La CGUE riconosce il “diritto al silenzio” nei procedimenti sanzionatori dinnanzi alla Consob (Nota a CGUE, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19) di Maria Baldari
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il procedimento sanzionatorio e la vicenda giudiziaria. – 3. La decisione della CGUE. – 4. Il principio del nemo tenetur se detegere: dal diritto penale al diritto amministrativo. – 5. Considerazioni sistematiche e spunti de iure condendo.
1. Premessa
Con la sentenza che qui si annota la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia su una importante questione destinata ad avere significative ripercussioni in ambito interno.
Si tratta del riconoscimento del “diritto al silenzio” nell’ambito delle procedure sanzionatorie dinnanzi alla Consob finalizzate all’accertamento degli illeciti anticoncorrenziali previsti dagli artt. 187-bis e ss. t.u.f.
Come si avrà modo di chiarire, la sentenza si inserisce in quel robusto filone giurisprudenziale tendente alla estensione dei principi e delle garanzie proprie del settore penale anche alle sanzioni amministrative dotate di carattere punitivo.
2. Il procedimento sanzionatorio e la vicenda giudiziaria
Nel 2012 la Consob infliggeva all’autore di un illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, composto da due condotte e commesso tra il 19 e il 26 febbraio 2019, due sanzioni pecuniarie dell’importo di euro 200.000 e di euro 100.000, unitamente alla sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per la durata di 18 mesi (art. 187-quater, co. 1 t.u.f.) e alla confisca per equivalente del profitto illecito o dei mezzi utilizzati per ottenerlo (art. 187-sexies t.u.f.).
Con il medesimo provvedimento l’Autorità irrogava altresì una sanzione pecuniaria dell’importo di euro 50.000 per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-quinquiesdecies del t.u.f. in quanto lo stesso soggetto, convocato in qualità di persona informata sui fatti, si rifiutava di rispondere alle domande che gli erano state indirizzate.
L’interessato proponeva dapprima opposizione dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma e, a seguito della decisione di rigetto, ricorso in Cassazione avverso tale ultima pronuncia. La Cassazione, con ordinanza del 16 febbraio 2018 sottoponeva alla Corte Costituzionale due questioni incidentali di legittimità.
La Corte Costituzionale da un lato dichiarava la illegittimità dell’art. 187-sexies t.u.f. «nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito, e non solo del profitto»[1]; dall’altro, sollevava una questione pregiudiziale in relazione alla validità e all’interpretazione dell’art. 14, par. 3 della direttiva 2003/6 e dell’art. 30, par. 1 lett. b), del regolamento (UE) n. 596 del 2014, i quali impongono agli Stati membri di prevedere l’obbligo di rendere le informazioni[2].
Nella sua decisione di rinvio la Corte Costituzionale sottolineava come la questione di costituzionalità dell’art. 187-quinquiesdecies t.u.f fosse stata sollevata in relazione a vari diritti e principi, taluni sanciti dal diritto nazionale ed altri riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto dell’UE.
Il rinvio si rendeva necessario proprio in quanto l’art. 187-quinquiesdecies t.u.f era stato introdotto in esecuzione di un obbligo specifico imposto dall’art. 14, par. 3 della direttiva 2003/6[3] e rappresenta oggi l’attuazione dell’art. 30, par. 1, lett. b) del reg. n. 596/2014[4]; con la conseguenza che, se tali disposizioni fossero intese nel senso di imporre agli Stati membri un obbligo di sanzionare il silenzio in siffatti procedimenti, una eventuale dichiarazione di incostituzionalità si sarebbe potuta porre in contrasto con il diritto UE.
La stessa Corte Costituzionale sottolineava, peraltro, come una simile interpretazione non apparisse compatibile con gli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza[5], i quali sembrano riconoscere il diritto al silenzio entro i limiti analoghi a quelli risultanti dall’art. 6 Cedu e dalla Costituzione italiana. Nello specifico, l’obbligo di rispondere a quesiti di mero fatto potrebbe comportare una limitazione significativa del diritto dell’interessato, difficilmente conciliabile con il carattere penale che la Corte stessa ha riconosciuto alle sanzioni amministrative previste nell’ordinamento giuridico italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate[6].
Per tali ragioni, prima di pronunciarsi sulla questione di costituzionalità, la Consulta sottoponeva alla Corte un quesito interpretativo in relazione all’art. 14, par. 3 della direttiva 2003/6 e all’art. 30, par. 1, lett. b) del reg. n. 596/2014 chiedendo in particolare se la loro esegesi consenta agli Stati membri di non sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere all’autorità competente, nei casi in cui possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”.
In caso di risposta negativa al primo quesito, la Consulta si interrogava inoltre sulla compatibilità delle disposizioni indicate con gli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in relazione all’art. 6 Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
3. La decisione della CGUE
Preliminarmente la Corte dichiara ricevibili le questioni pregiudiziali, e ciò in quanto le questioni relative alla interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale sono di regola assistite da una presunzione di rilevanza. Un eventuale rifiuto di statuizione sarebbe possibile solo nei casi in cui emergesse in modo manifesto che la richiesta di interpretazione non abbia alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni sottopostele.
