Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo [dieci giorni] e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 7 comma 2 Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 7 sono accomunate dal coinvolgimento di “interessi fondamentali della comunità, come tali suscettibili di prevalere su quelli tutelati con gli obblighi di preavviso e indicazione della durata”
M. Dell'Olio, Sciopero e preavviso nei servizi pubblici essenziali (nota a C. Cost. n. 276 del 1993), in G.Cost, 1993, 1957.
Per sciopero generale deve intendersi l'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato.
Delibera n. 134 del 2003 Commissione di garanzia sugli scioperi:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Art. 2 e 11 Costituzione
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90. Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
Comunicato stampa della Commissione di garanzia sugli scioperi, 2 ottobre 2025
“In occasione dell'intervento militare NATO in Jugoslavia, la Commissione [di garanzia sugli scioperi] è stata chiamata a valutare l'impatto di astensioni collettive sui servizi essenziali, a tal proposito, con le dell. nn. 00/43 del 27 gennaio 2000, 00/90 del 17 febbraio 2000, 00/137 del 9 marzo 2000, 00/162 del 23 marzo 2000 i garanti hanno adottato una linea assolutoria, la quale, sostanzialmente, riconosce ai soggetti collettivi proclamanti, per tale avvenimento, la possibilità in astratto che in tali situazioni possa ricorrere l'applicazione del comma 7 dell'art. 2, l. n. 83/2000, per giustificare un'ipotesi di violazione del termine legale di preavviso, oltre che la violazione di un periodo indicato di franchigia, durante il quale, come è noto, non si dovrebbe dar luogo ad azioni di sciopero. …È interessante rilevare come tali interventi assumano, in motivazione, «l'innegabile fatto che azioni di lotta in difesa della pace rientrano storicamente nella tradizione dei sindacati».
G. Pino, Sciopero generale, servizi essenziali e Commissione di garanzia. Alcuni spunti di riflessione, in Dir. relaz. ind., fasc.2, 2003.
“Da questo punto di vista, ai fini della ponderazione con i diritti della persona salvaguardati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, lo sciopero economico-politico è avvicinabile allo sciopero economico-contrattuale. L'analogia di natura degli interessi, a sostegno dei quali lo sciopero nell'una e nell'altra ipotesi viene proclamato, giustifica l'assoggettamento di entrambe alla disciplina dell'art. 2 anche per quanto concerne l'obbligo di preavviso e di indicazione della durata dell'astensione dal lavoro, tenuto conto che la forza di pressione dello sciopero nei pubblici servizi essenziali si esplica più attraverso il danno inflitto agli utenti che attraverso il danno arrecato alle amministrazioni o alle imprese erogatrici.
Di tutt'altra natura sono gli interessi difesi dai lavoratori nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2: poichè ineriscono alla persona e a interessi fondamentali della collettività, il bilanciamento con i diritti degli utenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge deve avere un esito diverso e meno incisivo sull'esercizio del diritto di sciopero”.
Corte Costituzionale, sentenza n. 276 del 1993
La Corte [Costituzionale n. 276/2023] - pur senza porre una definizione della nozione di "ordine costituzionale" a difesa del quale può essere proclamato uno sciopero che nei servizi pubblici essenziali può essere senza preavviso e predeterminazione di durata - ha comunque considerato come sciopero (tipicamente per fini non contrattuali), rientrante in questa prima delle due fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, quello che sia inerente ad "interessi fondamentali della collettività". I quali - può ora rilevarsi - vanno ricercati innanzi tutto tra i "principi fondamentali" del Preambolo della Costituzione. Tra questi l'art. 11 Cost. stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionale.
La collocazione del ripudio della guerra tra i principi fondamentali della Costituzione consente di affermare che esso costituisce un "interesse fondamentale della collettività" e quindi la legittimità dello sciopero contro la guerra è riconducibile - oltre che in generale alla fattispecie dello sciopero per fini non contrattuali quale "mezzo idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost." (così C. cost. n. 276/93 e prima ancora C. cost. n. 290/74,oltre che C. cost. n. 165/83, tutte sopra cit.) - anche in particolare alla specifica previsione dell'art. 2, ultimo comma, della cit. legge n. 146 del 1990, in disparte peraltro …il pieno riscontro, o meno, della fattispecie contemplata da tale disposizione in riferimento alla necessità dell'immediatezza della possibile compromissione dell'ordine costituzionale affinché anche l'iniziativa dello sciopero possa essere senza preavviso e senza previa indicazione di durata..
In conclusione deve affermarsi in diritto il principio che lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono costituire condotta, antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri prescritti requisiti, al procedimento di repressione di cui all'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300.
Corte di Cassazione lavoro, sentenza n. 16515/2004
L'ordine costituzionale, invece, attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita; tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 46340/2012