Le ragioni di un’inammissibilità. Il grande equivoco dell’eutanasia
di Gabriella Luccioli
Sommario: 1. Le ragioni di un’inammissibilità - 2. Non configurabilità del diritto ad ottenere la morte per mano di un terzo - 3. Conclusioni.
1. Le ragioni di un’inammissibilità
Molte polemiche ha suscitato la decisione della Corte Costituzionale, resa subito nota con un comunicato stampa, di dichiarare inammissibile il quesito referendario relativo al fine vita: l’insistito richiamo alla libertà’ della persona di disporre della propria esistenza in presenza di situazioni di salute intollerabili, amplificato da una comunicazione mediatica male informata, ha lasciato passare il messaggio di una pronuncia ingiusta e lontana dal comune sentire dei cittadini.
La disinvoltura con la quale spesso si trattano, senza alcuna consapevolezza del loro significato e della intrinseca diversità dei fenomeni evocati, termini ed espressioni come consenso informato, autodeterminazione, accanimento terapeutico, suicidio assistito, omicidio del consenziente, eutanasia ha aumentato la confusione e certo non ha aiutato ad analizzare razionalmente i molti problemi sul tappeto.
Pur dopo il deposito della sentenza n. 50 del 2022, che ha fatto chiarezza sui termini della questione e sulle ragioni della inammissibilità del quesito, si continua a denunciare da alcuni commentatori e da certa stampa l’arbitraria negazione ai cittadini del diritto di esprimersi su un tema così sentito e coinvolgente.
È pertanto necessario, per una seria analisi dei problemi sollevati, esaminare quella motivazione con gli occhiali del giurista laico, scrutinando insieme alla Corte la portata del quesito referendario e gli effetti che sarebbero derivati sul sistema dalla sua ammissione.
La Corte Costituzionale, con la bella penna del professor Modugno, ha osservato che il quesito in discorso, costruito con la cosiddetta tecnica del ritaglio, ossia con la richiesta di abrogare frammenti della disposizione attinta producendo la saldatura delle parti residue, avrebbe sortito l’ effetto di riconoscere la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte per mano altrui, così da rendere lecito l’ omicidio del consenziente a prescindere da ogni ragione che possa indurre il soggetto a fornire detto consenso.
La Corte delle leggi ha al riguardo richiamato il proprio costante orientamento volto a ravvisare ulteriori limiti all’ utilizzazione dello strumento referendario, oltre quelli espressamente previsti dall’art. 75, comma 2, Cost., desumendoli dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione e richiamando a tal fine la necessità di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’ applicazione di un precetto costituzionale. Più specificamente, ha ricordato che sin dalla sentenza n. 16 del 1978 la giurisprudenza costituzionale ha escluso l’ammissibilità di referendum confliggenti con valori di ordine costituzionale da tutelare ed ha chiarito che tra le disposizioni legislative ordinarie non suscettibili di abrogazione per via referendaria vanno ricomprese quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione.
Nella specie il giudice delle leggi ha appunto ravvisato l’esistenza di un limite siffatto, in quanto la norma oggetto del quesito referendario è posta a tutela di un valore che si colloca in posizione apicale nell’ ambito dei diritti fondamentali della persona: vietando ai terzi di farsi esecutori della morte di soggetti richiedenti o soltanto assenzienti la norma penale assolve allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita non soltanto delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Tali argomentazioni appaiono pienamente condivisibili.
