La Riforma prossima ventura del giudizio di legittimità - note a lettura immediata sulla legge 206/21.
di Franco De Stefano*
Sommario: 1. Premessa e delimitazione del campo d’indagine. - 2. Gli interventi di recepimento di prassi interpretative. - 3. L’ampliamento dei provvedimenti ricorribili per cassazione. - 4. Gli interventi sulla struttura del giudizio di legittimità. - 4.1. Nuovi contenuti del ricorso per cassazione. - 4.2. L’uniformazione del rito camerale. - 4.3. L’ordinanza camerale contestuale. - 4.4. Il procedimento accelerato monocratico. - 4.5. Il rinvio pregiudiziale. - 5. Gli interventi di impatto organizzativo generale. - 5.1. La sistematizzazione del processo telematico. - 5.2. L’Ufficio per il Processo in Cassazione e Procura Generale. - 6. Brevi spunti conclusivi.
1. Premessa e delimitazione del campo d’indagine.
Pubblicata il 9 dicembre ed in vigore dalla prossima Vigilia di Natale del 2021, la Riforma del processo civile indotta dal PNRR è per la maggior parte un’ampia legge di delegazione ai sensi dell’art. 77 Cost., ma non manca (ai commi da 27 a 36 dell’unitario articolo su cui è strutturata) di contenere alcune norme immediatamente applicabili, sia pure con differimento della relativa applicabilità al centottantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge (art. 1, co. 37) e, quindi, al 22 giugno 2022.
L’obiettivo della legge è “il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio” e degli specifici ulteriori principi e criteri direttivi analiticamente enunciati nell’unitario successivo articolo.
Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, occorre fare riferimento principalmente al comma 9, ma alcune altre norme significative, sebbene su profili marginali, si trovano anche altrove.
I risultati eccellenti del 2021 (a tutto il 10 dicembre 2021, l’inedito assoluto primato di complessivi 39.398 provvedimenti pubblicati, dei quali: 3.962 decreti, 1.531 ordinanze interlocutorie, 30.926 ordinanze e 2.979 sentenze, secondo i dati ricavabili da Italgiure) non devono indurre alla conclusione che questi ritmi di lavoro siano ottimali o anche soltanto sostenibili: la qualità del giudizio di legittimità e del suo prodotto è invece inconciliabile con la quantità abnorme di provvedimenti continuamente sollecitati alla Corte suprema.
Occorre invece insistere sull’idea (sulla quale ci si permette un rinvio a F. De Stefano, Giudice e precedente: per una nomofilachia sostenibile, in questa Rivista dal 3 marzo 2021) che una moderna Corte di cassazione non può e non deve inseguire livelli di “produttività” (ammesso che tale terminologia si confaccia al giudizio ed al processo e soprattutto a quello di legittimità) incompatibili con l’effettività della tutela del diritto, inteso sia in senso oggettivo che soggettivo; ipotizzare un indefinito incremento dell’offerta di giustizia è una fallimentare illusione, occorrendo piuttosto tentare di incidere sul contenimento della domanda di giustizia, soprattutto di legittimità, mediante risposte tempestive e coerenti, idonee ad offrire una almeno tendenziale certezza nelle soluzioni e così non solo scoraggiare gli eccessi nel ricorso al giudice, ma anche e soprattutto circoscrivere la necessità di tale ricorso, offrendo affidamento su di una efficace ed efficiente tutela dei diritti, a cominciare da quelli fondamentali.
Se il disegno complessivo della Riforma del 2022, come già si può ellitticamente definire, nutre chiaramente un’ambizione verso questo obiettivo, per il giudizio di legittimità gli effetti degli interventi non appaiono però univoci: nel complesso, essi sono chiaramente mirati a conseguire una maggiore speditezza anche del giudizio di legittimità, ma non ne mancano altri che, evidentemente in funzione di una prevalente razionalizzazione dell’intero processo civile, di quello invece comportano un potenziale aggravio; al contempo, alcuni interventi strutturali, cioè non direttamente incidenti sul giudizio, potranno rivelarsi forieri di positivi effetti di sistema.
