Il Decreto Legge Giustizia n. 100 del 2026 viene pubblicato quando mancano pochi giorni al 30 giugno, termine finale dell’assistenza tecnico‑economica del PNRR all’ufficio per il processo. In molti si sono chiesti, e ancora si chiedono, cosa succederà a quel punto alle strutture dell’ufficio per il processo. La risposta è che non accadrà niente di diverso da ciò che è avvenuto negli ultimi quattro anni, durante i quali la risposta del servizio giustizia ai cittadini è grandemente migliorata al punto che anche nel sentire comune è quasi sparita la facile equazione giustizia – uguale processi interminabili.
Per raggiungere tali risultati è stata necessario confermare, in questi quattro anni, la collocazione della risorsa aupp all’interno dell’unità organizzativa, intesa come assegnazione specifica dei compiti e delle mansioni quotidiane, dell’attività lavorativa e delle specifiche sue declinazioni, prevalentemente assegnata a magistrati, come si deduce, senza mezzi termini, anche dall’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 151/2022: «Il capo dell’ufficio…dirige e coordina l’attività degli uffici per il processo»[1].
In quest’ottica, dunque, il risultato cui si è pervenuti con le disposizioni dell’art. 6 del D. L. Giustizia non avrebbe potuto essere diverso da quello partorito, ovvero che chi è stato assunto per svolgere una funzione di supporto alla magistratura – quella collaborazione che, come si diceva all’inizio, ha permesso di raggiungere grandi risultati[2] – continui in quest’opera meritoria e che in tale attività sia impiegato in via ordinaria, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.
D’altronde, l’indicazione di una costituzione stabile dell’ufficio per il processo ci è stata indicata come tappa irrinunciabile dall’Unione Europea, modello condiviso nella maggior parte dei Paesi Membri[3], ed è stata promossa e sostenuta anche dagli organi competenti del Consiglio Superiore della Magistratura[4].
Fatta tale premessa, nella vigile attesa della sua conversione in legge, volgiamo lo sguardo al Decreto in parola per una sua una breve disamina.
Innanzitutto emerge come la modalità organizzativa dell’UPP sia stata estesa anche ai Tribunali per i minorenni, sia in sede civile che in quella penale, nonché ai Tribunali di sorveglianza ed agli uffici di sorveglianza, enti che fino ad oggi erano rimasti esclusi da questa innovazione ma che ne avevano reclamato la necessità, in linea con le forme di aggiornamento e digitalizzazione del lavoro che li stanno interessando.
Quanto invece alla dirigenza giurisdizionale dell’UPP, sempre in ambedue le sedi civile e penale, è stato confermato che il capo dell’ufficio (ergo il Presidente del Tribunale o Corte), sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo predispone il progetto organizzativo e che la stessa figura dirige e coordina l’attività degli uffici per il processo, salva l’aggiunta che ciò avviene in coerenza con il programma delle attività annuali redatto nella stessa sede.
Infine, la puntualizzazione normativa che ha aperto un’ampia contesa[5], è contenuta, identica per il penale e per il civile, in chiusura del comma 1 rispettivamente degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 la disposizione per cui, «il personale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f) (gli AUPP di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto‑legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità», casi nei quali, dunque, potrà occasionalmente essere attribuito a funzioni amministrative propriamente di cancelleria.
Nel quadro normativo così unificato a seguito dell’intervento legislativo in via d’urgenza, si è di recente affiancato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia che definisce l’ordinamento professionale e le famiglie professionali[6]: il testo, in sintesi, dopo aver evidenziato la confluenza degli attuali Addetti all’Ufficio Per il Processo e degli attuali Funzionari Giudiziari all’interno della più ampia Famiglia dei Servizi Giuridici, elenca una serie indistinta di attività che questa nuova figura di funzionario può essere chiamato a svolgere senza indicare come tali attività debbano essere ripartite, quali criteri possano essere d’ausilio nella scelta delle funzioni da affidare agli stessi.
