La responsabilità dello Stato per femminicidio non impedito (nota a lettura immediata di Cass. 08/04/2020, n. 7760)
di Franco De Stefano
Sommario: 1. La vicenda processuale. - 2. La sentenza in commento. - 3. La violazione di legge. - 4. Il nesso di causalità. - 5. Il mancato sequestro del coltello poi usato per il delitto.
1. La vicenda processuale.
Il caso è di cronaca, ma i fatti risalgono oramai ad oltre dodici anni or sono e possono così ricordarsi in estrema sintesi: restate senza esito numerosissime denunce di una donna nell’arco di un anno per le minacce anche di morte ricevute dall’ex compagno all’esito di una separazione molto accesa pure in ordine all’affidamento dei tre figli minorenni, questi la uccide per strada a coltellate.
L’azione di risarcimento degli orfani è intentata dopo qualche tempo dal loro tutore nei confronti dello Stato, ravvisata - ai sensi degli artt. 3 o 2 comma 3, lett. a) della legge 13 aprile 1988, n. 117 - un’ipotesi di denegata giustizia od una violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, consistente nell’omissione, da parte dei magistrati investiti delle denunce, delle opportune indagini e dei provvedimenti interdittivi.
In un primo momento il tribunale prima e la corte d’appello poi dichiarano inammissibile per tardività l’azione, ma la Cassazione sconfessa l’assenza del relativo presupposto processuale[1]; e, se il tribunale, esaminata finalmente nel merito la domanda, la accoglie per € 259.200 per soli danni materiali (oltre accessori e spese)[2], tuttavia la corte d’appello, sul gravame dell’Avvocatura di Stato, la respinge, con conseguente obbligo degli attori, vittoriosi in primo grado, a restituire quanto percepito in forza della prima sentenza.
Secondo quanto emerge dalla successiva sentenza della Cassazione qui in commento, la corte territoriale – con la sentenza 19/03/2019, n. 198 – identifica una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, nella mancata perquisizione nei confronti dell’ex compagno ai fini del sequestro del coltello che pure questi aveva ostentato alla vittima, come da lei denunciato; ma poi, pur dato atto che la pubblica accusa si era limitata alla doverosa iscrizione del denunciato nel registro degli indagati, così argomenta:
- all’epoca dei fatti (2007) non era consentita la richiesta di provvedimenti cautelari, né era ancora stata introdotta la fattispecie criminosa di cui all’art. 612 bis cod. pen.;
- comunque, non solo dalla relazione di c.t.u. sull’ex compagno, pure acquisita, non erano emerse patologie psichiatriche, ma neppure da altri atti constava alcun altro presupposto per applicare la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura ai sensi degli artt. 73 ss. cod. proc. pen. o per il trattamento sanitario obbligatorio ex artt. 32 ss. legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- era peraltro evidente la fermezza del proposito omicida dell’ex compagno, poiché questi aveva agito non già d’impeto, ma con accurata programmazione;
- da tanto si doveva evincere che egli avrebbe comunque portato a termine il suo disegno, perfino ove l’arma di cui era mancato il sequestro pure invocato nelle denunce non fosse stata più nella sua disponibilità, se del caso agevolmente procurandosene un’altra;
- pertanto, quell’unica violazione di legge, consistente nella mancata effettuazione della perquisizione e del successivo sequestro del coltello utilizzato per minacciare la ex compagna, non poteva dirsi in grado di determinare l’evento, qualificato inevitabile anche ove vi fossero stati la perquisizione e l’eventuale sequestro del coltello;
- ed era in conclusione escluso il nesso causale tra omissione ed evento dannoso.
2. La sentenza in commento.
La sentenza della Corte d’appello di Messina è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi: i primi tre dei quali la Suprema Corte ha accolto con sentenza n. 7760, pubblicata in data 8 aprile 2020, in piena emergenza sanitaria.
I primi tre motivi denunciano il carattere meramente apparente della motivazione della corte d’appello, quanto ad esclusione del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone e l’evento, anche per dedotto omesso esame o travisamento di prove (sui giudicati delle pregresse dodici condanne dell’omicida e sulla c.t.u. del giudizio di separazione).
La sentenza in commento rileva un’evidente contraddizione: “la Corte di merito afferma che, stante l’intento omicidiario del Nolfo del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualunque intervento dell’Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente”, se non altro perché l’omicida avrebbe potuto facilmente procurarsi un’altra arma avente caratteristiche similari a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola. “In tal modo la Corte di merito ha, pur affermando di effettuare il cd. giudizio controfattuale, escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico, operando in modo difforme da quanto costantemente prescritto in materia”.
