Gli incerti confini della genitorialità fondata sul consenso: quando le corti di merito dissentono dalla Cassazione
Nota a Corte d’appello di Roma 27.4.2020, n. 1453
di Rita Russo
Sommario: 1.- Il caso: una donna si dichiara madre intenzionale della bambina partorita dalla compagna 2.- La controversia sul riconoscimento 3.- I precedenti di legittimità e la soluzione della Corte d’appello 4.- Lo status del figlio nato con ricorso a pratiche vietate.
1.- Il caso: una donna si dichiara madre intenzionale della bambina partorita dalla compagna.
Due donne italiane, residenti in Italia e conviventi da lungo tempo, ricorrono alla procreazione medicalmente assistita (PMA), spostandosi temporaneamente, a tal fine, in Danimarca. Nell’ordinamento italiano la PMA è riservata alle coppie, anche non coniugate, di sesso diverso: nulla da fare per coppie omosessuali e per aspiranti genitori single, pur se non si tratta di un comportamento penalmente sanzionato, come nel caso della gestazione per altri, definita dalla legge 19.2.2004 n. 40 “surrogazione di maternità” (art. 12 comma 6), pratica che costituisce delitto ed è equiparata, quoad poenam, alla commercializzazione di gameti e di embrioni, mentre la “applicazione” di tecniche di PMA a coppie dello stesso sesso comporta una sanzione amministrativa (art. 12 comma 2)[1].
Le due donne scelgono quindi di praticare la PMA in un altro paese europeo, e, tornate in Italia, una delle due partorisce una bambina, alla quale è attributo il cognome materno. Nessun problema per il riconoscimento del legame genitoriale tra la bambina e la donna che l’ha data alla luce (che abbia o meno fornito il materiale genetico) atteso che nell’ordinamento nazionale madre è colei che partorisce il bambino; non così per la madre intenzionale e cioè colei che ha condiviso il progetto di genitorialità con l’altra e ha dato il consenso alla PMA[2]. L’ufficiale di stato civile, al quale è stata presentata una dichiarazione di riconoscimento, ex artt. 250 e 254 c.c., rifiuta di annotare il riconoscimento; il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000, con il quale si chiede la rettificazione dell’atto di nascita con l’annotazione del riconoscimento, è rigettato dal Tribunale di Roma, per la ragione che la nozione di filiazione è indefettibilmente legata al presupposto che la discendenza derivi da persone di sesso diverso e che non è consentita la formazione di un atto di nascita nel quale siano indicate come genitori due persone dello stesso genere. Il giudice di prima istanza conclude nel senso che la posizione della minore potrà essere tutelata mediante l’adozione speciale ai sensi dell’art. 44 lett. d) della legge 184/1983. Immediato è l’appello, nel quale si fa osservare che è pacifica in giurisprudenza la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, in cui due donne sono indicate come madri dello stesso bambino[3]. Inoltre si osserva che, quanto alla legislazione nazionale, accanto alle norme in materia di filiazione dettate dal codice civile vi è anche un diverso sistema di filiazione, dato dalla legge n. 40/2004 e in particolare dagli artt. 8 e 9. Nella prospettazione delle ricorrenti, queste norme fondano un sistema di costituzione del rapporto di filiazione diverso e autonomo da quello fondato sul dato biologico, regolato dal codice civile, e che valorizza il consenso prestato dalla coppia.
2.- La controversia sul riconoscimento
Questo, in effetti, è il cuore del problema.