Occorre innanzi tutto tener presente che l’ art. 579 c.p. per effetto della parziale soppressione referendaria avrebbe recitato così: Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’ omicidio (575-577) se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Per contro, secondo l’attuale configurazione dell’art. 579 c.p., mentre in presenza delle circostanze sopra elencate la condotta del terzo che ha determinato la morte integra la fattispecie di omicidio volontario, sanzionato dagli artt. 575 e ss. c.p., l’ ambito di configurabilità dell’omicidio del consenziente è circoscritto a quelle azioni dirette a provocare la morte di altri sostenuta - e per questo intesa come meno grave - da un valido consenso dell’interessato. E’ peraltro noto che l’ art. 579 c.p. non richiede neppure la richiesta, essendo sufficiente il consenso: la non necessità della richiesta preventiva comporta che l’ iniziativa della condotta possa essere assunta dal suo stesso autore.[1]
È dunque evidente che l’esito abrogativo non avrebbe affatto, come da molti si sostiene, escluso l’eutanasia nei casi in cui ricorrano le circostanze di cui ai n. 1, 2 e 3 sopra richiamati, consentendola ove dette circostanze non sussistano, ma avrebbe totalmente soppresso la fattispecie dell’omicidio del consenziente, atteso che la parte residua non incisa dal referendum sarebbe rientrata nell’ambito dell’omicidio volontario. Ciò vale a dire che il risultato così conseguito della totale depenalizzazione dell’art. 579 c.p. avrebbe avuto una portata ben diversa e ben più estesa della mera depenalizzazione di condotte dirette alla soppressione di malati terminali o sottoposti ad indicibili ed intollerabili sofferenze.
Si sarebbe per tale via determinato un regime di piena disponibilità della vita di chiunque sia orientato, anche per i motivi più improbabili o contingenti, a consentire alla fine della sua esistenza per mano di terzi.[2]
È altrettanto certo che la nettezza del quesito e la forza del suo effetto abrogativo escludevano la possibilità di trasferire all’ omicidio del consenziente le condizioni e le limitazioni poste dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 relativamente all’ aiuto al suicidio, così da subordinare l’ esenzione da responsabilità al rispetto di dette condizioni e limitazioni: lo strumento referendario è invero diretto ad abrogare norme che il popolo rifiuta, non a sostituire la disciplina vigente con una nuova e diversa normativa, trasformando l’ abrogazione in legislazione positiva.
Ne sarebbe così derivato il risultato paradossale che mentre in forza della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 l’aiuto al suicidio non è punibile solo ove ricorrano le quattro condizioni enunciate dalla stessa Corte (esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale, capacità di prendere decisioni libere e consapevoli), in assenza delle quali l’ autodeterminazione della persona non trova spazi di legittimazione, l’ intervento di terzi diretto a provocare la morte del consenziente sarebbe stato in ogni caso lecito, così da potersi configurare una sorta di licenza di uccidere.
È dunque evidente che nel caso di specie il solo taglio di parole, senza poterne cucire altre, non consentiva di ottenere un testo finale corrispondente al risultato perseguito dai promotori e che nel tentativo di centrare un bersaglio si è fatto fuoco su un obiettivo diverso, senza tener conto delle gravissime conseguenze in termini di razionalità e di tenuta complessiva del sistema, e prima ancora di coerenza costituzionale, che ne sarebbero risultate.
È pertanto del tutto infondata l’accusa rivolta alla Corte di aver spostato la riflessione dall’immensità del dolore di alcune persone causato da una legge ingiusta ad una questione di pura forma, provocando l’effetto perverso di rafforzare sul piano sociale la propensione all’ indifferenza che non si fa carico del dolore degli altri.
Va inoltre rilevato che la motivazione resa a sostegno dell’inammissibilità si pone non in contrasto, ma in stretta continuità con la sentenza della Corte n. 242 del 2019, che aveva richiamato l’esigenza di evitare vuoti di tutela che avrebbero generato il pericolo di abusi per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità. La Corte Costituzionale aveva in quella pronunzia osservato che l’ art. 580 c.p. assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare il diritto alla vita delle persone, soprattutto le più deboli e sofferenti, proteggendole da una scelta estrema e irreparabile. Ed è appunto alle persone più fragili che fa riferimento la decisione di inammissibilità del quesito nel punto in cui afferma che le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di diversa natura, anche affettivi, familiari, sociali o economici, ricordando altresì che l’ esigenza di tutela della vita umana da scelte autodistruttive non adeguatamente ponderate va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.
