Giuseppe Savagnone
Dal dogmatismo al relativismo
«Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”. E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei» (Gv 18,37‑38).
Nel libro di Antonio Ruggeri e Roberto Conti Verità e diritto (Editoriale scientifica, Napoli, 2026), la domanda di Pilato è citata di passaggio, da un testo di Sciascia posto in esergo (p. 67). Eppure essa costituisce lo sfondo dei saggi in cui si articola il testo, tanto più che viene posta nel corso di un processo da un giudice che in essa esprime tutto il suo scetticismo. Perciò egli, senza neppure attendere una risposta, volta le spalle all’innocente imputato, che alla verità si appella, ed esce verso i suoi fanatici persecutori, a favore dei quali alla fine emetterà la sentenza.
E il disincanto del procuratore romano aleggia ancora oggi, nel clima culturale entro cui ci muoviamo, nella formula spesso ripetuta secondo cui “ognuno ha la sua verità”. Che equivale a dire che non ce n’è nessuna e che il solo criterio a cui attenerci sono le nostre opinioni, rinunziando alla pretesa che valgano anche per altri.
Una posizione che rispecchia, del resto, il diffuso individualismo presente in tutta la società occidentale, in reazione a un passato in cui spesso i singoli sono stati costretti a sacrificare il loro punto di vista e la loro esistenza a “verità assolute”, di natura religiosa o politica, che stavano a fondamento delle comunità totalizzanti da cui erano interamente dipendenti (famiglia patriarcale, Stato totalitario, Chiesa dogmatica…).
Il processo di liberazione che ha portato al crollo di queste strutture soffocanti ha avuto però, come effetto, la crisi dell’idea stessa di comunità, che implicherebbe l’esistenza di una totalità irriducibile alla semplice somma delle parti e fondata su verità e su fini condivisi. Oggi, anche se si cammina insieme in una stessa direzione, lo si fa in base a propri convincimenti e perseguendo propri interessi, nella consapevolezza di dover comunque rispettare quelli degli altri, inevitabilmente diversi. Al fine comune sono subentrati i fini uguali. Grazie a questa rinunzia ad imporre la propria verità, si sottolinea, viene superata la logica violenta e impositiva che soffocava gli individui e impediva il dialogo.
Solo che, paradossalmente, proprio questa rinunzia a una verità che superi e potenzialmente metta in discussione la nostra soggettiva opinione finisce per rendere quest’ultima indiscutibile e irreformabile, almeno sulla base di un confronto critico con chi la pensi diversamente. Per non dire che lo stesso confronto, se ognuno ha già la sua verità, incommensurabile con quella di ogni altro, diventa superfluo.
Infatti, se non c’è una verità che non si riduce alle opinioni soggettive, non può esserci neppure l’errore. Solo chi pensa che la verità esista può essere confutato. Se l’unica verità che ammette è la sua, è infallibile. E solo chi pensa che le proprie convinzioni non si identifichino con la verità – almeno con quella che a lui interessa: la sua – ha motivo di sottoporle a una continua verifica critica confrontandosi con chi la pensa diversamente, perché solo lui può ipotizzare di sbagliarsi, o almeno di dover integrare il proprio punto di vista con quello di altri che possono fargli scoprire aspetti della realtà che a lui sfuggono.
Questo vuol dire che la rinunzia a una verità che non coincida col nostro punto di vista non solo ci esonera dalla incessante ricerca personale, ma, assolutizzando il nostro limite, interpreta questa frontiera come un confine da difendere, per rivendicare il diritto di avere la “propria” verità, e non come un limite da superare e un luogo dove incontrarsi con altri in vista di un arricchimento reciproco.
E del resto conferma la diffusione di logica questa desolante lo spettacolo di tanti dibattiti pubblici, ma anche di tante discussioni private, in cui ciò che emerge è l’incapacità degli interlocutori di rimettersi veramente in discussione, prigionieri come sono ciascuno della propria “verità”, dando l’impressione talora non solo di avere opinioni diverse, ma di vivere in mondi diversi[1].