La disciplina codicistica della filiazione considera la procreazione un fatto biologico, dal quale discende il dovere di assumersi le responsabilità genitoriali, prescindendo dal consenso del procreante[4]. Vero è che il riconoscimento è un atto volontario, ma il figlio ha azione imprescrittibile per fare dichiarare giudizialmente la paternità e la maternità, dando la prova del fatto naturale (il parto della madre, salvo che abbia esercitato il diritto all’anonimato, e la discendenza biologica dal padre). Si tratta una compagine normativa nata in un contesto in cui erano sconosciute le possibilità date dalla PMA. Nel momento in cui la scienza rivela questa possibilità il legislatore interviene, stabilendo con la legge n. 40/2004 cosa è permesso e cosa è vietato: inizialmente la scelta è rigorosa, perché la PMA lecita è solo quella che non scinde l’identità giuridica del nato dalla sua identità biologica. Tuttavia il legislatore, consapevole che le pratiche di PMA eterologa sono comunque diffuse all’estero e – prima della entrata in vigore della legge- anche in Italia, si preoccupa di tutelare i nati da pratiche illegali, conferendo loro uno status indiscutibile e, nel quadro rassicurante della genitorialità fondata sul legame biologico, insinua come un cuneo l’art. 9 il quale prevede che facendo ricorso alle tecniche di PMA eterologa sia pure in violazione (dell’allora) divieto di cui all’art. 4, il marito o convivente della partoriente e che ha dato il consenso alla fecondazione con seme altrui non può esercitare l’azione di disconoscimento, né l’impugnazione ex art. 263 c.c., la madre non può chiedere di partorire in anonimato ed il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
Il divieto di PMA eterologa è caduto nel 2014, per effetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale[5], ma la disposizione dell’art. 9 resta valida ed efficace: il genitore biologico non può avanzare pretese ed il genitore giuridico non può cambiare idea e dismettere le sue responsabilità solo per la mancanza di legame genetico. Si deve qui ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza di cui sopra, ha osservato come detto divieto fosse lesivo della libertà fondamentale della coppia, di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza fosse giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali devono ritenersi “congruamente garantite” dalle norme già vigenti, e in particolare dall’art. 8 della legge n. 40. Si osserva che il testo della norma (I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli [legittimi o di figli riconosciuti] della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime) contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», e in considerazione della genericità di quest’ultima locuzione e dell’essere la PMA di tipo eterologo una species del genus, rende chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest’ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime».
Date queste permesse, può dirsi che gli art. 8 e 9 della legge n.40 sono fonte di principii di carattere generale in materia di filiazione? Esiste una genitorialità fondata solo sul consenso? E se questo consenso è prestato da una coppia dello stesso sesso? Si può essere madre intenzionale di un bambino che ha già un madre che lo ha partorito?
3.- I precedenti di legittimità e la soluzione della Corte d’appello
Sono questi i quesiti posti alla Corte d’appello di Roma, che deve fare i conti con un precedente di legittimità recentissimo, ove si si nega la rettificazione dell'atto di nascita di un minore, nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva[6]. In questa sentenza della Cassazione, così come in una altra, di poco successiva e fondata su analoghe considerazioni, ma ancor più analiticamente sviluppate[7], si precisa che in questo caso non vengono in applicazione i principii affermati dalle sezioni unite nel 2019, in materia di trascrizione di atti di nascita formati all’estero; le sezioni unite, come è noto, hanno operato una distinzione tra il caso dell’atto di nascita formato all’estero a seguito di ricorso alle pratiche di maternità surrogata, la cui trascrizione in Italia è da ritenersi incompatibile con l’ordine pubblico internazionale e l’atto di nascita, sempre formato all’estero, del figlio di due madri, partorito da una delle due, che invece è trascrivibile [8]. Nelle citate sentenze del 2020 si afferma che, nel caso in cui il minore sia di cittadinanza italiana, e nato in Italia, queste regole non si applicano, in quanto valevoli solo per la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero secondo la legge straniera, che incontra l’unico limite della non contrarietà all’ordine pubblico internazionale. Il caso del minore nato in Italia, di cittadinanza italiana, è invece assoggettato interamente alla disciplina dell'ordinamento italiano, che, secondo queste recenti sentenze, non consente il riconoscimento della genitorialità da parte di due madri. In sintesi, si afferma che, salvo i casi espressamente contemplati dalla legge, la genitorialità resta un fatto biologico, legato imprescindibilmente alla unione tra due persone di sesso diverso.
