ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Giovanni Bisogni

Docente di Filosofia del Diritto presso l’Università di Salerno

Francesco Cancellato - Un punto sollevato da De Priamo mi sembra molto interessante: abbiamo avuto una legge elettorale che ci ha accompagnato per i 40 anni di tutta la Prima Repubblica e poi una serie di cambiamenti. Vorrei anche provare a collocare questa legge elettorale in un quadro storico. Perché questo bisogno di cambiare continuamente legge elettorale? Perché la Seconda Repubblica, se da un lato è stata la Repubblica dell'instabilità più che dell'alternanza, perché non c'è mai stato un governo che fino ad ora abbia retto l'impatto di due legislature consecutive. E dall'altro lato abbiamo visto il succedersi di tante leggi elettorali, quasi non riuscissimo a trovare la forma perfetta dopo 40 anni di monocolore democristiano. Quindi?

Innanzitutto, il principale ringraziamento va a voi per la folta presenza in sala, perché essa rappresenta, a mio avviso, un ottimo viatico per l’Associazione di cui faccio parte e che stasera muove i suoi primi passi.

E rappresenta anche un segno di continuità con la recente stagione referendaria, non solo perché ha permesso ai cittadini di far sentire la propria voce (e, aggiungo, con percentuali certamente inusitate per questi tempi), ma anche perché mi ricorda i tanti incontri cui ho partecipato a sostegno del NO, caratterizzati sempre da un numeroso e appassionato uditorio.

Ma c’è un altro segno di continuità fra la tentata riforma del Titolo IV e il tema di questo panel ed è la Costituzione.

Voi tutti direte: «Ma la legge elettorale non fa parte della Costituzione, è una legge ordinaria e, quindi, è modificabile a maggioranza semplice».

Questo è vero, però, da un punto di vista formale – e direi: da un punto di vista formalistico –, perché la legge elettorale, qualsiasi legge elettorale, tutte le leggi elettorali non solo in Italia, ma in ogni paese, sono leggi sostanzialmente costituzionali.

Qui, accanto a me, siede Giovanna De Minico, che è una validissima docente di diritto costituzionale e che potrebbe fornirvi argomenti molto più solidi dei miei per argomentare questa tesi: una tesi riconosciuta da tutti i costituzionalisti e che costituisce un insegnamento comune nei corsi universitari di giurisprudenza.

Personalmente vi fornisco solo due elementi a suo sostegno.

Il primo è che in Assemblea Costituente molti spinsero per inserire nel testo della ventura Costituzione il sistema elettorale con cui quell’Assemblea fu eletta e che è rimasto in vigore fino ai primi anni Novanta del secolo scorso – la cd. proporzionale.

Come noto, la proposta non passò perché si era consapevoli che qualsiasi normazione elettorale è un ‘ingranaggio’ particolarmente delicato nel funzionamento dei sistemi politici e si ritenne, quindi, che la sua costituzionalizzazione avrebbe inopportunamente irrigidito gli spazi di manovra delle forze politiche per la sua gestione. Ma, nonostante questa scelta, nessuno in Costituente pensava che la legge elettorale potesse essere cambiata a colpi di maggioranza.

Tanto è vero che – ed ecco il secondo elemento – durante la cd. Prima Repubblica ci fu un tentativo di modificarla in questo modo e la reazione delle minoranze fu veemente: la riforma del ’53, che penso molti di voi conoscano perché è nota nel linguaggio comune con l’appellativo di “legge truffa”.

La reazione fu veemente non solo per il merito della stessa in quanto introduceva – come l’attuale disegno di legge – un premio di maggioranza, che fu avvertito come profondamente distorsivo della rappresentatività, ma anche per considerazioni di metodo – che è il piano sul quale ora voglio intrattenervi. La riforma fu aspramente contestata perché voluta solo dalla maggioranza democristiana la quale, grazie a quel premio, intendeva inopinatamente protrarre quel momento felice che aveva vissuto con le elezioni del ’48 – e che non si ripeté mai più – quando, per la prima e unica volta nella storia repubblicana, il governo fu di fatto ’monocolore’ ovvero sostenuto da un solo partito. Tenete presente che la riforma fu così divisiva che persino il presidente del Senato dell’epoca, Giuseppe Paratore, preferì dimettersi pur di non accondiscendere al colpo di mano portato avanti dalla leadership democristiana.