Sul punto la Corte di Giustizia chiarisce come la Corte Costituzionale, a fronte della coerenza e del rapporto di continuità sussistente tra le due disposizioni comunitarie, abbia ritenuto di doversi pronunciare sulla costituzionalità dell’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. non soltanto nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale[7], ma anche nella sua versione attualmente in vigore[8]; la dichiarazione di incostituzionalità della prima avrebbe infatti una incidenza anche sulla validità della seconda, sicché anche la richiesta di interpretazione di quest’ultima possiede un rapporto con l’oggetto del procedimento principale.
Immediatamente dopo la Corte precisa come, sebbene la questione sia stata sollevata solo in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza che sanciscono il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente nonché la presunzione di innocenza, la domanda pregiudiziale appaia riferita anche ai diritti previsti dall’art. 6 Cedu[9].
Nello specifico, l’art. 47, co. 2 della Carta possiede un contenuto analogo all’art. 6, par. 1 Cedu, mentre l’art. 48 della Carta è interamente sovrapponibile all’art. 6, parr. 2 e 3 Cedu[10], con la conseguenza che nell’interpretazione degli artt. 47 e 48 la Corte è chiamata a tenere conto dell’art. 6 Cedu così come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte EDU[11].
Richiamando tale giurisprudenza, la Corte chiarisce come il “diritto al silenzio” rappresenti una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale, seppur non menzionata espressamente dall’art. 6 Cedu, possiede un ruolo centrale nella nozione di equo processo[12].
Il diritto in esame risulterebbe violato se un soggetto sospettato di aver commesso un illecito deponesse o venisse punito in caso di mancata collaborazione; ma, affinché possa essere invocato, occorre che si tratti di procedure suscettibili di condurre alla applicazione di sanzioni amministrative aventi carattere penale.
Questa valutazione, da compiersi mediante l’applicazione dei criteri forniti dalla giurisprudenza Cedu, è rimessa in linea di principio al giudice del rinvio.
Ciononostante nell’ambito della motivazione la Corte dà comunque atto di come, tanto sulla scorta dei propri precedenti[13], quanto sulla base della giurisprudenza Cedu[14], possa essere riconosciuta una natura penalistica a talune delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob. Ebbene, da tale qualificazione deriva l’applicazione delle garanzie riconosciute dagli artt. 47, co. 2 e 48 Carta di Nizza tra le quali rientra, come precisato, anche il diritto al silenzio.
Una simile conclusione, prosegue la Corte, non sarebbe smentita da quell’orientamento secondo cui in materia di concorrenza l’impresa possa essere costretta a fornire tutte le informazioni relative ai fatti di cui la stessa dispone[15]. Quella stessa giurisprudenza aveva infatti chiarito come, in ogni caso, l’impresa non possa essere obbligata a fornire risposte dalle quali potrebbe derivare una propria responsabilità. A ciò si aggiunga che, trattandosi in quei casi di procedimenti esperiti nei confronti di imprese o associazioni di imprese, quegli approdi giurisprudenziali non potrebbero essere applicati analogicamente alle persone fisiche.
A questo punto la Corte si sofferma sulla interpretazione dell’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e dell’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014 al fine di vagliarne la validità alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta. A tal fine, precisa che ove il testo del diritto derivato dall’Unione si presti a più interpretazioni, occorre dare preferenza a quella che lo rende conforme al diritto primario.
Così, con riferimento all’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6, sebbene la formulazione della disposizione nella parte in cui invita gli Stati membri a fissare le sanzioni da applicare per l’omessa collaborazione alle indagini si presti ad includere anche le ipotesi in cui il soggetto si rifiuti per non fare emergere la propria responsabilità penale o per un illecito punibile con sanzioni amministrative aventi carattere penale, l’obbligo di interpretazione conforme induce a preferire l’opzione ermeneutica secondo cui tali casi si collochino fuori dal perimetro applicativo della norma.
In maniera analoga l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014, pur obbligando gli Stati a provvedere affinché le Autorità competenti possano esercitare i propri poteri di controllo e di indagine - inclusa la richiesta informazioni anche a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di cui trattasi – , non impone l’applicazione di sanzioni alle persone fisiche che si rifiutino di collaborare in ragione della possibile emersione di una loro responsabilità penale o per un illecito amministrativo punito con sanzioni penali.
Sulla sorta di siffatte argomentazioni la Corte conclude nel senso che l’art. 14, par. 3 della direttiva 2003/6 e l’art. 30 par. 1 lett. b), del regolamento n. 596/2014, interpretati alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, consentano agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica la quale, nell’ambito di un’indagine, si rifiuti di fornire all’autorità competente risposte che possano far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure per un illecito penale.
