Maria Francesca De Tullio
Conchita Sannino - Affinché i cittadini capiscano fino in fondo e perché non ci sono sempre platee di giuristi così avvezzi alla materia, è importante ricordarci, a grandi linee, da dove partiamo, qual è lo stato dell'arte sulle criticità ma, soprattutto, su queste intese. Voglio ricordare che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio – non un trinariciuto comunista – ha detto che sono costose, onerose e non si capisce su cosa si basino perché contravvengono alle indicazioni della Corte. E allora dove siamo con queste intese?
Non per abbassare il livello di questa conversazione, ma per cercare di essere accessibile, io partirei da un esempio. Cioè, facciamo il caso di una famiglia in cui a un figlio vengono dati €100, all’altra figlia ne vengono dati 10 e poi i genitori dicono: «Vabbè, adesso avete i vostri soldi, siete liberi, fate quello che volete». Cosa succede di questa libertà? Che ovviamente il figlio avrà tutti i soldi per organizzare tutte le feste che vuole, oltre a nutrirsi appropriatamente, dedicarsi agli svaghi che desidera, eccetera, la figlia avrà a malapena i soldi per mangiare e sopravvivere alla giornata. Questo è all'incirca il tema dell’autonomia differenziata, cioè: come facciamo a parlare di autonomia, come facciamo a parlare anche di diverse forme di autonomia, senza che ci siano poi le risorse per poter esercitare concretamente questa autonomia? Perché poi, fuor di metafora, sappiamo bene che il potere di agire politicamente, di fare le proprie scelte a livello territoriale, dipende strettamente dalle risorse di cui si dispone.
Ebbene, la legge attuativa dell’autonomia differenziata, che teoricamente nasceva in Costituzione proprio con l’obiettivo di favorire l’autonomia, in realtà poi tradisce questo obiettivo, perché stabilisce che le funzioni differenziate sono finanziate mediante compartecipazioni al gettito erariale proveniente dal territorio. Cioè, provando a semplificare (e mi sia perdonata l'imprecisione), dalle tasse che provengono da un certo territorio. Ovviamente sappiamo tutti e tutte che i territori versano in condizioni economiche tra loro inique, che le tasse riflettono la differenza di reddito di chi li abita e quindi ovviamente dai territori più ricchi verrà un gettito maggiore per finanziare le funzioni rispetto ai territori più poveri. Quindi questo cosa significa? Esattamente quello che accade nell’esempio, cioè che differenziando le funzioni, dando maggiori forme di autonomia, ci sono le regioni del Nord che se le potranno prendere, perché dispongono di una compartecipazione a un gettito maggiore, e chi non se le potrà prendere, come le regioni del Sud.
In merito, è bene togliere ogni dubbio sul fatto che questo sistema non serve per evitare gli sprechi. Il Sud viene definito come quello che spreca, con questo evidentemente cancellando dei pezzi di storia. Infatti, è chiaro dalla storia industriale italiana che, sin dall’Unità, la ricchezza del Nord si basa sul sacrificio delle esportazioni del Sud e quindi si tratta di una disuguaglianza storica che proviene dalle condizioni strutturali di nascita dello Stato unitario e che non deriva dallo spreco. Altrettanto chiaro è che, oltretutto, continuano a esistere altre forme di ridistribuzione in negativo, cioè verso il Nord, della ricchezza. Un esempio sono gli interessi sul debito che vengono pagati dall'intero Stato, ma confluiscono soprattutto verso casse del Nord, perché i creditori, le grandi banche, le finanziarie, provengono soprattutto da lì. Oppure, il modo in cui è tagliata la spesa previdenziale, come ha documentato la Svimez, di fatto continua a trasferire ulteriori risorse al Nord.
Quindi il problema è che questa riforma continua a inasprire le disuguaglianze già esistenti. Ora, la Costituzione aveva posto degli argini precisi, proprio conoscendo le disparità esistenti. Parlo chiaramente del principio di solidarietà, che riguarda anche l’aspetto territoriale, del principio di uguaglianza, in particolare di uguaglianza sostanziale - anche qui che riguarda anche l’uguaglianza tra le persone nate in territori diversi - e infine dell'articolo 119, il finanziamento integrale delle funzioni, che è lasciato completamente non garantito dall'attuazione dell'autonomia differenziata, sebbene poi lo stesso testo del Titolo V, come riformato nel 2001, abbia rappresentato un indebolimento delle istanze redistributive rispetto al passato. E tutti questi valori sono quei valori che ha affermato, appunto, la Corte Costituzionale, segnalando sia il necessario intervento del Parlamento - sostanziale, non solo di semplice ratifica delle intese - nonché l'obbligo di assicurarsi che la figlia, quella che ha ricevuto €10, magari non riceva proprio solo €10, bensì il necessario per poter avere una vita dignitosa, quindi, appunto, il finanziamento almeno dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
Ora credo che il professore Villone anche tornerà su questa tematica, però le nuove preintese non fanno altro che continuare sulla lunghezza d’onda di quanto già censurato dalla Corte, perché vanno a incidere proprio su materie altamente sensibili rispetto ai diritti civili e sociali e quindi continuano, sostanzialmente, a rimettere a questa compartecipazione al gettito, che già sappiamo essere iniqua, la soddisfazione dei diritti fondamentali sul territorio.
Ora credo che stia per finire il mio tempo, quindi approfitto solo per ringraziare le realtà di questo panel venute dal territorio, che sono, appunto, in prima linea rispetto alle insufficienze generate da questa e dalle altre passate riforme del sistema nazionale di gestione delle risorse. Sono queste le realtà che meglio possono rispondere alla domanda su cosa la cittadinanza può fare rispetto a tutto questo.
