Processo telematico e sistema delle impugnazioni penali
di Ignazio Pardo
sommario: 1. Premessa - 2. Quadro normativo e regolamentare - 3. Le prassi operative nell'immediato e gli ostacoli esistenti - 4. Una soluzione semplice e possibile. - 5. Conclusioni
1. Premessa
La drammatica situazione sanitaria in cui versa il paese ha imposto il blocco di tutti gli affari giudiziari non urgenti; nelle more della ripresa, si impone una riflessione sulle possibili prassi operative che, senza gravare le cancellerie da ulteriori adempimenti, permettano ai giudici delle impugnazioni penali di procedere all'esame preliminare degli atti, effettuare le necessarie ricerche di giurisprudenza, predisporre le bozze dei provvedimenti.
2.
Quadro normativo e regolamentare
Come è noto i recenti provvedimenti normativi urgenti emanati in relazione all'emergenza Coronavirus hanno sollecitato i capi degli uffici e tutti gli operatori giudiziari ad adottare le migliori prassi per garantire la trattazione degli affari a distanza. In particolare, il noto art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), dopo avere stabilito al comma 1 il rinvio d'ufficio ex lege di tutti i processi penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020, nonché dettato le regole per la trattazione degli affari urgenti in tale fase temporale, ha espressamente previsto, al successivo comma 6 che, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 “ i capi degli uffici......adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.....al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. Al successivo comma settimo si prevede espressamente che per realizzare tali fini i capi degli uffici giudiziari possono adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lett. d), stabilire la celebrazione a porte chiuse delle udienze penali pubbliche ( lett. e), prevedere il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze penali non rientranti nei casi urgenti.
Dal canto suo il CSM con la precedente deliberazione del 5 marzo 2020, adottata a seguito di disposizioni normative sostanzialmente analoghe già in vigore, ha espressamente stabilito che.” I dirigenti degli uffici dovranno......... adottare.... misure organizzative volte a modulare mediante modalità alternative lo svolgimento dell'attività lavorativa dal domicilio del magistrato e di favorire il più possibile modalità organizzative del lavoro da remoto mediante l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal ministero”.
3. Le prassi operative nell'immediato e gli ostacoli esistenti
Ora, proprio in forza di tali disposizioni e prima di disciplinare l'eventuale trattazione delle udienze da remoto, si pone, subito, il problema della individuazione di prassi operative tali da permettere anche in questa fase l'operatività del sistema giustizia e di quello delle impugnazioni in particolare che, per la sua struttura, può rendere meno indispensabile l'accesso agli uffici giudiziari; certamente l'assenza del fascicolo telematico penale si rileva un grave pregiudizio al momento poiché i consiglieri di corte di appello ed i consiglieri della corte di cassazione che volessero consultare gli atti del c.d. fascicoletto delle cause già fissate per il periodo 16 aprile-30 giugno si vedono preclusa tale possibilità.
Nel tentativo di utilizzare il forzato periodo di isolamento sono così pervenute alle diverse cancellerie della corte di cassazione istanze dei consiglieri del settore penale dirette ad ottenere o la spedizione materiale dei fascicoletti ovvero la scannerizzazione degli stessi ed il successivo invio in forma telematica per permetterne lo studio e procedere, poi, con la predisposizione delle bozze dei provvedimenti. Comprensibilmente, tali iniziative hanno determinato la immediata reazione del personale amministrativo cui sarebbe stata imposta una presenza in ufficio certamente duratura e gravosa, così che il Segretario Generale della Corte di Cassazione ha emesso una apposita circolare il 16 marzo u.s. con la quale ha comunicato l'attuale impossibilità di trasmissione di tali atti per posta o per via telematica a carico delle cancellerie.
Pare evidente, quindi, che la strada della trasmissione dei fascicoletti non può imporre adempimenti ad un personale che viene dirottato verso forme di lavoro agile e cui non può essere imposta la presenza in ufficio; problematiche analoghe appaiono prospettabili anche per gli uffici di appello ove, analogamente, l'acquisizione dei fascicoletti di tutti i procedimenti già fissati per il periodo 16 aprile-30 giugno non può essere effettuato attraverso oneri imposti alle diverse cancellerie ed ove si impone comunque di limitare l'accesso di personale e giudici agli uffici giudiziari.
Pertanto, appare a mio avviso evidente che la strada della spedizione o scannerizzazione degli atti non è percorribile; del resto una soluzione alternativa vi è, è di immediata operabilità, può costituire una prassi idonea a fungere da strada percorribile anche per il futuro, anticipando il processo telematico nella fase delle impugnazioni quanto meno in parte.
