Impiego di intelligenza artificiale in sede di offerta tecnica nell’ambito di una gara pubblica di appalto: ammissibilità, giudizio sull’anomalia dell’offerta e relativo sindacato giurisdizionale (Nota a TAR Lazio, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 4546)
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La decisione nel quadro normativo e giurisprudenziale concernente l’utilizzo dell’I.A. nei contratti pubblici. – 3. L’anomalia dell’offerta e l’impiego di sistemi di I.A. – 4. La valutazione discrezionale dell’offerta tecnica (che include impiego di sistemi di I.A.) e il perimetro di estensione del sindacato giurisdizionale. – 5. I.A. nei contratti pubblici: approdi e prospettive. – 6. Alcune considerazioni conclusive.
1. Il caso di specie
La concreta fattispecie oggetto della presente disamina concerne una gara indetta da Consip S.p.A. per la stipula di un accordo-quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. n.36/2023, avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ubicati nella Regione Umbria.
In particolare, la società Romeo Gestioni S.p.A., collocatasi in terza posizione (la prima non utile ai fini dell’aggiudicazione) nella graduatoria stilata all’esito della suddetta gara pubblica, impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura in favore di Dussmann Service S.r.l. (prima classificata) e del raggruppamento temporaneo d’imprese tra Samsic Italia S.p.A. e Gestione Servizi Integrati S.r.l. (seconda classificata), così come tutti gli atti di gara, rilevandone l’illegittimità in ragione di una “asserita macroscopica anomalia delle offerte” presentate dalle aggiudicatarie.
Nel dettaglio, la ricorrente, con specifico riguardo all’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario Dussmann, rilevava come il medesimo avesse operato una “sottostima delle attività remunerate a canone (aventi marginalità ridotta)” e sovrastimato servizi più remunerativi in base a proprie ipotesi interne non riscontrate da criteri oggettivi.
Inoltre, in sede di ricorso, lamentava la mancata quantificazione di specifiche voci di costo, evidenziando come Dussmann non avesse stimato il costo della manodopera relativo a 22 delle 45 voci dei fogli ARP_PT e ARNP_PT (attività a richiesta programmabili e non programmabili), di fatto non compilando le relative caselle e così compromettendo l'equilibrio complessivo dell'offerta.
Ancora, contestava in atti la "totale inadeguatezza della figura offerta da Dussmann ad assumere il ruolo – centrale nell’economia dell’appalto – del gestore operativo", così come, segnalava una "illegittima modifica postuma dell’offerta” nella misura in cui Dussmann, dopo aver dichiarato nell'offerta tecnica di impiegare addetti con almeno tre anni di esperienza, avesse poi precisato nei giustificativi che molte attività sarebbero state eseguite da apprendisti.
Aspetto poi di particolare rilievo, oltre che inedito e, in quanto tale, anche censura formulata che si ritiene maggiormente significativa, pare quello concernente l’impiego di intelligenza artificiale (in particolare, ChatGPT-4 OpenAI) in sede di offerta tecnica ad opera della società risultata aggiudicataria e conseguente – asserita – irragionevolezza dell’offerta della medesima.
Sotto tale profilo, la società ricorrente contestava nello specifico i singoli punteggi “molto elevati'" (nella fattispecie 16) assegnati all'offerta di Dussmann in ragione delle intelligenze artificiali di cui l’aggiudicataria aveva dichiarato di volersi avvalere in relazione a specifici criteri di valutazione tecnica di cui al Capitolato d’oneri (B1, C1, C2, C3 e D1).
In tal senso la ricorrente censurava l'"illogicità dell’operato della Stazione appaltante" per aver la medesima "accolto positivamente, senza alcun approfondimento istruttorio, l’utilizzabilità dell’IA nell’ambito del servizio di cui si discute". In tal modo, infatti, si poneva in evidenza come il contenuto dell’offerta scontasse "un problema di indeterminatezza e di genericità, perché – dietro l’uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta perfino criptico – si nasconde la descrizione di modelli astratti la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare".
Sempre in relazione allo specifico profilo concernente l’impiego di intelligenza artificiale in sede di offerta tecnica, la società ricorrente lamentava altresì la sostanziale esiguità dell'importo esposto dall’aggiudicataria per "altri costi", ritenendo che l'importo di € 1.630.000,00 indicato da Dussmann per tale voce fosse modesto e che i costi aggiuntivi reali sarebbero stati molto superiori (€ 4.500.000,00), includendo quelli relativi alla "sofisticatissima rete di sensori necessaria per il funzionamento dell’IA".
In definitiva, la Romeo Gestioni S.p.A chiedeva l'annullamento di tutti gli atti impugnati e la conseguente riformulazione della graduatoria, con aggiudicazione della procedura pubblica di cui trattasi in suo favore.
2. La decisione nel quadro normativo e giurisprudenziale concernente l’utilizzo dell’I.A. nei contratti pubblici
La sentenza in commento rappresenta, di fatto, una prima apertura esplicita del giudice amministrativo italiano rispetto all’uso dell’I.A. nell’ambito della contrattualistica pubblica[i].
Questione centrale che emerge dalla pronuncia si ritiene poi non tanto quella relativa alla possibilità di impiego dell’intelligenza artificiale nel settore in questione, ma piuttosto come e a quali condizioni, tale uso sia legittimo: sotto tale profilo i giudici nella sentenza de qua paiono approdare alla dichiarazione di principio per cui l’I.A. sarebbe impiegabile nella misura in cui rimanga strumento di ausilio, trasparente, controllato e verificabile.
