Obbligo di indicare preventivamente il candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri
La disposizione censurata limita illegittimamente l’accesso alla competizione elettorale, configurando un requisito di ammissibilità che restringe la partecipazione alle sole forze politiche che si prefiggano l’obiettivo immediato di accedere al governo. Una simile previsione collide con la natura stessa della legge elettorale, posta a presidio del combinato disposto degli artt. 1, 48, 56 e 58 Cost. La funzione primaria delle consultazioni politiche è infatti quella di garantire che l’elezione delle Camere avvenga a suffragio universale e diretto, assicurando l’esercizio della sovranità popolare attraverso la rappresentanza. La formazione dell’Esecutivo costituisce unicamente un effetto secondario e indiretto del voto.
Sotto un secondo profilo, la norma determina una distorsione della forma di governo parlamentare. L’indicazione del vertice dell’Esecutivo viene sottratta alla dialettica tra i gruppi parlamentari e anticipata a una fase antecedente alla stessa costituzione delle Camere, rimettendola a partiti e coalizioni privi di una quota parlamentare definita. Tale meccanismo altera la relazione costituzionale tra Parlamento e Governo, autonomizzando l’individuazione del Presidente del Consiglio dalla futura maggioranza d’aula e introducendo surrettiziamente una logica di investitura elettorale estranea agli artt. 92 e 94 Cost. L’obbligo giuridico di designazione preventiva si pone pertanto in contrasto con gli artt. 49, 67, 92 e 94 Cost., risultando peraltro palesemente irragionevole e sproporzionato rispetto alla mera finalità di informazione degli elettori, con conseguente violazione dell’art. 48 Cost.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