2. Non configurabilità del diritto ad ottenere la morte per mano di un terzo
Nel censurare la decisione della Corte si continua a sostenere, anche da fonti autorevoli, che ponendosi in discussione il diritto fondamentale di disporre della propria vita - massima espressione del principio di autodeterminazione - la forza primaria di detto diritto avrebbe dovuto prevalere sui limiti dello strumento referendario, così da consentire o imporre una diversa interpretazione del quesito o anche un intervento correttivo su di esso o sugli effetti del suo possibile accoglimento.
Sulla stessa linea i medesimi promotori del referendum si erano lungamente soffermati nelle memorie illustrative presentate alla Corte, verosimilmente consapevoli di aver fatto un uso improprio dello strumento referendario: essi avevano nei loro scritti sostenuto che ben poteva la Corte superare possibili criticità del quesito o profili di illegittimità costituzionale della normativa di risulta, non solo in quanto non pertinenti rispetto al giudizio di ammissibilità a lei spettante, ma anche perché detto quesito mirava ad eliminare, a fronte della perdurante inerzia del legislatore, la punibilità di una condotta che, seppur diversa da quella di aiuto al suicidio, è ad essa molto simile, stante l’ analogia tra la condizione in cui versa la persona che chiede ad un terzo di porre termine alla propria vita e quella di chi chiede ed ottiene solo un aiuto a darsi la morte.
L’assunto è infondato innanzi tutto nelle sue premesse. La Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza Englaro, ha escluso l’esistenza nell’ordinamento di un diritto a morire, ben evidenziando che il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari anche al prezzo di perdere la vita si fonda sull’esistenza non di un diritto generale ed astratto ad accelerare la morte, ma del diritto all’ integrità del proprio corpo. Ed anche la Corte di Strasburgo 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito, riguardante appunto un’ipotesi di aiuto al suicidio, ha negato la sussistenza di un diritto siffatto.
Allo stesso modo la legge n. 219 del 2017, fissando il principio del consenso libero e informato che unicamente legittima ogni trattamento sanitario e che comporta la facoltà per il paziente di rifiutare o di interrompere in ogni momento tutte le cure cui è sottoposto, ha inteso il consenso non quale espressione del diritto di morire, ma come manifestazione del diritto di rifiutare tutte le cure, non solo quando non vi è più speranza di guarigione, ma anche se le condizioni del mantenimento in vita sono divenute intollerabili nella percezione del malato. È del tutto evidente che il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari lasciando che la malattia segua il suo corso è cosa diversa da un presunto diritto al suicidio, esprimendo esso piuttosto la possibilità della scelta tra il curarsi o il non curarsi, tra il sottoporsi o non sottoporsi a determinati trattamenti, che il medico ha il dovere giuridico di rispettare.[3]
Ed anche la Corte Costituzionale, prima nell’ordinanza n. 207 del 2018 e poi nella sentenza n. 242 del 2019, ha considerato come punto acquisito che nel sistema normativo italiano ed in quello convenzionale il diritto di vivere non si converte nella banalità del suo contrario, il diritto di morire, atteso che gli artt. 2 Cost. e 2 della CEDU pongono il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello di riconoscere a ciascuno la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Non sembra inutile peraltro ricordare che nel quadro tracciato dalle richiamate pronunce del giudice delle leggi la richiesta di aiuto formulata dal malato in presenza delle condizioni date non pone al medico l’ obbligo, ma solo la facoltà di esaudirla, così risolvendosi il diritto a morire in modo conforme alle proprie scelte individuali tramite aiuto al suicidio in una mera libertà di esprimere una richiesta non vincolante per il sanitario.
Tanto meno è configurabile il diritto ad ottenere la morte per mano di altri.
È d’altro canto evidente che il potere di fatto di ciascuno di porre termine volontariamente alla propria vita nulla ha a che vedere con il diritto di cui si pretende l’esistenza.