Nel merito, il T.a.r., pronunciandosi sulla specifica questione, rileva come l’aggiudicataria abbia previsto un impiego dell’I.A. “mirato e specifico (…) solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti” (non generico o indefinito) come supporto alle attività di elaborazione dati per migliorare efficacia ed efficienza del servizio.
La pronuncia in esame, pertanto, si ritiene si collochi a pieno titolo nell’ambito di un processo – in divenire – circa il sempre maggiore impiego di strumenti e tecniche di intelligenza artificiale, anche nell’ambito della contrattualistica pubblica[ii].
Ebbene, in senso generale, considerando le scarse risorse, sia umane sia materiali, in capo alle pubbliche amministrazioni, oltre che le sempre rinnovate funzioni attribuite alle medesime, anche in relazione ai rapidi mutamenti e alle istanze che provengono dalla società sul fronte tecnologico, con tutta evidenza si colgono aspetti positivi legati all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito delle stesse gare pubbliche, tra i quali: la riduzione di rischi di disparità di trattamento e di eventuali errori umani; la prevenzione e riduzione di fenomeni corruttivi; l’espletamento di una completa istruttoria; la potenziale prevedibilità delle decisioni, anche in ottica di certezza giuridica[iii].
In tal senso, come noto, occorre rammentare come il legislatore si sia peraltro orientato verso una decisa digitalizzazione dei contratti pubblici già con il previgente Codice contratti, d.lgs. n. 50/2016, il quale all’art. 44 prevedeva l’adozione di un regolamento per la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici “anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”; regolamento di seguito effettivamente adottato mediante il d.m. n. 148/2021, il cui art. 21 era specificamente dedicato all’aspetto della valutazione delle offerte tecniche[iv].
Sempre rispetto alla delicata fase della valutazione delle offerte, peraltro – come noto – oggetto di nutrito contezioso avanti al giudice amministrativo, lo stesso d.d.l. delega n. 2330-A, recante delega al Governo in relazione alla materia dei contratti pubblici, nell’ambito dei principi e criteri direttivi, menzionava espressamente anche l’individuazione delle ipotesi nelle quali le stazioni appaltanti potessero ricorrere ad automatismi in sede di valutazione delle offerte.
In tal senso, anche in dottrina, si è dunque posto in luce come già la menzionata legge delega suddetta abbia di fatto lanciato la sfida, sul fronte giuridico e normativo, oltre che tecnico-culturale, circa l’impiego della tecnologia, anche algoritmica, rispetto all’attività di valutazione delle offerte tecniche in sede di procedure ad evidenza pubblica[v].
Del resto, l’utilizzo di strumenti informatici e telematici è, ormai, ritenuto un dovere per le tutte le pubbliche amministrazioni nell’ambito del nostro sistema giuridico, con l’evidente obiettivo di rendere l'attività amministrativa maggiormente efficiente, così come si evince oggi dal dettato dell’art. 3-bis della l. 241/1990, inserito a seguito della novella del 2005, il quale dispone che le amministrazioni incentivano l’uso della telematica anche nei rapporti con i privati al fine di conseguire maggiore efficienza nella loro attività. Prima ancora l’accento sulla rilevanza del dato digitale si ravvisava evidentemente nel Testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), oltre che nel Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005).
Nel quadro normativo interno una consacrazione della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici si è ottenuta poi, con evidenza, mediante l’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, di revisione della previgente disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, così come emerge in particolare agli artt. 20, 27 e 28 del predetto Codice, circa l’impiego di strumenti telematici nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica[vi].
Con l’approvazione di tale compendio normativo, infatti, si è assistito all’introduzione di istituti e principi concernenti l'azione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, tra i quali spiccano specifiche previsioni con riferimento all’impiego di strumenti informatici e telematici. L’idea del legislatore in tal senso è quella della implementazione di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), volti a rendere l’iter più efficiente, veloce, sicuro e trasparente rispetto a quello tradizionale, fondato essenzialmente sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte, in una logica complessiva di gestione, tramite piattaforme, dell’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione all’esecuzione[vii].
In tal senso, evidentemente, nell’ambito delle disposizioni di cui alla Parte II del Libro I del Codice, in particolar modo rileva, ai fini della presente trattazione, il dettato di cui all’art. 30 del Codice, rubricato "Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici", previsione di fatto innovativa nell’ordinamento nazionale, finalizzata all’individuazione dei principi da rispettare in caso di utilizzo di procedure automatizzate, sebbene dalla portata evidentemente settoriale, rilevando la stessa unicamente per il settore dei contratti pubblici[viii].
Alla luce dell’art. 30, in dettaglio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, allo scopo di migliorare l'efficienza, “provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia”[ix]. Ebbene, per “disposizioni in materia” si ritiene debbano intendersi le previsioni generali di cui alla normativa eurounitaria in merito all’impiego dell’intelligenza artificiale, oltre che la successiva recente normativa interna sul punto[x], bensì anche i principi di conoscibilità, comprensibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica, codificati nell’ambito dell’art. 30 in parola, peraltro anche sulla base degli approdi della giurisprudenza amministrativa in argomento[xi].
Così, in dettaglio, per conoscibilità e comprensibilità si intende anzitutto il diritto per ciascun operatore economico di conoscere e comprendere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino, oltre che di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Quest’ultimo principio, del resto, pare cruciale ai fini della stessa trasparenza algoritmica, in particolar modo con riferimento a sistemi di I.A. detti "black box” e machine learning, i quali, evidentemente, rendono particolarmente complessa una effettiva comprensibilità ex post nel dettaglio della stessa logica utilizzata. Da questo punto di vista, la trasparenza nel contesto in questione, andando oltre la mera pubblicità, deve intendersi quale intellegibilità dell’azione amministrativa, in particolar modo laddove la stessa implichi l’impiego di algoritmi.
