La delegazione di pagamento pubblicistica ex art. 206 d.lgs. n. 267/2000 è titolo esecutivo azionabile solo nei confronti dell'ente locale e non del tesoriere.
Con due distinte sentenze datate 8.04.2020 il Tribunale di Milano interviene sull'istituto della delegazione di pagamento pubblicistica di cui all’art. 206 del D.lgs n. 267/200° (“TUEL”) chiarendo una questione di particolare importanza per le banche che operano come tesoriere di enti locali e mai affrontata, di recente, in giurisprudenza. In particolare il Tribunale di Milano ha chiarito che la notifica alla banca tesoriera della delegazione di pagamento pubblicistica ex art. 206 d.lgs n. 267/2000 non determina insorgenza di obbligazione autonoma del tesoriere, che non è tenuto a pagare con fondi propri in caso d’incapienza dei fondi dell’ente locale e, dunque, non costituisce titolo esecutivo azionabile nei confronti della banca tesoriera.
A tale riguardo è utile ricordare che l’art. 206 TUEL (Delegazione di pagamento) prevede che quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Appare evidente, ricalcando lo schema della delegazione di pagamento privatistica ex art. 1269 cod civ. che l’eventuale accettazione esplicita della delegazione di pagamento notificata al tesoriere ex art. 206 TUEL implica l’applicabilità della disciplina codicistica (art. 1268 e ss cod. civ.) e quindi l’insorgenza di autonoma obbligazione di pagamento in capo alla banca delegata.
Inoltre, l'art. 216 TUEL (Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere) dispone che i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
Tale ultima disposizione deve essere coordinata con quella, successiva, di cui all'art. 220 TUEL (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento), la quale prevede che a seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui al precedente articolo 206, il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
Alla luce di dette disposizioni di legge tuttavia emerge che, a fronte di uno o più mutui in essere (che presuppongono l'iscrizione delle somme in bilancio, contestuale, al Titolo V delle entrate ed ai Titoli II e III delle spese) è necessario che siano presenti a bilancio sufficienti stanziamenti di competenza". In difetto si determinerebbe una situazione suscettibile d’influire negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente.
L’art. 183 del TUEL, nel fissare le regole generali per gli impegni di spesa, al comma 5 prevede che “Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata (…)”. Regole contabili che impongono all’ente locale l’iscrizione in bilancio della rata di ammortamento dei mutui contratti fino alla totale estinzione degli stessi.
In ultima analisi, il meccanismo della delegazione di pagamento pubblicistica genera un vincolo di destinazione che implica che le somme derivanti dall’entrata oggetto di delegazione di pagamento (nel limite indicato da essa) non possano essere destinate dall’ente che al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
La Corte dei Conti ha al riguardo precisato che “In ogni caso il tesoriere non può procedere al pagamento di spese senza che vi siano i fondi necessari allo scopo e ciò anche nelle ipotesi nelle quali non sia necessario un previo mandato di pagamento” (cfr Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia parere n. 93/2011 del 15.02.2011).
Secondo il Tribunale di Milano dal combinato disposto delle norme ora richiamate si evince che il tesoriere è un mero delegato al pagamento che non assume obbligazione autonoma, mentre è l’ente locale a porsi come unico soggetto passivo del pagamento.
Ne deriva che la delegazione di pagamento di cui all’art. 206 TUEL costituisce titolo esecutivo azionabile solo nei confronti dell’ente locale e non del tesoriere
La Redazione