Quanto all’accertamento del nesso causale, la sentenza qui in commento richiama le conclusioni consolidate, affermate da Cass. 27/09/2018, n. 23197[3], nonché da Cass. n. 13096 del 24/05/2017[4]; per poi qualificare scorretto il giudizio della corte territoriale sulla insussistenza del nesso causale, rimproverando ai giudici del merito di avere, pure con una eccessiva frammentazione dei fatti e conseguente inintelligibile considerazione atomistica di alcuni episodi, privato di rilevanza l’antecedente logico, ossia la condotta omessa.
In sostanza, la sentenza qui in commento censura l’affermazione dei giudici del merito secondo la quale, qualunque potesse essere stata tale omissione, l’evento di danno si sarebbe comunque verificato: affermazione che ha comportato una scorretta dilatazione della “incidenza dell’inadempienza dell’organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l’evitabilità dell’evento ai soli casi di assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa”. Ed un ruolo solo concorrente è riconosciuto all’incomprensibilità del richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce per avere l’omicida patteggiato le condanne dopo la morte della ex compagna.
È chiaro che, sia pure sub specie di un vizio di motivazione e per di più evidentemente in linea con i requisiti rigorosi disegnati dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. del 2012 dalle Sezioni Unite fin da Cass. Sez. U. n. 8053/14, la sentenza qui in commento rileva la scorrettezza dell’accertamento del nesso di causalità, al contempo dettando, a contrario, la regola di diritto da applicare alla fattispecie: posto che, a quanto consta dalla narrazione dei fatti ivi presupposta, non è più in discussione che un’inadempienza rilevante dell’organo giudiziario vi sia stata[5], occorrerà valutare se questa possa avere, anche solamente quale concausa, determinato l’evento (il delitto oggetto delle denunciate minacce), essendo invece errato qualificare questo come inevitabile (tanto dovendo implicare il richiamo al caso fortuito o alla forza maggiore) o comunque confondere l’inevitabilità dell’evento coi “casi di assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa”.
3. La violazione di legge.
Il primo punto fermo va riscontrato nel consolidamento, dovuto alla carenza di impugnazioni sul punto, del rilievo del primo dei presupposti della responsabilità civile del magistrato, cioè della grave violazione di legge, sotto il profilo della mancata perquisizione del denunciato e del mancato sequestro del coltello poi evidentemente impiegato per il delitto[6].
Poco rileva che alla fattispecie sia applicabile, in ragione del tempo dei fatti, la disciplina originaria della legge 117 del 1988 e cioè quella anteriore alla novella di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18: a piena salvaguardia della stessa funzione giurisdizionale rimane fondamentale, a prescindere da quanto più restrittiva sia valutata l’una rispetto all’altra, mantenere la distinzione essenziale tra percezione di fatti e valutazione di questi e delle relative prove, affinché a fondamento dell’azione di responsabilità dello Stato sia posto l’errore nella prima e mai pure nella seconda[7].
È poi vero che tale distinzione diviene particolarmente delicata in relazione alle funzioni del pubblico ministero, soprattutto nella fase dell’espletamento delle indagini preliminari ed in relazione alle sue determinazioni sull’adozione o meno delle concrete attività in cui quelle potrebbero estrinsecarsi; ed è altrettanto vero che la tipica attività valutativa, da parte del pubblico ministero, del materiale probatorio raccolto all’esito di quelle integra estrinsecazione di una discrezionalità normalmente intangibile ed esente da responsabilità[8].
Tuttavia, effettivamente può sostenersi che, ferma l’incoercibilità della tendenziale libertà di quelle valutazioni, esse non possono mai giustificarsi quando siano arbitrarie, in quanto irragionevoli, ovvero comunque contrarie ad ogni regola di normale prudenza o di ordinaria diligenza in relazione alle circostanze; anche il magistrato risponde dell’osservanza di tali regole, come è reso evidente anche dal loro rilievo disciplinare; e, in definitiva, egli non può dirsi padrone assoluto e insindacabile della sua potestà giurisdizionale, di cui deve usare in modo appunto responsabile, secondo quei criteri che implicitamente l’ordinamento pone a presidio del suo esercizio e che si ricavano dalle discipline positive.
