GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Giustizia e politica. Lo strano caso  del rito Fornero

    Giustizia e politica. Lo strano caso del rito Fornero

    Nell’aula delle cause di lavoro le parti guardano il giudice con occhi smarriti.

    Mentre tenta la conciliazione della causa, snocciola loro le incertezze del percorso processuale che li attende: perché, se anche dovesse decidere rapidamente la loro causa di licenziamento, chi di loro sarà soccombente potrà fare opposizione all’ordinanza, tornando davanti allo stesso giudice; seguirà l’appello (che però qui si chiama reclamo) e o poi magari in giudizio in Cassazione. Nel frattempo è difficile capire su quale base avviare il tentativo di conciliazione, perché il lavoratore che rivendichi anche le retribuzioni per lo straordinario non pagate e contestate dal datore di lavoro, dovrà fare un’altra causa, di cui le parti ancora non conoscono il valore economico, e perché, di conseguenza, non essendo stata iniziata questa causa ulteriore, sia impossibile pronosticare durata e costi del loro processo e, tanto meno, il fondamento delle loro posizioni.

    Nell’aula a fianco i difensori dell’imprenditore convenuto quasi implorano il giudice affinché riunisca le due cause intentate al loro cliente: i due lavoratori sono stati licenziati con l’accusa di averlo derubato insieme, nello stesso turno di servizio. “Ma come faccio a riunirle – replica il giudice – se le due cause di licenziamento procedono con riti diversi? Non è colpa di nessuno se avete assunto il secondo lavoratore ad aprile 2015 e dunque non gli si applica più il rito Fornero. Mica posso riunire due processi che hanno regole diverse! ”.

    Sono scene di ordinaria follia processuale. Si ripetono da anni, da quando cioè, con le legge 92/2012 (cd. legge “Fornero”), il nostro legislatore pensò che per fare durare meno le cause di licenziamento, bisognasse introdurre un nuovo rito, più celere e sotto l’occhio vigile del presidente del tribunale, che avrebbe assicurato priorità a questi giudizi. Così – si diceva – si sarebbe garantita più certezza agli imprenditori sulla durata della causa e dunque sulla sorte del lavoratore che avevano licenziato. Così – si annunciava – si sarebbero avuti tempi più rapidi per la nostra giustizia del lavoro e ci saremmo conquistati la fiducia degli investitori stranieri.

    Come se – fu subito replicato – la durata dipendesse dall’inadeguatezza del processo del lavoro. Come se imporre due fasi di cognizione in primo grado (art. 1, co. 51, l. 92/2012), mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura dei gradi superiori (art. 1, co. 59 e 62), significasse accelerare il processo. Come se impedire al lavoratore di fare un’unica causa per tutte le sue pretese (art. 1, co. 48 e 56) fosse scelta conforme a criteri d’economia processuale. Come se la priorità ai processi per i licenziamenti (art. 1, co. 65) non potesse garantirsi anche con gli strumenti organizzativi già a disposizione dei presidenti di sezione e di tribunale.

    Queste obiezioni furono presto avallate dai risultati sul campo. In pochi mesi tutti – magistrati, avvocati, sindacati dei lavoratori, associazioni degli imprenditori – si appellarono in vario modo alla politica per cancellare quel processo insensato. Tutti tranne qualche anima bella, in verità, poco avvezza alla frequentazione dei processi.

    La cronistoria che segue è l’emblema della distanza che purtroppo divide la volontà legislativa dalle esigenze della giustizia.

    Marzo 2014. Dopo alcuni abboccamenti preliminari, l’ANM incontra a Firenze l’Associazione degli avvocati giuslavoristi italiani. Insieme elaborano un testo con sei disposizioni normative brevi e lineari. Esse prevedono l’abrogazione del rito Fornero, la prescrizione di regole organizzative per garantire la via preferenziale alle cause di licenziamento, l’introduzione di due norme chiarificatrici sulla competenza per le controversie del socio lavoratore di cooperativa e del lavoratore vittima di licenziamento discriminatorio.

    5 maggio 2014. ANM ed AGI presentano la bozza di proposta al ministro della giustizia Orlando: il suo compiacimento viene espresso con toni espliciti, sia per il contenuto del testo sia per la concordanza tra magistrati, avvocati e – come questi ultimi tengono a ribadire – organizzazioni sindacali di lavoratori ed imprenditori. Si parla dell’eventualità d’una approvazione celere dietro proposta governativa.

    15 maggio 2014. ANM e AGI riscontrano una sollecitazione del ministro offrendo una proposta di disciplina transitoria alternativa a quella già presente nella bozza presentata nell’incontro al Ministero.

    Da quel momento cala il silenzio, mentre inizia l’iter parlamentare del disegno di legge delega sul processo civile.