4. Il principio del nemo tenetur se detegere: dal diritto penale al diritto amministrativo
Affermatosi nel diritto inglese già dal XVI secolo[16], il principio del nemo tenetur se detegere si diffuse in Europa grazie all’Illuminismo, in controtendenza alle pratiche dell’Ancien régime fondate sulla tortura e sul giuramento del reo.
Nell’attuale contesto penalistico rappresenta un presupposto indefettibile del modello di processo di impianto accusatorio[17] in cui la deposizione dell’imputato è sottoposta a regole precise, tutte finalizzate ad evitare che questi diventi accusatore di sé stesso in spregio al riconoscimento del valore della dignità umana[18].
A fronte di tali considerazioni, potrebbe apparire distonico che l’unico riferimento normativo ad esso espressamente riferito sia contenuto nell’art. 14, par. 3, lett. g) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 nella parte in cui sancisce, appunto, il diritto di ciascun accusato a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole. In verità, ad un esame più approfondito non sfugge come il principio in esame possa essere considerato immanente al complessivo sistema costituzionale, euronitario e convenzionale.
Ciò risulta in parte confermato dall’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale nel cui contesto la q.l.c. era stata sollevata in relazione ad una pluralità di parametri; i quali peraltro, in ragione della natura amministrativa del provvedimento di cui si trattava, risultano solo in parte coincidenti con quelli fondanti il diritto al silenzio in ambito penale[19].
In particolare, per quanto attiene all’ambito interno, il diritto de quo rappresenta innanzitutto un corollario dell’inviolabilità del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.[20]; in quanto tale gode del rango di principio fondamentale ed è dunque idoneo ad integrare un controlimite nei rapporti con l’ordinamento europeo[21]. Secondariamente, un fondamento si rinviene nel principio di non colpevolezza ex art. 27, co. 2 Cost. inteso come principio cardine del processo penale che, nell’orientare l’intera attività processuale, osta alla imposizione di un dovere di cooperazione da parte dell’imputato stesso[22]. Inoltre, dalla nozione di equo processo di cui all’art. 111 Cost., e dal conseguente principio di parità delle parti, si ricava la regola secondo cui l’imputato non può essere costretto a rivelare al proprio accusatore elementi dai quali emerge la propria responsabilità[23]. Da ultimo, il diritto in questione rappresenta anche una estrinsecazione della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. [24].
Nel contesto europeo, come anticipato, un appiglio normativo si ricava da un lato dall’art. 47, co. 2 CdfUE che sancisce il diritto ad un fair trial; dall’altro, dall’art. 48 CdfUE che consacra il principio di presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Tali previsioni risultano peraltro attuate, a livello di diritto derivato, dalla direttiva (UE) 2016/343 dettata al fine di rafforzare taluni aspetti della presunzione d’innocenza[25].
Infine, a livello internazionale il diritto al silenzio costituisce uno degli elementi fondamentali su cui si erge la nozione di equo processo di cui all’art. 6 Cedu, così come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo[26].
Sulla scorta di siffatto apparato normativo, non stupisce allora che già la Corte Costituzionale nell’effettuare il rinvio pregiudiziale abbia mostrato di propendere per l’applicazione del diritto al silenzio anche ai procedimenti sanzionatori aventi natura “punitiva”[27] tra i quali rientrano, per l'appunto, quelli previsti dall’ordinamento italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate[28].
Diversamente dalle ipotesi in passato sottoposte al vaglio della Consulta, la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. avrebbe però posto l’ordinamento italiano in contrasto con quello europeo, da qui la necessità di richiedere l’intervento chiarificatore del giudice di Lussemburgo circa l’esatta portata del diritto derivato. È questo l’elemento di discontinuità tra la vicenda in esame e tutte le altre in cui, in ambito interno, si era posto il problema della estensione delle garanzie anche in settori diversi da quelli strettamente penalistici.
E la Corte di Giustizia, nella sostanza, si è collocata nel medesimo solco interpretativo: senza dichiarare la invalidità delle disposizioni della direttiva e del regolamento, ne ha fatto una interpretazione coerente con il contenuto della Carta di Nizza, estendendo anche alle sanzioni punitive un principio applicato fino a quel momento soltanto ai processi penali.
L’iter argomentativo seguito dalla Corte è piuttosto semplice e lineare: dagli artt. 47, co. 2 e 48 CdfUE - che in forza della clausola di omogeneità contenuta nell’art. 52, par. 3 CdfUE possiedono un significato analogo all’art. 6 Cedu, così come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Edu – si ricava l’esistenza di un diritto al silenzio[29]; questo, pur essendosi affermato in un contesto di tipo penalistico, deve essere applicato analogicamente anche a quegli illeciti che, formalmente amministrativi, possiedono nella sostanza una natura penale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo[30].