Difatti, i documenti costituenti il c.d. fascicoletto del giudice relatore in cassazione od in grado di appello sono files informatici originari poi trasferiti su supporto cartaceo e successivamente trasmessi al Presidente ed al relatore; imporre la ridigitalizzazione di files originari è un non senso; tanto più in un momento in cui bisogna garantire il lavoro a distanza di tutti, senza distinzione di funzioni. Ma anche imporlo in futuro si rileva una scelta insensata.
4. Una soluzione semplice e possibile.
Ciò che occorre fare è molto semplice; i capi degli uffici o lo stesso C.S.M. devono soltanto prevedere la trasmissione di sentenza e ricorso, ovvero pronuncia di primo grado ed appello, da parte del giudice relatore del procedimento a quo e del difensore o pubblico ministero impugnante con destinazione al giudice ad quem, sia esso la corte di cassazione o la corte di appello. In questo modo, al supporto cartaceo formato dalle cancellerie dei giudici a quo, siano esse le corti di appello, i tribunali della libertà ovvero gli uffici di primo grado, si affianca un fascicolo telematico, costituito naturalmente dai soli atti essenziali, provvedimento ed impugnazione, immediatamente consultabile dal giudice relatore a seguito della fissazione della causa. Davvero non sembra che una previsione di tal genere a fronte del profluvio normativo di disposizioni che invitano a realizzare il lavoro a distanza sia di difficile realizzazione; basta prevedere una casella di posta di ciascuna sezione in cui i giudici a quo ed i difensori ricorrenti od appellanti (ovvero p.m.), riversino i loro files con una semplice mail. Questa casella è naturalmente accessibile a presidenti e giudici relatori dei collegi i quali così consultano gli atti, studiano il caso, predispongono le bozze.
E nel caso dovesse anche partire l'udienza penale in cassazione da remoto è certo che lo scopo della stessa sarebbe mortificata se poi personale o giudici dovessero accedere ugualmente all'ufficio per acquisire i fascicoletti; con la trasmissione via telematica di provvedimenti impugnati e ricorsi tale evenienza sarebbe esclusa.
Accanto a questa prospettiva per il futuro, si pone il problema di come operare per tutti i procedimenti già trasmessi dal giudice a quo a quello ad quem ed in cui, ad oggi, manca naturalmente il supporto informatico; per esemplificare, che fare nei procedimenti già pervenuti presso la corte di cassazione che risultino già fissati, od in corso di fissazione ? Bene, anche questi procedimenti potrebbero essere oggetto di studio preventivo da parte dei consiglieri relatori pur in questo periodo di assenza forzata con possibilità di predisposizione degli argomenti di studio e delle bozze per le future udienze di trattazione; idem per i presidenti degli stessi collegi. A tal fine pare sufficiente prevedere la possibilità, in questa fase di passaggio ed emergenziale, per i componenti le sezioni penali della corte di cassazione di contattare immediatamente essi stessi i relatori dei provvedimenti impugnati e gli autori delle impugnazioni per sollecitare la trasmissione dei files in via informatica sulla base dei quali iniziare lo studio senza accedere all'ufficio. Analogamente potrebbe prevedersi anche per i componenti le sezioni di appello che sarebbero messi in condizione di analizzare provvedimento ed atto di impugnazione dei procedimenti già fissati e ciò senza essere loro imposto l'accesso all'ufficio. Se si dovesse ritenere non opportuno un contatto diretto con le parti private lo si preveda almeno attraverso i consigli dell'ordine.
5. Conclusioni
L'adozione della spedizione via mail del provvedimento impugnato e dell'atto di impugnazione dal giudice a quo e dalla parte impugnante con destinazione giudice ad quem si configura quale semplice prassi del tutto idonea a sgravare le cancelleria da oneri e compiti e che, una volta standardizzata alla ripresa ordinaria delle attività, si profila utile ad alleggerire il lavoro delle stesse strutture amministrative, ad oggi gravate dalla predisposizione di numerose copie dei c.d.fascicoletti, idonea ad abbattere l'utilizzo massiccio di carta negli uffici giudiziari, idonea ancora a ridurre i costi di spedizione.
Inoltre, nella eventuale predisposizione ed attuazione delle udienze da remoto anche per il settore penale, è il solo sistema compatibile con la minor presenza in ufficio di personale, giudici e parti.
Insomma il fascicolo telematico non è mai stato realizzato nel settore penale; adoperiamoci almeno per realizzare il fascicoletto telematico. Questo si può fare, anche subito.