In merito, il Consiglio di Stato, in seno alla relazione sullo schema definitivo di Codice contratti, ha chiarito come nell’ambito delle procedure di gara siano ad oggi perlopiù impiegati algoritmi c.d. semplici o “condizionali” (e non di apprendimento), che concretamente rispondono allo schema “if …, then...” e vengono pertanto utilizzati per il confronto automatico di taluni parametri caratterizzanti le offerte e conoscibili. Con la conseguenza per cui, maggiori timori e problematiche anche applicative paiono sorgere rispetto all’utilizzo di sistemi di IA c.d. machine learning, ossia in grado di elaborare un modello matematico-numerico che, sulla base dell’allenamento svolto su vecchi set di dati, sia in grado, ove sia presentato un nuovo set, di effettuare una previsione con un certo grado di accuratezza[xii].
La stessa dottrina che recentemente si è occupata del tema, del resto, ha posto in evidenza le stesse implicazioni pratiche e le criticità legate ai predetti concetti di conoscibilità e comprensibilità, specialmente con riferimento al codice sorgente: così, ci si è chiesti in proposito quanto davvero sia indispensabile conoscere il codice sorgente al fine di disporre di una decisione pienamente comprensibile sia per l’interessato, sia per il giudice eventualmente investito della questione e in che misura possa altresì configurarsi un rischio di sacrificare inutilmente diritti di proprietà intellettuale che vengono in rilievo in relazione all’applicazione di tale tecnologia[xiii].
Il codice sorgente, in particolare, occorre sia esplicitato nell’ambito di procedure automatizzate al fine di comprendere la decisione e, dunque, in ottica di trasparenza dell’iter procedurale, ma tale codice per essere davvero intellegibile richiede evidentemente il possesso di competenze tecniche e informatiche altamente specialistiche e, nell’ipotesi di impiego di algoritmi di apprendimento, il processo decisionale seguito risulterebbe ad ogni modo – come anticipato – molto difficile da comprendere a posteriori.
In questo senso la stessa normativa di riferimento, ossia in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 30 CCP fanno riferimento alla necessità per la stazione appaltante di garantire la disponibilità del predetto codice sorgente, bensì anche di ogni elemento utile a comprendere le “logiche di funzionamento” e dunque la complessiva “logica utilizzata”.
Ancora, in applicazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica, occorre sussista nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare, ovvero smentire, la decisione automatizzata. In merito, anche nell’ambito della nutrita dottrina che sino ad oggi si è occupata del tema, si è parlato di "riserva di umanità"[xiv], quale necessità di assicurare ad ogni modo una supervisione umana, così come, conseguentemente e da ultimo, garantire la stessa legittimità delle decisioni amministrative implicanti l’impiego di sistemi di I.A.
Infine, in ragione del principio di non discriminazione algoritmica, il titolare è chiamato ad attuare precise e concrete misure tecniche e organizzative, al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. In tal senso, in particolare, il rischio di c.d. bias cognitivi determinati dalla stessa formula algoritmica ha dato vita a concrete preoccupazioni, così come peraltro posto in evidenza nell’ambito di ormai note fattispecie prese in esame dallo stesso giudice amministrativo in relazione a discriminazioni perpetrate in sede di procedure di assunzione del personale docente[xv].
In particolar modo dal 2019 si è assistito, infatti, sul fronte della giurisprudenza amministrativa nel solco della suddetta normativa approvata sull’argomento, ad una rilevante produzione di pronunce, anche e soprattutto al fine di indirizzare l’azione delle pubbliche amministrazioni in particolar modo sul tema delle procedure di concorso, ovvero di gara in relazione alla digitalizzazione, quest’ultima anche intesa in senso ampio quale impiego di tecnologie di intelligenza artificiale nell’ambito di procedure pubbliche[xvi].
3. L’anomalia dell’offerta e l’impiego di sistemi di I.A.
Nella fattispecie in esame, con il primo motivo di ricorso, si lamenta anzitutto la manifesta anomalia delle offerte formulate da entrambe le controinteressate. In buona sostanza, il T.a.r. nella sentenza, rispetto alla specifica questione, rileva come il ricorrente non abbia dimostrato che le offerte delle due aggiudicatarie fossero talmente irragionevoli o prive di sostenibilità da richiedere l’annullamento dell’aggiudicazione e segnala come che i chiarimenti forniti dalle società aggiudicatarie siano di contro stati ritenuti idonei a giustificare la congruità delle relative offerte.
In proposito, si precisa nella sentenza come il RUP nel caso si specie, stilata la graduatoria e accertato il carattere anormalmente basso delle offerte presentate dalle prime due graduate, avesse inviato a queste ultime una prima richiesta di giustificativi; gli operatori in questione davano seguito alla suddetta richiesta fornendo un riscontro. Di seguito, tuttavia, Commissione e RUP, non ritenendo soddisfacenti le prime giustificazioni, presentavano richiesta di ulteriori spiegazioni alle suddette società già interpellate alla quale le stesse parimenti rispondevano. La Commissione, sulla base di tali risultanze, giudicava da ultimo congrue le offerte formulate.
Da tale angolo visuale, questione centrale oggetto della pronuncia in commento concerne, come accennato, la legittimità dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito delle offerte tecniche, ma soprattutto, in particolare, la rilevanza di tale strumento rispetto alla congruità delle offerte, ovvero se l’impiego delle predette tecnologie possa costituire un elemento di anomalia e, dunque, di violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
In questo senso, nella sentenza in esame si è approdati alla conclusione per cui l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non integrerebbe in quanto tale un elemento di anomalia, quale strumento tecnico di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati finalizzato al potenziamento dell’efficienza e della qualità dei servizi resi, oltre che non in contrasto con le previsioni di cui alla lex specialis.