In occasione di queste sommarie note a lettura immediata, quindi, esclusivamente per comodità di disamina gli interventi oggetto di analitica previsione possono così raggrupparsi:
A)in quelli di sostanziale mero recepimento di prassi interpretative già invalse: l’estensione del rito camerale all’improcedibilità; la regolamentazione dei casi di trattazione in udienza pubblica e delle facoltà delle parti;
B)in quelli sull’ambito del giudizio di legittimità: la revisione della disciplina degli artt. 348-bis e 348-ter cpc; l’introduzione della specifica nuova fattispecie di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; la previsione del ricorso in cassazione contro i provvedimenti delle corti d’appello in materia di esecutività di decisione straniera in relazione ad alcuni regolamenti unionali o di riconoscimento ed esecuzione previsti da altri regolamenti, oppure per analoghe ipotesi disciplinate da convenzioni internazionali; la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti anche provvisori del neoistituito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
C)in quelli sulla struttura stessa del giudizio di legittimità: una nuova disciplina sul contenuto del ricorso per cassazione; l’uniformazione dei riti camerali, con soppressione della Sesta Sezione civile e del relativo rito; introduzione dell’ordinanza camerale immediatamente depositata; introduzione di un procedimento accelerato monocratico; introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito;
D)in quelli di impatto organizzativo sulle attività ad esso serventi: l’ampia digitalizzazione del processo e dell’accesso al giudice imposta in tutti gli uffici giudiziari; l’istituzione anche in Cassazione e Procura Generale dell’Ufficio per il processo, con analitica menzione delle relative funzioni.
Nessuna di queste modifiche è di immediata applicazione; ad ognuna, peraltro, si dedica qualche riflessione eminentemente pratica od operativa, nell’auspicio che, se non altro nel periodo di vigenza della delegazione, possa costituire un contributo per l’elaborazione dell’impegnativo testo normativo delegato che ci si attende.
A tutte le notazioni una preliminare considerazione: la stessa legge delega consente [art. 1, co. 22] di curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; il primo auspicio è che si limitino, per quanto possibile, quindi le interpolazioni di norme preesistenti con numerazioni complesse e sovente perfino di ardua percorribilità, provvedendosi se del caso ad una riedizione dell’articolato, non dissimile a quella che nel 1973 il legislatore adottò per il rito del lavoro, fino ad un nuovo ed agile testo consolidato aggiornato e moderno (a cui gli interpreti ben potranno riferirsi con “n.t.” o simili ed equivalenti espressioni), a similitudine anche dei testi normativi sovranazionali e delle relative rifusioni.
Per brevità si tralascia poi una specifica menzione di alcuni altri interventi in materia processuale, ma con immediata possibilità di ricaduta anche sul giudizio di legittimità, quale la disciplina sulle impugnazioni in generale (con equiparazione della notifica di un’impugnazione alla decorrenza del termine breve per proporne altra ed estensione dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva in caso di improcedibilità di quella principale), quella sulla responsabilità aggravata (con previsione di sanzioni a favore della Cassa delle ammende, identificata l’Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato), quella sulla correzione di errore materiale (con previsione di trattazione anche solo scritta e di estensione del procedimento ai casi di attribuzione, sia pure entro un anno dal provvedimento), quella sulla limitazione della rilevabilità del difetto di giurisdizione (in recepimento delle soluzioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto consolidate) e così via.
2. Gli interventi di recepimento di prassi interpretative.
Si tratta di alcune previsioni che, in concreto, adeguano il tenore testuale delle norme processuali a prassi interpretative assolutamente invalse e pacifiche nella giurisprudenza di legittimità: l’estensione esplicita del rito camerale alle ipotesi di improcedibilità (Cass., Sez. 6 – 3, 18/10/2011, n. 21563) e la facoltà, anche per il Pubblico Ministero, di depositare memorie in vista della pubblica udienza (con un termine di quindici giorni, anticipato rispetto a quello analogo per le parti); rispettivamente previste al comma 9 dell’art. 1 della legge in esame, alle lettere c) ed f).
Quanto alla prima, la previsione può dirsi anzi pleonastica, visto che già ora l’ultimo comma dell’art. 375 c.p.c., come sostituito dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, riserva al rito camerale anche “ogni altro caso”, diverso da quelli analiticamente indicati in precedenza: e, quindi, con ogni evidenza anche quello dell’improcedibilità. Potrebbe rivelarsi opportuna una formulazione che ribadisca l’ordinaria cameralità della pronuncia di improcedibilità dinanzi a ognuna delle sezioni, semplici o unite, della Corte, con la consueta salvezza dei casi in cui la questione rivesta particolare rilevanza.
La seconda si caratterizza per il mantenimento della previsione della pubblica udienza ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta dal ricorso e, dall’altro, per l’ampliamento a quaranta giorni del termine dilatorio tra la fissazione dell’udienza e la data di questa. Se può convenirsi sull’opportunità dell’uniformazione del termine dilatorio tra avviso ed adunanza e pubblica udienza, deve però rilevarsi l’ingiustificabilità e l’incongruità della persistente diversificazione dei termini a ritroso per le sole attività ancora consentite alle parti nei relativi riti ed in quello dei regolamenti di giurisdizione e competenza.