Non è certo configurabile come obbligo di risultato, a volere solo in via descrittiva applicare una terminologia privatistica tradizionale definita per lo più problematica almeno di recente[9], l’impegno istituzionale del pubblico ministero di reprimere i reati e la sua potestà di chiedere il sequestro preventivo di quanto possa servire anche agevolare reati ulteriori rispetto a quelli di cui già si occupa; e ad analoga figura è ancora più arduo ricondurre la sua funzione di coordinare l’attività della polizia giudiziaria, alla quale spetta per legge di evitare che i reati siano portati a conseguenze ulteriori.
Ma non può sostenersi che il magistrato del pubblico ministero sia tecnicamente ed irresponsabilmente libero di valutare gli atti e di determinarsi nel modo che ritiene più opportuno, senza motivare sul punto: la Cassazione ha già avuto modo di precisare che la carenza di motivazione, pure quando la pronuncia si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale e perfino se maggioritario, è fonte di responsabilità, ove non sia riconoscibile una scelta interpretativa consapevole[10].
E in un contesto di accesa conflittualità indotta dalla traumatica dissoluzione del vincolo familiare o di coppia, manifestamente caratterizzato da reiterate minacce anche a mano armata (e non importa neppure se dinanzi a condotte di reazione della ex compagna, pure denunciate dall’omicida), quello che traspare dalla descrizione datane nella sentenza qui in commento è il quadro di un’immotivata assoluta inerzia dell’organo inquirente, che ha tralasciato ogni attività diversa dalla formale iscrizione del pluridenunciato nel registro degli indagati.
Ma la formale iscrizione è un mero atto dovuto e, comunque, il solo presupposto di quegli atti di indagine invece doverosi, che non risultano essere stati nemmeno tentati o posti in essere, senza alcuna motivazione o giustificazione; o, almeno, non risulta che una qualsiasi ragione di tale totale ed assoluta inerzia e della mancata disposizione della perquisizione sia stata fornita, anche solo per implicito o ricavabile da un complessivo contesto, non adeguatamente esplorato se non altro dai giudici del merito e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fin dal suo appello avverso la condanna di primo grado che lo dava per constato, dall’organo giudiziario inquirente.
E corrisponde a tale ordinaria diligenza, superabile certo ma in base ad esplicite e circostanziate considerazioni, la prognosi di utilizzo di uno strumento atto ad offendere ostentatamente prefigurato, per prevenire il quale il codice appresta lo strumento specifico dell’art. 321 cod. proc. pen.; norma a tenore della quale, “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”.
4. Il nesso di causalità.
Tanto consente di limitare a sommarie notazioni, meritando la questione ben altri approfondimenti, il discorso sul nesso di causalità civilisticamente inteso e nell’accezione recepita dalla Corte nella qui commentata sentenza, di esplicito recepimento degli orientamenti consolidati sul punto[11].
Ai fini della definizione della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); e tuttavia il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 cod. pen. (per il quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova un temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se quest’ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle regolari linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione per dar luogo ad una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale: quest’ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l’id quod plerumque accidit e così in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario (ivi compresa la condotta umana), che ne costituisce l’antecedente necessario e sufficiente. E la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell’agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche (se non proprio, in sostanza, di empiria reiterata e verificata) e quindi per così dire oggettivizzate, da cui inferire un giudizio di probabilità di verificazione dell’evento.
Il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale), da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale va più propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo dell’illecito (la colpevolezza), ove questo per l’ordinamento rilevi; ma non può escludersi una loro efficienza peculiare nel senso dell’elisione, a certe condizioni, del nesso causale tra l’illecito ed il danno[12].
La tematica va rapportata alle discipline imposte ai pubblici poteri con un fine determinato: in relazione alle quali la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere la responsabilità civile nei casi in cui sia dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare una specifica regola cautelare di comportamento ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, poiché l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, proprio quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento[13].
5. Il mancato sequestro del coltello poi usato per il delitto.
È agevole allora constatare che, se è stato ritenuto violato un obbligo di disporre la perquisizione finalizzata all’eventuale sequestro preventivo di un’arma, a sua volta teso ad impedire che questa fosse usata conformemente alla minaccia specificamente ad essa riferita, ma soprattutto se poi quell’arma è stata in concreto usata e per di più in concreta estrinsecazione della minaccia, si è in concreto verificato il rischio che la regola violata mirava a prevenire e, di conseguenza, in applicazione dell’art. 41 cod. pen. il nesso di causalità bene avrebbe potuto dirsi sussistente[14].