Così, dalla sentenza sembrerebbe emergere un ulteriore aspetto per cui la valutazione di congruità delle offerte “assistite da I.A.” non seguirebbe criteri differenti, ma dovrebbe soggiacere alle previsioni di cui all’art. 110 d.lgs. 36/2023 s.m.i. concernente le offerte anormalmente basse.
In altri termini, con la sentenza in questione si palesa come la verifica di anomalia, ex art. 110 Codice dei Contratti pubblici, si applichi anche alle suddette offerte: la stazioni appaltante, in particolare, avrebbe valutato nel caso concreto la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta apparsa anormalmente bassa in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 CCP.
Entrando nel merito, vi è da chiedersi poi, nel caso di specie implicante impiego di intelligenza artificiale, su quali elementi si potrebbero concentrare le richieste di spiegazioni di cui al comma 3 del menzionato art. 110 d.lgs. 36/2023[xvii]. In questo senso, in relazione all’”economia del processo di fabbricazione dei (…) servizi prestati” (di cui alla lett. a)), ovvero alle “soluzioni tecniche prescelte (…) per prestare i servizi o per eseguire i lavori” (di cui alla lett. b)), od ancora alla “originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente” (di cui alla lett. c)), si porrebbe un interrogativo rispetto alla grado di approfondimento proprio di tale richiesta di chiarimenti in relazione a tecnologie di intelligenza artificiale impiegate in sede di offerta tecnica, dunque anche in termini di vaglio tecnico sull’algoritmo, sebbene si ritenga che aspetto che ha rilevanza, in tale fase, sia la sostenibilità economica ed organizzativa dell’offerta, non il metodo tecnico/informatico impiegato al fine di ottenerla.
Rispetto a tale specifico profilo della verifica circa l’anomalia dell’offerta, nella stessa pronuncia in commento si esplicita come obiettivo della medesima sia “quello di evitare che l’amministrazione addivenga alla conclusione di contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose che, tuttavia, si rivelino non sostenibili da parte dell’operatore privato, con conseguente potenziale pregiudizio dell'interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione della relativa commessa”.
Peraltro, sul tema in questione il Collegio, con riguardo alla concreta fattispecie, ritiene non vi sia motivo per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate nelle gare pubbliche di appalto, oltre ad avere natura globale e sintetica sulla serietà delle stesse nel loro complesso, sia ampiamente discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica illogicità, irragionevolezza o erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta”[xviii].
Così come affermato dalla richiamata uniforme giurisprudenza, pertanto, ne deriverebbe, in termini di sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante, la possibilità di contestare le medesime esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, essendogli preclusa la possibilità di procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, rientrando nell’ambito dell’apprezzamento riservato all’amministrazione anche l’esame delle giustificazioni a tal fine prodotte dai concorrenti[xix].
Il giudice amministrativo potrebbe intervenire, in altri termini, unicamente in caso di macroscopiche illegittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante[xx].
Inoltre, in argomento, occorre puntualizzare come la giurisprudenza sia unanime nell’affermare che, in senso generale, il giudizio di anomalia non abbia carattere sanzionatorio e, dunque, non sia finalizzato alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto[xxi].
La relativa verifica mira cioè “a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere”[xxii].
4. La valutazione discrezionale dell’offerta tecnica (che include impiego di sistemi di I.A.) e il perimetro di estensione del sindacato giurisdizionale
In senso generale, si ritiene principio consolidato quello per cui la commissione di gara goda di un ampio margine di apprezzamento, di natura tecnico-discrezionale, in sede di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, cosicché non sia consentito al ricorrente di sostituire proprie opinabili e unilaterali valutazioni a quelle della Commissione di gara[xxiii].
Tale principio è affermato anche nell’ambito della pronuncia in commento laddove il Collegio rileva che la ricorrente, censurando la valutazione conseguita dalla società controinteressata in relazione ad una serie di criteri stabiliti nel Capitolato d’oneri, avrebbe affermato – peraltro in ragione di interrogazioni di Chat GPT da costei eseguite – che quanto dichiarato dalla aggiudicataria in relazione all’utilizzo di I.A. sarebbe stato, secondo tale tesi, impossibile da realizzare e avrebbe richiesto approfondimenti, risultando di conseguenza irragionevole l’attribuzione di un punteggio elevato alla relativa offerta tecnica, in assenza di una verifica concreta circa l’effettiva praticabilità.
È proprio rispetto a tale profilo, in riferimento dunque a criteri di valutazione dell’offerta tecnica per i quali era stata prevista l’attribuzione di punteggi discrezionali, ossia punteggi “il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice”, che il Giudice nel caso di specie rileva l’inammissibilità della doglianza, precisando come la medesima infatti sottintenda la pretesa della società ricorrente di sostituire proprie valutazioni a quelle discrezionali spettanti alla Commissione, con la finalità dell’ottenimento di una riconsiderazione in peius del punteggio già assegnato all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
In merito non si può non richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso e rammentato anche nella pronuncia in commento, alla luce del quale “l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili”[xxiv].
Ciò, a maggior ragione, ove – come nel caso concreto in questione – si sia optato per il metodo di valutazione delle offerte fondato sul c.d. “confronto a coppie”, ritenuto infatti in tal senso, anche nell’ottica dell’estensione del sindacato su siffatta attività discrezionale, che “una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte”[xxv].