In tale scenario[7], lascia quantomeno perplessi il fatto che l’insieme delle sigle sindacali c.d. “firmatarie”, già prima che il testo del Decreto Legge Giustizia fosse pubblicato, abbiano nottetempo preparato e pubblicato una nota congiunta che, con approssimativa e maldestra presa di posizione, stigmatizzava l’operato del Governo in materia, minacciava forti prese di posizione, il tutto senza tenere conto della contingenza della situazione in cui si sta operando e delle reali necessità che la macchina giustizia, in questo momento di innovazione e transizione, veramente richiede.
Senza pretesa di approfondire in questa sede il tema della contrattazione lavorativa, si deve tuttavia ricordare che il D. Lgs. n. 165/2001, pur prevedendo la contrattazione collettiva come fonte primaria, rimarca però il fatto che è la legge a doversi occupare dei principi generali e che, sempre sullo stesso versante, è esclusa dalla contrattazione l’organizzazione degli uffici.
Orbene, è di tutta evidenza che l’articolo 6 del D.L. 100/2026 si muova in quest’ultimo ambito andando a stabilire che il personale già impiegato nell’Upp debba essere destinato in via ordinaria alle attività di supporto diretto ai magistrati, salvo casi di urgente e comprovata necessità.
Andando così a disciplinare l’organizzazione che riguarda l’impiego di quasi settemila persone una tale norma si inserisce nell’ambito dell’alta organizzazione amministrativa degli uffici.
D’altra parte, invero, la disposizione contenuta nel citato articolo 6 si presenta come obbligatoria regolamentazione, quasi tautologica, di quanto già previsto dalla norma prevista nell’art. 16‑bis del D. L. n. 80/2021 (per come convertito e modificato negli anni) che, autorizza il Ministero a procedere alla stabilizzazione solo ed esclusivamente di quel personale che sia stato assunto per svolgere l’attività lavorativa prevista (art. 11 stesso decreto) dalla declaratoria del profilo professionale degli addetti all’ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, determinata secondo quanto previsto dall’Allegato II. In conclusione, per svolgere principalmente la ormai famigerata attività di supporto alla giurisdizione ed in via residuale l’attività di raccordo tra la magistratura e la cancelleria.
Inoltre, la disposizione in esame, pone finalmente fine a quei dubbi interpretativi ingenerati da una estemporanea circolare ministeriale pubblicata a pochi mesi dall’avvio in servizio degli AUPP che spostando i funzionari assunti a ridosso delle cancellerie aveva rischiato di mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
Questa alzata di scudi così repentinamente mossa dalle sigle sindacali non vorremmo rappresentasse quella naturale e fisiologica resistenza al cambiamento che ogni sistema manifesta quando viene attraversato da una forte spinta riformistica. Invero i sintomi lo manifestano appieno: paura dell’ignoto; avversione alla perdita; attaccamento allo status quo.
I miglioramenti dei sistemi di produzione dei servizi passano necessariamente da cambiamenti delle modalità operative e dell’organizzazione del lavoro, non ultima la capacità di integrare adeguati sistemi di intelligenza artificiale anche nell’operatività dell’ufficio per il processo[8].
Eppure, scandagliando tra i pareri degli addetti ai lavori[9], continuo è il pressing per cercare di accrescere il contributo degli Addetti all’Ufficio per il Processo in un’ottica di continua evoluzione.
In merito a tale tema, è di recente pubblicazione il contributo dell’esperto Consigliere di Cassazione Pasquale Gianniti che, a termine del suo ragionamento evolutivo della figura professionale, auspica: «Perché l’addetto Upp abbia autorevolezza e le sue indicazioni siano prese sul serio da parti e avvocati, è necessario che i suoi poteri siano formalmente attribuiti da norma di legge (modifica al d.lgs. n. 28 del 2010 o inserimento nel codice di procedura civile). È necessario un intervento normativo che preveda: a) competenza degli addetti Upp per lo screening multidoor; b) poteri di case management (proposta, conciliazione, mediazione demandata); c) efficacia della mediazione demandata disposta dall’Upp; d) contenuto del verbale di screening; e) separazione tra screening e prima udienza; f) conseguenze della mancata partecipazione allo screening»[10].
