Camere stabilire i provvedimenti da adottare per assicurare la ripresa dei lavori parlamentari.
Particolarmente mordace è la frase descrittiva ,in senso demolitorio, della fase finale del procedimento indirizzato all'ordine di “prorogation”, quella dell'annuncio da parte degli incaricati del provvedimento alla House of Lords:come se essi fossero entrati in Parlamento con un foglio di carta bianco (“...the actual prorogation...was as if the Commissioners had walked into Parliament with a blank piece of paper”).
In questi termini finali è la sentenza,di conferma di quella scozzese ( espressasi negli identici termini) e di ribaltamento di quella della High Court.
5.Il tesoro nascosto della sentenza e le prime reazioni del mondo politico inglese.
Si è ripetutamente ricordato che il filo rosso lungo il quale si dipana ,attraverso manifesti richiami, la pronuncia della Supreme Court è dichiaratamente di indole costituzionale, sia dal punto di vista nominalistico sia nella prospettiva dogmatica e di principio sia, infine, per la sicuramente percettibile continuità con la la più accreditata e solida linea di pensiero dottrinario.
In primo luogo-così dando vita ad una spiegabile soddisfazione tra gli studiosi del common law inglese,”quorum ego” in non isolate occasioni, che avevano sostenuto il punto anche in mancanza di così plateali affermazioni, connettendolo, alla, pur generalmente disconosciuta, abilità dei giuristi d'oltremanica nell'elaborazione di categorie giuridiche,orientate, secondo la lucida teoria di Peter Birks,ad incidere beneficamente sulla creazione di sistemi di principii fondamentali-la sentenza (par.39 ss.) scultoreamente esprime il punto di vista secondo cui ,sebbene il Regno Unito non conosca un autonomo documento esplicitamente denominato “Costituzione”, tuttavia esso contempla in sé una Costituzione, sviluppatasi in forma pragmatica e flessibile ( e,quindi, suscettibile di sviluppi ulteriori),quale sedimentata nel corso della storia in ragione del common law, delle leggi del Parlamento, delle convenzioni e della prassi (“Although the United Kingdom does not have a single document entitled “The Constitution”,it nevertheless possesses a Constitution established over the course of our history by common law,statutes,conventions and practice”).Essa si nutre di una gamma di principii di diritto, perfettamente capaci di immediata applicazione, al pari di altri principii codificati, in sede giudiziale, quale quello della trasparente e pubblica amministrazione della giustizia, l'altro- oggi trasposto nell'ordinamento inglese attraverso lo Human Rights Act del 1998-del divieto di espropriazione governativa per pubblica utilità in difetto del pagamento di indennità al proprietario, nonché altri principii riflettenti l'esigenza di un equilibrato esercizio dei poteri pubblici ,quali la sovranità del Parlamento doverosamente tutelabile di fronte alla minaccia di abusi di potere da parte dell'Esecutivo e la obbligatoria resa del conto ( “accountability, termine al quale va sottratta la suggestione che esso alluda ad una responsabilità in sé, mentre essa può sorgere solo se il preliminare dovere di dar conto del proprio operato sia omesso o assolto in modo dalle Camere giudicato insoddisfacente) dei propri atti davanti al Parlamento ( come si ricava dall'illuminante opinione,riportata anche nella sentenza oggetto del presente studio, del compianto Lord Bingham of Cornhill nella sentenza resa dalla House of Lords nel caso Bobb v.Manning del 2006: “the conduct of government by a Prime Minister and Cabinet collectively responsible and accountable to Parliament lies at the heart of Westminster democracy”).Ora,è facile arguire dal raffronto tra le circostanze del caso esaminato e gli ultimi 2 principii di calibro costituzionale citati che questi non hanno trovato la dovuta e dignitosa ospitalità nella condotta governativa volta ad una prolungata ed immotivata stasi dell'attività parlamentare,inibente, per le ragioni prima spiegate,anche lo scrutinio delle azioni ,compiute o anche preannunciate, del governo Johnson in materia di Brexit e con il sostegno dei Brexiteers,influenti fuori dal Parlamento.
L'affresco che si rivela agli occhi di un giurista continentale è contraddistinto dai toni soffusi e riposanti, e non bellicosi, minacciosi o iattanti, che si liberano dalle pagine della sentenza, che sembra erigere un monumento equestre all'elevato pensiero del pioniere del costituzionalismo inglese,Albert Venn Dicey,così scrupoloso, sin dall'ultimo quarto del diciannovesimo secolo fino alle propaggini dei 20 anni successivi, a difendere il valore della sovranità del Parlamento e la stringente regola della scrutinabilità anche in sede giudiziale delle modalità,del contenuto ,dell'oggetto dell'esercizio dei “prerogative orders” governativi.
Un siffatto accostamento da parte della Suprema Corte di giustizia del Regno unito allo scottante tema, indubbiamente implicito nel telaio dell'ispirazione della sentenza, non poteva non suscitare movimenti di pensiero, fluttuanti dal meditato e sereno ragionamento sul pangiudizialimo svolto in conformità ad una matura concezione liberale dall'ex Giudice della stessa Supreme Court, Lord Sumption nel recentissimo “Trials of the State” ( che raccoglie il testo di sue allocuzioni nel corso di trasmissioni di BBC Radio 4 dopo la cessazione dalla carica) e nelle sue dichiarazioni in merito alla sentenza (The Daily Telegraph del 26 settembre 2019,pag.5,secondo cui la pronuncia né mette a repentaglio la democrazia né è sovversiva,ma ha semplicemente sostituito la regola normalmente applicabile in via convenzionale in ragione delle speciali circostanze al caso in cui il Governo ha gettato alle ortiche le norme convenzionali:”That is not undermining democracy nor is it a coup.It is simply replacing what ought to have happened by convention by law in circumstances when the government has tried to kick away the conventions”) all'agguerrito monito dell'Attorney General Geoffrey Cox, autore del parere, non particolarmente felice,circa la praticabilità della “prorogation” che vedrebbe di buon occhio un nuovo sistema di reclutamento dei Giudici della Supreme Court ( se non addirittura l'abolizione della stessa ed il ripristino del sistema castale della House of Lords) prevedente audizioni nel corso delle quali i candidati dovrebbero rivelare la loro espressione di voto nel referendum europeo.
Rasserenano e garantiscono, infine,le parole di Robert Buckland, Lord Chancellor, che, quasi stesse parlando davanti ad un'assemblea di elettori italiani,invita all'orgoglio per l'operato del potere giudiziario inglese, definendo la “rule of law the basis of our democracy,for all seasons” e censurando gli attacchi personali ai Giudici da qualunque parte provenienti in quanto “completely unacceptable”.
Semplice la lezione da trarre da questa esperienza: quella della coriacea ed illimitata autodifesa del potere da parte di chi lo detiene, incurante degli esorbitanti prezzi esigibili in termini di democrazia sociale, rappreesentativa e con salde radici costituzionali.Ovunque nel mondo ed in presenza di qualunque sistema ordinamentale.