Resta quindi intatto il problema, di obiettiva grande rilevanza pratica, dell’identificazione dei presupposti della scelta tra i due riti, quello camerale e quello in pubblica udienza: scelta che rimane rimessa alla discrezionalità pressoché totale del Presidente titolare della sezione (o, se del caso, del singolo Presidente del Collegio, su sua delega anche solo implicita), ma che effettivamente dovrebbe risultare sostanzialmente neutra e quindi irrilevante – o inidonea ad incidere negativamente – rispetto alle garanzie di piena estrinsecazione delle difese consentite dall’assoluta peculiarità del giudizio in Cassazione, dinanzi alla sempre maggiore uniformazione dei relativi snodi procedimentali.
3. L’ampliamento dei provvedimenti ricorribili per cassazione.
Con una serie di norme non inserite, come del resto è intuitivo che sia, nel comma 9 dell’art. 1, specificamente dedicato al giudizio di legittimità, si introducono innovazioni ad altri istituti in relazione alla ricorribilità per cassazione.
Sono, in primo luogo, modificati gli artt. 348-bis e 348-ter cpc [art. 1, co. 8, lett. e)]: ciò da cui dovrebbe derivare l’abolizione del ricorso c.d. per saltum contro la sentenza di primo grado l’appello avverso la quale sia dichiarato inammissibile per insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento, visto che tale evenienza dovrebbe condurre all’adozione di una sentenza, benché succintamente motivata, quindi ordinariamente ricorribile ex se.
È introdotta una nuova fattispecie di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [art. 1, co. 10]: la quale dovrebbe sì – e beninteso – riguardare la sentenza di merito di cui quella della Corte di cassazione determini il passaggio in giudicato, ma anche quella che sia pronunciata dalla Corte di cassazione con decisione nel merito, a tutela dei diritti delle parti da questa coinvolti ed a riprova della delicatezza eccezionale della fattispecie, da ritenersi – se non residuale, almeno – riservata a casi di certa esclusione di valido alternativo sviluppo nell’eventuale giudizio di rinvio.
Benché non risultino affetti da una frequenza statistica considerevole, è introdotta espressamente la previsione della ricorribilità per cassazione [art. 1, co. 14, lett. g)] dei provvedimenti delle corti d’appello in materia di:
- esecutività di decisione straniera in relazione ad alcuni regolamenti unionali: il Reg. (CE) n. 2201/2003, il Reg. (CE) n. 4/2009, il Reg. (UE) 2016/1103, il Reg. (UE) 2016/1104, il Reg. (UE) n. 650/2012];
- riconoscimento ed esecuzione previsti da altri regolamenti: il Reg. (UE) n. 1215/2012, il Reg. (UE) 2015/848, il Reg. (UE) 2019/1111];
- analoghe ipotesi disciplinate da convenzioni internazionali [art. 1, co. 14, lett. h)];
Infine, con un impatto potenzialmente notevole per la frequenza prevedibile, si introduce la generalizzata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti anche provvisori del neoistituito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [art. 1, co. 24, lett. p)]: riguardo ai quali molto dipenderà dalla concreta ampiezza che sarà disegnata dai relativi decreti delegati e si giocherà in gran parte l’effettività della tutela dei relativi diritti.
4. Gli interventi sulla struttura del giudizio di legittimità.
Si tratta di una serie di interventi in astratto idonei ad incidere sia sulla domanda che sull’offerta di giustizia di legittimità, ma l’intensità del cui impatto varia sensibilmente già in sede di identificazione dei relativi presupposti nella legge di delegazione.
4.1. Nuovi contenuti del ricorso per cassazione.
La lett. a) del co. 9 dell’art. 1 della legge in esame prevede che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione: in sostanza, rispetto all’attuale tenore testuale dei nn. 2 e 3 dell’art. 366 c.p.c., si aggiunge la necessità di chiarezza e sinteticità.
L’innovazione corre il rischio di risultare formale ed ineffettiva, per il carattere indistinto e sfuggente delle nozioni introdotte, del resto significativamente oggetto di pluridecennale dibattito nella dottrina processualcivilistica e di elaborazione non sempre univoca nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Non si è scelto di affidarsi né agli approdi del c.d. Protocollo del 2015 tra la Corte di cassazione ed il CNF in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, né alle conclusioni della “Commissione Luiso” (https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf), di sostanziale estensione al processo civile delle scelte già operate per il processo amministrativo (“le parti redigano il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’avvocato generale dello Stato”).