Col risultato che, alla fine, non prevale chi dimostra di avere una tesi più convincente di quella dell’altro – manca il punto di riferimento di una verità comune che faccia da criterio di giudizio –, ma chi grida più forte. Come osserva giustamente Roberta De Monticelli: «Se infatti in materia di valore non c’è verità e falsità, se l’etica è sempre e comunque relativa, allora non vale neppure la pena di mettersi a discutere: non vale la pena che io cerchi di comprendere le tue ragioni, per comprendere con il massimo di onestà se sono buone ragioni (…) Ma se è fin dall’inizio ovvio che di discutere non vale la pena, perché non c’è niente di oggettivo su cui discutere, allora (…) non cercherò di convincerti (…) farò meglio a vincerti»[2].
Dove è evidente che la liquidazione della verità ben lungi dall’essere – come si sente spesso sostenere – la condizione del dialogo, conduce inesorabilmente a renderlo inutile e addirittura impossibile perché assolutizza le opinioni soggettive ed esclude la possibilità di cercare insieme la verità.
Oltre l’alternativa tra dogmatismo e relativismo: la relatività
Dalla perversa alternativa tra dogmatismo e relativismo può farci uscire la valorizzazione del concetto di relatività. L’ermeneutica ha evidenziato che non possiamo pretendere di avere uno “sguardo da Dio”, capace di cogliere la realtà come essa è in sé, e che il nostro modo di conoscerla è sempre relativa alla nostra collocazione spaziale, temporale, culturale, caratteriale, che è il limite e al tempo stesso la condizione per poterla incontrare. Per seguire una partita di calcio bisogna pur essere situati in un posto, in tribuna, in una delle curve, a bordo campo, e questo certo limita lo sguardo a un certo angolo visuale, ma è necessario per poterla vedere. E quella che vediamo è proprio la partita.
Non esiste “uno sguardo da nessun luogo”. Ma questo non significa che quella che cogliamo non sia la realtà. La relatività della verità soggettiva non esclude la sua oggettività, anche se bisogna essere consapevoli che il nostro punto di vista non esaurisce l’oggetto che conosciamo e che la verità che ci consente di acquisire è il frutto di una interpretazione e può sempre essere approfondita e rimessa in discussione da approcci ulteriori (cfr. p. 291).
Questo evidenzia anche quale deve essere il corretto rapporto con le opinioni altrui. La stessa diversità dei punti di vista tra coloro che si confrontano su qualcosa dimostra che si parla di un mondo comune, colto però in una molteplicità prospettica. Perciò gli altri, anche quando la pensano molto diversamente – anzi proprio per questo –, possono darci un contributo prezioso, perché vedono lo stesso mondo da un’altra angolazione.
Il vero pluralismo, ben lungi dal ridursi a un vuoto contenitore di solitarie preferenze, incomunicabili tra loro anche se coesistenti (come nella formula “ognuno ha la sua verità”), comporta «la relazione dei diversi punti di vista» e lo sforzo di sottolineare «questa relazione più delle differenze»[3].
Questa possibilità di un arricchimento reciproco vale anche quando si confrontano posizioni opposte. Il relativismo si alimenta del senso di vanità che si prova, a volte, di fronte alla diversità delle letture di uno stesso fatto. Tesi in contrasto tra loro, tutte sostenute con validi argomenti, sembrano annullarsi a vicenda. Se tutti pretendono di avere ragione, affermando cose opposte, alla fine è lecito dubitare che ci sia una verità.
Ma non bisogna scambiare i contrari con i contraddittori. I primi si richiamano a vicenda, i secondi si escludono. È Roberto Conti a sottolinearlo: «Come ricorda Don Massimo Naro (…) “i contrari, polarmente sentiti, sono l’uno dell’altro, l’uno per l’altro. A tal punto che, escludendosi, essi cessano di essere”» (p. 293).
Per fare solo un esempio, valorizzare la razionalità dell’essere umano non significa necessariamente escludere la sua dimensione affettiva. Anzi, se, in nome della ragione, si dimenticasse l’importanza degli affetti, la stessa ragione cesserebbe di essere umana. In ogni caso, dal punto di vista logico, l’affermazione “l’essere umano (S = soggetto) è un animale razionale (A)” e quella “l’essere umano (S) è un animale affettivo (non‑A)” sono diverse e possono essere perfino considerate contrarie, ma non sono contraddittorie, perché non si escludono a vicenda, anzi possono convergere per realizzare un quadro più ampio della stessa realtà antropologica.