La Corte di merito supera però queste argomentazioni, osservando come la circostanza che alcune pratiche di PMA siano vietate per legge non comporta che il trattamento riservato al minore debba essere deteriore rispetto a quello nato da pratiche lecite. Si pensi ad esempio alla fecondazione post mortem, caso nel quale la stessa Corte di legittimità ha riconosciuto che alla bambina così nata possa essere attribuito lo status di figlia del marito deceduto[9]. Ma il ragionamento della Corte d’appello non si ferma qui, perché si osserva come in realtà la legge nazionale, attraverso i citati artt. 8 e 9, introduce un principio di tutela del minore che ha diritto a conseguire lo status, anche se ottenuto con l’aggiramento dei divieti in tema di PMA. La legge n. 40/2004 può classificarsi come una lex minus quam perfecta in quanto il divieto del precetto comporta una sanzione, ma non la rimozione degli effetti del comportamento vietato, anzi essa riconosce la più ampia tutela a colui che nasce da pratiche vietate, poiché dalla prestazione del consenso alla fecondazione dell’ovulo, che è irretrattabile, discende la assunzione di responsabilità genitoriali con tutti i doveri ad essa connessi, in applicazione del principio che la violazione delle prescrizioni e divieti posti dalla legge non possono ricadere su chi è nato[10]. Non è qui in gioco il diritto della coppia omosessuale di essere genitori bensì il diritto del figlio, anche se nato da partiche vietate in Italia, ad ottenere lo status, ed il rispetto del suo miglior interesse, secondo i principi dati dalle convenzioni intenzionali che l’Italia ha sottoscritto [11]. L’altro argomento utilizzato dalla Corte di merito è quello del trattamento discriminatorio che riceverebbero i bambini nati in Italia rispetto ai bambini nati all’estero, il cui atto di nascita è invece, come si è detto, trascrivibile, salvo il caso del ricorso a pratiche di gestazione per conto terzi. Tale trattamento sarebbe discriminatorio quando applicato non già a minori di cittadinanza non italiana, o nati all’estero perché i genitori erano ivi abitualmente residenti, ma a bambini i cui genitori, pur italiani e residenti in Italia, hanno abbastanza denaro per restare all’estero non solo il tempo necessario alla fecondazione, ma fino al parto e alla conseguente formazione dell’atto di nascita.
4.- Lo status del figlio nato con ricorso a pratiche vietate.
L’argomento della disparità di trattamento è suggestivo, e forse meriterebbe di essere sviluppato anche con riferimento alla disparità di trattamento tra i minori nati da PMA eterologa ed eterosessuale e quelli nati da PMA praticata da coppia omosessuale. La soluzione del caso dipende però principalmente dalla individuazione del significato e della effettiva e (attuale) portata degli art. 8 e 9 della legge n. 40/2004, in relazione all’art. 250 c.c..
Si discute invero se la assunzione di responsabilità genitoriali discenda, nel caso di PMA, direttamente dal consenso prestato alla fecondazione, ovvero il consenso abbia soltanto l’effetto di rendere “riconoscibile” il genitore. La questione riguarda le coppie non sposate perché invece per le coppie unite in matrimonio il percorso è molto più agevole: la madre è colei che partorisce ed il padre (ex art 231 c.c.) è il coniuge della partoriente. Se la coppia non è sposata e ricorre (legittimamente o meno) alla PMA, secondo una certa tesi vi sarebbe attribuzione ex lege dello status di figlio nato fuori dal matrimonio, dovendosi qualificare il riconoscimento quale “conseguenza ineluttabile” della già espressa volontà al trattamento. Secondo altri, il consenso prestato avrebbe l’effetto di un “prericonoscimento del nascituro” e la dichiarazione di volontà di accedere alle tecniche di fecondazione assistita potrebbe essere qualificata se non come accertamento anticipato del rapporto di filiazione, almeno quale volontà irrevocabile di riconoscimento che, peraltro, è irretrattabile[12]. Secondo altra tesi ancora è comunque necessario un successivo espresso riconoscimento ex artt. 250 e 254 del codice civile [13].