Se è vero che, come si accennerà più oltre, l’art. 1, co. 17, lett. d), prevede l’introduzione negli atti del processo di campi necessari all’inserimento di informazioni nei registri del processo “nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense”; e se è vero che, di conseguenza, mediante l’espressa previsione di tali “campi strutturati”, sarà possibile rendere obbligatorio l’inserimento delle informazioni già previste in sede di analisi ed attuazione degli schemi informatici degli atti di parte in cassazione; tuttavia, si tratterà di informazioni o dati indispensabili e non già di previsioni cogenti sulla formulazione strutturale nel suo assetto complessivo. Perciò, si potrà certamente stabilire cosa non deve mancare nel ricorso o al massimo imporre perfino una standardizzazione nella redazione dei campi obbligatori, ma non anche stabilire come esso debba essere strutturato. Probabilmente, anche in questo caso avvalendocisi dell’esperienza delle Corti sovranazionali, potrebbe però puntarsi a disciplinare analiticamente il contenuto minimo del ricorso, da imporsi a pena di inammissibilità, affinché esso sia in grado di offrire ogni dato utile per la decisione – non ultimo un “abstract” o sintesi di ciascun motivo, con indicazione delle norme violate e soprattutto con un numero massimo di caratteri per ognuno – ed in questo caso introducendo stringenti limiti quantitativi e qualitativi, riservando allo sviluppo meramente eventuale – una più diffusa “relazione” ad esso allegata o con essa facente corpo – ogni elucubrazione ulteriore.
In mancanza di scelte decise in tal senso deve temersi la riproposizione di accese diatribe interpretative sui caratteri della chiarezza e della sinteticità: dibattito al quale non offre sostanziali chiavi di lettura neppure la recente presa di posizione della Corte europea dei diritti dell’Uomo, nella celebre sentenza Succi c/ Italia del 28 ottobre 2021, la quale ha, da un lato, ammesso la piena legittimità del più formalistico dei criteri di valutazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, cioè del principio di autosufficienza, ma, dall’altro, precluso un’interpretazione troppo formalistica.
4.2. L’uniformazione del rito camerale.
Dal “triplo binario” del 2016 la Riforma del 2022 vira decisamente ad un rito a doppio binario nel giudizio di legittimità, attraverso la soppressione della Sesta Sezione civile, nata dalla felice esperienza dei primi anni del millennio della c.d. Struttura centralizzata istituita dalla Prima Presidenza per lo spoglio preliminare dei ricorsi destinati ad una più celere definizione.
L’intuizione fu particolarmente felice in relazione ai tempi e ai contesti, perché consentiva di individuare con relativa immediatezza, all’esito di uno spoglio mirato a questo fine e concentrato in capo a Consiglieri e Presidenti di sezione specificamente destinati e quindi specializzati, quella parte della pendenza della Corte suscettibile di essere definita con rapidità e con forme agili e snelle. La stessa Sesta Sezione, nell’originaria versione dell’ipotesi di soluzione articolata su di una ampia relazione e in quella successiva fondata sulla ben più snella proposta secca (o, secondo altro strumento di soft law, sommariamente motivata) del relatore, ha visto del resto una progressiva evoluzione della sua impostazione, fino a divenire, anche a causa del crescente incremento della pendenza, una duplicazione dell’attività camerale della sezione ordinaria e, quindi, ad implicare un dispendio di risorse ormai non più compensato dai vantaggi della maggiore “produttività” consentita dalla relativa semplicità delle questioni da affrontare.
Divenuta oramai prevalente la soluzione applicativa della coassegnazione dei consiglieri alla sezione ordinaria ed alla corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, il rito camerale di questa si è rivelato anzi in grado di complicare e rendere più gravoso il processo proprio nei casi in cui quello avrebbe potuto essere più semplice, siccome riservato ai casi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza (cui, come si è detto, si è aggiunta in via pretoria l’improcedibilità): e per di più senza che la previa relazione prima (che anzi non infrequentemente sollecitava ulteriori prese di posizione delle parti) o la previa proposta – più o meno ampia – poi abbiano causato sensibili riduzioni della pendenza attraverso più o meno spontanei abbandoni della parte per la quale si prospettava la soccombenza. A tanto si aggiunga che i passaggi tra le diverse cancellerie e spesso pure la prassi applicativa delle normative anche secondarie per la disamina da parte del singolo relatore, per quanto encomiabile sia stato l’impegno di tutti i funzionari ed i presidenti titolari e di molti dei consiglieri via via succedutisi per renderli fluidi e celeri, hanno comportato troppo spesso l’aggravio di tempi morti di diversi mesi anche soltanto prima che il ricorso potesse, non di rado all’esito di attività di spoglio singolarmente ed inutilmente replicate, essere preso in considerazione per la fissazione in adunanza camerale o pubblica udienza. Infine, c’è stata obiettiva discontinuità nella percezione, da parte dei suoi stessi interpreti, della Sesta Sezione civile come quella delle decisioni effettivamente semplici e celeri, visto che l’impostazione culturale prevalente è presto divenuta quella della legittima possibilità di rendervi provvedimenti anche assai complessi e su questioni che poi potevano obiettivamente qualificarsi di particolare rilevanza: al riguardo potendosi forse concludere che, nel suo complesso, la “scommessa” di un ripensamento profondo sul ruolo della motivazione nel giudizio di legittimità – avviata da oltre dieci anni – non è stata (ancora?) vinta.
