Ancora sull'opposizione alla discussione da remoto[1].
(nota a TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 22 giugno 2020, n. 2072)
nota Redazionale.
Con il decreto in esame, il Presidente della Sezione II bis del TAR Lazio ha rigettato l’opposizione del ricorrente alla discussione da remoto dell’udienza cautelare richiesta dal controinteressato, presentata in occasione del deposito dell’istanza di abbinamento della cautelare al merito e, dunque, motivata sulla sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia cautelare.
Il g.a., invero, nel respingere la suddetta opposizione, ha evidenziato come la stessa “perde[sse] la propria ragion d’essere, in quanto non sorretta da alcun interesse di tipo difensivo”, in quanto “ciascuna delle parti può disporre solo delle proprie facoltà processuali decidendo di liberamente sottrarsi alla discussione chiesta da altri optando per l’assenza, e potendo conseguentemente l’opposizione essere riferita alle sole modalità telematiche di discussione, con opzione per una discussione in praesentia e non da remoto”. Peraltro, sebbene la circostanza non ricorresse nella specie (trattandosi di domanda cautelare rinunciata), ha comunque ritenuto opportuno ricordare che il presidente ha il potere di valutare la necessità della discussione da remoto in alternativa al rinvio della trattazione della causa.
Il giudice, infine, ha espressamente precisato che l’opposizione, connotandosi per la sua natura eccezionale e straordinaria, è un istituto “di stretta interpretazione e può precludere la discussione ‘da remoto’ solo se emergono insuperabili problematiche legate alla funzionalità del sistema informatico oppure eventuali esigenze difensive da intendersi ostative del contraddittorio ‘da remoto’ – in vista di una successiva discussione orale ‘in presenza’ – tanto più che le parti che non intendono intervenire alla discussione ben possono depositare note difensive ai sensi dell’art. 4, del decreto legge n. 28 del 2020”. (v. S.)
[1] Sul tema si veda anche “L’istanza di discussione orale da remoto e la relativa opposizione. Prime applicazioni da parte del giudice amministrativo”, in questa Rivista, 22 giugno 2020.