Anzi, a ben vedere, la CGUE sembra andare anche oltre nella misura in cui precisa che, seppure non fosse riconosciuta la natura penalistica degli illeciti in questione, il diritto de quo dovrebbe essere comunque garantito in tutti quei casi in cui gli elementi raccolti nel procedimento amministrativo siano suscettibili di essere utilizzati in un processo penale[31]. E tale considerazione appare particolarmente significativa ove si rifletta sulla circostanza che le medesime condotte sanzionate con gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis o 187-ter t.u.f., nei casi in cui siano concretamente idonee ad alterare il prezzo dello strumento finanziario, integrano i reati disciplinati dagli artt. 184 e 185 t.u.f.[32]
Inoltre, rilevante è il distinguo che la Corte effettua in relazione alle persone giuridiche le quali, secondo la propria costante giurisprudenza, possono essere costrette a fornire tutte le informazioni in relazione ai fatti anticoncorrenziali oggetto di accertamento[33].
Questa precisazione denota, da un lato, l’adesione dei giudici del Lussemburgo ad una concezione del diritto al silenzio in termini di facoltà posta a tutela della libertà dell’individuo nel rapporto con l’autorità pubblica, con conseguente maggiore tutela in relazione alle persone fisiche. Nel contempo, sembra porre l’insieme dei fondamenti normativi sopra indicati su un piano non paritario, attribuendo un ruolo prevalente all’art. 13 Cost.
Da ultimo, su un piano più strettamente amministrativo, la decisione della Corte è destinata ad incidere sull’annoso dibattito relativo alla natura e alla ratio della partecipazione nei procedimenti sanzionatori svolti dinnanzi alle Autorità Indipendenti.
Sul punto, è sufficiente ricordare come all’orientamento secondo cui la partecipazione mantenga una funzione analoga a quella propria del procedimento disciplinato in via generale dalla legge n. 241/1990 e dunque di natura mista (tanto difensiva quanto collaborativa) se ne contrappone un altro che, a fronte delle peculiarità del procedimento sanzionatorio, riconosce in questi casi alla partecipazione un ruolo essenzialmente difensivo.[34]
Ebbene la CGUE, riconoscendo lo ius tacendi in capo al privato, frustra in maniera significative le esigenze collaborative cui la partecipazione potrebbe essere funzionale nella fase istruttoria, finendo così per avallare il secondo orientamento.
Fermo restando che, come precisato dalla stessa Corte, il riconoscimento di siffatto diritto non equivale a legittimare ogni forma di omessa collaborazione; restano infatti suscettibili di sanzioni tanto il rifiuto di presentarsi ad un’audizione fissata dall’Autorità, quanto le condotte dilatatorie miranti a rinviare il colloquio stesso[35].
5. Considerazioni sistematiche e spunti de iure condendo
A conclusione dell’analisi, appare opportuno dare spazio a considerazioni di carattere più sistematico che aiutino a comprendere meglio la portata della vicenda in esame.
In prima battuta, è significativo che anche la Corte di Giustizia abbia aderito all’ormai consolidata tesi interpretativa volta a riconoscere alle sanzioni amministrative lo statuto proprio delle pene.
Com’è noto, si tratta di un orientamento nato in ambito internazionale, in particolare ad opera della Corte Edu che, a far data dal famoso caso Engel and Others v. the Netherlands 8 giugno 1976, aderiva ad una nozione sostanzialistica di «materia penale». Secondo il ragionamento della Corte di Strasburgo, le garanzie derivanti dagli artt. 6 e 7 della Cedu dovrebbero essere riconosciute non solo agli illeciti penali in senso proprio, ma altresì a quelli che, pur presentando una forma extrapenale, e dunque amministrativa, possiedano nella sostanza una connotazione penalistica[36].
Preliminare risulta dunque il riconoscimento della natura penalistica, da effettuare alla luce dei parametri indicati dalla Corte stessa e consistenti in: qualificazione data all'illecito nel diritto interno, natura del precetto violato e severità della sanzione[37].
Poco dopo la medesima strada veniva intrapresa anche in ambito interno grazie all’azione della Corte Costituzionale che, nel tempo, ha provveduto ad estendere alle sanzioni amministrative garanzie prima di allora limitate al settore penale[38]. Il processo di commistione tra le due aree, ad oggi, ha già interessato: il divieto di retroattività in pejus[39]; il principio di sufficiente precisione del precetto sanzionatorio[40]; ilprincipio di retroattività della lex mitior [41]; il principio di legalità in senso relativo[42]; il principio di proporzionalità[43].
Quest’ultimo peraltro è stato applicato proprio nell’ambito della medesima vicenda di cui la sentenza in esame rappresenta l’epilogo; tant’è che nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale la Consulta ricalca in gran parte il ragionamento già seguito nella sentenza con cui, dopo aver disposto la separazione del giudizio, dichiarava - questa volta si, non esistendo ostacoli di origine sovranazionale - la incostituzionalità dell’art. 187-sexies t.u.f. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto[44].