In questo contesto, non tanto l’esigenza di aumentare il numero di provvedimenti in grado di essere resi, quanto quella di evitare appunto queste ingenti dispersioni di risorse, la soppressione della Sesta Sezione civile non può che dirsi un risultato apprezzabile e, con essa, l’eliminazione almeno di uno dei due riti camerali, singolarmente coesistenti a seguito della Riforma del 2016.
Diviene ora la regola che l’attività di spoglio prima devoluta alla Sesta Sezione civile sarà direttamente attratta, in ragione della ripartizione tabellare delle materie, a ciascuna delle sezioni, ordinarie o unite: che dovranno, unitariamente o comunque con criteri condivisi o almeno in parte comuni, attrezzarsi per procedervi con gli uffici spoglio sezionali, al fine di individuare comunque i ricorsi destinati a più celere definizione e di dedicarvi, con modalità che bene potranno essere precisate con una variazione tabellare infratriennale, le adunanze camerali della singola sezione (con la consueta eccezione della questione, anche in rito e cioè in punto di inammissibilità o improcedibilità, di particolare rilevanza, da rimettere alla pubblica udienza).
L’unicità del rito camerale si modella su quello attualmente previsto per la sezione ordinaria dall’art. 380-bis.1 c.p.c.. Rimane in vita il diverso modello per i regolamenti di giurisdizione e competenza, singolarmente esclusi dalla ventata razionalizzatrice, benché l’uniformazione del rito camerale bene potesse estendersi anche a questi ultimi, con la sola imposizione della immancabilità delle conclusioni del Pubblico Ministero.
I tratti salienti del procedimento camerale “ordinario” restano quindi non tanto la mancata partecipazione delle parti alla camera di consiglio (che era anzi comune ai due riti camerali ed aveva segnato nel 2016 la prima profonda trasformazione anche esteriore del giudizio di legittimità, con l’esclusione dal momento decisionale vero e proprio della diretta possibilità di interlocuzione delle parti con il giudice di legittimità), quanto soprattutto, rispetto all’altro rito camerale, l’assenza di una istituzionale proposta (o, in origine, relazione) del relatore, in qualche modo anticipatoria della soluzione prospettata al collegio.
A queste caratteristiche fanno quasi da contrappeso i due istituti, parzialmente innovativi, di cui subito appresso.
4.3. L’ordinanza camerale contestuale.
La lett. d) del co. 9 dell’art. 1 della legge in esame prevede, quale forma ordinaria di pronuncia dell’ordinanza in esito all’adunanza camerale (ormai unificata, secondo l’unitario rito camerale dell’attuale art. 380-bis.1 c.p.c. o del contiguo art. 380-ter c.p.c.), che, al termine della camera di consiglio, quell’ordinanza, con succinta motivazione, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione.
Si tratta di una innovazione di impatto operativo di non grande momento: se il provvedimento contestuale ha un senso in esito ad un’udienza pubblica alla quale le parti almeno avrebbero potuto presenziare per l’immediatezza del contatto del giudicante con quelle e della percezione quanto meno sommario dell’esito della decisione, molto minore significato lo ha in un procedimento camerale a cui le parti hanno esaurito ogni modalità di accesso nei dieci giorni precedenti la data della camera di consiglio e nel quale nulla impedisce al collegio di adottare già di per sé tempi di decisione, redazione e collazione del provvedimento assai stretti, se appunto non sostanzialmente contestuali alla camera di consiglio. Ancora, per la sentenza la modalità contestuale ha un senso in quanto essa fa corpo con un verbale di udienza, se con gli altri atti di causa ivi richiamati: mentre per l’ordinanza contestuale di legittimità manca istituzionalmente un verbale della camera di consiglio, le attività svolte nella quale restano riservate e documentate dalla sola sottoscrizione immediata del dispositivo. E neppure si vorrebbe che l’introduzione di una alternativa – tra il deposito contestuale e quello nei sessanta giorni successivi – possa indurre la necessità di un’esplicita indicazione della relativa opzione del collegio e comportare senza apprezzabile utilità lo sviluppo del relativo procedimento.