    10 dicembre 2014. Viene approvata la legge n. 183 di delega al Governo per le riforme del cd. Jobs act.

    7 marzo 2015. Entra in vigore il decreto legislativo 23/2015 che, in attuazione della delega, introduce il cd. “contratto a tutele crescenti” ed abolisce il rito Fornero. Non è prevista disciplina transitoria. Perciò l’abrogazione vale solo per i lavoratori assunti da quella data. Per tutti gli altri il rito Fornero continua ad applicarsi.

    15 giugno 2015. L’ANM è in audizione alla Commissione giustizia della Camera sul d.d.l. per il processo civile. Spieghiamo la novità apportata dal d. lgs. 23 e l’incongruenza della sopravvivenza del rito Fornero anche dopo la sua abrogazione, limitata ai nuovi assunti. Gli avvocati dell’AGI rincarano la dose. La presidente Donatella Ferranti interviene a placare il mormorio di stupore che si leva dai banchi degli onorevoli. Usciamo dall’aula della Commissione nuovamente fiduciosi sulla comprensione del problema.

    10 marzo 2016. Viene approvato alla Camera il ddl sulla delega per il processo civile. L’art. 2 riproduce integralmente il testo elaborato da ANM e AGI. Sono norme che, se varate definitivamente, non necessitano di attuazione.

    23 novembre 2016. Audizione dell’ANM in Commissione giustizia del Senato. Vengono riproposti gli stessi argomenti spesi nelle varie sedi istituzionali precedenti sulla necessità e, a questo punto, urgenza dell’approvazione delle norme sul rito per i licenziamenti. Con l’entrata a regime del Jobs act, si moltiplicano le incongruenze del doppio regime processuale, sommate a quelle già esiziali del rito Fornero.

    In questo momento il ddl per la delega al Governo sul processo civile giace al Senato in attesa di conoscere il suo incerto destino, legato come ovvio alle sorti della legislatura. Il timore è di vederlo arenare come già tanti altri progetti precedenti, anche perché molte disposizioni che vi sono inserite sono obiettivamente discutibili e sono state criticate dall’ANM stessa.

    I contatti informali col ministero e con parlamentari per instradare le norme lavoristiche su un percorso apposito, anche urgente (la sopravvivenza del rito Fornero dopo l’abrogazione disposta dal Jobs act giustificherebbe una soppressione immediata) non hanno avuto risultato.

    Tutti insomma si dicono d’accordo per la soluzione che l’ANM ha suggerito tre anni fa e che da allora i giudici del lavoro invocano. Ma, nonostante ciò, siamo ad un binario morto.

    Non è bastata l’iniziativa congiunta di magistrati ed avvocati, pur salutata dal ministro della giustizia con dichiarazioni di soddisfazione e di auspici favorevoli per esperienze future analogamente virtuose. Non è servito il fronte compatto dei sindacati e degli imprenditori. Neppure la stupefatta riprovazione espressa da alcuni parlamentari quando gli si sono state illustrate le conseguenze sulla coesistenza del doppio (o triplo) rito per i licenziamenti sono andate oltre l’esteriorità della reazione.

    Negli ultimi lustri la politica in materia di giustizia del lavoro ha seguito una direzione unica, di compressione delle tutele fondamentali e dissuasione dall’azione processuale: questi disegni sono stati perseguiti anche a costo di scaricare sulla parti del processo prezzi elevati in termini di prevedibilità delle decisioni, tenuta costituzionale dei nuovi assetti normativi, razionalità delle soluzioni.

    Sono effetti oggi non ancora vistosi, ma destinati a consolidarsi quando arriveranno le prime pronunce di rottura del nuovo sistema, di cui abbiamo già alcune avvisaglie.

    Il nuovo corso politico-economico non è stato contrastato dalla magistratura del lavoro neppure quando si è espresso con interventi assurdi nelle ricadute processuali ed indifferenti al quadro sistematico, persino costituzionale. Non è chiaro però, di fronte a vicende quale quella del rito per i licenziamenti, a cosa alludano il ministro o le forze governative quando invochino atteggiamenti di collaborazione da parte dell’ordine giudiziario.

    Intanto, nella sua pubblica udienza, il giudice continua paziente a cercare di fare comprendere gli svariati risvolti dei futuri passaggi processuali alle parti venute nell’aula decise ad ottenere giustizia. Non cerca di spiegare loro perché sia tutto tanto complicato ed apparentemente illogico. Il lavoratore e l’imprenditore ascoltano, voltandosi talvolta verso il rispettivo difensore. Probabile che colgano in lui lo stesso sguardo sconsolato di chi siede loro di fronte.

    Marcello Basilico

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