In merito, si è peraltro pronunciata a proposito dell’attribuzione dei punteggi fondata sul predetto peculiare metodo del “confronto a coppie” la stessa Adunanza Plenaria, la quale ha chiarito che tale sistema utilizzato dai commissari di gara nella preliminare valutazione tecnico-qualitativa (ottenuta dalla somma dei coefficienti di valore attribuiti da ciascuno di essi), rappresenta “un metodo di selezione volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari. Un punteggio alto (…) testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti. È pertanto chiara l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (già valutati in sede di ammissione al confronto), ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte”.
È la stessa Plenaria ad avere esplicitato pertanto in tale pronuncia, in termini di discrezionalità valutativa della Commissione e conseguente estensione possibile del sindacato giurisdizionale, che “la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica”[xxvi].
Nel caso di specie in esame, inoltre, il Collegio rileva come la ricorrente non sia stata in grado di evidenziare alcuna macroscopica irragionevolezza, illogicità o erroneità nelle operazioni svolte dalla Commissione tale da far dubitare che essa non abbia operato nel rispetto delle previsioni del Capitolato d’oneri.
Tale specifica censura della ricorrente, in particolare, è ritenuta priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto fondata su di una lettura essenzialmente fuorviante, errata e parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara, oltre che dei medesimi giudizi espressi e di fatto costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT eseguite dai difensori della ricorrente in funzione del gravame.
Rispetto allo specifico profilo dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della procedura di gara, la pronuncia in commento si ritiene desti un particolare interesse nella misura in cui pare delinei quello che potrebbe essere ritenuto ad oggi il perimetro di un ragionevole e ammissibile impiego di tali sistemi di I.A. da parte di operatori economici nell’ambito della contrattualistica pubblica.
In dettaglio, il Collegio ritiene “del tutto generica” la deduzione della ricorrente per cui la Commissione giudicatrice avrebbe “sicuramente apprezzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Dussmann”, conclusione peraltro fondata su di un generico utilizzo dello strumento di Chat GPT ad opera dei difensori della società ricorrente.
La sentenza assume un particolare rilievo rispetto alla questione dell’impiego di I.A. nella materia di cui trattasi, laddove pone in luce come dall’analisi dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria emerga come la stessa aggiudicataria abbia proposto un impiego dell’intelligenza artificiale “diverso dall’utilizzo del modello generale descritto nell’atto di motivi aggiunti, a ben vedere mirato e specifico, che ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti”.
In tal senso l’IA, adottata in tal modo quale strumento di ausilio, non presenterebbe “alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità”, dovendo al contrario essere riconosciuta – a giudizio del Collegio – quale strumento oramai “di comune e diffuso utilizzo”, dunque anche ammissibile nell’ambito di attività di cui trattasi[xxvii].
5. I.A. nei contratti pubblici: approdi e prospettive
La sentenza in commento, come esposto, non ha rilevato criticità in rapporto all’impiego di sistemi di I.A. nell’ambito dell’offerta tecnica in sede di gara pubblica, di fatto implicitamente riconoscendo che i sistemi di I.A. utilizzata nel caso di specie rientrassero nella categoria dei c.d. "algoritmi di mero supporto" matematico/statistico e di elaborazione di dati, in quanto tali finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità stessa dei servizi offerti dall’operatore economico.
Tale approdo in sede giurisprudenziale, si ritiene peraltro coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato già pronunciatasi recentemente sulla questione, laddove in particolare si è ritenuto ammissibile il ricorso ad algoritmi in relazione a procedure seriali, ovvero standardizzate, in quanto tali connotate dall'acquisizione di dati certi e dall'assenza di una valutazione discrezionale, peraltro allo scopo di potenziare l'efficienza dell’azione grazie all'impiego di tali strumenti[xxviii].
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare come il Consiglio di Stato abbia ad ogni modo chiarito nell’ambito delle suddette recenti pronunce come la tecnica che governa ciascun algoritmo debba rimanere pur sempre una "regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina" e, in quanto tale, soggiacere in ogni caso al rispetto dei principi generali relativi all’espletamento di attività amministrativa, quali pubblicità, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità.
In altri termini, nel quadro di quella rammentata “riserva di umanità”, occorrerebbe svolgere comunque ex anteun’attività di mediazione e composizione degli interessi coinvolti, non potendo l’amministrazione pubblica demandare la discrezionalità amministrativa che connota la sua attività ad un software[xxix].
Cosicchè, l'IA, così come emerso implicitamente dalla stessa pronuncia in commento, dovrebbe essere intesa quale strumento ancillare rispetto all'attività dell’uomo e non come sostituto dei processi mentali di quest’ultimo[xxx].
La predetta riserva di umanità si configurerebbe, in tal senso, quale possibilità che sia l’uomo, caso per caso, a decidere di impiegare un sistema di I.A., individuando in relazione al caso concreto dove la tecnologia sia servente ed adeguata, quale supporto cioè per attività espletata e, in caso di utilizzo ad opera del funzionario pubblico nello svolgimento di attività amministrativa, anche per una migliore tutela dell’interesse pubblico, consentendo di fatto all’uomo di controllare la regola e il risultato.
La grande sfida che si pone poi per il prossimo futuro, pensando anche a quanto statuito nell’ambito della sentenza in commento, pare quella dell’impiego di strumenti I.A. in relazione all’attività di valutazione delle offerte tecniche in sede di gara. In altri termini, sistemi di intelligenza artificiale potrebbero essere auspicabilmente impiegati al fine di migliorare qualità ed efficienza dell’azione dei funzionari pubblici, con l’obiettivo dell’alleggerimento dello stesso consistente contenzioso oggi ravvisabile nella materia degli appalti, con particolare riguardo alla valutazione delle offerte tecniche, in una fase a monte in sede di redazione dei criteri e, a valle, nella valutazione discrezionale delle medesime offerte sulla base dei criteri individuati.