E qui viene in rilievo la interpretazione dell’art. 250 c.c. quale stabilisce che “il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre”. Alla luce del quesito che oggi ci poniamo, la parola “può” acquista non tanto il significato di una scelta discrezionale, questione su cui a lungo si è dibattuto, ma indica la titolarità di un diritto e la possibilità legale di esercitarlo[14]. E’ da chiedersi allora chi sono i titolari di questo diritto e quale è il significato delle parole “padre” e “madre” alla luce della legge n. 40/2004. Il significato non può limitarsi ad indicare il padre e la madre biologici, perché è pacifico che in virtù del disposto dell’art. 8 della legge n. 40 il figlio può essere riconosciuto anche da chi non è a lui geneticamente legato. Ma, ancora, significa non più di due persone? La risposta è affermativa, perché la legge n. 40 non lascia spazio a legami giuridici con il donatore di gameti, salva la ricerca della identità personale[15]. E infine, significa necessariamente un maschio e una femmina? E qui sorge il problema. Proviamo allora a spostare il focus dalla titolarità del diritto alla assunzione dei doveri, o meglio delle responsabilità genitoriali.
E’ stato acutamente osservato che in caso di procreazione attraverso l’assistenza medica la “fonte” della genitorialità è il principio di responsabilità che emerge in positivo dall’art. 8 della legge n. 40/2004 dal successivo art. 9 che esclude la sussistenza di una relazione giuridica tra il procreato il donatore e quindi impedisce la costituzione di uno status fondato sulla coincidenza tra verità biologica e la verità legale[16]. Di recente anche la Corte di Cassazione si è espressa, con la già citata sentenza in tema di fecondazione post mortem, la cui motivazione è in più punti richiamata nella sentenza in esame, nel senso che l’art. 8 esprime “l'assoluta centralità del consenso” come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA [17].
Si può pertanto affermare che pur se il consenso prestato alla PMA eterologa non comporta di per sé la immediata acquisizione dello status, ha però valore primario in quanto comporta degli effetti preclusivi, e protettivi per il minore, vincolando chi vi ha fatto ricorso alla assunzione di responsabilità nei confronti del nato pur in assenza di legame biologico. In questo sembra potersi individuare la ratio dell’art. 9 della legge, anche nella sua formulazione originaria, e cioè nella esigenza di proteggere il minore privo di legame biologico con i genitori committenti da eventuali ripensamenti. Questo meccanismo di tutela è in definitiva ciò che salva la legge dall’essere uno strumento servente alle esigenze dei soli adulti. Se la regola iuris tutelasse solo l’interesse gli adulti a diventare genitori, anche quando madre natura è di diverso avviso, si degraderebbe il rapporto di filiazione da relazione umana profonda -forse la più profonda che l’individuo possa sperimentare- a un mero scambio ove il minore è solo strumento di “autorealizzazione del committente” un oggetto che serve solo per soddisfare il desiderio di genitorialità dell’adulto[18]. Nel momento in cui nell’ordinamento - e prima ancora nella realtà dei fatti- fanno ingresso modalità di procreazione non legate all’atto (necessariamente etero) sessuale, una legge rispettosa dei diritti umani deve prevedere adeguate forme di protezione per i figli nati da tali pratiche anche imponendo a coloro che hanno causato la loro nascita di assumerne la responsabilità. Si tratta di un misura di protezione del minore, conforme alle regole poste dalla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia, in particolare dagli artt. 7, 8 e 9.
Vero è che l’interesse del minore, per quanto da tenersi in primaria considerazione, non è assoluto e può venire in bilanciamento con altri interessi e potrebbe, in taluni casi, anche essere considerato recessivo, o meglio da realizzare con una tutela diversa dal riconoscimento dello status. Si vedano ad esempio, in tema di ricorso alla maternità surrogata, le affermazioni rese dalla Corte Costituzionale nel 2017 [19] laddove si precisa che “il quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori evidenzia la centralità della valutazione dell’interesse del minore nell’adozione delle scelte che lo riguardano” e che in “in caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la prevalenza proprio a quest'ultimo interesse” salvo però i casi in cui l’interesse alla verità ha natura pubblica, come avviene quando si è fatto ricorso alla maternità surrogata, pratica considerata contraria alla dignità umana; anche in questi casi tuttavia l’interesse del minore non è cancellato, data la “presenza di strumenti legali” che consentono la costituzione di un legame giuridico col “genitore contestato”, quale è l’adozione in casi particolari.
