GIUSTIZIA INSIEME

ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN 2036-5993-Registrazione: 18/09/2009 n.313 presso il Tribunale di Roma

    Le nuove disuguaglianze nel lavoro Spazi per un’azione politica nella magistratura associata

    Le nuove disuguaglianze nel lavoro Spazi per un’azione politica nella magistratura associata

    Il titolo di questo convegno non vuole essere programmatico o ipotetico, ma assertivo. Che vi siano disuguaglianze sociali è sotto gli occhi di tutti; che queste investano drammaticamente il lavoro è certificato da ogni studio attendibile di settore.

    Mentre si va consolidando la fase espansiva dell’economia internazionale (con un ritmo di crescita salito nel 2017 al 3,8%, 2,3 nelle economie avanzate) ed il volume degli scambi è aumentato nel mondo del 4,6% (nel 2016 eravamo all’1,6%), il quadro della realtà italiana non è altrettanto uniforme: la ripresa è diffusa nei diversi settori dell’economia, se escludiamo agricoltura e pesca, ma gli investimenti vengono riavviati con lentezza ed il numero degli occupati è sì cresciuto (+ 265 mila), però meno che nel 2016 (+ 293 mila) e comunque in modo diseguale.

    L’incremento di chi ha un lavoro è dovuto in parte alla componente femminile, in misura prevalente agli ultracinquantenni (+ 344 mila).

    Il divario giovani/anziani e nord/sud si è accresciuto nell’occupazione e nella capacità di produrre reddito: intrecciando i due fenomeni abbiamo oltre 20 punti di differenza nel tasso di occupazione giovanile tra le due parti d’Italia.

    Mentre la dinamica salariale resta contenuta, crescono i dipendenti a termine: nel primo trimestre del 2018, dei lavoratori di 25-34 anni il 21,7% è a termine e di questi la metà ha un lavoro di durata inferiore a sei mesi!

    1,1 milione di famiglie ha tutti i componenti privi di lavoro (nel 2008 erano 535 mila), più della metà di queste sono al Sud, dove la tendenza continua ad essere in peggioramento.

    Soltanto il 63% di chi ha avuto un lavoro nel 2018 ha lavorato almeno 36 ore (3/10 meno del 2016, 4,8% del 2007) 1.

    Questi dati dicono ancora poco o nulla sui nuovi lavori: siano essi le collaborazioni organizzate dal committente di fonte normativa (art. 2 d. lgs. 81/2018) siano più concretamente, come nel caso Foodora, le prestazioni sorte in modo incontrollato sulla spinta della richiesta del mercato (o piuttosto della necessità di sbocchi da parte della popolazione giovanile?).

    Non occorre essere sociologi per affermare che la precarietà – cresciuta in un organismo privo di anticorpi – genera malesseri universali: povertà ed instabilità economica, insicurezza sociale, insoddisfazione esistenziale. Ciò accade mentre i giudici europei continuano a ricordarci che “ la stabilità dell’impiego è un elemento portante della tutela dei lavoratori 2 .

    Ma l’arretramento delle tutele legislative ed il ridimensionamento della spesa anche nell’Amministrazione addetta alla vigilanza sui luoghi di lavoro comportano altri effetti nel quadro economico descritto: nel primo trimestre 2018 le denunce per infortuni mortali all’INAIL sono state 212, l’11,57% in più del 2017. L’incremento è confermato dai dati dei mesi successivi.

    In un contesto simile non è dunque banale ricordare che i tre diritti sociali fondamentali, all’istruzione, al lavoro e alla salute – accomunati nel titolo III della Cost – sono, oltre che propri dell’individuo, interesse della collettività.

    Diversamente dai diritti di libertà, i diritti sociali sono concepiti anche per il benessere della società e perciò obbligano lo Stato a intervenire positivamente nel creare istituti atti a renderne possibile il loro godimento pieno. Si può dire, dunque, che a ben vedere pure i diritti sociali siano diritti di libertà, perché “ costituiscono la premessa indispensabile per assicurare a tutti i cittadini il godimento effettivo delle libertà politiche 3.

    Da almeno trent’anni il policentrismo dei luoghi di potere e la crisi diffusa della rappresentanza hanno accresciuto l’importanza della magistratura nel nostro tessuto civile. L’A.N.M. ne è sempre stata consapevole, poiché ha sempre partecipato attivamente al dialogo sociale.

    Lo si deve alla coesione ed alla fermezza che la categoria ha mantenuto nei momenti di maggiore incertezza istituzionale, dal periodo del terrorismo a quello della messa in discussione dell’unità del C.S.M. e della giurisdizione. Ma i fattori esterni che hanno conferito quell’importanza sono anche esterni e indipendenti dalle spinte dei rappresentanti della giurisdizione: vi hanno concorso la debolezza della politica, la supplenza conseguentemente assegnata da una legislazione incapace di dare risposte chiare alle nuove domande di giustizia ed ora le tensioni sociali favorite dalla crisi del 2008, sebbene queste ultime comportino un calo di fiducia verso tutte le istituzioni, compresa quella giudiziaria.

    La magistratura nel suo complesso non ha mai ambito ad avere più potere, tanto meno ha voluto assurgere al ruolo - scomodo e dissonante dalla funzione che le è assegnata - di supplente di altri poteri dello Stato. Ma per la diretta coscienza che essi hanno del livello di attuazione dei diritti costituzionali, i magistrati sono, attraverso l’esercizio della giurisdizione, interpreti e testimoni degli interessi e delle aspettative dei singoli e della collettività 4: e allora all’A.N.M. compete la sintesi politica di queste esperienze, sintesi che deve avvenire attraverso un colloquio costante coi poli di riferimento istituzionale e sociali interessati alle vicende della giustizia.