Si ritiene peraltro che, a breve, anche in luce dell’enorme mole di dati in possesso delle amministrazioni pubbliche (c.d. big data) risulterà possibile l’addestramento di algoritmi di apprendimento da applicare a procedure di gara sempre più complesse e, anche in questa prospettiva, verosimilmente i redattori del recente Codice dei contratti pubblici avrebbero definito nell’art. 30 una serie di principi volti a governare l’utilizzo di sistemi di I.A. da parte delle stazioni appaltanti in relazione a procedure sempre più articolate.
In quest’ottica, l’art. 30 CCP può chiaramente essere letto quale previsione normativa di particolare rilievo, la quale di fatto consolida risultati già raggiunti dalla giurisprudenza sul punto e prepara il campo per ulteriori futuri sviluppi.
Chiaro tuttavia che, di pari passo con l’implementazione dei sistemi e degli strumenti di I.A., sorgono anche, progressivamente, questioni critiche legate al dato pratico e, dunque, anche all’effettiva implementazione e applicazione della norma de qua, oltre che dei principi dalla stessa codificati.
In proposito, in dottrina, si è evidenziato come la vera questione per il prossimo futuro, rispetto ai principi posti in materia e in particolar modo con riguardo a quelli specificamente esplicitati dalla previsione codicistica menzionata, consisterà nel rendere poi tali principi “effettivamente praticabili, oltre che praticati”[xxxi].
6. Alcune considerazioni conclusive
La pronuncia in commento può certamente essere letta quale decisione significativa nel panorama nazionale in merito alla specifica tematica dell’ammissibilità dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nei contratti pubblici e, in particolar modo, in sede di offerta tecnica ad opera dell’operatore economico.
La stessa, segna cioè un passo importante nell’evoluzione della disciplina di riferimento per l’ambito degli appalti pubblici in relazione alla digitalizzazione dei medesimi, in particolare, ammettendo che l’I.A. possa porsi quale strumento legittimo in sede di gara pubblica, purché utilizzata quale strumento di ausilio e nel rispetto di tutti i principi già individuati nella normativa sovranazionale e interna concernente l’uso dell’intelligenza artificiale, sul piano generale in rapporto all’attività amministrativa, bensì anche nello specifico con riguardo ai contratti pubblici.
Ancora, merita di essere evidenziato come emerga dalla pronuncia analizzata il principio per cui l’impiego dell’I.A., anche nell’ambito di un’offerta tecnica, non si presti automaticamente a censure, ritenuto che l’elemento determinante resta, anche con riguardo a tale aspetto, la valutazione discrezionale della Commissione di gara.
A ciò si aggiunga, in termini di onere probatorio nell’eventuale giudizio che possa sorgere, che ulteriore precisazione emergente dalla sentenza esaminata sarebbe quella per cui l’onere resti di fatto in capo al ricorrente chiamato, anche in relazione all’impiego di tecniche di I.A., a fornire dimostrazione circa l’evidente criticità o inaffidabilità dello strumento in questione. Nel caso di specie la ricorrente avrebbe infatti tentato di dimostrare l’inattendibilità dei sistemi di I.A. il cui impiego è stato dichiarato dall’aggiudicataria a titolo esemplificativo interrogando essa stessa il sistema ChatGPT, tuttavia il T.a.r. in sede di decisione avrebbe ritenuto tali contestazioni non sufficienti.
D’altro canto, la pronuncia in questione, intervenendo sulla fattispecie concreta, non detta risolutivi principi sul tema, residuando dunque in argomento ancora un evidente margine di incertezza a proposito degli specifici requisiti e parametri che rendano “adeguato” l’impiego dell’IA anche in sede di gare pubbliche.
In altri termini, nel prossimo futuro, le stazioni appaltanti saranno chiamate a gestire concretamente l’innovazione tecnologica e, nello specifico, l’impiego di intelligenza artificiale anche ad opera degli operatori economici, evitando che l’I.A. possa divenire elemento di vantaggio competitivo non giustificato.
In tal senso, occorrerà verosimilmente fornire puntuali indicazioni in sede di bandi e capitolati di gara circa l’eventuale impiego dell’I.A. (ambito, modalità, finalità), così come sembra plausibile che gli stessi criteri di valutazione potranno considerare anche l’innovazione tecnologica quale fattore valorizzabile, purché integrata ed adottata nel rispetto della normativa di riferimento e delle ulteriori indicazioni di dettaglio che saranno progressivamente adottate, considerando con particolare attenzione le implicazioni concrete e l’elevato tecnicismo sotteso alla materia.
Inoltre, si prefigura la necessità della predisposizione di più precise previsioni normative circa le ammissibili modalità d’impiego dei sistemi di I.A. e algoritmici nello specifico ambito in esame. Nel quadro dei principi summenzionati e già individuati, in altri termini, occorrerà che legislatore europeo e nazionale intervengano, di pari passo con la rapida evoluzione tecnologica, delineando un quadro normativo adeguato alle necessità, evitando si sconfinare in una iper-regolamento e facendo uso anche di strumenti di soft law, quale ausilio per amministrazioni pubbliche e operatori economici.
Agli apparati pubblici, anche in qualità di stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, inoltre, si richiede un evidente sforzo di adeguamento al progresso e alle importanti sfide che si aprono anche sul fronte della digitalizzazione, sforzo che peraltro – si ritiene – dovrà essere supportato da opportuni ed imprescindibili investimenti nel potenziamento delle competenze e delle infrastrutture pubbliche.