E anche la Corte di Giustizia, dal suo canto, aveva già in passato aderito allo stesso orientamento[45], contribuendo a dare seguito al quel percorso di progressivo superamento della distinzione tra i due modelli sanzionatori[46] oggi confluito nella sentenza in commento.
In secondo luogo è interessante sottolineare come la CGUE, nell’addivenire a tale conclusione, contribuisca ad assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e rappresenti, per tale via, un esempio virtuoso di collaborazione tra Corti.
È infatti ormai noto che, all’indomani della adozione della Carta di Nizza e, soprattutto, dell’attribuzione ad essa del rango di principi fondamentali dell’UE, è sempre più frequente l’ipotesi in cui un atto interno che violi la Costituzione si ponga in contrasto anche con il diritto dell’UE. Sono i questi i casi di cd. “doppia pregiudizialità” di cui la Corte Costituzionale si è più volte occupata con un andamento non sempre lineare[47].
Nel caso di specie il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era stato sollevato dalla stessa Corte Costituzionale. Nell’ordinanza, la Consulta mostrava di conoscere la copiosa giurisprudenza comunitaria che esclude la lesione del diritto di difesa – e dunque, del diritto al silenzio - in conseguenza dell’obbligo posto in capo all’impresa di fornire informazioni in relazione a «circostanze di fatto suscettibili di essere utilizzate a fondamento di un’accusa formulabile nei suoi confronti»[48].
Il rinvio pregiudiziale era suonato pertanto come una sorta di sollecitazione alla CGUE a rimeditare il proprio orientamento e a specificarne meglio la portata applicativa, in maniera non dissimile da quanto già accaduto in passato nella nota vicenda “Taricco”[49]. E ciò in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, al cui interno le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia.
L’organo europeo, nel dare risposta ai quesiti sottopostigli, ha fatto proprie le considerazioni già svolte dalla Consulta contribuendo così a fornire il proprio apporto in un’ottica di tutela integrata e multilivello dei diritti fondamentali dei cittadini.
A questo punto non sussistono ostacoli alla dichiarazione dell’incostituzionalità dell’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. con effetti erga omnes.
Peraltro, sulla portata intertemporale di tali effetti si apre, de iure condendo, un’ulteriore problematica che, in ragione dell’attinenza al regime giuridico delle sanzioni punitive, merita di essere rapidamente affrontata.
Com’è noto, la declaratoria di incostituzionalità sancisce la invalidità con effetti ex tunc, con la conseguenza che la norma non potrà essere oggetto di applicazione per il futuro e in relazione a tutti i procedimenti sub iudice[50]. Per i casi in cui sia già intervenuto il giudicato invece, il legislatore prevede la cessazione degli effetti della condanna limitatamente alle ipotesi in cui la norma oggetto di incostituzionalità contenga un precetto penale, e non anche allorquando si tratti di illeciti amministrativi come nel caso oggetto del giudizio in esame.
Su questo aspetto, potrebbe incidere l’eventuale accoglimento della q.l.c. sollevata dal Trib. di Milano in relazione all’art. 30, co. 4, l. 87/1953[51], che consentirebbe al giudice dell’esecuzione di sancire la cessazione degli effetti di una sanzione amministrativa (come è appunto quella prevista dall’art. 187-quinquiesdecies t.u.f.) in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma relativa al trattamento sanzionatorio, anche quando – similmente a quanto accade nel diritto penale - sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Sarebbe un ulteriore passaggio di avvicinamento dei due statuti disciplinari, in una sorta di effetto domino che sta profondamente riconfigurando i confini dei due settori.
***
[1] Corte Cost., sentenza n. 112 del 10 maggio 2019. Il presupposto della pronuncia in esame è rappresentato dal riconoscimento della natura punitiva alla confisca, diretta o per equivalente, del prodotto e dei beni utilizzati per commettere il reato cui consegue un sindacato effettuato alla luce del principio di proporzionalità. La circostanza che la stessa si aggiunga ad una sanzione amministrativa pecuniaria a sua volta di rilevante gravità (applicabile oggi fino a cinque milioni di euro) e la mancata graduabilità della stessa (il «prodotto» e i «beni utilizzati» sono infatti confiscabili per intero), conducono a risultati applicativi di gran lunga sproporzionati rispetto agli illeciti in questione. Per un commento della sentenza si rinvia a G. L. Gatta, Proporzionalità della pena, sanzioni amministrative ed oggetto della confisca in una pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale in materia di insider trading, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; A. Anzon Demming,Applicazioni virtuose della nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali (in margine alle decisioni nn. 112 e 117/209), in Osservatorio AIC, 2019, fasc.6.
[2] Corte Cost, ordinanza n. 117 del 10 maggio 2019.
[3] «Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare per l’omessa collaborazione alle indagini di cui all’articolo 12», id est le indagini condotte dall’Autorità compente nell’esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie.
[4] «Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni: a) […]; b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2», cioè nell’ambito dei poteri di controllo e di indagine.