Tanto basta a giustificare la piena condivisione della conclusione della sentenza qui in commento in punto di sussistenza del nesso causale; la pretesa inevitabilità dell’evento dinanzi alla riscontrata fermezza della determinazione dell’omicida integra un salto logico non consentito all’interprete, perché elide il nesso causale in base ad una congettura esclusa dall’evidenza dei fatti.
In tali condizioni (pure essendo, nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie) la Corte di cassazione può verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie[15].
A volere ragionare per assurdo, nessuna attività di prevenzione dei reati potrebbe dirsi utile e quindi alcuna omissione al riguardo rilevante, tutte le volte in cui l’autore del reato abbia agito con premeditazione, per la sussistenza di potenzialità alternative alle attività di contrasto.
Non è stato contestato che, al tempo dell’omicidio, non sarebbero stati possibili altri provvedimenti restrittivi o preventivi, per non essere stata ancora introdotta la disciplina in materia di c.d. stalking; non risulta adeguatamente contestato da chi poteva averne interesse che in base alle risultanze degli atti dovesse escludersi l’applicabilità di altre misure di sicurezza o preventive, ovvero di trattamenti sanitari obbligatori.
Ma non risulta neppure contestato, a quanto è dato sapere, che quel coltello, oggetto di almeno alcune delle denunce di minaccia a mano armata, sia stato plausibilmente l’arma del feroce plateale delitto: e che, quindi, ove la perquisizione fosse stata prudentemente disposta al fine di ricercarlo e sottoporlo al doveroso sequestro preventivo, quell’arma non sarebbe stata usata e quel delitto, come commesso appunto con quell’arma, non sarebbe stato possibile e non sarebbe stato commesso.
È pur vero che, nella specie e con una valutazione di fatto che di norma sfugge al sindacato di legittimità, l’omicida pareva determinato al punto tale da lasciare presumere che, quand’anche gli fosse stato sequestrato il coltello usato per formulare la sua orrenda minaccia, bene avrebbe potuto procurarsene un altro, oppure attivare in modo diverso il suo disegno; ma tanto non esclude che almeno quel coltello egli, se si fosse correttamente fatto uso delle potestà giurisdizionali riconosciute all’inquirente, con buona probabilità (e così all’esito di una autentica prognosi postuma), non avrebbe potuto usare.
Non si sa se davvero il destino della malcapitata vittima di questo ennesimo “femminicidio”[16] fosse verosimilmente comunque segnato e andasse qualificato perfino come “inevitabile”: quel che conta, nell’azione di responsabilità che si sta svolgendo dinanzi ai giudici, è che quell’omicidio, con quel coltello, è stato reso possibile perché nessuno, pur potendolo e probabilmente dovendolo, ha neppure tentato di impedirlo; di conseguenza, “quel” femminicidio, almeno quello e con quelle modalità, era evitabile; e dallo Stato ci si attende la messa in opera di tutti gli sforzi possibili, quand’anche perfino presumibilmente inani, anziché una remissiva rassegnazione.
Ogni approfondimento sugli altri presupposti, non preclusi dalla definitività degli accertamenti in fatto già operati nel corso di questo annoso e dolente processo, resta ovviamente rimesso ai giudici del rinvio, a cominciare dalla valutazione della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, pure assolutamente indispensabile per la stessa astratta configurabilità dell’illecito aquiliano, al quale è ricondotta la responsabilità disegnata dalla legge 117 del 1988[17].
Ma almeno si ha ora per fermo che quell’evento si è verificato perché chi poteva almeno concorrere ad impedirlo non si è adoperato per farlo.
[1] Cass. 12/09/2014, n. 19265, integrata da Cass. ord. 17/07/2015, n. 15095. La prima di esse si è occupata quasi esclusivamente della questione processuale della decorrenza del termine di decadenza allora previsto dalla legge n. 117/88 (tanto che fra i suoi commenti si segnala quello di F. Tizi, Decorrenza del termine per la proposizione dell’azione di responsabilità per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e soggetti incapaci, in Giur. it. 2014, 2717), mentre la seconda ha solo emendato la prima di un errore materiale nell’individuazione del giudice del rinvio.
[2] Sulla sentenza nel merito di primo grado, per tutti v.: A. Palmieri, Responsabilità dello Stato per omissioni nell’attività di indagine da parte del pubblico ministero: il ruolo chiave dell’indagine sul nesso causale, in Questione giustizia on line, all’URL http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=1938; E. Scoditti, La responsabilità civile del pubblico ministero per omessa perquisizione: la sottile linea fra percezione e valutazione, in Questione Giustizia on line, dal 26/06/2017.