In secondo luogo la tesi è infondata nella sua parte propositiva, atteso che i quesiti, una volta formulati e passati al vaglio dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, rimangono l’unico testo di riferimento, mentre restano nella sfera dell’irrilevanza l’intenzione e gli obiettivi dei proponenti non consacrati nei quesiti stessi. La Corte Costituzionale ha sul punto correttamente osservato, ribadendo un orientamento assolutamente consolidato, che la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e che l’obiettivo dei sottoscrittori va desunto non dalle loro dichiarazioni o dalle tesi esposte in sede di giudizio di ammissibilità, ma esclusivamente dalla finalità incorporata nel quesito, ossia dalla finalità oggettivamente desumibile dalla sua formulazione e dall’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Ciò vale a dire che il quesito deve incorporare l’ evidenza del fine intrinseco dell’atto abrogativo, ossia la puntuale ratio che lo ispira.
3. Conclusioni
Mai come in questa occasione lo strumento referendario ha mostrato i propri limiti, in quanto rivolto ad interferire con temi delicatissimi riguardanti la vita, la morte e le scelte di fine vita, che richiedono di essere trattati con cura, in un attento bilanciamento tra interessi contrapposti.[4]
Al contrario, alla base del quesito referendario è possibile cogliere una cultura individualistica non conforme ai valori personalistici che innervano la Carta fondamentale, che per tale ragione non poteva trovare legittimazione in sede di ammissibilità.
Costituisce certamente una lacuna del sistema la mancanza di una normativa diretta a disciplinare la situazione di chi, trovandosi nelle condizioni richieste dalla Corte Costituzionale per rendere non punibile l’aiuto al suicidio, non è in grado di togliersi la vita da solo, per essere privo anche di quel minimo di autonomia che gli consentirebbe - premendo quel pulsante o iniettandosi quel farmaco - di percorrere l’ultimo tratto del cammino verso la morte. Si tratta indubbiamente di una situazione assai simile a quella di chi può ottenere di essere aiutato a morire secondo i dettami della Corte, ma la sua regolamentazione non poteva essere affidata allo strumento referendario, ontologicamente diretto, come già osservato, a cancellare, e non a creare nuove norme di diritto.
Come ha rilevato il giudice delle leggi nella parte conclusiva della motivazione qui in esame, discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dal legislatore con una diversa normativa, ma non possono essere semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.
È pertanto ancora una volta nella responsabilità del Parlamento dettare una disciplina volta a regolare le situazioni drammatiche che stanno dietro a quel milione e duecentomila firme che avevano dato il senso di una partecipazione politica collettiva da tempo smarrita: si tratta di un tema che merita un serio dibattito parlamentare, da condurre con coraggio e con autentico spirito laico, lontano da steccati ideologici e da posizioni preconcette.
È tuttavia doveroso rilevare che una regolamentazione siffatta non è neppure ravvisabile nel testo unificato all’ esame del Parlamento, diretto soltanto a disciplinare il suicidio assistito, completando la trama di regole e di requisiti tracciata dalla Corte Costituzionale.[5]
Resta comunque salva la strada, forse più agevole, della proposizione della questione di costituzionalità dell’art. 579 c.c., secondo il percorso già seguito in relazione all’ art. 580 c.p.
[1] Va ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza è configurabile omicidio volontario, e non omicidio del consenziente, in ogni caso in cui il soggetto passivo sia affetto da una patologia che incida sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica (v. per tutte Cass. pen. 2008 n. 13410).
[2] Per una diversa valutazione della portata del quesito, da intendere come diretto ad aprire un varco al principio di indisponibilità della vita sulla falsariga dell’intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 242, v. RE, Sugli effetti penali e politici del referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 c.p. in tema di eutanasia legale, in Giur. Pen. web, 2022, 2.
[3] Sia consentito il rinvio a LUCCIOLI, Consenso informato, legge n. 219 del 2017 e sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 nella prospettiva del giudice civile, in Giustizia Insieme, 20 gennaio 2021.
[4]Nel senso che il referendum non deve e non può assumere una ennesima funzione di supplenza del Parlamento e che alcune cautele si impongono, come quelle relative alle leggi da sottrarre ad esso, a garanzia dei diritti fondamentali di libertà, v. MARTINES. Diritto Costituzionale, 1992, p. 411.
[5] Sono passati 38 anni da quando Loris Fortuna presentò, nel 1984, la prima proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia.