Riparto nazionale e successivo riversamento dei seggi nei collegi plurinominali
La rappresentanza della Nazione, nel disegno costituzionale, si forma attraverso il voto degli elettori, la presentazione territoriale delle candidature e l’individuazione degli eletti in ambiti più ristretti della circoscrizione nazionale. Gli artt. 56 e 57 Cost. collocano tale formazione in ambiti territoriali determinati: le circoscrizioni, per la Camera; le regioni, per il Senato.
Ne consegue che non basta l’imputazione formale del seggio a una circoscrizione o a una regione. Occorre che in quell’ambito territoriale si collochino effettivamente la presentazione delle candidature, l’espressione del voto e l’attribuzione dei seggi. Solo la compresenza di questi elementi consente di ritenere che il seggio sia realmente circoscrizionale o regionale, e non semplicemente nazionale o sovra‑territoriale con imputazione territoriale successiva.
Nel sistema censurato, l’ambito effettivo della candidatura, del voto e della scelta dell’elettore è il collegio plurinominale. È nel collegio plurinominale che sono presentati i candidati, è su quei candidati che viene formata la scheda, ed è rispetto a quel collegio che l’elettore esprime il proprio voto e, se previsto, le proprie preferenze. Le disposizioni censurate violano altresì gli artt. 3 e 48 Cost., perché rendono inconoscibile l’effetto del voto nella selezione personale dell’eletto. La questione va considerata dal punto di vista dell’elettore. L’elettore riceve una scheda nella quale vede una lista presentata nel suo collegio plurinominale. Su quella scheda sono indicati candidati di quel collegio. L’elettore vota quella lista. Nel sistema qui considerato, può anche esprimere preferenze per candidati che appartengono al medesimo collegio. Dal punto di vista dell’elettore, la scelta è dunque territorialmente e personalmente determinata. Egli vota quella lista anche perché vede quei candidati. Se esprime una preferenza, lo fa perché vuole concorrere alla elezione di uno o più candidati indicati nella sua scheda. Tuttavia, il sistema non garantisce che il voto produca effetti in quel collegio e su quei candidati. Il voto viene assorbito in un calcolo superiore; concorre alla cifra nazionale, circoscrizionale o regionale della lista; poi, attraverso i meccanismi di riversamento, compensazione e scorrimento, può produrre l’elezione di un candidato presentato in altro collegio oppure impedire l’elezione di un candidato che, sulla base del solo risultato di collegio, sarebbe risultato eletto.
Il requisito della “conoscibilità”, espressamente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, non può essere ridotto alla mera possibilità di leggere alcuni nomi sulla scheda. Deve riguardare propriamente l’effetto del voto. L’elettore deve poter comprendere, almeno ragionevolmente, chi può essere eletto per effetto del suo voto, in conseguenza della sua scelta.
Il problema costituzionale non consiste soltanto nel fatto che l’elettore non possa scegliere tutti gli eletti. Consiste nel fatto che l’elettore non sa quale sia il perimetro reale della propria scelta. Crede di votare per una lista di collegio, in concorrenza con altre liste di collegio; in realtà il suo voto entra in un circuito sovra‑collegiale che può produrre effetti personali e territoriali da lui non prevedibili.
Questo compromette la libertà e l’eguaglianza del voto.
La libertà del voto è compromessa perché l’elettore non dispone di una conoscenza adeguata dell’effetto della propria scelta. Il voto è formalmente libero, ma la sua conseguenza personale è opaca.
L’eguaglianza del voto è compromessa perché gli elettori dei diversi collegi non esercitano un eguale potere di selezione personale degli eletti. In alcuni collegi il voto resta maggiormente collegato ai candidati visibili sulla scheda; in altri può essere assorbito dal riparto superiore, dal meccanismo premiale o da successive operazioni di compensazione.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