4.4. Il procedimento accelerato monocratico.
L’innovazione sembra l’esito dell’interazione di una sorta di ultrattività del rito camerale di Sesta Sezione (che sopravvivrebbe, subendo però una mutazione genetica soggettiva, all’estinzione dell’ambiente in cui era stato previsto) con l’influenza di ordinamenti stranieri.
Si prevede infatti che il “giudice” (con espressione davvero singolare per la Corte di cassazione, dove istituzionalmente è previsto solo un nutrito numero di Presidenti e Consiglieri), in presenza di ricorsi inammissibili o improcedibili o manifestamente infondati (quindi, resta esclusa l’ipotesi del ricorso manifestamente fondato), possa formulare una “proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata, da comunicare agli avvocati delle parti e tale che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Sembra di trovarsi dinanzi all’attuale proposta di Sesta Sezione civile, solo che in questo caso occorre:
-in primo luogo, individuare il “giudice” che, impegnando la Corte in una assolutamente inedita composizione monocratica di innovatività però preoccupante, formulerà la proposta: al riguardo, nulla vietando, a similitudine delle linee guida per il funzionamento della Sesta Sezione civile adottate nel 2016, una individuazione del titolare del potere nel Primo Presidente, con facoltà di delega ai singoli Presidenti titolari e di subdelega da questi ai singoli Consiglieri, se del caso estesa pure alla pronuncia, in mancanza di successivo riscontro della proposta di definizione, del finale provvedimento (verosimilmente nella forma del decreto, come previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c.); e comunque, a parziale temperamento della riscontrata monocraticità, con previsione di un visto o controfirma del delegante, a sostanziale condivisione della proposta;
-in secondo luogo, chiedersi la ragione per la quale tale “giudice” dovrebbe prescegliere di affrontare un non semplice lavoro di formulazione – che per di più nemmeno è prevista come sommaria, ma, ben più impegnativamente, come sintetica – delle ragioni a sostegno della proposta e di “discovery” della sua analisi infausta del ricorso, destinata oltretutto a sfociare in un mero decreto di estinzione con liquidazione di spese, quando la medesima articolazione motivazionale ben potrebbe giustificare un’agilissima motivazione (pure semplificata, secondo le disposizioni dei Primi Presidenti del 2011 e del 2016) di ordinanza camerale, adottata dal Collegio e con le garanzie del relativo procedimento pure in punto di contraddittorio.
Sul punto, sarà importante un’approfondita riflessione di tutti i soggetti coinvolti ed anche dell’Accademia e dell’Avvocatura, per le implicazioni potenzialmente dirompenti della monocraticizzazione del rito di legittimità che ne potrebbe derivare e le ricadute di sistema sulla ricostruzione della struttura e della funzione della Corte di cassazione.
4.5. Il rinvio pregiudiziale.
La vera, grande innovazione della Riforma del 2022, coerente con l’ambizione di restituire almeno in parte alla Corte di cassazione il ruolo nomofilattico finora sommerso e paralizzato dall’abnormità del contenzioso che si è lasciato che la investisse, potrà essere il rinvio pregiudiziale, disciplinato dalla lett. g) del co. 9 dell’art. 1 della legge in commento, certo influenzato dagli istituti più propriamente nazionali del rinvio pregiudiziale ad altro giudice o perfino, come nel caso dell’art. 420-bis c.p.c., alla stessa Corte di cassazione, ma in questo caso ispirato ai modelli di altri ordinamenti, quale quello francese, da tempo caratterizzato dalla saisine pour avis.
Quest’ultima è prevista dagli artt. 1031-1 a 1031-7 n.c.p.c. francese; artt. L. 441-1 a L. 441-4 e R. 441-1 codice dell’organizzazione giudiziaria francese; e, tra gli interpreti è corrente l’identificazione degli scopi dell’istituto in quelli di permettere l’unificazione più rapida dell’interpretazione della regola – o delle regole – di diritto di nuova introduzione e di prevenire il contenzioso, soprattutto delle impugnazioni, per l’immediata definizione della portata della legge da parte della giurisdizione di ultima istanza.
Appunto nell’ottica di offrire una tempestiva risposta nomofilattica e di deflazionare per il futuro il contenzioso potenziale, il procedimento consente l’immediato intervento della Corte di cassazione su questioni che siano: esclusivamente di diritto; nuove, non essendo state ancora da essa esaminate; di particolare importanza; con gravi difficoltà interpretative; tali da riproporsi in numerose controversie.