[i] In dottrina si v. sul tema, tra i numerosissimi contributi: M. Durante, voce Intelligenza artificiale (applicazioni giuridiche), in Digesto, Wolters Kluwer, 2007; G.M. Racca, La digitalizzazione necessaria dei contratti pubblici: per un’Amazon pubblica, in DPCE online, 4, 2020, p. 4678; Id., Trasformazioni e innovazioni digitali nella riforma dei contratti pubblici, in Dir. amm., 4, 2023, pp. 723 e ss.; M. Corradino, Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e prospettive future, 2021; E. Guernaccia, Il processo di digitalizzazione delle gare d’appalto: dal DM n. 148/2021 al Codice dei Contratti Pubblici 2023, in Ceridap, 1, 2022; R. Conforti, Digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici, in Diritto di Internet, 2, 2023, 399; G. Carullo, Piattaforme digitali e interconnessione informativa nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Federalismi.it, 2023; D.U. Galetta, Digitalizzazione, intelligenza artificiale e pubbliche amministrazioni: il nuovo Codice dei contratti pubblici e le sfide che ci attendono, in www.federalismi.it, 12, 2023; G.F. Licata, Intelligenza artificiale e contratti pubblici: problemi e prospettive, in Ceridap, 2, 2024, pp. 30 ss.
[ii] Sulla questione si v., tra i contributi più recenti, M. Ippolito, L’implementazione delle tecnologie emergenti nel processo di automazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Alcune riflessioni a margine del d.lgs. n. 36/2023, in P.A. Persona e Amministrazione, vol. 14, n.1/2024; M. Pani – C. Sanna, Procedure di gara e intelligenza artificiale, in Lexitalia.it, 2024.
[iii] V. in argomento F. Risso, La valutazione dell’offerta tecnica e la digitalizzazione, in R. Cavallo Perin, M. Lipari, G. Racca, Contratti pubblici e innovazioni per l’attuazione della legge delega, Jovene, 2022, p. 110. In senso generale, rispetto all’impiego di intelligenza artificiale ad opera dell’amministrazione pubblica, si v. i recenti volumi di A. Di Martino, Tecnica e potere nell’amministrazione per algoritmi, Napoli, 2023; D.U. Galetta, Artificial Intelligence and Public Administration, Napoli, 2025.
[iv] Su cui cfr. in dottrina D. Villa, Digitalizzazione delle procedure e operatori economici, in M. Corradino - S. Sticchi Damiani (a cura di), I nuovi appalti pubblici: commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Milano, 2017, p. 170 ss. e R. Cavallo Perin; D.U. Galetta (a cura di), Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Torino, 2020.
[v] Cfr. in partic. F. Risso, La valutazione dell’offerta tecnica e la digitalizzazione, cit., p. 112 ss.
[vi] V. in argomento A. Corrado, I nuovi contratti pubblici, intelligenza artificiale e blockchain: le sfide del prossimo futuro, in Federalismi.it, 2023.
[vii] Tale dato di evidenza sul fronte normativo è richiamato anche nella recente sentenza del Consiglio di Stato resa in argomento, del 4 giugno 2025, n. 4857.
[viii] Sul tema v., tra gli altri, P. Clarizia, La digitalizzazione, in Aa.Vv. Il nuovo codice dei contratti pubblici, 2023; C. Volpe, Intelligenza artificiale e appalti pubblici tra capacità predittiva e discrezionalità amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it., 2024.
[ix] Per un commento alla specifica previsione normativa si v.: V. Campanile, Commento all’art. 30, in C. Contessa, P. Del Vecchio, Codice dei contratti pubblici, 2023; A. Iannotti della Valle, Commento all’art. 30, in L.R. Perfetti (a cura di) Codice dei contratti pubblici commentato - d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 2023; C. Pepe, Commento sub art. 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici), in S. Cimini - A. Giordano, Commentario al Codice dei contratti pubblici, Napoli, 2025, pp. 269 e ss.
[x] In tal senso, si fa riferimento anzitutto al c.d. AI Act, Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza artificiale, pubblicato in GU dell'Unione Europea il 12 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024, oltre che alla recente Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, la quale all’art. 14 detta precisazioni specifiche circa l’”Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”. Mette conto precisare, peraltro, come al comma 2 del suddetto art. 14 il legislatore chiarisca che l”'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale”. A livello nazionale, inoltre, il nostro Paese ha elaborato il Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024, volto a stabilire obiettivi e settori prioritari per gli investimenti e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in particolare, ha pubblicato le "Linee Guida per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione", finalizzate a promuovere un uso trasparente, sicuro e conforme dell'IA, con attenzione alla gestione del rischio, alla tutela dei diritti fondamentali e alla qualità dei dati.
[xi] In particolare, si v. già Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; TAR Lazio, 22 marzo 2017 n. 3769; TAR Lazio, Sez. III-bis, 13 settembre 2019, nn. 10964-10963; TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 18 dicembre 2020, n. 13692, e Id. nn. 7370/2020 e 7526/2020; con specifico riguardo alla materia contratti pubblici cfr. invece, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 ottobre 2019, n. 765.
[xii] V. in argomento, P. Otranto, Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità, in Federalismi.it, 7, 2021.
[xiii] A. Corrado, Sindacato sulla discrezionalità e ambito del giudizio di cognizione”: quale futuro? In F. Francario e M.A. Sandulli (a cura di), Sindacato sulla discrezionalità e ambito del giudizio di cognizione, Napoli, 2023. In particolare, ci si chiesti rispetto all’esistenza di diritti di proprietà intellettuale, nel momento in cui un software è utilizzato nell’ambito di una procedura di gara, se non sia ammessa segretezza in ordine al suo funzionamento. In merito, infatti, occorre rilevare come in giurisprudenza si sia in larga parte concessa l’ostensione dando prevalenza a quest’ultima rispetto alla riservatezza e ai paventati rischi di decriptazione e gestione dati personali, ovvero di violazione del know-how in relazione al software.