    Nella centralità evidente di questo ruolo il convegno di oggi ci interroga sulla presenza dell’Associazione nel quadro attuale di attuazione dei diritti al lavoro ed alla stabilità sociale, nel quale la magistratura vede interventi legislativi tesi a ridimensionare la centralità del processo nella risoluzione dei conflitti, a dettare norme dirigistiche sull’interpretazione della legge, ad inserire meccanismi di applicazione automatica delle tutele civilistiche riconosciute dall’ordinamento.

    Se l’ampliamento eccessivo della discrezionalità del giudice può rendere labile la sua soggezione alla legge prescritta dall’art. 101, co. 2, Cost., la sua negazione lo priva della capacità di essere l’arbitro del caso concreto, calando la vicenda processuale nel giusto contesto ed applicando la norma secondo ragione e Costituzione.

    Guai se la giurisdizione pretendesse d’incidere sui modelli sociali. Guai però se ne venisse accreditata l’immagine d’un costoso ingombro rispetto alle esigenze dell’economia, come alcune esternazioni pubbliche hanno inteso fare a commento anche di riforme recenti.

    L’A.N.M. ha di che vigilare, dunque, perché la funzione giudiziaria venga assicurata all’interno dei limiti che le sono propri, consentendo al giudice d’essere partecipe della promozione del diritto che è insita nell’art. 3, secondo comma, Cost.: su questo piano è dato a noi giudici del lavoro applicare le sanzioni o, laddove sia consentito, imporre comportamenti per rimuovere disuguaglianze e discriminazioni, ad esempio ad esempio nei confronti di una donna o di un handicappato; in questo esercizio si rivela la funzione promozionale dei diritti attraverso il processo, una funzione che va verso non solo la loro universalizzazione, ma anche la loro specificazione: “ si tratta ormai della «religione civile» dei paesi democratici. Si tratta ormai di una meta ideale dalla quale non si può più tornare indietro. Meraviglia che se ne parli così poco nel nostro Paese che da qualche tempo sembra in adorazione del libero mercato 5 .

    Provando a leggere la realtà normativa di oggi in questo convegno si è dubitato del fatto che l’art. 3, secondo comma, sia ancora al centro degli obiettivi del legislatore. Si è persino affacciata l’ipotesi che l’idolatria così denunciata sul finire del secondo scorso sia oggi diventata religione, assumendo l’enunciato dell’art. 41, primo comma, Cost. come nuovo principio di riferimento.

    Sono diagnosi forse in parte pessimistiche. Possiamo sperare non sia casuale che tra i principali studiosi contemporanei in diverse discipline ritorna la parola chiave 6 generata dalla sintesi tra l’égalité e la fraternité: sorta in vista dell’alleanza dei singoli nei confronti delle relazioni di concorrenza prodotte dal mercato del lavoro, oggi la solidarietà va predicata tra paesi nell’ottica d’una ricostruzione della coesione sociale e dell’integrazione politica per rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un bilanciamento equo dei vantaggi nell’Unione europea.

    Proprio dalla Corte dell’Unione arrivano i segnali della centralità della funzione giudiziaria, in un monito ai giudici nazionali a non deflettere dall’opera di adeguamento del diritto interno per conferire efficacia pratica ai diritti sociali 7.

    E’ la vitalità del diritto del lavoro che viene dall’interpretazione della realtà. Quanto esso sia ancora dinamica e impregni l’ordinamento l’ha ricordato la stessa Corte costituzionale, a proposito del regolamento delle spese di lite, neutralizzando il tentativo di sottrarre al giudice il ruolo di protagonista del processo 8.

    Sul piano processuale, dunque, ma anche su quello dell’affermazione delle tutele c’è spazio per un’azione dell’A.N.M. sinergica con le altre forze sociali, prime tra tutte quelle che operano nella giurisdizione. E’ un’azione non solo possibile, ma prima ancora doverosa, perché i magistrati non possono non essere a fianco dei soggetti più deboli, di coloro che non trovano protezione per i loro diritti in un ordinamento democratico.

    1 * Il testo ricalca il contenuto dell’intervento a conclusione del Convegno organizzato a Roma il 21 maggio 2018 .

    I dati riportati sono tratti dal rapporto annuale Istat 2017.

    2 Corte giustizia, 14 settembre 2016, c-16/15, Lopez, p. 27; ma prima di allora già Corte giust., 4 luglio 2006, c-212/04, Adeneler, 62.

    3 P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di liberà, introduzione a P. Ruffini, Diritti di libertà, La Nuova Italia, Firenze 1946, seconda edizione.

    4 E’ la parafrasi alle parole di A. Criscuolo, nell’intervento all’inaugurazione del XIX Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, Genova, 18 novembre 1987.

    5 Cfr. N. Bobbio, Teoria generale della politica, 1999, Einaudi, Torino, 464.

    6 Cfr. S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, 2014, Laterza, Bari; J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea , Laterza, Bari, 2013.

    7 Mi riferisco ad es. a CGUE 7 marzo 2018, c-496-16, Santoro, 51, nonché alle conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar presentate il 26 ottobre 2017 nella stessa causa, 64-66.

    8 Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77.

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