Basterebbero, quindi, questi due elementi per dimostrare che le leggi elettorali, è vero, formalmente possono essere modificate dalla sola maggioranza di governo, ma in realtà non lo si dovrebbe fare, perché occorrerebbe avere lo stesso approccio che si ha nei confronti della Costituzione. E mi dispiace notare che l’attuale maggioranza stia cadendo nello stesso errore commesso circa un anno fa: metter le mani sui pilastri fondativi del nostro paese – in quel caso, sul testo della Costituzione, nel Titolo IV – senza coinvolgere l’opposizione.

E invece, tutto ciò che ha a che fare con quei pilastri, indipendentemente se siano consacrati o meno nel testo della Costituzione, dovrebbe essere modificato con spirito da "statista" e non da “politico”, perché – come affermava il famoso cancelliere tedesco Otto von Bismarck, che di politica certo se ne intendeva – «il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni».

Queste considerazioni di metodo sarebbero di per sé sole sufficienti ad alimentare forti perplessità sul disegno di legge elettorale attualmente in discussione, ma voglio aggiungere un’unica notazione sul suo merito che va nella medesima direzione, lasciando a Giovanna il compito di un’analisi più estesa del suo contenuto.

Esso reintroduce – il termine, come abbiamo visto e come vedremo anche di qui a poco, è del tutto appropriato perché non si tratta della prima volta – il premio di maggioranza.

Ora, sul premio di maggioranza si possono fare osservazioni sia teoriche che storiche.

Quelle teoriche sono relativamente facili. Il premio di maggioranza a livello di elezioni politiche nazionali è molto raro e compare, quando compare, solo nelle elezioni locali, perché lì opera una compensazione: dal momento che il premio di maggioranza altera notevolmente la rappresentatività – gli eletti sono in numero superiore alla reale forza politica del partito cui appartengono -, a livello locale questa distorsione viene bilanciata dalla vicinanza dell’elettore rispetto all’eletto. Qui il primo è in grado di conoscere coloro i quali sono entrati grazie al premio di maggioranza e di pretendere di dar conto di come essi esercitino il loro mandato; non altrettanto in un parlamento nazionale, soprattutto in un paese come il nostro, che conta poco più di 50 milioni di aventi diritto.

Ma è soprattutto il dato storico che francamente depone contro: signore e signori, il premio di maggioranza in Italia ha una storia che è autenticamente inquietante.

Il premio di maggioranza è stato introdotto per la prima volta della cd. legge Acerbo, che regolò le elezioni del 1924: quelle stesse, identiche elezioni che furono contestate da Giacomo Matteotti – e sappiamo com’è andata a finire.

Il premio di maggioranza è stato oggetto della riforma elettorale precedentemente menzionata, la “legge truffa”. Per fortuna il meccanismo da essa previsto non scattò e non scattò non solo perché i partiti laici, che pure non erano particolarmente vicini alle minoranze socialista e comunista, vi si opposero, ma anche perché una parte non indifferente della base della DC non condivise la forzatura portata avanti dalla propria dirigenza.

Infine, il premio di maggioranza è stato adottato anche dal cd. Porcellum – la legge elettorale che ha regolato le elezioni del 2006, 2008 e 2013, anch’essa approvata con il voto contrario delle minoranze – e anche in tal caso sappiamo com’è andata a finire, con una Corte costituzionale che nel dicembre del 2013 sostanzialmente lo ha demolito.

Allora, la domanda che può essere rivolta all’attuale maggioranza è: con trascorsi del genere ne vale effettivamente la pena? Siete ancora in tempo per evitare di ricadere nello stesso errore politico, oltre che costituzionale, in cui siete incorsi con la riforma del Titolo IV: pensateci.

Intervento di Giovanni Bisogni