Il giudice amministrativo può pronunciarsi sull’ottemperanza di una sentenza del giudice civile pur in presenza di un impreciso dispositivo sul quantum risarcitorio.
(nota a Cons. Stato Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4028)
di Esper Tedeschi
La sentenza n.4028 del 24 giugno 2020 della Sezione III del Consiglio di Stato merita di essere segnalata perchè precisa quali siano, nell’ambito del giudizio d’ottemperanza, i poteri cognitori del giudice amministrativo a fronte di una pronuncia del giudice civile che non quantificava l’ammontare risarcitorio e non dettava esatti criteri per la determinazione del quantum.
In particolare, il Tribunale di Firenze condannava il Ministero della Salute al risarcimento del danno subito per infezione da virus HCV, contratta a causa della somministrazione di emoderivati infetti.
Il G.O. – con sentenza confermata dalla Corte d’Appello Fiorentina – aveva dichiarato che dalla somma liquidata si sarebbe dovuto detrarre “quanto corrisposto a titolo di rendita riconosciuta” al mese ai sensi della l. n. n. 210 del 1992 e, in relazione al danno non patrimoniale, “l’importo pari alla capitalizzazione della rendita – omissis – al mese per il periodo successivo al marzo 2008 [data di notificazione della citazione, n.d.r.]”.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione ad adempiere, il T.A.R. Toscana adìto dichiarava l’obbligo del Ministero della salute di corrispondere alla ricorrente le somme oggetto di condanna da parte del Tribunale ordinario, nominando, altresì, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il T.A.R. si è anche pronunciato sull’incidente d’esecuzione proposto in conseguenza del pagamento del Ministero, avvenuto – secondo la ricorrente – in misura inferiore rispetto a quanto asseritamente dovuto.
Il G.A. ha ritenuto che, in esecuzione delle pronunce del giudice civile, dalla somma indicata a titolo di risarcimento si sarebbero dovuti decurtare i ratei futuri della rendita da capitalizzare e che “tuttavia, la sentenza non indica «le modalità tecniche con le quali [la capitalizzazione, n.d.r.] deve effettuarsi (profilo che non è quindi ricompreso nel giudicato), né risulta che vi siano indicazioni univoche sul punto»”. Ciò precisato, secondo il giudice dell’ottemperanza, il ricorrente avrebbe chiesto al G.A. un’inammissibile integrazione della sentenza del giudice civile.
Atteso, infatti, che “il Tribunale ordinario di Firenze ha provveduto recta via a decurtare l’ammontate del risarcimento liquidato […] dell’importo della rendita corrisposta fino alla data della notificazione dell’atto di citazione del 19 marzo 2008 […] condannando l’Amministrazione al pagamento del residuo importo di -omissis-, permane da definire la questione attinente alla compensabilità del risarcimento con i ratei successivamente maturati e maturandi”.
In giudizio, a fronte di tale indeterminatezza, l’Amministrazione eccepiva che la misura compensabile dell’assegno sarebbe dovuta derivare dalla capitalizzazione di quanto maturato e maturando fino al compimento di 85 anni di vita. Al contrario, per la ricorrente, nessuna ulteriore decurtazione – oltre a quanto già operato fino al 19 marzo 2008, data di notificazione della citazione – avrebbe potuto legittimamente essere consentita.
In appello, il Consiglio di Stato ha, anzitutto, rilevato che il meccanismo compensativo andava applicato oltre la misura temporalmente circoscritta dal G.O. (ossia in relazione ai ratei maturati sino alla data d’instaurazione del giudizio civile risarcitorio). Questo perché già il Tribunale civile indicava nel dispositivo dichiarativo che si sarebbe dovuto detrarre “quanto corrisposto nel corso del tempo e quanto deve ancora corrispondersi a titolo di rendita riconosciuta […]”, così allargando il meccanismo compensativo anche ai ratei ancora da corrispondere, ulteriormente precisando, nel dispositivo di condanna, che “dovrà detrarsi l’importo pari alla capitalizzazione della rendita -omissis- al mese per il periodo successivo al marzo 2008”.
Quindi, ai fini della coerente applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dal quantum risarcitorio deve essere defalcata la capitalizzazione dei ratei di rendita maturati successivamente al marzo 2008, per evitare inutili duplicazioni e arricchimenti ingiustificati.
Ciò posto, il Consiglio di Stato si è interrogato sul limite temporale da applicare alla misura compensativa dei ratei di rendita. Sotto questo profilo il TAR Toscana avrebbe errato nello statuire l’inammissibilità del ricorso d’ottemperanza per genericità dei criteri dettati dal G.O. in merito ai criteri da applicare per la capitalizzazione della rendita ex l. n. 210 del 1992.
La Sezione III del Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza del giudice civile si prestasse a essere “riempita” nella fase esecutiva, al fine di realizzare le esigenze di effettività e di concentrazione della tutela, oltre che per motivi di ragionevole durata del processo, evitando alla ricorrente di dover adire nuovamente il G.O. per ottenere il bene della vita.
Infatti, la concreta definizione operativa del meccanismo della capitalizzazione non apparterrebbe al nucleo sostanziale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio civile di cognizione, ma agli aspetti tecnico-esecutivi della sentenza oggetto di ottemperanza. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, accertato il diritto al risarcimento del danno, l’identificazione dei criteri per la quantificazione della capitalizzazione – a effetto compensativo – dell’assegno ex art. 1, l. n. 201 del 1992 rientra tra i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza che, come noto, tende all’attuazione e non alla semplice esecuzione del comando giudiziale, in considerazione della natura “mista” – cognitoria ed esecutiva – del rito ex art. 112 e ss. c.p.a.
Pertanto, al fine di individuare il corretto criterio regolatore del meccanismo compensativo, la Sezione ha deciso di demandare la risoluzione della questione a un organo tecnico apposito, da investire quale Commissario ad acta, affinché proceda all’esatta capitalizzazione dell’assegno ex art. 1, l. n. 201 del 1992.
Sul tema si segnalano i contributi raccolti nel volume Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., Atti dei seminari tenuti presso il Consiglio di Stato (30 novembre 2017) e il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido CArli (6 febbraio 2018), a cura di B. Capponi e A. Storto, ESI, Napoli, 2018.