S può benissimo essere A e non‑A. Sarebbe invece contraddittorio affermare che S è A e che non è A, perché, mentre nel primo caso non si nega A, ma si include insieme ad A anche non‑A, in questo secondo si nega lo stesso A che si afferma. E allora non si possono mantenere entrambe le tesi, perché si escludono a vicenda. Se qualcuno dice che l’essere umano è razionale e qualcun altro che non lo è, solo uno dei due può essere nel vero. E se è la stessa persona a sostenere insieme le due tesi, si sta contraddicendo.
Esprimendo poli opposti della realtà, i contrari non sono un motivo di scetticismo, ma una sfida a trovare ciò che può farli incontrare, pur mantenendo le loro rispettive identità. Una prova eloquente del fatto che, attraverso un confronto corretto, anche tra posizioni contrarie sia possibile costruire spazi di senso condivisi, entro cui incontrarsi, è la nostra Costituzione, frutto del dialogo tra visioni molto lontane tra loro, a volte anche opposte, e che pure «non è affatto “relativistica” nel senso di essere neutrale rispetto a qualsiasi fine o valore e di trattarli tutti come ugualmente legittimi; al contrario, è saldamente ancorata a una lunga serie di scelte di valore»[4], prima fra tutte quella di mettere al primo posto la dignità della persona umana in tutta la ricchezza dei suoi aspetti.
Il riferimento alla verità nel diritto
Di questa logica della relatività il libro di Conti e Ruggeri è una bella applicazione nel campo del diritto. Essi sono bene consapevoli che è presente nella tradizione giuridica anche una linea di pensiero che, negando l’esistenza di una verità oggettiva, sgancia da essa sia la legge che il processo. Le norme dell’ordinamento giuridico andrebbero allora considerate solo sotto il profilo della loro validità formale, secondo il brocardo auctoritas, non veritas, facit legem ribadito dalla convinzione di molti giuristi che «[i] valori vero/falso non convengono (almeno secondo la concezione del non cognitivismo normativo) agli enunciati che esprimono norme giuridiche: delle norme giuridiche si predica la validità, non la verità» (p. 162).
Ma, in opposizione a questa idea autoreferenziale del diritto, gli autori sostengono il suo essenziale riferirsi a una insopprimibile esigenza di verità, pur nella consapevolezza che quella espressa dalle norme giuridiche e nel giudicato del processo ne è sempre un’approssimazione problematica e provvisoria, espressa in una “costruzione” umana sempre modificabile: «Non si intende affatto giungere alla conclusione che legge e giudicato rappresentino la/le verità assoluta/e, piuttosto ritenendosi che esse non possono in alcun modo prescindere da quel bisogno di verità che è proprio dell’uomo anche di fronte alla giustizia» (199).
È in questo riferimento che si radica quel «dovere di verità» che tanto il legislatore quanto il giudice devono avvertire – «pur avendo ben presente di non avere soluzioni ultime» – per rispondere al «diritto alla verità» della comunità civile. In questo senso, «tanto la legge quanto il giudicato (…) tendono a produrre verità – non certo assolute – che ogni persona inserita in una comunità ha necessità di comprendere e di vedere applicate e tutelate dallo Stato» (p. 201).
Perciò «legge e giudicato (…) finiscono per essere accomunati dal bisogno di ricercare ed affermare la verità, a sua volta proiettata verso il “diritto alla verità” ed al dovere di verità – del giudice come del giurista» (p. 200).
Questo significa che ci sono «valori che si collocano prima del potere», anche di quello che, in un regime democratico, è legittimato dalla volontà della maggioranza, e che devono essere difesi da un «controllore» legittimato a «svolgere il proprio ruolo in modo contro‑maggioritario», anche sfidando l’insofferenza dei detentori del potere, sempre tentati di esercitarlo senza limiti. A questa tentazione, il cui modello, richiamato nel libro, è Zeus nel Prometeo incatenato di Eschilo, gli operatori del diritto devono coraggiosamente opporsi.
Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico, questo riferimento implica «la necessità che le leggi si conformino, in un processo di continuo ed incessante rinnovamento, ai principi costituzionali espressivi della persona come perno attorno al quale ruota il sistema», per cui «tutte le leggi devono rispettare i valori fondamentali delle persone» (p. 201).
Nel processo questa verità della persona viene declinata nella valutazione delle singole situazioni concrete in cui essa è in gioco, attraverso la ricostruzione a cui devono partecipare i diversi attori del dibattimento, in una costante dialettica tra fatti e valori: «Quella alla quale tende il giudizio umano è (…) una verità ricostruita, ricercata, scoperta nel processo, attraverso gli avvocati, con l’ascolto delle parti, con l’esame del caso, filtrata dalla carnalità dei fatti e rivisitata ed arricchita alla luce dei valori fondamentali dell’uomo che possono e devono irrorare il giudizio di verità» (p. 304).
Come per la legge, anche per il processo va riconosciuta la relatività delle verità che esso propone: «Il giudicato reso dal giudice, in questa prospettiva, non è il vero assoluto e non lo può essere, ma è il vero che nasce secondo certe regole prestabilite e predeterminate che oggi sono state enormemente arricchite dalla continua ed inarrestabile forza dell’uomo, dei suoi valori» (p. 305).
Questo comporta la sua continua rivedibilità, sempre però in funzione di una maggiore approssimazione alla realtà effettiva. Perciò il giudicato è «portatore di una verità processuale che deve anch’essa tendere a realizzare un processo di verità, in tesi destinato a poter essere riaperto, rivisto, riconsiderato, reinventato proprio attraverso ulteriori rimedi previsti dalla legge ed attuati dal giudice (costituzionale e non)» (pp. 201‑202).
Il diritto alla verità
In particolare nel libro si insiste sul «diritto alla verità», sottolineando che esso acquista sempre più rilievo sia a livello internazionale, sia nella pratica giuridica italiana.
Per quanto riguarda il primo ambito, si osserva che la Corte europea dei diritti umani (Edu), sotto lo stimolo della Corte interamericana dei diritti umani (Idu) e in piena sintonia con essa, è sempre più propensa, di fronte a gravi violazioni dei diritti umani, a «garantire un “diritto inalienabile di conoscere le circostanze e le ragioni che hanno portato, attraverso massicce e sistematiche violazioni, alla commissione di crimini”» (p. 34).
Non è solo una esigenza dei parenti delle vittime, ma, anche attraverso le associazioni che le rappresentano, «il “mio” diritto alla verità, per quanto lancinante e incommensurabile, si trasforma nel “nostro” diritto e per questo di più si amplifica, si rafforza e si eleva a valore della comunità» (p. 335).
Così la Corte Edu, citando l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha sottolineato «che amnistie e altre misure analoghe “contribuiscono all’impunità e costituiscono un ostacolo al diritto alla verità in quanto bloccano le indagini sui fatti nel merito, e sono pertanto incompatibili con gli obblighi spettanti agli Stati in virtù di diverse fonti di diritto internazionale”» (p.23).
Non vengono ignorate dalla Corte le ragioni spesso addotte per giustificare questa rinunzia alla verità, legate di solito a motivi di opportunità politica, dopo la fine di un regime dittatoriale: «“Per quanto riguarda il falso dilemma tra pace e riconciliazione da un lato, e giustizia dall’altro” che “le amnistie che esonerano i responsabili di crimini atroci dalle sanzioni penali nella speranza di assicurare la pace spesso non sono riuscite a conseguire il loro obiettivo e hanno invece incoraggiato i loro beneficiari a commettere ulteriori crimini. Per contro, si sono conclusi accordi di pace senza prevedere amnistie in alcune situazioni in cui si era detto che l’amnistia era una condizione necessaria per la pace e molti temevano che le imputazioni avrebbero prolungato il conflitto” (ivi)».