Ben consci che il sistema giustizia si rifornisce del contributo sinergico delle diverse professionalità (magistrati, aupp, personale di cancelleria), appare necessario il perseguimento del primario interesse ad un’attività giurisdizionale in linea con i tempi moderni e con le sfide proposte dall’Unione Europea, capace di fornire ai cittadini risposte celeri e qualitativamente elevate.
[1] Sul punto si v. A. Cioffi, Il ruolo del dirigente amministrativo nell’ufficio per il processo, in C. Castelli (a cura di), L’Ufficio per il processo, Pisa, Pacini, 2024, p. 83.
[2] L’ultimo Booklet Unità di Missione PNRR – Giustizia del 30 aprile 2026 rileva che “al 31 dicembre 2025 il Ministero della Giustizia ha pienamente conseguito tutti i target e le milestone scadute tra il 2022 e il 2025»; per approfondimenti si consultino i seguenti links: Italy’s recovery and resilience plan.
[3] Per un’analisi comparata delle figure di supporto all’attività giurisdizionale negli ordinamenti europei, v. A. Sanders, Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis, in International Journal for Court Administration, 2020, spec. p. 4, ove si evidenzia come la configurazione degli assistenti giudiziari vari sensibilmente in relazione ai diversi modelli ordinamentali e, talora, anche all’interno del medesimo sistema giuridico. L’Autrice distingue, in particolare, tra modelli fondati su un rapporto diretto e tendenzialmente bilaterale tra magistrato e assistente giudiziario, secondo la logica del c.d. cabinet system – diffuso, tra gli altri, presso la Corte costituzionale federale tedesca, la Corte costituzionale austriaca, il sistema inglese e la Corte di giustizia dell’Unione europea – e modelli caratterizzati dalla presenza di un pool system, nel quale gli assistenti operano in forma aggregata a supporto dell’ufficio o di una sezione del tribunale, come avviene, ad esempio, in Finlandia, Danimarca e Bulgaria. Diversa ancora è l’impostazione che ispira l’esperienza italiana dell’Ufficio per il processo, concepita quale struttura organizzativa integrata di supporto non soltanto all’attività decisoria del singolo magistrato, ma più in generale al funzionamento complessivo dell’apparato giurisdizionale e amministrativo della giustizia.
[4] Con ODG 3949 del 12.6.2024, La Settima Commissione (relatore Consigliere Bisogni) ha deliberato l’approvazione delle Linee guida per l’Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – Monitoraggio delle esperienze, modelli organizzativi e buone prassi.
[5] A poche ore dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del D.L. 100/2026 una nota congiunta dei sindacati c.d. “firmatari” ha attaccato nel merito e nel metodo le disposizioni assunte. Il Ministero della Giustizia ha provveduto a convocare un incontro.
[6] Si veda il testo integrale.
[7] Si ricorda che sono in atto le procedure di stabilizzazione del personale della Giustizia assunto in ambito PNRR; per approfondimenti sul tema rimanda a: A. Tacente, L’Ufficio per il processo nella transizione post PNRR. Stabilizzazione e asimmetrie tra giurisdizioni, in Giustizia Insieme, 2026.
[8] Per approfondimenti sul punto si veda: G. Campo, A. Gaston, Tra algoritmi e organizzazione della giustizia: l’Ufficio per il processo come laboratorio di nuove professioni pubbliche di mediazione tra diritto e intelligenza artificiale, in Questione Giustizia, 2026.
[9] B. Fabbrini, PNRR e Ufficio per il Processo: le ragioni di una scelta, in C. Castelli (a cura di) L’Ufficio per il processo, cit., pp. 43 e ss.; B. Giusta, Il destino dell’Ufficio per il Processo a un anno dalla fine del PNRR: bilancio e prospettive, in Giustizia Insieme, 2025.
[10] P. Gianniti, Per un sistema di giustizia civile realmente integrato: criticità e prospettive, in Rivista Trimestrale Di Diritto e Procedura Civile, Anno LXXX Fasc. 1 – 2026.
