Entità del “premio di governabilità”
Tale premio prevede l’attribuzione di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato mediante un meccanismo che riduce preventivamente la quota di scranni da ripartire su base proporzionale, stabilendo comunque un tetto massimo rispettivamente di 220 deputati e 113 senatori.
Nella prospettazione dei ricorrenti, la conseguente sproporzione tra voti e seggi vìola l’art. 1, secondo comma, Cost., incidendo negativamente sul legittimo esercizio della sovranità popolare. Risulta inoltre vulnerato l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, a causa del mancato contemperamento tra le imprescindibili esigenze della rappresentanza e quelle della stabilità di governo, nonché l’art. 48 Cost. in ordine al principio di uguaglianza del voto.
Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017) ha chiarito che il premio di maggioranza non è intrinsecamente illegittimo, a patto che non determini una distorsione sproporzionata nel rapporto tra voti e seggi. La Consulta ha ribadito che, pur essendo la stabilità dell’esecutivo un valore costituzionalmente apprezzabile, la rappresentanza costituisce l’elemento imprescindibile di ogni ordinamento democratico, il cui fine primario resta quello di garantire la proiezione parlamentare del corpo elettorale.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