La Corte ha ricordato altresì «che in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, né di amnistie e della concessione della grazia» (p. 27).
Ma anche in Italia, in un contesto che non riguarda più le vittime di regimi dittatoriali, il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 4067/2011, «definisce il diritto alla verità dei parenti delle vittime quale “interesse a conoscere come e perché i loro congiunti sono morti ed anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent’anni, quale esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per potere definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica”» (p. 182).
E, nella nota, drammatica vicenda Regeni, la Corte Costituzionale (sent. n. 192/2023), di fronte alla decisione del Gup di «sospendere il procedimento per impossibilità di procedere alle notifiche agli imputati stranieri in ragione del rifiuto all’assistenza giudiziaria da parte dell’Egitto», ha sentenziato che «“laddove nelle indagini siano coinvolte accuse di gravi violazioni dei diritti umani, il diritto alla verità sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene solo alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche ad altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale, che ha il diritto di sapere cosa è successo”» (pp. 341‑342).
Il cammino rimane però ancora lungo. Perciò si insiste nel libro: «Occorre insistere sulla necessità di una “cultura” della verità nel diritto, a più riprese ed in contesti diversi ripetutamente evocata che si ramifichi all’interno delle istituzioni, nella legislazione, nel corpo sociale come anche nella giurisdizione» (p. 198).
La ricerca della verità nel diritto come impresa collettiva
Nel libro si insiste molto sul carattere corale di questa ricerca di verità, malgrado i contrasti che a volte si registrano. Questo è già vero a livello internazionale: «Tra le Carte (e, di riflesso, le Corti che ne sono istituzionalmente garanti) possono darsi, come effettivamente si danno, divergenze a volte anche considerevolmente marcate; e l’esperienza ci consegna non pochi casi in cui le stesse sono venute prepotentemente alla luce».
Ciò non impedisce a Ruggeri – ma il pensiero è pienamente condiviso da Conti – di affermare: «Sarò un inguaribile ottimista, ma resto fermamente convinto (e sempre di più, anzi, mi radico nel convincimento) che, per effetto del sempre più fitto “dialogo” – come si è soliti dire – tra gli operatori di giustizia, le convergenze si presentino assai più numerose e rilevanti delle divergenze e degli stessi aperti conflitti» (p. 216).
Una analoga dialettica si verifica all’interno del nostro ordinamento non solo tra gli attori della sfera giuridica, ma anche con l’apporto di tutti i protagonisti della vita sociale coinvolti nella costruzione di quel bene comune che è la verità pubblica.
Nel processo, in particolare, sono diversi i soggetti che contribuiscono, ognuno nel proprio ruolo, alla costruzione di quella visione sempre provvisoria e rivedibile che è la verità processuale. In questa ricerca a più voci è normale che ci siano dissonanze e conflitti, anche se sempre nella tensione verso l’unica verità che è la molla della ricerca: «Ecco che i plurimi cercatori di verità sono tutti attratti e calamitati dalla verità (…). E ciascuno è capace di credere nella propria verità sulla base di elementi che altri non considerano decisivi, a fronte di un’altra verità raggiunta sulla base di una diversa ricostruzione della realtà» (pp. 332 e 335).
Da qui il legittimo interrogativo che si pone di fronte a questa discordanza di posizioni: «Qual è dunque la verità? È solo quella dei giudici? O è anche quella del giornalista. Oppure è quella del pm che ha primariamente l’obiettivo di salvaguardare la società per garantirne la sicurezza. O ancora è la verità dell’avvocato che difende l’indagato/imputato o la parte offesa con tutte le sue abilità professionali per raggiungere, nel pieno ed effettivo contraddittorio con il pm, l’obiettivo della “sua” giustizia? Un avvocato sul quale, come recita la rubrica dell’art. 50 del codice deontologico forense (v. Cass. Su. N. 26473/2025), spicca il “dovere di verità”. (…). E la vittima, quale ruolo ha nella ricerca della verità? E le associazioni che si affiancano alle vittime? E lo Stato? È anch’esso, con le sue multiformi rappresentazioni, costruttore di verità o dovrebbe esserlo?» (pp. 338‑340).