In termini coerenti con questa pronuncia, sempre in tema di maternità surrogata, in data 10 aprile 2019 la Corte EDU si è espressa con un Advisory Opinion nel caso Mennesson, osservando che il diritto al rispetto della vita privata del minore, ai sensi dell’articolo 8 CEDU, non richiede necessariamente che il riconoscimento della relazione con la madre intenzionale avvenga attraverso la trascrizione del certificato di nascita estero nei registri dello stato civile, in quanto la costituzione del rapporto filiale può risultare conforme alla Convenzione anche con il ricorso ad altri istituti, quali l’adozione, a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano la rapidità e l’effettività dell’attuazione del diritto del minore, conformemente al suo superiore interesse[20].
Qui però non di maternità surrogata si tratta, ma di genitorialità omosessuale: su un piatto della bilancia l’interesse del minore alla sua protezione, sull’altro il riconoscimento della genitorialità non biologica e non fondata sull’imitatio naturae.
Se il bambino nato da PMA eterologa ha diritto ad essere protetto, assumendo lo status di figlio, e tale diritto aveva -per scelta del legislatore- anche quando la pratica era illecita, perché non assicurare lo stesso trattamento al bambino nato da PMA praticata da coppia omosessuale?
Questa non è, come si potrebbe pensare, una domanda retorica, perché più risposte sono possibili, atteso che esiste un divieto legislativo di accesso alla genitorialità omosessuale con il quale fare i conti e, nel sistema nazionale, anche il divieto di accesso per queste coppie alla genitorialità giuridica della adozione (non in casi particolari) di minorenni : il giudice deve quindi attribuire un peso al disvalore della condotta vietata e confrontarlo con il peso del miglior interesse del minore. E, in termini di peso, certamente rilevante è una recente affermazione della Corte Costituzionale, la quale, nel respingere la questione di legittimità costituzionale del divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali, ha affermato che la diversità di sesso dei componenti della coppia è “condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia”[21].
Una pluralità di risposte, quindi: la prima, netta, è l’affermazione che la genitorialità richiede, anche nell’interesse del minore, l’imitatio naturae e non può quindi riconoscersi se non vi sono un uomo e una donna; la seconda, altrettanto netta, l’affermazione che è indifferente l’orientamento sessuale dei genitori perché non è provato che vivere in una “famiglia arcobaleno” sia di per sé pregiudizievole per il minore e ogni altra soluzione sarebbe discriminatoria non solo per i genitori ma anche per il bambino; la terza, che si potrebbe definire di mediazione, è ritenere che la condizione di coppia omossessuale non precluda in senso assoluto la genitorialità, ma subordini il riconoscimento della relazione familiare non biologica ad un ulteriore passaggio e cioè la valutazione in concreto di idoneità alla adozione ex art. 44 lett. d) della legge 184/1983[22].
Nel dirimere l’incertezza non sembra decisivo il sopra citato intervento della Corte Costituzionale la quale, pur affermando che il legislatore si preoccupa di garantire al bambino non ancora nato le condizioni che “appaiono, in astratto, come le migliori condizioni di partenza" (e cioè genitori eterosessuali), distingue però le tutele da assicurare al nascituro da quelle per il bambino già nato (pur menzionando qui la sola adozione) e, d’altra parte, non può fare a meno di richiamare gli argomenti già spesi dal giudice di legittimità[23] sulla assenza di divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche generare figli e sull’assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore. Né lo stesso intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione garantisce sempre l’individuazione di un punto fermo, come dimostra la vicenda della trascrizione dell’atto di nascita del “figlio di due padri”, con ricorso alla maternità surrogata, posto che malgrado il recente intervento delle sezioni unite la questione è oggi rimessa alla Corte Costituzionale[24].