[5] I quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un ricorso effettivo e la presunzione di innocenza.
[6] CGUE, sentenza del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca (cause C-596/16 e C-597/16).
[7] «Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila», introdotto in sede di trasposizione dell’art. 14, par. 3, dir. 2003/6.
[8] «Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse», per effetto della modifica introdotta dal decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129 che dà attuazione all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014.
[9] Nonostante l’Unione non abbia ancora aderito alla Convenzione, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Cedu fanno infatti parte dei principi generali dell’Unione, si v. in tal senso art. 6, par. 3, TUE «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». Peraltro, al fine di garantire una necessaria coerenza, i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza corrispondenti a quelli garantiti dalla Cedu hanno un significato ed una portata identica a questi in ossequio a quanto disposto dall’ l’art. 52, par. 3 della Carta: «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Sulla tutela dei diritti fondamentali in ambito sovranazionale si rinvia a G.M. Flick, I diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze, in Cassazione Penale, 2019, fasc. 7, pag. 2401; B. Nascimbene, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: nuove sfide, nuove prospettive, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2017, fasc. 2, pag. 323; G. Bronzini, La Cedu e la Carta dei diritti fondamentali. Overlap e distinzioni, in www.questionegiustizia.it; Id. L’Europa dei rimedi, in A. Guerra e A. Marchili (a cura di), Europa concentrica, Sapienza Università Editrice, Roma, 2016.
[10] Si ripropone il contenuto delle menzionate disposizioni al fine di consentire un più agevole confronto. Da un lato l’art. 47, co. 2 CDFUE «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» è in parte coincidente con l’art. 6, par. 1 Cedu «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia». Dall’altro l’art. 48 CDUE « Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato» ricalca l’art. 6, par. 2 e 3 Cedu: «2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto a : a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza».
[11] In tal senso, appaiono significative le sentenze Corte EDU del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria causa C-235/17; del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., cause C-511/18, C-512/18 e C-520/18 nonché del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., causa C-336/19.
[12] Cfr. sul punto Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito.
[13] In particolare, CGUE sentenze del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, C-596/16 e C-597/16 nonché del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C-537/16.
[14] Nota in tal senso è la vicenda che ha portato alla sentenza Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia.
[15] Si v. in tal senso CGUE sentenze del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87; del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, C-301/04 e del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C-407/04.
[16] Nello specifico, la sua formulazione risale ad una massima di Thomas Hobbes. Per una disamina più approfondita del principio nel diritto inglese si rinvia a C. Vettori, Il diritto al silenzio nell’ordinamento inglese e la giurisprudenza della Corte europea, in Dir. pen. proc., 2004, 1563 e ss; E. M. Catalano, Diritto al silenzio, right not to be questioned e tutela dalla autoincriminazione. Note storico-comparative, in Cass. pen., 2011, 4018 ss.
[17] Sul ruolo del principio de quo nel processo penale si rinvia a V. Grevi, «Nemo tenetur se detegere». Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972; G. Illuminati Nemo tenetur se detegere: il pilastro dell’autodifesa nel pensiero di Vittorio Grevi, in Riv dir. proc., 2012, 1263.
[18] Per un approfondimento sulle modalità di deposizione dell’imputato nel processo penale si rinvia A M. Chiavario, Diritto Processuale Penale, VIII Ed., Torino, 2019; F. Cordero, Procedura Penale, IX Ed., Milano, 2012; M. L. Bitonto, Esame dibattimentale e garanzie difensive dell’imputato, in Cass. Pen., Fasc.12, 2012, Pag. 4348B; P. Moscarini, Il silenzio dell'imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell'esperienza italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.2, 2006, pag. 611; C. Conti, Profili penalistici della testimonianza assistita: l'esimente dell'art. 384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l'accusatore, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., Fasc.3, 2002, Pag. 840; A. Balsamo, L'istruttoria dibattimentale e l'attuazione dei principi costituzionali: efficienza, garanzie e ricerca della verità, in Cass. Pen., fasc.1, 2002, pag. 387.
[19] Come si evince dall’ord. n. 117/2019, pt. 1 del “Considerato in diritto”, la q.l.c. era stata sollevata: per quanto attiene all’ambito interno, in relazione agli artt. 24, co. 2 Cost., 111, co. 2 Cost.; con riferimento all’ambito sovranazionale ed europeo, in rapporto all’art. 6 CEDU, all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, questi ultimi pure suscettibili di determinare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. In tale contesto dunque non verrebbero in rilievo gli artt. 13 e 27, co. 2 Cost. in quanto applicabili solo ai procedimenti penali in senso stretto.
[20] Così P. Moscarini, Silenzio dell’imputato (diritto al), in Enc. Dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 1080 e ss.; V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, p. 81; V. Grevi, Nemo tenetur se detegere, cit., p. 46.