Sembrerebbe la «conferma che la verità sia “colei che mi si crede” per usare le parole della Signora Ponza nel Così è se vi pare di Luigi Pirandello, archetipo delle verità plurali e soggettive» (p. 335).
Ma il riferimento a Pirandello non deve trarre in inganno. In realtà la tesi del libro non è quella del caotico scontro fra tesi contraddittorie, che si escludono a vicenda, come nella prospettiva dello scrittore siciliano, ma quella di una polarità di opposti (che, come abbiamo visto, non vuol dire contradditori), che non escludono ma si richiamano a vicenda.
E questa è la linea degli autori per quanto riguarda l’impresa giuridica: «Occorre qui ribadire che per unire le diverse verità delle quali sono portatori i diversi “costruttori”, tutte pienamente legittime e legittimate ad essere rappresentate al corpo sociale con le forme che alle stesse appartengono, non va seguita la prospettiva dell’aut aut, ma serve invece percorrere la logica dell’et et. In modo da governare la complessità tra diverse verità che si articola in modo peculiare, al tempo stesso polarmente collegate fra loro, al punto di non poterle annullare o assorbire le une nelle altre» (p. 348).
E così, riferendosi alla propria esperienza di magistrato, le cui valutazioni sono state a volte contraddette da altri magistrati, Roberto Conti scrive: «Io credo fermamente che la verità ultima non potesse realizzarsi senza i contributi, parimenti indispensabili, di chi credeva in un’altra verità ed ha contribuito alla ricerca, alla “invenzione” della verità poi espressa nel giudicato. Una verità che, malgrado il giudicato, potrebbe non essere quella finale e che si presta ad essere, in astratto, messa in discussione dai seguiti che la sentenza stessa produce nella dottrina e nella stessa giurisprudenza» (p. 294).
Ma il quadro si allarga ben oltre l’ambito della magistratura, anche se lo include: «Giornalisti coraggiosi capaci di realizzare “inchieste investigative” (…), anch’essi cercatori di verità, pur con la necessaria consapevolezza di quanto le inchieste non possano sostituire l’autorità giudiziaria ma, semmai, stimolarla e accompagnarla e magari criticarla quando essa non appaia improntata a realizzare l’obiettivo di verità. Avvocati coraggiosi, lontani da atteggiamenti di sudditanza psicologica o di (in)sofferenza nei confronti del pm e del decisore di turno, che svolgono la loro funzione nei confronti dei loro assistiti salvaguardandone in modo primario l’interesse, al servizio del dovere di verità. Magistrati inquirenti e giudicanti, a loro volta garanti coraggiosi della correttezza dei compiti loro demandati. I primi nello svolgere legalmente l’attività del pubblico ministero al servizio della ricerca della verità. I secondi chiamati a giustificare la decisione assunta attraverso la sentenza con un occhio attento alla verità processuale senza dimenticare quella storica, aggrappata alle ali dei poteri officiosi che pure subiscono un processo di forse non casuale e progressivo accrescimento. Leale cooperazione vuol dire, dunque, che ciascuno nel proprio ruolo sia portato a cogliere nella prospettiva di quei mondi diversi costretti a convivere che c’è del buono nell’altro, di utile, di costruttivo, di necessario» (pp. 349‑350).
Da qui la bella conclusione: «Insomma, siamo ciascuno, con il nostro bagaglio culturale e professionale (…), costruttori di verità. L’essere consapevoli di non essere custodi unici di verità aiuta tutti, aiuta noi stessi e produce frutti fecondi» (p.293). E il libro di Roberto Conti e Antonio Ruggeri è sicuramente uno di questi frutti.
[1] Cfr. D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Torino, Einaudi, 2007, pp.62‑63.
[2] R. De Monticelli, Importante non nominare il nome di Dio invano, in E. Ambrosi (a cura di), Il bello del relativismo. Quel che resta della filosofia nel XXI secolo, Venezia, Marsilio, 2005, p.179.
[3] V. Possenti, Le ragioni della laicità, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p.31.
[4] D. Marconi, Per la verità, cit., p.108.
