Giustizia Insieme, aggiunge la voce “Ambiente e sicurezza” .
Si tratta di due materie che presentano diversi punti di contatto.
Basti pensare alle problematiche comuni della individuazione delle posizioni di garanzia e della rilevanza della delega di funzioni (la Cassazione, a partire da Sez. III, n. 27862/2015, ha affermato che i principi relativi all’applicazione dell’art. 16 T.U.S. nella materia prevenzionistica esplicano i loro effetti anche nella contigua materia ambientale, considerando gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori).
Allo stesso modo punti comuni di riflessione si rinvengono sul versante della colpa, sia nella prospettiva individuale, che in quella della colpa di organizzazione prevista dal D.lgs. 231/2001 (l’affermazione secondo cui la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dai reati di natura colposa si configura qualora sia stata sistematicamente violata la normativa cautelare con conseguente oggettivo interesse o vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso, acquisita da tempo in materia di sicurezza sul lavoro, è stata mutuata ormai pacificamente anche per la responsabilità per i reati presupposto nella materia ambientale previsti dall’art. 25-undecies del Decreto 231).
Sugella, poi, la stretta connessione tra i due ambiti l’inclusione, per molti versi non ancora pienamente esplorata, all’interno del concetto di prevenzione nei luoghi di lavoro, del rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (art. 2, lett. n, T.U.S.), con la conseguenza che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, quello di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (art. 18, lett. q).
Il concetto di sicurezza, poi, abbraccia ambiti aventi una propria autonoma disciplina, ma con ricadute su entrambi i settori (si pensi ad esempio al D.lgs. 105/2015, recante l’attuazione della direttiva 2012/18/UE – c.d. Seveso III - relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
Va infine considerato che le due materie sono entrambe caratterizzate da un approccio interdisciplinare, venendo in evidenza non solo aspetti penalisti, ma anche di carattere amministrativo e civilistico (risarcitorio e negoziale), nella triplice prospettiva costituzionale, eurounitaria e convenzionale.
L’apertura di uno spazio di riflessione dedicato a queste tematiche intende quindi favorire il confronto tra magistrati, avvocati, studiosi del diritto e società civile in un macroambito complesso ed articolato, ma che nel suo insieme interferisce con il diritto fondamentale e primario della salute, individuale e collettiva.
Una scelta, del resto, coerente con la forte attenzione a livello europeo ai temi dell’economia circolare e della transizione verde, confermata dal fatto che le linee guida pubblicate dalla Commissione europea per usare al meglio il Recovery fund dedicano all’ambiente la metà dei sette obiettivi -dall’efficienza energetica alle energie rinnovabili, dalle stazioni di ricarica per veicoli elettrici all’incremento dei trasporti pubblici – per rendere i Paesi più efficienti, più verdi e digitali.
Cogliamo l’occasione per ricordare che è uscito il n. 4 /2020 della rivista on line lexambiente.it /rivista html