[21] Sul concetto di controlimiti v., ex multis, E. Albanesi, Che cosa il caso Taricco ha insegnato alla Corte Costituzionale. Un nuovo rinvio pregiudiziale a fronte dei controlimiti, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.1, 2020, pag. 425; C. Amalfitano (a cura di), Primato del diritto dell'Unione Europea e controlimiti alla prova della "Saga Taricco", Milano, 2018; M. Luciani, Intelligenti Pauca. Il Caso Taricco Torna (catafratto) a Lussemburgo, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.1, 2017, pag. 535; A. Anzon Demming, La Corte Costituzionale è ferma sui controlimiti, ma rovescia sulla Corte Europea di Giustizia l'onere di farne applicazione, bilanciando esigenze Europee e istanze identitarie degli Stati Membri, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.1, 2017, pag. 507; A. Celotto – T. Groppi, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc.6, 2004, pag. 1309.
[22] Si v. in tal senso G. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, Bologna, 1975; V. Grevi, Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale, in Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano, 2000, 7; M. Chiavario, La presunzione d’innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 2000, 1089; P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2008, 68 ss.
[23] Così O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Giuffrè, Milano, 2004, p. 63; P. Moscarini, Silenzio dell’imputato, cit., p. 1083.
[24] P. Moscarini, Silenzio dell’imputato, cit., p. 1082.
[25] Per un’analisi approfondita della direttiva in esame si rinvia a S. Lamberigts, The Directive on the Presumption of Innocence, in EU Crim, 1/2016, p. 36.
[26] Cfr. in questo senso Corte Edu, sent. 25 febbraio 1993, ric. n. 10588/83, Funke c. Francia; sent. 8 febbraio 1996, ric. 18731/91, Murray c. Regno Unito; sent. 29 giugno 2007, ric. n. 15809/02, O’Halloran e Francis c. Regno Unito; sent. 5 aprile 2012, ric. n. 11663/04, Chambaz c. Svizzera; e, da ultimo Corte Edu, sent. 13 settembre 2016, 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09, Ibrahim e a c. Regno Unito.
[27] Corte Cost., ord. n. 117/2019, pt. 7.
[28] Sulla natura punitiva delle sanzioni de quibus, v. Corte Cost sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2108 e n. 68 del 2017.
[29] CGUE, sent. 2 febbraio 2021, pt. 36-40.
[30] CGUE, sent. 2 febbraio 2021, pt. 42-43.
[31] CGUE, sent. 2 febbraio 2021, pt. 44.
[32] Sul rapporto tra illecito amministrativo ed illecito penale, nonché sulle conseguenze in materia di ne bis in idem, si rinvia a E. Basile, Il “doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo, in Giurisprudenza Commerciale, fasc.1, 2019, pag. 129; F. Viganò, Le conclusioni dell'Avvocato generale nei procedimenti pendenti in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia di illeciti tributari e di abusi di mercato, in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017, pp. 206-210; P. Monalenti, Abusi di mercato e procedimento Consob: il caso Grande Stevens e la Sentenza CEDU, in Giurisprudenza Commerciale, fasc.3, 2015, pag. 478; G.M. Flick, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? («Materia penale», giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse), in Rivista delle Societa', fasc.5, 2014, pag. 953; A. Natalini, Lungo i confini (incerti) del market abuse - Duplicazioni sanzionatorie a rischio caos - Dagli ermellini un criterio discretivo che aiuta a fare chiarezza, in DeG - Dir. e giust., fasc.22, 2006, pag. 96.
[33] CGUE, sent. 2 febbraio 2021, pt. 46-48. Sul punto la CGUE recepisce le indicazioni già fornite dall’Avvocato Generale Pikamäe nelle sue conclusioni del 27 ottobre 2020.
[34] Per un approfondimento, si rinvia a A. Giannelli, Giudice ordinario e decisione amministrativa, in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, fasc. 3, 2020; F. Trimarchi Banfi, La partecipazione civica al processo decisionale amministrativo, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 1, 2019; C. Feliziani, Effettività della tutela nel processo o nel procedimento? Convergenze e divergenze tra il sistema italiano di giustizia amministrativa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 3, 2019; F. Tirio, Le garanzie nei procedimenti sanzionatori della Consob dopo la sentenza Grande Stevens e le successive modifiche regolamentari, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2018; F. Goisis, Un'analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, in Dir. proc. amm., fasc. 3, 2013; M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Giuffrè, 2002; F. Fracchia, Manifestazioni di interesse del privato e procedimento amministrativo, in Dir. amm., fasc. 1, 1996.
[35] CGUE, sent. 2 febbraio 2021, pt. 41.