Si tratta di una serie di presupposti di una certa serietà e consistenza, la necessità della cui compresenza, sebbene rimessa istituzionalmente alla stessa Corte suprema adita, dovrebbe preservarla dal rischio di una indiscriminata attivazione del rimedio con conseguente esito inflattivo delle pendenze, anziché deflattivo.
Il procedimento è analiticamente disciplinato dalla norma di delegazione e vale la pena ricordarlo, attesa la sua novità: esso è iniziato con ordinanza dal “giudice di merito” (senza specificazione se ordinario o meno; ma l’ampiezza della formula dovrebbe consentire di adire la Corte di cassazione in tutti i casi in cui pure le decisioni dei giudici speciali sono controllabili in sede di legittimità, quand’anche solo per determinate questioni), che sospende il corso del giudizio davanti a sé; un primo, ma potenzialmente decisivo, vaglio di ammissibilità è rimesso al Primo Presidente, che può escluderla se ne ritiene insussistenti i presupposti (se del caso, o verosimilmente, avvalendosi dell’ufficio preparatorio per le sezioni unite civili, oppure delegando uno o più tra i presidenti di sezione, titolari o meno, a seconda della materia coinvolta); superato positivamente tale vaglio, che la norma non pare indicare suscettibile di successiva riconsiderazione da parte del collegio, lo stesso Primo Presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente; la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento ibrido, in quanto lo si prevede sì in pubblica udienza, ma con requisitoria scritta del pubblico ministero e facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa; il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.
Spetterà al decreto delegato la più puntuale disciplina di dettaglio, con opzione tra le previsioni già formulate per l’analogo rinvio pregiudiziale dell’art. 420-bis c.p.c. e quelle in tema di principio di diritto nell’interesse della legge su iniziativa del Pubblico Ministero; ma sarà opportuna un’adeguata considerazione delle facoltà (od anche degli eventuali oneri) delle parti a similitudine di quanto previsto per i regolamenti di competenza o di giurisdizione di ufficio. Ma spetterà alla Tabella di organizzazione della Corte, in mancanza, individuare le modalità operative di concreta trattazione di quegli affari, a cominciare dallo spoglio e dalla scelta se centralizzarlo oppure no, per proseguire con la devoluzione alle diverse sezioni, non apparendo necessario, almeno in astratto e a priori, investire sempre e comunque le Sezioni Unite, visto che i requisiti per il rinvio pregiudiziale non paiono coincidere necessariamente con quelli della rimessione ad esse e che, comunque e al di fuori di peculiari e limitati casi, altrettanto discrezionale è la scelta del Primo Presidente sulla devoluzione di un qualunque ricorso a quella particolare formazione.
5. Gli interventi di impatto organizzativo generale.
Si tratta qui di interventi che non incidono in maniera immediata sulla disciplina del rito di legittimità, ma possono avere un impatto notevole o sull’assetto generale del processo civile oppure sull’organizzazione di attività generalmente ad esso serventi: di essi dovrà qui bastare un cenno ancora più sommario, riservata ad approfondimenti settoriali ogni ulteriore riflessione.
5.1. La sistematizzazione del processo telematico.
Nell’economia del PNRR la digitalizzazione del settore giustizia rappresenta un intervento di valenza strategica per il raggiungimento dell’obiettivo di abbattimento della durata media dei processi civili. Nella legge appena approvato in via definitiva dalla Camera, al comma 17 dell’art. 1, sono previste diverse disposizioni intese allo sviluppo del cd. processo civile telematico (p.c.t.); basti qui, riservati ad altri interventi ogni opportuno approfondimento, ricordarne:
- l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte (anche se non anche dei provvedimenti giurisdizionali);
- la sinteticità e chiarezza degli atti informatici, che, come visto, può preludere ad una standardizzazione o “formularizzazione” idonee a stimolare la qualità, fruibilità e completezza delle informazioni somministrate alla controparte e, tramite il sistema informatico, al giudice anche di legittimità;
- il riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico, a cominciare da una adeguata regolamentazione delle cause di invalidità (ed auspicabilmente da un deciso loro ridimensionamento) nel cui ambito potranno trovare adeguata considerazione anche le proposte del “Gruppo di informatica giudiziaria della Corte di cassazione”, coordinato dal Direttore del CED (tra l’altro attente ad attenuare gli oneri di deposito a carico delle parti, sia in ordine alla copia del provvedimento impugnato sia in ordine ai documenti posti a fondamento del ricorso);
- la “stabilizzazione” delle udienze a distanza o a trattazione scritta, di cui pare opportuno auspicare una cautissima applicazione al giudizio di legittimità, per l’assoluta peculiarità di quest’ultimo ed il rischio di conseguente vanificazione della distinzione tra adunanza camerale – già svolta nel chiuso della camera di consiglio – ed udienza pubblica;
- la razionalizzazione delle modalità di versamento del contributo unificato;
- la tendenziale generalizzazione dell’obbligatorietà della notifica telematica a mezzo PEC.