[xiv] Su cui cfr., tra gli altri, B. Marchetti, La garanzia dello human in the loop alla prova della decisione algoritmica amministrativa, in BioLaw Journal, 2, 2021, pp. 367 e ss.; G. Gallone, Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell’automazione decisionale tra procedimento e processo, Milano, 2023.
[xv] V. specialmente Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270 e ID., 13 dicembre 2019 n. 8472, a titolo esemplificativo, su provvedimenti di trasferimento ed assegnazione di sedi a docenti a mezzo di un algoritmo; nell’ambito delle suddette pronunce si colgono gli aspetti positivi legati all’impiego di AI nell’ambito di procedure pubbliche, ma si considera altresì l’aspetto della necessaria tutela degli interessi dei singoli e/o delle imprese coinvolti.
[xvi] Si v. in merito, tra le altre, le menzionate Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270 e 13 dicembre 2019 n. 8472, oltre a Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881; Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507 con riguardo al “rischio tecnologico” in sede di gare telematiche; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5792, a proposito dell’impiego di piattaforme telematiche e T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 1147 sulla presentazione di offerta tecnica e lettura del file inviato.
[xvii] Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: “a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente”.
[xviii] In tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332 e 1° febbraio 2022, n. 703.
[xix] Sul punto si v. altresì la posizione delle SS. UU. della Suprema Corte, in particolare in sede di recente ord. n. 16840/2024, laddove, con riferimento alla questione della valutazione dell’anomalia delle offerte, si è precisato come l’eccesso di potere per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo sarebbe configurabile unicamente quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto. Non sussisterebbe cioè un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel caso in cui il sindacato del giudice amministrativo attenga all’esercizio di discrezionalità tecnica e non al merito dell’azione amministrativa.
[xx] Su tale aspetto si v. la sentenza in commento e, ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 6161/2019.
[xxi] Cfr., tra le numerose pronunce sul punto: Cons. Stato, sez. V, n. 690/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 4990/2016 e Cons. Stato sez. V, n. 3752/2016.
[xxii] Così in partic. Cons. Stato, sez. V, n. 430/2018.
[xxiii] Sul tema della discrezionalità e sindacato giurisdizionale v. F.G. Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in V. Parisio (a cura di), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1998, p.115 e con specifico riguardo all’intelligenza artificiale: G. Pesce, Il Consiglio di Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e diritto sovranazionale, 2020; S. De Felice, Intelligenza artificiale e “Invalidità e giustiziabilità dinanzi al giudice amministrativo”, 2021; L. Carbone, L’algoritmo e il suo giudice, 2023, tutti in giustizia-amministrativa.it.
Sulla specifica questione della discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte e conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale si v. la recente pronuncia Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392. V. altresì Cons. Stato n. 7094/2024 e n. 6696/2022.
[xxiv] V. tra le altre in tema Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4949.
[xxv] Cfr. in proposito Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2022, n. 2320.
[xxvi] Sulla questione, oltre alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2022 rammentata, si v. inoltre Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 476; Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401, e Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2022, n. 2930.
[xxvii] Si v. in questo senso, in partic., il p.to 14 della sentenza in commento.
[xxviii] Cfr. in particolar modo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857, relativa nello specifico ad una fattispecie concreta di impiego ad opera della p.a. di un software finalizzato a comparare alcuni parametri caratterizzanti le offerte nell’ambito di una procedura di gara. In relazione a tale caso, in particolare, il Collegio pone in evidenza come “non venga in rilievo una decisione amministrativa algoritmica, ma, più limitatamente, un algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che, dunque, si inscrivono nella più tradizionale impostazione, che vede nell’informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative. (…) Da quanto rilevato discende la non applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 30, comma 2, lett. a), disposizione quest’ultima che, invece, disciplina, codificando sul punto gli approdi della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, i principi che devono governare l’adozione dei “provvedimenti per algoritmi”(principio di trasparenza; principio di non esclusività della decisione algoritmica principio di non discriminazione: cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 8 aprile 2019, n. 2270)”. Su tale aspetto il Tar nel caso in questione ritiene non condivisibile l’argomentazione dell’appellante precisando come “i principi affermati nelle predette decisioni, così come codificati dal citato art. 30, non possono, tuttavia trovare applicazione nel caso in esame in cui non ricorre la fattispecie del procedimento amministrativo basato su decisioni algoritmiche, ma una decisione affidata al fattore umano rispetto alla quale la procedura automatizzata si è limitata ad accertare uno specifico fatto, ovvero l’effettuazione o meno da parte dell’operatore economico del calcolo dell’impronta digitale”.
Si v. anche, in merito, la più risalente Cons. Stato, n. 2270/2019.
[xxix] Cfr. sul punto V. Canalini, L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sindacato del giudice, in Giorn. dir. amm., 2019, 6, 781.
[xxx] Si v. in argomento A. Moretti, Intelligenza Artificiale in gara d’appalto? Il TAR dice sì, ma con “riserva di umanità” (commento a TAR Lazio, Sez. II, sentenza 3 marzo 2025, n. 4546), in Lexitalia.it, 2025.
[xxxi] Così D.U. Galetta, Digitalizzazione, Intelligenza artificiale e Pubbliche Amministrazioni: il nuovo Codice dei contratti pubblici e le sfide che ci attendono, in Federalismi.it, 2023.