[3] In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
[4] In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1127, comma 1, c.c.
[5] Questione che era stata lasciata impregiudicata dalla prima cassazione, fermatasi in limine alla questione dell’ammissibilità per non consumazione del termine di decadenza in relazione all’incapacità dei danneggiati.
[6] Al riguardo, v. l’intervento, successivo alla sentenza di appello, di G. Cascini e P. Ielo, La decisione del Tribunale di Messina sulla responsabilità civile del pubblico ministero per omessa perquisizione. Un punto di vista di parte, in Questione Giustizia on line, reperibile all'URL
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-decisione-del-tribunale-di-messina-sulla-respon_05-07-2017.php.
[7] Su tanto basti un richiamo all’ampia ed approfondita analisi di E. Scoditti, op. ult. cit..
[8] Quanto alla richiesta di rinvio a giudizio, perfino se reiterata dopo l’esito negativo di precedenti atti di indagine, in tali espressi termini v. Cass., ord. 26/02/2015, n. 3916 (e, in sensi analoghi, Cass. 19/01/2018, n. 1266).
[9] Per tutte: Cass. Sez. U. 28/07/2005, n. 15781, pubblicata, tra l’altro, in Nuova giur. civ. comm., con nota di R. Viglione, Prestazione d’opera intellettuale e disciplina applicabile, tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
[10] Cass. Sez. U. 03/05/2019, n. 11747, in Giur. it. 2019, 2420, con nota di A. Tedoldi, Responsabilità civile del giudice, clausola di salvaguardia e “patafisica” del diritto.
[11] Oltre agli specifici riferimenti già menzionati dalla sentenza qui in commento e riportati più sopra, la tematica è stata di recente affrontata da una serie di pronunce della terza sezione civile della Corte di cassazione in materia di responsabilità extracontrattuale (e, specificamente, sanitaria), pubblicate il giorno 11/11/2019, coi nn. 28985 a 29994; tra queste, in particolare: sul tema del concorso di cause, con peculiare attenzione alla ricostruzione del nesso di causalità in generale, v. Cass. 11/11/2019, n. 28986; su quello del riparto dell’onere della prova, v. Cass. 11/11/2019, n. 28991.
[12] In tali espressi termini: Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246, tra l’altro in Danno e resp. 2019, p. 493, con nota di G. Tursi, La responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati dalla condotta del dipendente.
[13] Cass. 28/01/2013, n. 1871; Cass. 05/05/2009, n. 10285, in Danno e resp. 2009, p. 959, con nota di M. Manenti, Disastro di Ustica: configurabile l’illecito omissivo a carico dei Ministeri tenuti a garantire la sicurezza dei cieli.
[14] In tal senso, già E. Scoditti, op. cit., § 4, per il quale: “La perquisizione ed il sequestro di ‘quel’ coltello mira a prevenire il rischio che con ‘quel’ coltello colui che lo detenga persegua i propri intenti criminosi. Se poi l’uso omicida di ‘quel’ coltello da parte del detentore si verifica, l’omissione è concausa, e non semplice occasione, perché l’evento dannoso è proprio realizzazione di quel rischio che la condotta prescritta mirava a prevenire”.
[15] Cass. 05/07/2017, n. 16502. Invece, un vizio di sussunzione ricorrerebbe sia quando il giudice riconducesse i fatti materiali ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un'altra, sia quando si rifiutasse di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati (tra le ultime: Cass. 31/05/2018, n. 13747).
[16] Dizione ormai passata anche nel tecniloquio giuridico, se Cass. pen. 15/01/2020, n. 1396 (delib. 27/05/2019, imputato Annunziata), definisce tale l’omicido motivato dalla fine della relazione sentimentale tra l'imputato e la vittima.
[17] Come già E. Scoditti, op. loc. ult. cit.: “In linea di principio, una cosa è dire che l’omessa perquisizione e sequestro del coltello sia stata concausa sul piano meramente naturalistico dell’evento dannoso, altra cosa è dire che il magistrato ne risponde, perché la responsabilità civile involge ordinariamente il versante soggettivo della colpa. La distinzione fra causalità e colpa va mantenuta anche con riferimento all’omissione, perché anche il non facere svolge efficacia causale sul piano naturalistico e la presenza dell’obbligo giuridico di impedire un evento (art. 40, comma 2, cp) serve solo a rendere antigiuridica l’omissione ed a fondare la colpa specifica dell’agente”.