5.2. L’Ufficio per il Processo in Cassazione e Procura Generale.
Nell’ambito degli obiettivi del PNRR è centrale l’Ufficio per il Processo: che la legge di delegazione in esame disciplina espressamente anche per la Cassazione e la Procura generale [art. 1, co. 18, rispettivamente lett. c) e lett. d)].
È impossibile soffermarsi analiticamente sul complesso di norme che si sta formando al riguardo e pertanto occorre rinviare all’ampia elaborazione anche dottrinale (per tutte e con specifico riferimento all’UPP per la Cassazione, si v. ad es. A. Di Florio, Il nuovo ufficio per il processo: proposte per la Corte di Cassazione, in www.questionegiustizia.it, 27 settembre 2021) ed al relativo corpus, ad iniziare dall’art. 16-octies del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dall’art. 50, comma 1, del d.l. 4 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114; e segnalando la normazione secondaria già intervenuta, come la delibera al riguardo adottata dal C.S.M. il 13 ottobre 2021 o la Circolare del 3 novembre 2021 a firma del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
La legge delega, con specifico riferimento all’UPP per la Cassazione, prevede che esso, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, abbia compiti: di assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali; di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici; di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
La stessa legge prevede che l’analogo ufficio presso la Procura generale della Corte di cassazione sia denominato ufficio spoglio, analisi e documentazione, con compiti, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura: di assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l’intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; di supporto ai magistrati comprendenti, tra l’altro, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’articolo 363 del codice di procedura civile; di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici; di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
6. Brevi spunti conclusivi.
Meritano ampia condivisione le conclusioni dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, il quale, con la sua pregevole relazione tematica n. 111 del 25 novembre 2021, dopo un ampio ed approfondito esame dei diversi istituti e delle ricadute pratiche ed operative, ha rilevato che “il complesso delle previsioni normative analizzate prevede l’introduzione di rilevanti novità, di notevole impatto sia sul piano strettamente processuale, con riferimento al giudizio in cassazione, sia sul piano ordinamentale-organizzativo, quanto all’istituzione degli UPP per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di smaltimento dell’arretrato e riduzione dei tempi dei procedimenti civili”.
I profili messi in luce come degni di attenzione “in sede di attuazione delle disposizioni in commento” sono anzi, in particolare, meritevoli di attenta considerazione anche durante il non breve iter di approvazione dei decreti delegati, al fine di somministrare al legislatore delegato, con ogni opportuno strumento istituzionale, dati e riflessioni provenienti dagli operatori pratici e forti della specifica esperienza del giudizio di legittimità.
Pertanto, sarà necessario sottolineare al legislatore delegato la delicatezza e l’importanza:
-di un’adeguata disciplina transitoria per la soppressione della Sezione Sesta civile;
-di una dedicata considerazione delle specifiche esigenze del giudizio in cassazione, quanto ai principi di delega in tema di processo civile telematico e di chiarezza e sinteticità degli atti;
-di seri interventi di effettiva e completa digitalizzazione dell’arretrato e la previsione di un’azione sinergica per assicurare lo spoglio delle sopravvenienze ed il recupero di conoscenza della composizione della pendenza (il cd. “magazzino”) per l’efficace formazione dei ruoli di udienza;
-di avvalersi appieno delle potenzialità offerte dalla generalizzata obbligatorietà del deposito telematico e, più in generale, dalla diffusione del p.c.t. in cassazione;
Dal canto loro, gli Organi apicali della Corte e della Procura generale e, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i loro Organi ausiliari e consultivi sono chiamati, in questo momento, alla massima cooperazione possibile: per la predisposizione del piano organizzativo per l’istituzione dell’UPP in Cassazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR; per la predisposizione delle variazioni tabellari conseguenti all’istituzione ed alla strutturazione dell’UPP in Cassazione; per il coordinamento fra il piano organizzativo per l’istituzione dell’UPP ed il programma di gestione per l’anno 2022, sia pure in un’ottica di graduale raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR; per l’urgente adeguamento dei sistemi informativi della Corte in esito all’approvazione delle riforme processuali.
È uno sforzo eccezionale, come eccezionale è il momento e forse irripetibile è l’evenienza di una tale disponibilità di risorse; la progettualità di ciascuno è coinvolta e doveroso è il contributo anche del singolo: sarebbe davvero disastroso mancare questa opportunità priva di precedenti.
*presidente di sezione della Corte di cassazione