[36] Sulla tematica si rinvia a F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018; Id., La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri, in Dir. amm., 2018, pp. 1 ss; Id, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2015; Id, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico comunitario, fasc.2, 2014, pag. 337; S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, Editoriale Scientifica Napoli, 2017; P. Cerbo, La nozione di sanzione amministrativa e la disciplina applicabile, in A. Cagnazzo - S. Toschei - F.F. Tuccari (a cura di), La sanzione amministrativa, Milano, 2016; W. Troise Mangoni, L'esercizio retroattivo del potere amministrativo. Limiti e garanzie a tutela dell'individuo, Torino, 2016, pp. 187 ss.; A. Carbone, Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo-convenzionale, Torino, 2016.; M.A. Sandulli, Sanzioni non pecuniarie della pa, in Treccani. Il libro dell’anno del diritto, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Roma, 2015; M. Allena, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni CONSOB alla prova dei principi CEDU, in Giornale dir. amm., 2014, pp. 1053 ss.; Id, La sanzione amministrativa tra garanzie costituzionali e principi CEDU: il problema della tassatività-determinatezza e prevedibilità, in www.federalismi.it; B. Randazzo, I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionale italiana, spagnola e portoghese (Madrid, 13-15 ottobre 2011), in www.cortecostituzionale.it
[37] Sul punto cfr., ex multis, sentenza Corte EDU del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C-537/16. Tali criteri, a ben guardare, sembrerebbero confluire nel parametro dell’afflittività e ciò conformemente alla nozione di sanzione in senso stretto accolta in ambito interno. Su tale nozione, si rinvia a M.A. Sandulli, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione (Studi preliminari), Napoli, Jovene, 1981; A. Travi, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983.
[38] Si noti peraltro come già da tempo la dottrina aveva sottolineato le criticità derivanti dalla mancata previsione, nell’ambito della disciplina generale delle sanzioni amministrative dettata dalla legge n. 689/1981, di talune delle garanzie proprie del diritto penale. Cfr. sul punto M.A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, Jovene,1983, p. 82.
[39] Corte Cost. sentenze nn. 223 del 2018, 68 del 2017, 276 del 2016, 104 del 2014 e 196 del 2010.
[40] Corte Cost. sentenze nn. 78 del 1967 e 121 del 2018.
[41] Corte Cost. sentenza n. 63 del 2019.
[42] Corte Cost. sentenza n. 5 del 2021.
[43] Corte Cost. sentenza n. 112 del 2019.
[44]Cfr., in particolare, Corte Cost. sentenza n. 112 del 2019 pt. 8.2-9. V. supra nota n. 2.
[45] Nello stesso senso, v. CGUE sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15 e Garlsson Real Estate, C-537/16; del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, C-596/16 e C-597/16.
[46] Così S. Licciardello, I principi che governano la irrogazione delle sanzioni amministrative, in A. Cagnazzo - S. Toschei - F.F. Tuccari (a cura di), La sanzione amministrativa, Milano, 2016, pp. 80 e ss.
[47] A riguardo, appare il caso di ricordare come in un primo momento la Corte avesse ritenuto prioritaria la proposizione della q.l.c. e ciò al fine di garantire il sindacato accentrato di Costituzionalità sancito dall’art. 134 Cost. (cfr. in tal senso Corte Cost. sentenza n. 269 del 2017). A distanza di appena due anni, il medesimo organo sembrava fare un passo indietro nella misura in cui, pur confermando la propria competenza ad esaminare nel merito questioni di legittimità sollevate con riferimento sia a parametri interni sia europei, riconosceva comunque «il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche dopo l’eventuale giudizio incidentale di legittimità costituzionale» con l’effetto di (così Corte Cost. sentenza n. n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto). Sul tema della “doppia pregiudizialità” si rinvia a A. Ruggeri, Il giudice e la “doppia pregiudizialità”: istruzioni per l’uso, in www.federalismi.it, 24 febbraio 2021; S. Manacorda, ‘Doppia pregiudizialità' e Carta dei Diritti Fondamentali: il sistema penale al cospetto del diritto dell’Unione Europea nell'era del disincanto, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2020, fasc. 2, pag. 572; A. Anzon Demming, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”, in Forum Quaderni Costituzionali, Consulta on line.
[48] Corte Cost., ordinanza n. 117/2019, pt. 9.1. Tra i precedenti richiamati dalla Corte Cost., v. CGUE sentenze del 18 ottobre 1989, causa C-374/97, Orkem; del 29 giugno 2006, causa C-301/04 P, SGL Carbon AG.
[49] Sulla questione si rinvia, ex multis, F. Viganò, Legalità ‘nazionale' e legalità ‘europea' in materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di Giustizia nella sentenza M.A.S. (“Taricco II”), in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.4, 2017, p. 1281.
[50] Così art. 30, legge 11 marzo 1953, n. 87.
[51] Trib. Milano, ord. n. 887/2019 SIGE, con cui è stata sollevata la q.l.c. dell’art. 30, co. 4, l. 87/1953 nella parte in cui «non consente al giudice dell’esecuzione di rideterminare una sanzione amministrativa accessoria – la cui applicazione è demandata al giudice penale, unitamente alle sanzioni penali – oggetto di una declaratoria di illegittimità che ne abbia mutato di fatto la disciplina».