Paola Briguori
Francesco Cancellato - Le chiedo sulla riforma un parere da interno. Abbiamo nominato la “paura della firma” come elemento che giustifica e dà una ratio a questa riforma: l'idea che ci sia una sorta di crisi vocazionale degli amministratori pubblici o dei politici che hanno paura di firmare a causa dei troppi controlli e via dicendo... Una riforma quindi che mira a togliere la paura della firma. Che rapporto c'è tra questa paura della firma, questa riforma e la ristrutturazione delle funzioni e degli ambiti in cui opera la Corte dei Conti?
Nel silenzio generale – perché si parla d’altro, di riforma elettorale, si fa campagna elettorale – la Corte dei Conti sta subendo una riforma epocale, enorme, che destinata ad avere un impatto non solo su noi magistrati, ma anche sull’intera collettività. Se ne parla poco e, per questo, ritengo importante offrire oggi qualche elemento di riflessione che la società civile ha il diritto di conoscere.
Cerco di parlare in modo molto chiaro, mi spoglio della toga, mi spoglio di termini giuridici e prima di rispondere alla domanda che mi è stata posta, vorrei porne una io: siamo sicuri di sapere che cosa sia il danno erariale? È un termine troppo tecnico e io mi sono chiesta come poterlo spiegare in modo immediato.
Immaginiamo un ponte costruito con denaro pubblico, quindi con soldi di tutti noi. Il ponte crolla. Le indagini accertano che sono stati utilizzati materiali scadenti oppure che il collaudo è stato approvato senza le necessarie verifiche. Il ponte deve essere ricostruito e ciò comporta una spesa di dieci milioni di euro. E chi lo paga? Verrebbe spontaneo dire: paga chi ha sbagliato. Ebbene, con questa riforma le cose cambiano radicalmente. Se vi è stata negligenza, colpa grave, il responsabile non risponderà dell’intero danno, ma entro limiti ridotti. In particolare, il risarcimento non potrà superare il 30% del danno e, comunque, non potrà andare oltre due annualità di stipendio o di indennità di quegli amministratori o di quei funzionari coinvolti. E allora la domanda torna inevitabilmente: chi paga davvero questo ponte? La risposta è semplice: lo paghiamo noi, attraverso le nostre tasse. È per questo che penso che questa riforma realizzi una vera e propria eterogenesi dei fini: l’obiettivo dichiarato era quello di superare la paura della firma, cioè il timore dei funzionari pubblici di assumere decisioni per il rischio di incorrere in responsabilità, ma il risultato tende ad essere l’opposto: si arriva all’assurdo di avere tutti salvi e il danno a carico dei cittadini.
Ebbene, il danno erariale è proprio questo: è il pregiudizio economico arrecato alle casse dello Stato, della Regione, o di un ente da parte di funzionari e amministratori nell’esercizio delle loro funzioni.
Torniamo all’esempio del ponte. Se il ponte crolla, si verifica un danno. Con questa riforma, però, il ponte non solo crolla, ma deve anche essere ricostruito con ulteriori risorse pubbliche. E allora il ponte crolla due volte! E quindi abbiamo doppio danno. Questa è l’immagine che, a mio avviso, rappresenta meglio il significato e gli effetti della riforma della Corte dei conti. Su questi aspetti sarebbe opportuno riflettere con maggiore attenzione. Noi magistrati siamo soggetti alla legge e l’applicheremo, ma non possiamo nascondere una certa difficolta a fronte di certe norme. Si parla molto della cosiddetta paura della firma, ma questa riforma non si limita a intervenire sul tema della responsabilità amministrativa e sulla riduzione del danno risarcibile. Essa introduce anche la presunzione della buona fede del politico e contiene numerose disposizioni che incidono profondamente sull’assetto della Corte dei conti. Si arriva, infatti, a una complessiva riorganizzazione dell’istituzione: della sua struttura interna, degli uffici requirenti e dell’esercizio delle funzioni di procura.
E allora io mi chiedo: cosa c’entra la paura della firma con la riorganizzazione degli uffici del Pubblico Ministero contabile? Personalmente, faccio fatica a cogliere il nesso. L’articolo 3 della Riforma Foti, che introduce una delega per la riorganizzazione della Corte dei conti, è stato introdotto in un secondo tempo e, a mio avviso, lungo il percorso si è smarrito l’obiettivo originario dichiarato della riforma.
Oggi il sistema è articolato in una Procura generale, guidata dal procuratore generale presso la Corte dei conti di Roma, e in Procure regionali presenti su tutto il territorio nazionale, con procuratori regionali, sostituti e vice procuratori che svolgono una funzione essenziale: accertare il danno erariale nei rispettivi ambiti territoriali. Con la riforma Foti questo assetto cambia profondamente. Il procuratore generale viene posto al centro dell’intero sistema requirente e gli vengono attribuiti poteri di indirizzo vincolante per i procuratori regionali e tutti i requirenti operanti sul territorio. Sono, inoltre, previsti poteri di avocazione e di affiancamento qualora tali indirizzi non vengano seguiti. Per taluni atti del Procuratore Regionale è richiesta la firma del Procuratore Generale, a pena di nullità. Vi è poi un ulteriore elemento da considerare: il Procuratore generale è titolare dell’azione disciplinare. Penso a una trasformazione radicale dell’attuale assetto, poiché gli uffici di procura dipenderanno da un unico Procuratore, il Procuratore Generale, poiché le procure regionali diverranno meri uffici decentrati. La conseguenza potrebbe essere un progressivo indebolimento dei presidi di legalità presenti nelle diverse realtà regionali e una riduzione dell’autonomia operativa di chi è chiamato a svolgere le indagini sul territorio.
Allora, mi domando: dove comincia e dove finisce l’indipendenza di un magistrato se, per svolgere talune azioni, dovrà rivolgersi a Roma e attendere un’autorizzazione? È questo il punto che ci preoccupa maggiormente. La questione non riguarda interessi corporativi, ma principi fondamentali dell’ordinamento. Anche per noi, magistrati speciali, l’indipendenza e l’autonomia costituiscono valori essenziali, perché le indagini devono poter essere svolte senza condizionamenti, siano essi esterni o interni, nell’esclusivo interesse della legalità e a tutela dei cittadini.
E tornando all’esempio del ponte, vorrei sottolineare un aspetto decisivo. La procura regionale è proprio l’ufficio del Pubblico Ministero che opera a diretto contatto sul territorio: ne conosce le realtà, le criticità, le dinamiche amministrative e dispone di strumenti necessari per intervenire tempestivamente. Se la sua capacità di iniziativa viene limitata e rallentata da passaggi ulteriori, il rischio è che anche la sua azione perda efficacia. Eppure è proprio quella Procura regionale, radicata sul territorio, che può intervenire per accertare responsabilità e tutelare le risorse pubbliche, anche quando si tratta di capire perché è crollato quel ponte.