[1] Per un approfondimento v. STEFANELLI, Procreazione e diritti fondamentali, in Trattato di diritto civile, Milano 2018, 134; CASABURI, Maternità surrogata, Treccani, libro dell’anno 2016; D’AVACK, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in Diritto di famiglia e delle persone, 2017, I, 139; GATTUSO, Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40, in Questione Giustizia, 2018.
[2] Secondo il documento diffuso dal Parlamento Europeo il termine “madre intenzionale” indica il soggetto che ha intenzione di crescere il minore: Il regime di maternità surrogata negli Stati Membri dell’Ue, sintesi 2013 in http://www.europarl.europa.eu
[3] Cass. civ. 30/09/2016, n.19599 in Diritto & Giustizia 2016, 3 ottobre; Cass. civ. 5/06/2017, n.14878 in Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno.
[4] Cass. civ. 15/03/2002, n.3793 in Vita not. 2002, 332.
[5] Corte Cost. 10/06/2014 n. 162 in www.cortecostituzionale.it
[6] Cass. Civ. 03/04/2020, n.7668 in Diritto & Giustizia 2020, 6 aprile.
[7] Cass. Civ. 22/04/2020, n.8029 in Diritto & Giustizia 2020, 23 aprile.
[8] Cass. s.u. 08/05/2019, n.12193 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2019, 3, I, 1062. La questione è oggi rimessa alla Corte Costituzionale da Cass. 8325/2020; si veda per un approfondimento LUCCIOLI: Il parere preventivo della Corte edu in materia di maternità surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto mal risolto dalla corte di cassazione? In questa Rivista, 22.5.2020.
[9] Cass. civ. 15/05/2019, n.13000 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2019, 3, I, 1117.
[10] Cass. civ. 30/09/2016, n.19599 cit.
[11] Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25.1.1996 .
[12] Si veda anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici: GIUNCHEDI: La procreazione assistita post mortem tra responsabilità procreativa e favor stabilitatis , in Famiglia e Diritto 2020, 1, 39.
[13]GATTUSO, Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, in G. Buffone, M. Gattuso, M. M. Winkler, Unione civile e convivenza, Milano 2017.
[14] FERRANDO, Filiazione legittima e naturale, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 315. Secondo una tesi diffusa in dottrina, il riconoscimento è da qualificare un negozio di accertamento avente causa nella rimozione dell’incertezza di una situazione giuridica, spontaneo e irrevocabile, espressivo del diritto soggettivo del genitore; si veda STEFANELLI: Stato giuridico dei figli, in Trattato cit., 255. Nel senso che il riconoscimento è diritto soggettivo primario del genitore v. anche Cass. civ. 10/05/2001 n. 6470, in NGCC, 2002, 3.
[15] Corte Cost. 162/2014, cit. e Corte Cost. 22/11/2013 n. 278 in www.cortecostituzionale.it
[16] STEFANELLI Procreazione e diritti fondamentali, cit., 135.
[17] Cass. civ. 15/05/2019, n.13000 cit.
[18] LUCCIOLI: Il parere preventivo della Corte edu in materia di maternità surrogata cit.
[19] Corte Cost. 18.12.2017 n. 272 in www.cortecostituzionale.it
[20] Sia consentito il rinvio a RUSSO: Il caso Mennesson vent’anni dopo: divieto di maternità surrogata e interesse del minore, in questa Rivista, 20.11.2019.
[21] Corte Cost. 23/10/2019, n. 221 in www.cortecostituzionale.it
[22] Soluzione quest’ultima cui la stessa Corte Costituzionale non sembra contraria, si vedano le già citate Corte Cost. n. 221/2019 e n. 272/2017.
[23] Cass. 19599/2016 cit.
[24] Cass. civ. 29/04/2020, n.8325 in Diritto & Giustizia 2020, 30 aprile.